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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale 29 ottobre 2009, n. 38
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale»
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
1. L’articolo 2 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Elezioni primarie ed elezioni regionali)
1. Possono partecipare alle elezioni primarie di cui all’articolo 1 i partiti ed i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell’articolo 1 della legge 22 febbraio 1995, n. 43, come integrate e modificate dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche quando il partito o gruppo politico organizzato abbia partecipato con il medesimo contrassegno alle elezioni primarie, continuano ad applicarsi le disposizioni delle citate leggi n. 108 del 1968, n. 43 del 1995 e della legge regionale n. 1 del 2005 e delle successive integrazioni e modificazioni alle medesime.»


ARTICOLO 2
1. All’articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, la lettera i) è abrogata.


ARTICOLO 3
1. All’articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, sono apportante le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera c), sono soppresse le parole «votate in numero pari a quello delle liste presentate; ciascuna urna è identificata dal medesimo colore della scheda che deve esservi inserita»;
b) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, o qualora, esperito il sorteggio, residuino seggi vacanti, agli stessi il Sindaco nomina un funzionario addetto all’ufficio elettorale del Comune e, in subordine, altro funzionario in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale».


ARTICOLO 4
1. All’articolo 9 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: «1. L’elettore vota indicando nella scheda uno solo dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale tra quelli presentati dalla lista, o dalla coalizione di liste che egli presceglie. Il voto si esprime ponendo un segno sul rigo che contiene il nome ed il cognome del candidato prescelto. Se il segno è posto sul contrassegno il voto è nullo se la lista ha presentato più di un candidato. Sono nulle le schede votate in favore di più candidati, o di liste, o di coalizioni di liste diverse da quella cui appartiene il candidato prescelto, ovvero se i segni posti su più contrassegni della medesima coalizione consentono l’identificazione della scheda;
2. La scheda per I’espressione del voto è ripartita in tanti riquadri quante sono le liste, o le coalizioni di liste che partecipano alle elezioni primarie. In ciascun riquadro è posto, nel mezzo, il contrassegno della lista nella dimensione di quattro centimetri di diametro e, accanto a questo, uno su ciascuna riga che si succede dall’alto in basso, è scritto il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Qualora più soggetti abbiano presentato la medesima o le medesime candidature ai sensi dell’articolo 4, comma 2, la scheda reca il contrassegno presentato da ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 2, disposti secondo l’ordine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e). Qualora i contrassegni riprodotti nel riquadro siano più di due, i primi sono posti l’uno accanto all’altro e gli altri sono posti in successione due a due sotto di essi sino ad esaurimento.
In tal caso le righe che recano il nome ed il cognome di ciascun candidato sono poste accanto allo spazio occupato verticalmente dai contrassegni. La successione dei riquadri nella scheda è determinata per sorteggio dal Collegio regionale di garanzia elettorale. Prima della votazione le schede sono vidimate dal Presidente e dal segretario della sezione elettorale»;
b) al comma 4 le lettere a) e b) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«a) consegna la scheda all’elettore;
b) deposita nell’apposita urna la scheda restituita dall’elettore dopo l’espressione del voto».


ARTICOLO 5
1. L’articolo 10 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Disciplina delle cause di nullità del voto)
1. Fermo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 1, la disciplina di dettaglio delle cause di nullità del voto è disciplinata dal Regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione di volontà dell’elettore».


ARTICOLO 6
1. All’articolo 11 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Terminate le operazioni di cui al comma 2, il presidente della sezione elettorale, assistito dagli altri componenti del seggio e dagli scrutatori aggiunti di cui all’articolo 8, comma 4, procede alle operazioni di scrutinio nei locali adibiti a sede della sezione seguendo a tal fine ed in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Al termine delle operazioni il Presidente della sezione consegna all’ufficio elettorale comunale il verbale di scrutinio, le schede scrutinate e le altre schede».


ARTICOLO 7
1. All’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25,
la lettera b) è abrogata.


ARTICOLO 8
1. All’articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimborso delle spese sostenute dai Comuni»;
b) sono abrogati i commi 2 e 3.


ARTICOLO 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 29 ottobre 2009 - Loiero



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