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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 29 marzo 2007, n. 8
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Ulteriori modificazioni all’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 - Norme in materia di contabilità, di amministrazione dei beni, di attività contrattuale e di controllo delle Aziende sanitarie regionali)


1. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 1995, n. 51, è sostituito dal seguente:
“3. Le aziende sanitarie regionali – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 27 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni – possono ricorrere, previa autorizzazione della Giunta regionale, all’assunzione di mutui o di altre forme di indebitamento, di durata non superiore a venti anni, fino a raggiungere, con l’ammontare complessivo delle rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interesse, il 15 per cento delle entrate proprie correnti o dei ricavi netti e proventi di esercizio previsti nel bilancio preventivo economico dell’anno in corso, con esclusione delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle sopravvenienze, insussistenze e plusvalenze attive.”.
2. Il comma 3-bis dell’articolo 11 della l.r. 51/1995, è abrogato.
3. Il comma 3-ter dell’articolo 11 della l.r. 51/1995, è sostituito dal seguente:
“3-bis. Il collegio sindacale dell’azienda sanitaria verifica, preliminarmente all’adozione degli atti conseguenti, la compatibilità economico-finanziaria della proposta di indebitamento di cui al comma 3.”.
4. Al comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 51/1995, sono soppresse le parole: “3-ter”.


ARTICOLO 2
(Modificazione all’articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 - Norme in materia di usi civici sull’uso produttivo delle terre pubbliche)


1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale approva il programma annuale di riparto dei contributi di cui al presente articolo.”.


ARTICOLO 3
(Società partecipate dalla regione)


1. Nelle società partecipate totalmente o parzialmente dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento dell’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nelle società di cui al comma 1 il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore a 5.
3. Nelle società dove la partecipazione del soggetto privato sia inferiore al 50 per cento il numero dei componenti di nomina pubblica del consiglio di amministrazione non può essere superiore a 3.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano:
a) alle società in cui sia presente lo Stato, enti pubblici nazionali e società dagli stessi controllate;
b) alle società quotate in borsa;
c) alle società dove la partecipazione del soggetto privato sia superiore al 50 per cento del capitale sociale.
5. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 4
(Disposizioni per gli organi di enti e agenzie regionali)


1. Le indennità spettanti ai presidenti, ai componenti dei consigli di amministrazione e agli amministratori unici degli enti, agenzie ed aziende di cui all’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17, sono stabilite dalla Giunta regionale, avuto riguardo alla dimensione, alla rilevanza strategica e all’ambito territoriale di intervento dell’ente, agenzia o azienda, entro il limite massimo del 50 per cento per il presidente e del 30 per cento per i componenti dei consigli di amministrazione e dell’80 per cento per l’amministratore unico, dell’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il trattamento economico da corrispondere ai direttori, laddove previsti per legge, degli enti, agenzie e aziende di cui al comma 1, è determinato dalla Giunta regionale, tenuto conto della tipologia dell’ente, in base ai criteri di cui al comma 1, e avuto riguardo, inoltre, alla dimensione della struttura, alle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, al grado di autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale del direttore, anche in relazione alla presenza di organi di amministrazione, tra un minimo del 60 per cento ed un massimo del 90 per cento di quello corrisposto ai direttori regionali di cui all’articolo 6, della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 ovvero di quello corrisposto ai direttori generali delle aziende sanitarie locali nel caso di enti, agenzie o aziende in cui è applicato il contratto collettivo di lavoro del comparto sanità.


ARTICOLO 5
(Partecipazioni in società di diritto privato)


1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione generale e di settore, è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie a consentire la promozione della costituzione o ad assumere e alienare partecipazioni in società di capitali, anche a seguito di aumenti del capitale sociale, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione dandone annualmente comunicazione al Consiglio regionale, durante la sessione di bilancio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 120.000,00 da imputare, in termini di competenza e cassa, alla U.P.B. 02.2.001 (cap. 6551), del bilancio di previsione 2007.
3. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell’articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.


ARTICOLO 6
(Modificazione all’articolo 6 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive)


1. All’articolo 6 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
“1-bis. Per il prosieguo di attività industriali in esercizio al momento del sisma, è consentita altresì la ricostruzione in altro sito dello stesso comune o dei comuni confinanti di edifici danneggiati, ancorchè non abbiano raggiunto lo stato di danno crollo, così come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 6 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, adibiti al momento del sisma alle predette attività industriali, qualora il vigente strumento urbanistico preveda la dismissione delle stesse attività industriali con conseguente riqualificazione dell’area. In tal caso gli edifici danneggiati debbono essere demoliti e il contributo è calcolato sulla base della consistenza e del livello di danno di ogni singolo edificio danneggiato.”.


