NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia
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Legge regionale 29 novembre 2005, n. 16
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Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti.
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L'Assemblea regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni
1. All’articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, la locuzione "con cadenza annuale" è sostituita dalla locuzione "con cadenza trimestrale.". 2. All’articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. L’Ufficio è altresì competente per l’espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto disciplinate agli articoli 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto dell’Assessore per i lavori pubblici e previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui al presente comma e degli articoli 37 bis e seguenti."; b) al comma 11 dopo la parola "regionale" sono aggiunte le seguenti: "che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo.". 3. All’articolo 14 bis, comma 13, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "vigente normativa nonché" inserire le seguenti "per le finalità di cui al comma 4 bis dell’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni". 4. All’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia, ferma restando l’effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza."; b) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto); c) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente: "20 bis. Per l’affidamento degli incarichi relativi alle restanti prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, i corrispettivi sono determinati facendo riferimento alle tariffe professionali di appartenenza.". 5. L’articolo 18 ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 18 ter - Aggiornamento prezzi - 1. Gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezziario regionale, prima della indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull’assenza di significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni.". 6. All’articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "con due cifre decimali" sono sostituite dalle parole "con tre cifre decimali"; b) al comma 1 bis le parole da "Relativamente" a "cinque" sono sostituite dalle seguenti: "Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata aggiudica l’appalto all’offerta che più si avvicina per difetto alla media aritmetica delle offerte rimaste dopo l’esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, nella percentuale determinata come segue. Per la determinazione di tale percentuale, la commissione aggiudicatrice, dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, sorteggia un numero intero da 11 a 40. Il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere; la differenza tra 50 e il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere. I numeri delle offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono determinati senza tener conto di eventuali cifre decimali. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio". 7. All’articolo 24, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "un ribasso superiore di oltre il 20 per cento" sono sostituite con le parole ribasso superiore di oltre il 10 per cento". 8. All’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i lavori pubblici nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4 quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4 sexies. 4 ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 4 quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. 4 quater. L’Assessore regionale per i lavori pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2006, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. 4 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4bis, 4ter e 4 quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dall’1 gennaio 2005. A tal fine il primo decreto emanato ai sensi del comma 4 quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dall’Assessore per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori all’1 gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2003. 4 sexies. Per le finalità di cui al comma 4bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.". 9. All’articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il comma 20 è sostituito dal seguente: "20. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di più professionisti, ai fini dell’applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio. Per i collaudi riguardanti lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie specialistiche, deve essere specificata, nel disciplinare d’incarico, l’attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le attività di collaudo.". 10. Il comma 6 dell’articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "6. Qualunque sia l’importo dei lavori, i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati sul sito informatico dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.". 11. L’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 30 - Garanzie e coperture assicurative - 1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. La cauzione e l’impegno di un fideiussore non sono richiesti per i lavori d’importo a base d’asta fino a 150.000 euro. 2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2 bis. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relative alla cauzione provvisoria hanno validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 2 ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 4. Per i lavori il cui importo superi l’ammontare stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione sopporta per le varianti di cui all’articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare fra il 10 per cento ed il 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. La garanzia è ridotta del 50 per cento in caso di progettista o progettisti incaricati della progettazione esecutiva certificati con il sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000, ovvero in caso di progettista o progettisti provvisti di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra di loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000. 6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti. In ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente. 7 bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), di importo superiore a 50 milioni di euro". 12. All’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12 bis. Relativamente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti. Ai soli fini della detta partecipazione, le certificazioni hanno validità per quattro mesi dal rilascio.". 13. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per i lavori pubblici, con proprio decreto, previa delibera della Giunta regionale, disciplina le modalità attuative della disposizione di cui al comma 12 del presente articolo.
ARTICOLO 2 Applicazione di norme
1. Si applicano nel territorio della Regione i commi 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies dell’articolo 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35. 2. Il comma 29 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica nel territorio della Regione sostituendo le parole "enti locali" con le parole "i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni". 3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, della presente legge ed al comma 2 del presente articolo si applicano solo per le opere per le quali non è stato ancora presentato progetto definitivo.
ARTICOLO 3 Integrazione della composizione della commissione di cui all’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, e successive modificazioni 1. All’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, come modificato dal comma 2 dell’articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "dei periti edili" sopprimere la congiunzione "e" e dopo le parole "periti industriali" aggiungere le parole ", dei geologi e dei dottori agronomi e forestali".
ARTICOLO 4 Periodo di pubblicazione dello schema inerente alla programmazione triennale
1. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il periodo di affissione dello schema di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 8, legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è limitato a trenta giorni consecutivi.
ARTICOLO 5 Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.
ARTICOLO 6 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
Formula Finale: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 29 novembre 2005.
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