Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2007-2009 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.
ARTICOLO 2
(Ricorso al mercato)
1. Per l’anno 2007 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in euro 56.300.500,00.
2. Per gli anni 2008 e 2009 il livello massimo di ricorso al mercato, per ciascun esercizio, è determinato in euro 47.000.500,00.
3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare le passività preesistenti.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
ARTICOLO 3
(Fondo consortile Società TRE A a r.l.)
1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 di cui alla Tabella “C” allegata alla presente legge per un importo di euro 206.500,00, iscritta nella Unità Previsionale di Base, di seguito denominata U.P.B., 07.2.011 “Attività istituzionali” (cap. 7819/2480), è vincolata all’incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.
ARTICOLO 4
(Oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani)
1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di euro 432.790,88, iscritta nella U.P.B. della parte spesa 08.1.015 (cap. 2802), di cui alla Tabella "B" allegata alla suddetta legge, all’attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti
previdenziali ed assicurativi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani.
2. I rapporti della Regione con l’INAIL e l’INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.
ARTICOLO 5
(Disposizioni per gli Enti dipendenti)
1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l’attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella “C”.
2. La disposizione di cui all’articolo 14 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.
ARTICOLO 6
(Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11)
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni, la somma di euro 1.000.000,00, iscritta nella U.P.B. 03.2.007 (cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta
come previsto nell’allegata Tabella “C”.
ARTICOLO 7
(Legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale - Integrazione norma finanziaria)
1. Ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, nella U.P.B. 06.1.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, è istituito il cap. 3147 denominato “Spese per la realizzazione della comunità tariffaria. Articolo 28, l.r. 37/1998”.
2. La denominazione del cap. 7407 della U.P.B. 06.2.001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è sostituita dalla seguente: “Spese per investimenti relativi all’aeroporto regionale dell’Umbria. Articolo 32, comma 2, lettera b), l.r. 37/1998”.
3. Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera b), della l.r. 37/1998, nella U.P.B. 06.2.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, è istituito il cap. 7409 denominato “Spese per investimenti relativi all’attuazione dei servizi
ferroviari. Articolo 32, comma 2, lettera b), l.r. 37/1998”.
ARTICOLO 8
(Attività di liquidazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB – D. lgs. 4 maggio 2001, n. 207)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è autorizzata la spesa di euro 15.000,00 per l’anno 2007 per la gestione dell’attività di liquidazione e dei poteri sostitutivi regionali in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con imputazione alla U.P.B. 13.1.005 (cap. 2560) della parte spesa del bilancio regionale.
ARTICOLO 9
(Legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 - Istituzione dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale denominata “Agenzia Umbria Ricerche”. Integrazione articolo 15 - Norma finanziaria)
1. All’articolo 15, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30, dopo le parole: “dall’articolo 2”, sono aggiunte le
seguenti: “e dall’articolo 12”.
Titolo III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
ARTICOLO 10
(Finanziamento di programmi comunitari)
1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2007, 2008 e 2009.
ARTICOLO 11
(Cofinanziamento regionale del progetto interregionale per la promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera Cipe del 18 dicembre 1996)
1. Per l’anno 2007 è autorizzata la spesa di euro 92.000,00 per il cofinanziamento del programma interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre 1996, con imputazione alla U.P.B. 07.2.012 (cap. 7824/8020).
ARTICOLO 12
(Cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013. Annualità
2007. Reg. Cee 1698/2005)
1. Per l’anno 2007 è autorizzata la spesa di euro 6.879.801,60 per il cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013 di cui al regolamento della Comunità Europea n. 1698/2005, con imputazione alla U.P.B. 07.2.014 (cap. 8199).
Titolo IV
NORME FINALI
ARTICOLO 13
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle “A” e “B”, allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella Tabella “C” allegata alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell’articolo 30, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13,
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella “D” allegata alla presente legge.
4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l’assunzione degli impegni di spesa nell’anno 2007, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
ARTICOLO 14
(Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)
1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell’articolo 82, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
ARTICOLO 15
(Copertura finanziaria)
1. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l’anno 2007 trova copertura nel bilancio di
previsione annuale 2007 e per gli anni 2008 e 2009 nel bilancio pluriennale 2007/2009.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 29 marzo 2007
LORENZETTI
NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota all’art. 3:
- La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35,
recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell’Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e istituzione dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARUSIA)”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 2 novembre 1994, n. 50.