ARTICOLO 7
(Società strumentali)


1. La Regione affida direttamente le forniture di beni e servizi a società a capitale totalmente pubblico, il cui oggetto sociale comprenda tali forniture e nelle quali la stessa detenga una quota azionaria, nel rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Le aziende sanitarie, nonché ogni altra azienda o agenzia regionale di diritto pubblico possono affidare direttamente, mediante specifiche convenzioni, le forniture di beni e servizi alle società strumentali della Regioe indicate al comma 1.
3. Sulle società strumentali di cui al comma 1, la Regione esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, almeno, mediante:
a) le nomine nel consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;b) l’approvazione degli indirizzi da imprimere all’azione societaria e il potere di verifica del relativo stato di attuazione;
c) l’approvazione del piano industriale, di altri documenti di tipo programmatico e del bilancio di esercizio.
4. Le modalità operative in materia di controllo analogo di cui al comma 3, sono individuate con deliberazione di Giunta regionale.
5. Nelle società strumentali di cui al comma 1, a partecipazione pubblica plurima, il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, è esercitato dalla Regione, anche in forma associata, previe intese tra i soci, fatte salve specifiche norme di settore.


ARTICOLO 8
(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1984, n. 19 - Istituzione della S.p.A. denominata «C.R.U.E.D. S.p.A.» mediante trasformazione del C.R.U.E.D.)


1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 19, sono soppresse le seguenti parole: “e privata”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 19/1984, è aggiunto il seguente comma:
“2-bis. Le parole CRUED o CRUED S.p.A. sono sempre sostituite con le seguenti parole: ‘Webred S.p.A.’”.
3. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 19/1984, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“La società può svolgere per conto della Regione le funzioni di stazione appaltante e di centrale di committenza per le forniture di beni e servizi informatici ai sensi dell’articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.
4. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 19/1984, sono soppresse le seguenti parole: “, le aziende a partecipazione pubblica, le aziende private, le aziende e le istituzioni bancarie”.
5. L’articolo 4 della l.r. 19/1984, è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Poteri della Regione)
1. La Regione esercita sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche per conto degli altri enti locali partecipanti o affidanti, previa verifica con questi ultimi degli obiettivi e dei risultati raggiunti da Webred in sede di assemblea del Consorzio per il sistema informativo regionale (SIR), istituito con legge regionale 31 luglio 1998, n. 27, quale organismo stabile di cooperazione tra gli enti.
2. La Regione esercita i seguenti poteri di controllo:
a) mantiene nella società una partecipazione, comunque, non inferiore al 20 per cento del capitale sociale;
b) nomina un numero di amministratori proporzionale alla propria quota di partecipazione al capitale della società, tra i quali il presidente;
c) nomina i 2/3 dei membri del collegio sindacale, di cui uno con funzioni di presidente;
d) nomina un componente del comitato esecutivo, se previsto, scelto tra gli amministratori di nomina regionale;
e) approva gli indirizzi da imprimere all’azione societaria, il piano industriale, gli altri eventuali documenti di tipo programmatico, nonché il bilancio di esercizio.
3. La Regione esercita sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche per conto delle aziende sanitarie e di ogni altra azienda o agenzia regionale di diritto pubblico che affidi direttamente, indipendentemente dalla partecipazione societaria, a Webred S.p.A. forniture di beni e servizi informatici.”.


ARTICOLO 9
(Ulteriore modificazione all’articolo 112 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)
1. Al comma 6 dell’articolo 112 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’azienda non può svolgere, a favore della Regione, ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, attività diverse da quelle previste nel presente comma.”.


ARTICOLO 10
(Norme transitorie e finali)


1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contrasto con quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della presente legge.
2. Non può essere nominato amministratore delle società di cui all’articolo 3 chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
3. Le società strumentali di cui all’articolo 7, comma 1, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legge 223/2006 convertito dalla legge 248/2006.
4. Alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 4 dell’articolo 2-bis., è sostituito dal seguente:
“4. Gli atti di nomina e designazione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico della Regione, con aggiornamento semestrale, e degli stessi viene data notizia agli organi di informazione.”;
b) al comma 5 dell’articolo 8, dopo la parola “Regione” sono aggiunte le seguenti: “, aggiornato semestralmente e pubblicato nel sito informatico della Regione”.


Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 29 marzo 2007
LORENZETTI



NOTE
Nota all’art. 1:
- La legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, recante “Norme in materia di contabilità, di amministrazione dei beni, di attività contrattuale e di controllo delle Aziende sanitarie regionali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 27 dicembre 1995, n. 64), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 27 marzo 2000, n. 29 (in E.S. al B.U.R. 7 aprile 2000, n. 21) e 26 maggio 2004, n. 7 (in B.U.R. 9 giugno 2004, n. 24). Il testo vigente dell’art. 11, come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 11.Fonti di finanziamento.
1. Costituiscono fonti di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali:
a) le quote assegnate dalla Regione sul fondo sanitario regionale; b) i ricavi ed i proventi derivanti da prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici e privati, compresi quelli di competenza relativi all’attività libero professionale ed ai servizi a pagamento, quelli provenienti da contratti e convenzioni nonché le quote di partecipazione alla spesa eventualmente poste a carico degli assistiti;
c) i contributi di soggetti pubblici e privati;
d) i proventi derivanti dalla gestione dei beni del patrimonio, ivi compresi quelli provenienti da lasciti, donazioni ed altri atti di liberalità ricevuti;
e) i concorsi, i rimborsi, i recuperi ed altri introiti diversi ed eventuali.
2. L’accettazione di lasciti e donazioni deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.
3. Le aziende sanitarie regionali - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 27 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni – possono ricorrere, previa autorizzazione della Giunta regionale, all’assunzione di mutui o di altre forme di indebitamento, di durata non superiore a venti anni, fino a raggiungere, con l’ammontare complessivo delle rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interesse, il 15 per cento delle entrate proprie correnti o dei ricavi netti e proventi di esercizio previsti nel bilancio preventivo economico dell’anno in corso, con esclusione delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle sopravvenienze, insussistenze e plusvalenze attive.
3-bis. Il Collegio sindacale dell’azienda sanitaria verifica, preliminarmente all’adozione degli atti conseguenti, la compatibilità economico-finanziaria della proposta di indebitamento di cui al comma 3.
4. Per far fronte a temporanee esigenze di cassa, le Aziende sanitarie regionali possono attivare anticipazioni con il proprio tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio preventivo economico dell’esercizio in corso, con esclusione di quelle relative ai conti d’ordine.
5. L’atto di indebitamento adottato al di fuori di quanto previsto ai commi 3, 3-bis è nullo.».


Nota all’art. 2:
- Il testo vigente dell’art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, recante “Norme in materia di usi civici e sull’uso produttivo delle terre pubbliche” (pubblicata nel B.U.R. 20 gennaio 1984, n. 6), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 9.Contributi regionali.
1. La Regione eroga contributi a favore delle imprese e dei soggetti di cui all’art. 8.
2. La Giunta regionale approva il programma annuale di riparto dei contributi di cui al presente articolo.».


Nota all’art. 3, comma 1:
- La legge regionale 1 agosto 1972, n. 15, recante “Indennità ai consiglieri regionali” (pubblicata nel B.U.R. 10 agosto 1972, n. 22), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 21 gennaio 1976, n. 7 (in B.U.R. 28 gennaio 1976, n. 4), 25 agosto 1978, n. 48 (in B.U.R. 30 agosto 1978, n. 36), 6 agosto 1991, n. 20 (in B.U.R. 14 agosto 1991, n. 39), 9 giugno 1998, n. 18 (in B.U.R. 17 giugno 1998, n. 40), 23 marzo 2000, n. 26 (in E.S. al B.U.R. 31 marzo 2000, n. 19) e 4 luglio 2003, n. 10 (in B.U.R. 16 luglio 2003, n. 29). Il testo dell’art. 1 è il seguente:
«Art. 11. L’indennità per tutti i consiglieri regionali, rapportata all’indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è fissata nella misura dell’80 per cento.
2. Il contributo di cui all’articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 27 per cento, è calcolato sull’indennità di cui al comma 1 al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell’articolo 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.».


