Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Licenze di pesca)
1. L’esercizio della pesca nelle acque del territorio regionale è consentito ai titolari in possesso di una delle seguenti licenze di pesca di cui al titolo II, numero 18, del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158):
a) licenza di tipo A, per la pesca professionale con tutti gli attrezzi, riservata a coloro che intendano esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa e siano iscritti negli elenchi previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne);
b) licenza di tipo B, per la pesca dilettantistica con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50;
c) licenza di tipo D, per gli stranieri, per la pesca dilettantistica con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50.
2. Le licenze di pesca di tipo A e B sono costituite dalla ricevuta di versamento della relativa tassa di concessione regionale. Detta ricevuta deve riportare i dati anagrafici del titolare nonché la causale del versamento di licenza di pesca sportiva e deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.
3. La licenza di pesca di tipo D è costituita da un tesserino rilasciato dal Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca in Valle d’Aosta. Detto tesserino, contrassegnato da numerazione progressiva, riporta i dati anagrafici del titolare e deve essere esibito unitamente a un documento di identità valido.
4. La licenza di pesca di tipo A e B è annuale, mentre quella di tipo D ha una validità di tre mesi.
5. Le licenze di pesca rilasciate nelle altre Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano hanno validità sul territorio regionale.
6. Non sono tenuti all’obbligo della licenza di pesca, nell’esercizio delle loro funzioni, i seguenti soggetti:
a) addetti agli impianti di acquacoltura e di pesca sportiva, nell’ambito degli stessi impianti;
b) il personale della Regione e di altri enti o organizzazioni ittiche, autorizzato dalla Regione stessa alla cattura di materiale ittico per scopi scientifici, di ripopolamento o di reimmissione;
c) i ricercatori in possesso di regolare autorizzazione, rilasciata dalla Regione, per effettuare operazioni di pesca scientifica.
ARTICOLO 2
(Tariffe delle tasse di concessione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le tasse regionali di concessione per il rilascio delle licenze per l’esercizio della pesca nel territorio regionale sono così determinate:
a) euro 31,50, per la licenza di tipo A;
b) euro 16,00, per la licenza di tipo B;
c) euro 8,50, per la licenza di tipo D.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati con deliberazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 3
(Modalità di riscossione)
1. Per la riscossione delle tasse regionali di concessione di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti per la riscossione delle tasse di concessione di spettanza della Regione.
ARTICOLO 4
(Abrogazioni e ultrattività)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 (Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l’esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d’Aosta);
b) legge regionale 1° giugno 1982, n. 13 (Revisione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l’esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d’Aosta - Modificazione della legge regionale 23 maggio 1973, n. 30);
c) articolo 23 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1995/1997).
2. L’articolo 1 della l.r. 30/1973, come sostituito dall’articolo 1 della l.r. 13/1982, e l’articolo 23 della l.r. 1/1995 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2010.
ARTICOLO 5
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 29 marzo 2010.
Il Presidente
ROLLANDIN