Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. In conformità a quanto sancito dall’articolo 1, comma 519 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il personale assunto ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 e mantenuto in servizio, senza soluzione di continuità, fino alla data del 30 settembre 2010.
2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse finanziarie già allocate all’UPB 1.2.01.01. (capitolo 12010128) dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011.
ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 29 ottobre 2009 - Loiero