Note all’art. 4:
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17, recante “Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica” (pubblicata nel B.U.R. 27 dicembre 2006, n. 59), è il seguente:
«Art. 2.Riduzione spese di funzionamento per enti, agenzie ed aziende speciali.
1. La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all’articolo 1, anche attraverso gli enti, le agenzie e le aziende speciali istituiti con legge regionale, ai sensi dell’articolo 32 dello Statuto, indicati nell’allegato 1. La Giunta regionale provvede con proprio atto a modificare l’elenco di cui all’allegato 1 a seguito di provvedimenti legislativi istitutivi di nuovi soggetti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L’allegato aggiornato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Documento Annuale di Programmazione (DAP) determina gli indirizzi e i criteri, che si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1. Tali indirizzi e criteri sono attuati mediante direttive approvate dalla Giunta regionale.
3. Gli avanzi di amministrazione disponibili e gli utili di esercizio realizzati dai soggetti di cui al comma 1, restano acquisiti ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi.4. Per l’anno 2006, fermo restando quanto previsto al comma 3, gli enti, le agenzie e le aziende speciali di cui all’allegato 1, applicano quanto stabilito dagli articoli 22 e 26 del D.L. n. 223/2006, concernenti la riduzione delle spese di funzionamento e il rispetto dei limiti di spesa annuale, fatto salvo il conseguimento degli obiettivi istituzionali fissati per lo stesso anno.».
- Per il testo dell’art. 1 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15 si veda la nota all’art. 3, comma 1.
- Il testo dell’art. 6 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, recante “Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale” (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 6), è il seguente:
«Art. 6Direttori regionali.
1. I direttori regionali sovrintendono funzionalmente alle attività delle direzioni regionali, svolgendo compiti di raccordo tra esse e gli organi politici e assicurano il conseguimento dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati nell’ambito della programmazione dell’Ente.
In particolare:
a) contribuiscono con proprie proposte alla elaborazione dei piani, progetti o altri atti di competenza della Giunta;
b) propongono alla Giunta regionale i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie e la funzionalità organizzativa della struttura regionale.
2. I regolamenti di cui all’articolo 3 disciplinano, in particolare, competenze, responsabilità e poteri attribuiti ai direttori regionali.».


Nota all’art. 5, comma 3:
- Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:«Art. 27.Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».


Note all’art. 6:
- Il testo vigente dell’art. 6 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, recante “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 18 agosto 1998, n. 51), come integrato dalla presente legge, è il seguente:«Art. 6Ricostruzione di immobili demoliti.
1. Qualora sia necessario procedere alla demolizione dell’immobile danneggiato, sulla base delle direttive tecniche approvate ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b) del decreto-legge n. 6 del 1998, oppure quando la demolizione sia già intervenuta, è consentita la ricostruzione dell’immobile, anche in luogo diverso da quello originario secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 6 del 1998, e dell’art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, qualora il trasferimento si renda necessario a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica, o per cause impeditive dipendenti dai dissesti idrogeologici del terreno, opportunamente documentate.
1-bis. Per il prosieguo di attività industriali in esercizio al momento del sisma, è consentita altresì la ricostruzione in altro sito dello stesso comune o dei comuni confinanti di edifici danneggiati, ancorchè non abbiano raggiunto lo stato di danno crollo, così come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 6 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, adibiti al momento del sisma alle predette attività industriali, qualora il vigente strumento urbanistico preveda la dismissione delle stesse attività industriali con conseguente riqualificazione dell’area. In tal caso gli edifici danneggiati debbono essere demoliti e il contributo è calcolato sulla base della consistenza e del livello di danno di ogni singolo edificio danneggiato.».


- Si riporta il testo dell’art. 2, comma 6, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante: “Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi” (pubblicato nella G.U. 30 gennaio 1998, n. 24), convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61 (in G.U. 31 marzo 1998, n. 75):«Art. 2.Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma.
Omissis.
6. Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle regioni, d’intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con il Dipartimento della protezione civile.
Omissis.».


Nota all’art. 7, comma 1:- Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” (pubblicato nella G.U. 4 luglio 2006, n. 153), è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2006, n. 186). Si riporta il testo dell’art. 13, come modificato dall’art. 1, comma 720, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299):
«Art. 13.Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l’attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l’effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.».


Note all’art. 8:
- La legge regionale 11 aprile 1984, n. 19, recante “Istituzione della S.p.A. denominata ‘C.R.U.E.D. S.p.A.’ mediante trasformazione del C.R.U.E.D.” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 1984, n. 27), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 11 luglio 1996, n. 15 (in B.U.R. 17 luglio 1996, n. 33) e 21 dicembre 1998, n. 50 (in B.U.R. 30 dicembre 1998, n. 78). Il testo vigente degli artt. 1, 2 e 3, come ulteriormente modificati ed integrati dalla presente legge, è il seguente:


«Art. 1 Denominazione e scopo.
1. La Regione Umbria promuove la costituzione di una Società per azioni denominata C.R.U.E.D. S.p.A. da attuarsi mediante trasformazione del già esistente C.R.U.E.D.
2. La società si propone di contribuire al miglioramento qualitativo dell’organizzazione e della gestione dell’Amministrazione pubblica mediante l’automazione delle procedure e la realizzazione di sistemi integrati informatici sul territorio regionale al fine di favorire uno sviluppo sociale e tecnologico dell’intera regione.
2-bis. Le parole CRUED o CRUED S.p.A. sono sempre sostituite con le seguenti parole: ‘Webred S.p.A.’.
Art. 2 Oggetto sociale.
La Società ha per oggetto le prestazioni di servizi di elaborazione automatica di dati, nonché tutti i servizi connessi allo sviluppo della cibernetica, dell’informatica, della telematica e di tutte le tecniche e gli strumenti connessi alla elaborazione e alla diffusione dei dati, compresa l’assistenza e la formazione di base e specialistica in informatica organizzazione e tecnologie avanzate.
La società può svolgere per conto della Regione le funzioni di stazione appaltante e di centrale di committenza per le forniture di beni e servizi informatici ai sensi dell’articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 3 Partecipanti.
Alla società partecipano la Regione dell’Umbria, gli enti locali territoriali, gli enti pubblici. ».
- Si riporta il testo dell’art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299):
«Art. 1, comma 455.
Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.».
- La legge regionale 31 luglio 1998, n. 27, recante “Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo Regionale (S.I.R.) della regione dell’Umbria”, è pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 1998, n. 48.


Note all’art. 9:
- Il testo vigente dell’art. 112 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112” (pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), già modificato con legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58), e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:«Art. 112 Funzioni riservate alla Regione.
1. Abrogato.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
6. La Regione, per la gestione delle attività connesse al vivaismo pubblico del Vivaio forestale regionale, può istituire ai sensi dell’articolo 16, comma 2 dello Statuto regionale, un’Azienda, anche in forma di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, alla quale possono aderire i comuni e gli enti montani interessati, nonché i soggetti imprenditoriali privati. L’azienda non può svolgere, a favore della Regione, ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, attività diverse da quelle previste nel presente comma.
7. La Giunta regionale è delegata agli adempimenti connessi alla costituzione dell’Azienda.».
- Per il testo dell’art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 si veda la nota all’art. 7, comma 1.


Note all’art. 10, commi 3 e 4:
- Per il testo dell’art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 si veda la nota all’art. 7, comma 1.
- La legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, recante “Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 29 marzo 1995, n. 16), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 21 marzo 1997, n. 8 (in B.U.R. 26 marzo 1997, n. 15) e 30 giugno 1999, n. 18 (in B.U.R. 7 luglio 1999, n. 38). Il testo vigente degli artt. 2-bis e 8, come modificati ed integrati dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 2-bisAtti di nomina e designazioni.
1. Gli atti di nomina e designazione sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Le deliberazioni di nomina o designazione devono espressamente dare atto della insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità indicate dall’art. 3 e del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
3. Degli atti di nomina e designazione deliberati dalla Giunta regionale è data notizia, a cura del Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata comunicazione al Consiglio.
4. Gli atti di nomina e designazione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico della Regione, con aggiornamento semestrale, e degli stessi viene data notizia agli organi di informazione.
Art. 8 Albo delle nomine.
1. Presso il Consiglio regionale è istituito l’albo delle nomine conferite ai sensi della presente legge. L’albo è predisposto, tenuto e aggiornato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo modalità che assicurino un’agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina.
2. Nell’albo devono comunque essere indicati:
a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che ricoprono incarichi;
b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina;
c) gli estremi del provvedimento e della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale;
d) la durata dell’incarico e la data di scadenza dello stesso;
e) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all’incarico stesso.
4. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell’albo.
5. L’albo è annualmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, aggiornato semestralmente e pubblicato nel sito informatico della Regione.».


Nota alla dichiarazione d’urgenza:
- Il testo dell’art. 38, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:
«Art. 38. Pubblicazione e comunicazione
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.
Omissis.».



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