Nota all’art. 4, comma 1:
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 302 del 30 dicembre 1997), è stata modificata ed integrata con: decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 (in G.U. n. 303 del 31 dicembre 1997) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. n. 49 del 28 febbraio 1998), decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (in G.U. n. 24 del 30 gennaio 1998) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (in G.U. n. 75 del 31 marzo 1998), decreto legge 8 aprile 1998, n. 78 (in G.U. n. 82 dell’8 aprile 1998) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 (in G.U. n. 130 del 6 giugno 1998), legge 8 maggio 1998, n. 146 (in S.O. alla G.U. n. 110 del 14 maggio 1998), legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. n. 142 del 20 giugno 1998), decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (in G.U. n. 151 del 1 luglio 1998),
legge 3 agosto 1998, n. 315 (in G.U. n. 202 del 31 agosto 1998), legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998), legge 18 febbraio 1999, n. 28 (in G.U. n. 43 del 22 febbraio 1999), legge 8 marzo 1999, n. 50 (in G.U. n. 56 del 9 marzo 1999), legge 13 maggio 1999, n. 133 (in S.O. alla G.U. n. 113 del 17 maggio 1999), legge 17 maggio 1999, n. 144 (in S.O. alla G.U. n. 118 del 22 maggio 1999), legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. n. 183 del 6 agosto 1999), legge 23 dicembre 1999, n. 488 (in S.O. alla G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999), legge 31 marzo 2000, n. 78 (in G.U. n. 79 del 4 aprile 2000), legge 8 novembre 2000, n. 328 (in S.O. alla G.U. n. 265 del 13 novembre 2000), legge 21 novembre 2000, n. 342 (in S.O. alla G.U. n. 276 del 25 novembre 2000), legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in S.O. alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000), legge 6 marzo 2001, n. 64 (in G.U. 27 marzo 2001, n. 68), legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001), decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 (in G.U. n. 158 dell’8 luglio 2002) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (in G.U. n. 187 del 10 agosto 2002), legge 24 dicembre 2003, n. 350 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2003, n. 299) e decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (in S.O. alla G.U. 13 ottobre 2005, n. 239), decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (in G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006) e legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006). Si riporta il testo dell’art. 48, comma 9:«Art. 48. Regioni ed enti locali.
Omissis.
9. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata alla presente legge all’attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani,
appostando specifico capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce alle regioni la differenza tra il costo sostenuto per l’attuazione delle norme stesse e quanto indicato nella tabella.
Omissis.».
Nota all’art. 6:
- La legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 15 dicembre 1998, n. 292), è stata modificata ed integrata con: decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (in S.O. alla G.U. 9 marzo 2000, n. 57), legge 8 febbraio 2001, n. 21 (in G.U. 23 febbraio 2001, n. 45), legge 8 gennaio 2002, n. 2 (in G.U. 14 gennaio 2002, n. 11) e decreto legge 13 settembre 2004, n. 240 (in G.U. 13 settembre 2004, n. 215) convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 269 (in G.U. 12 novembre 2004, n. 266). Si riporta il testo dell’art. 11:
«Art. 11.Fondo nazionale.
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano,
per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l’associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell’entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall’anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall’effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all’attività del commissario ad acta sono posti a carico dell’ente inadempiente.
8. I comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4. 9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall’applicazione dell’articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l’autorizzazione di spesa per l’anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.».
Nota all’art. 7:
- La legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, recante “Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 novembre 1998, n. 69), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali: 22 dicembre 2000, n. 42 (in E.S. al B.U.R. 29 dicembre 2000, n. 68), 16 luglio 2001, n. 16 (in B.U.R. 25 luglio 2001, n. 36), 27 marzo 2002, n. 3 (in B.U.R. 10 aprile 2002, n. 16), 16 dicembre 2002, n. 31 (in B.U.R. 24 dicembre 2002, n. 58) e 10 dicembre 2004, n. 26 (in B.U.R. 22 dicembre 2004, n. 55). Il testo degli artt. 28 e 32, comma 2, lett. b), è il seguente:
«Art. 28.Comunità tariffaria.
1. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la realizzazione della comunità tariffaria. Gli Enti locali sono tenuti all’attuazione della stessa, anche con l’inserimento prioritario degli oneri necessari nei programmi di cui all’articolo 15.
2. Le aziende che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale devono adeguare le tecnologie dei mezzi di trasporto a quelle idonee a realizzare la comunità tariffaria.
Art. 32.Norma finanziaria.
Omissis.
2. Le risorse destinate al trasporto pubblico locale sono allocate in separati capitoli di bilancio e in particolare:
Omissis.
b) risorse-destinate agli investimenti per i servizi ferroviari e dell’aeroporto regionale dell’Umbria;
Omissis.».
Nota all’art. 8:
- Il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328” (pubblicato nella G.U. 1 giugno 2001, n. 126), è
stato modificato ed integrato con leggi: 24 dicembre 2003, n. 350 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2003, n. 299), 23 dicembre
2005, n. 266 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2005, n. 302) e 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n.
299).
Si riporta il testo dell’art. 20:
«Art. 20.Poteri sostitutivi.1. Qualora la Regione rilevi una accertata inattività che comporti sostanziale inadempimento alle previsioni che dispongono la trasformazione delle istituzioni, assegna al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere in tal senso, decorso infruttuosamente il quale, sentito il soggetto medesimo, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
2. Le Regioni disciplinano l’intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di irregolare costituzione dell’organo di governo.».
Nota all’art. 9:
- Il testo vigente dell’art. 15 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30, recante “Istituzione dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata ‘Agenzia Umbria ricerche’” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 7 aprile 2000, n. 21), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 15.Norma finanziaria.
1. La Regione fa fronte al finanziamento delle funzioni dell’Agenzia individuate dall’articolo 2 e dall’articolo 12, con il capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, la cui descrizione è così modificata: «Contributo della Regione per l’attività dell’Agenzia Umbria ricerche».».
Nota all’art. 11:
- La delibera CIPE del 18 dicembre 1996, recante “Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Unica S.c.p.a.”, è pubblicata nella G.U. 28 marzo 1997, n. 73.
Nota all’art. 12:
- Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, recante “Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”, è pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L. 277 ed è entrato in vigore il 22 ottobre 2005.
Nota all’art. 13, commi 1 e 3:
- Il testo degli artt. 29 e 30, comma 3, della legge regionale
28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:
«Art. 29.(Fondi speciali)
1. La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegate, la legge finanziaria regionale indica, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, l’oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.
2. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell’esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di bilancio.
4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell’esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell’esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l’assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell’esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi
provvedimenti legislativi.5. Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell’esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell’eventuale disavanzo di cui all’articolo 36.
Art. 30. (Leggi regionali di spesa)
Omissis.
3. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo della spesa e l’onere per competenza e per cassa relativo al primo anno di applicazione. Le disposizioni che determinano le quote annuali di spesa di leggi a carattere pluriennale cessano di avere validità a partire dall’esercizio finanziario 2000. La legge finanziaria regionale determina le quote destinate a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, tenendo anche conto degli impegni giuridicamente perfezionati.
Omissis.».
Nota all’art. 14:
- Il testo dell’art. 82, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all’art. 13, commi 1 e 3), come modificato ed integrato dall’art. 2 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 8 (in E.S. al B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10), è il seguente:
«Art. 82. (Residui passivi. Nozione)
Omissis.
3. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale. Trascorso tale termine non si fa più luogo alla conservazione delle predette somme nel conto dei residui, il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere iscritto nei successivi bilanci ai fini pagamento. La legge regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti.
Omissis.».
Nota alla dichiarazione d’urgenza:
- Il testo dell’art. 38, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:
«Art. 38.Pubblicazione e comunicazione
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge
stessa preveda un termine diverso.
Omissis.».
ALLEGATO 1
APPENDICE AL TESTO:
I seguenti allegati non sono acquisiti nel sito:
«TABELLA A (Art. 29, comma 1, L.R. 13/2000): Quantificazione degli importi da includere nel fondo speciale di parte corrente per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso»
«TABELLA B (Art. 29, comma 1, L.R. 13/2000): Quantificazione degli importi da includere nel fondo speciale in conto capitale
per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso»
«TABELLA C (Art. 27, comma 3, lett. c) L.R. 13/2000): Stanziamenti in relazione a disposizioni di leggi di spesa permanente
la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria»
«TABELLA D (Art. 27, comma 3, lett. d) L.R. 13/2000): Importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale»