Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
CAPO I
MANUTENZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE E ALTRE DISPOSIZIONI
SEZIONE I
PRESIDENZA DELLA REGIONE
ARTICOLO 1
(Disposizioni in materia di sostituzione di personale regionale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 24 novembre 1997, n. 38)
1. Dopo il comma 3bis dell’articolo 34 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), è aggiunto il seguente:
“3ter. Il personale delle qualifiche funzionali assegnato alle segreterie dei componenti della Giunta regionale ai sensi del presente articolo può essere sostituito per l’intera durata del periodo di assegnazione.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 38 (Disposizioni in materia di comandi e di utilizzazione di personale), è sostituito dal seguente:
“3. Il personale utilizzato in distacco conserva l’assegnazione nel posto di provenienza e può essere sostituito con altro personale per l’intera durata del periodo di distacco.”.
ARTICOLO 2
(Disposizioni in materia di nomine e designazioni di competenza regionale. Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11)
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine, fermo restando il limite massimo di dieci anni consecutivi, per mandato si intende quello di durata uguale o superiore alla metà della durata dell’organo cui il mandato si riferisce.”.
ARTICOLO 3
(Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazione alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13)
1. La lettera xx) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8), è sostituita dalla seguente:
“xx) servizi di mensa scolastica ed universitaria e per il personale dei Vigili del fuoco;”.
ARTICOLO 4
(Disposizioni in materia di attività di rilievo europeo ed internazionale della Regione. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 8)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta), è aggiunto il seguente:
“2bis. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di università, enti ed istituti pubblici di studio o di ricerca.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 8/2006, è aggiunto il seguente:
“1bis. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 7, della l. 131/2003, la Giunta regionale disciplina inoltre, con propria deliberazione, le modalità di comunicazione alla Regione delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), da parte degli enti locali interessati ed ogni altro aspetto concernente il coordinamento, a livello regionale, delle relative attività.”.
ARTICOLO 5
(Disposizioni in materia di monitoraggio delle entrate proprie dei Comuni. Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009), è aggiunto il seguente:
“1bis. L’esito del monitoraggio di cui al comma 1 è illustrato dal Presidente della Regione al Consiglio regionale in occasione dell’esame del rendiconto generale della Regione.”.
ARTICOLO 6
(Abrogazioni di leggi e disposizioni regionali in materia di finanza locale)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 15 luglio 1985, n. 41 (Création du fonds régional pour le développement des jumelages);
b) 27 giugno 1986, n. 27 (Interventi finanziari per la creazione di un patrimonio comunale immobiliare);
c) 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l’acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale);
d) 23 novembre 1994, n. 71 (Interventi finanziari a favore di enti pubblici locali per l’acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79);
e) 10 aprile 1997, n. 9 (Interpretazione autentica dell’art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l’acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale)).
2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 10 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2;
b) l’articolo 22 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1;
c) l’articolo 10 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1;
d) l’articolo 6 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27.
ARTICOLO 7
(Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Con regolamento regionale da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione dell’articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), relativamente alla guida e all’immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo forestale della Valle d’Aosta e alla Protezione civile, prevedendo, in particolare, la costituzione di una struttura unitaria che assicuri il raccordo ed il coordinamento tra le diverse strutture regionali interessate.
SEZIONE II
CREDITO E SISTEMI INFORMATIVI
ARTICOLO 8
(Disposizioni in materia di interventi a favore dei Consorzi garanzia fidi. Modificazioni alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d’Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), è inserito il seguente:
“1bis. Per le operazioni di investimento effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2007 dalle imprese operanti nei settori dell’industria e dell’artigianato in possesso dei requisiti per poter accedere agli aiuti previsti dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), la Regione interviene finanziariamente, a favore di ciascun singolo consorzio, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro per ciascun settore.”.
2. All’alinea del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 75/1990, le parole: “del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1 e 1bis”.
ARTICOLO 9
(Proroga del termine per la sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione. Modificazione alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25)
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni.
Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31), le parole: “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2008”.
SEZIONE III
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
ARTICOLO 10
(Disposizioni in materia di divieti nell’esercizio venatorio. Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)
1. La lettera p) del comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria), è sostituita dalla seguente:
“p) utilizzare durante l’esercizio venatorio, ad eccezione delle battute al cinghiale in squadra, apparecchi radio ricetrasmittenti o apparecchi telefonici portatili, fatte salve eventuali chiamate di soccorso;”.
ARTICOLO 11
(Disposizioni in materia di allevamento biologico. Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 8)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 17 aprile 2001, n. 8 (Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino e caprino e di prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o, in alternativa, l’area sia gestita, per un periodo di almeno tre anni, secondo i criteri dettati dalle misure agroambientali definite dalla normativa regionale vigente”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 8/2001, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:
“2bis. Per aree di pascolo comune si intendono le superfici utilizzate a pascolo degli alpeggi e dei mayen siti sul territorio regionale, appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione o dei Comuni o gravate da usi civici o di proprietà privata e costituenti oggetto di accordo per la gestione in comune dei pascoli.”.
ARTICOLO 12
(Disposizioni in materia di agriturismo. Modificazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29)
1. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), è abrogato.
SEZIONE IV
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E POLITICHE DEL LAVORO
ARTICOLO 13
(Disposizioni in materia di formazione professionale in Valle d’Aosta. Legge regionale 5 maggio 1983, n. 28)
1. Alla designazione dell’esperto di cui alla lettera c) del comma secondo dell’articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d’Aosta), provvede il dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di impiego.
ARTICOLO 14
(Disposizioni in materia di attività di estetista. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63)
1. L’articolo 13 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell’attività di estetista nella Regione Valle d’Aosta), è abrogato.
ARTICOLO 15
(Disposizioni in materia di cooperazione. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), le parole: “e comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “e comma 4”.
2. Al comma 2 dell’articolo 18ter della l.r. 27/1998, le parole: “gli enti ausiliari” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti competenti”.
3. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 27/1998, le parole: “nella sezione ottava” sono sostituite dalle seguenti: “nella categoria cooperative sociali”.
4. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 27/1998, le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4”.
5. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 27/1998, le parole: “e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche all’acquisizione di scorte, purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi” sono soppresse.
6. Il comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
“2. I contributi di cui al comma 1 sono ammessi su scoperti di conto corrente di importo non superiore all’ottanta per cento del corrispettivo derivante dallo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), e del costo di acquisto dell’esercizio precedente derivante dall’attività di cui al comma 1, lettera b).”.
ARTICOLO 16
(Disposizioni in materia di manifestazioni fieristiche. Modificazioni alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15)
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6), le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”.
2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 15/2000 è sostituito dal seguente:
“3. L’accertamento delle infrazioni compete al Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica e alla Struttura quando si tratti di manifestazioni organizzate dai Comuni. Le sanzioni sono irrogate dal Sindaco per le manifestazioni a carattere locale e dal dirigente della Struttura per le manifestazioni a carattere regionale, nazionale e locale, se organizzate dai Comuni, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 15/2000, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:
“3bis. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 sono introitati nel bilancio del Comune per le sanzioni irrogate dal Sindaco, e al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per le sanzioni irrogate dal dirigente della Struttura.”.
ARTICOLO 17
(Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2)
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione), le parole: “, su conforme parere della commissione di cui all’articolo 5” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:
“2. La Commissione vigila sul corretto uso della qualifica di Maestro artigiano, segnalando eventuali violazioni alla struttura competente.”.
3. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 2/2003, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La struttura competente è autorizzata ad effettuare il trattamento dei relativi dati, come definito dall’articolo 4, comma 1, letteraa), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei dati medesimi per scopi pertinenti e non eccedenti le finalità istituzionali.”.
4. Il comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:
“6. I produttori iscritti al Registro devono comunicare alla struttura competente, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni dei dati concernenti la residenza o la sede legale.”.
5. Il comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:
“7. La mancata o tardiva comunicazione dei dati di cui al comma 6 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 150. Nel caso in cui sia accertata una nuova violazione prima che siano decorsi ventiquattro mesi dall’accertamento della precedente, il dirigente della struttura competente dispone, inoltre, la sospensione dell’iscrizione al Registro per la durata di sei mesi.”.
6. Al comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 2/2003, le
parole: “all’articolo 4, commi 6 e 9,” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 4, commi 6 e 9, e 8, comma 7,”.
ARTICOLO 18
(Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “; limitatamente alle spese di cui all’articolo 17, comma 2, lettere a), b), c) e d), il limite minimo di spesa ammissibile è di euro 15.000”.
ARTICOLO 19
(Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria. Modificazioni alla legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4 (Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà), è sostituito dal seguente:
“2. Le anticipazioni, comprensive dell’eventuale ritenuta sindacale, sono concesse per un periodo non superiore alla durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria richiesto. Nel caso in cui, all’atto della presentazione della domanda di anticipazione, la misura del trattamento di integrazione salariale sia già quantificata, l’anticipazione è concessa in misura non superiore a euro 750 mensili, al netto degli oneri di legge; nel caso in cui, all’atto della presentazione della domanda di anticipazione, la misura del trattamento di integrazione salariale non sia determinabile, l’anticipazione è concessa in misura non superiore a euro 600 mensili, al netto degli oneri di legge.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 4/2005, le parole: “; tali garanzie non sono necessarie in caso di anticipazioni corrisposte direttamente ai lavoratori” sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 4/2005, come modificato dal comma 2, è aggiunto il seguente:
“2bis. Le anticipazioni possono essere concesse anche direttamente ai lavoratori dipendenti di aziende dichiarate fallite, a seguito di domanda presentata dal singolo lavoratore, nel caso in cui non sia possibile attivare la procedura di cui all’articolo 2; in caso di anticipazioni concesse direttamente ai lavoratori, non sono necessarie le autorizzazioni e le garanzie di cui ai commi 1 e 2.”.
ARTICOLO 20
(Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16)
1. Il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d’Aosta dell’esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)), è sostituito dal seguente:
“6. Le imprese importatrici e quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), devono versare, in relazione ai quantitativi di merci importati in esenzione fiscale, un diritto per l’erogazione del servizio di gestione dei contingenti, il cui ammontare e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.
2. Il comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 16/2006 è abrogato.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 16/2006 è ta dalla seguente:
“c) importazione o fabbricazione di alcool con gradazione minima di 95 gradi destinato alla commercializzazione;”.
4. All’alinea del comma 1 dell’articolo 17 e al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 16/2006, le parole: “, progressivamente, anno per anno,” sono soppresse.
5. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 16/2006 è sostituita dalla seguente:
“b) commercializzazione nel territorio regionale di zucchero confezionato.”.
SEZIONE V
URBANISTICA, EDILIZIA ABITATIVA E TERRITORIO
ARTICOLO 21
(Modificazione alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76)
1. Al comma secondo dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia), le parole: “Il Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale”.
ARTICOLO 22
(Disposizioni urbanistiche per la realizzazione di opere di interesse regionale. Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
1. L’articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), è sostituito dal seguente:
“Art. 29 (Intesa per le opere di interesse regionale)
1. Le opere pubbliche regionali e le opere volte a soddisfare importanti interessi economici, sociali e culturali di rilievo regionale difformi, incoerenti o contrastanti con le determinazioni degli strumenti urbanistici comunali, possono essere realizzate mediante un’intesa tra la Regione ed il Comune territorialmente competente, secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale approva la proposta di intesa, avanzata dalla struttura regionale competente per materia, completa della documentazione tecnico-descrittiva idonea a definire le caratteristiche, i parametri fisico-geometrici dell’opera ed i contenuti delle varianti da apportare alle determinazioni dello strumento urbanistico, individuando la struttura regionale responsabile del procedimento finalizzato al conseguimento dell’intesa.
3. La struttura regionale responsabile del procedimento inoltra la proposta di intesa, completa della documentazione di cui al comma 2, al Comune interessato, che provvede all’immediato deposito, in libera visione, degli atti pervenuti per trenta giorni consecutivi; durante il periodo di deposito, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni.
4. Il Comune si pronuncia sulla proposta di intesa e sulle eventuali osservazioni, presentate ai sensi del comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di intesa.
5. L’atto di intesa dispone sui contenuti della variante alle determinazioni dello strumento urbanistico e indica altresì il termine previsto per l’avvio dell’opera.
6. Nel caso in cui l’inerzia del Comune si protragga oltre il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale decide in via definitiva approvando, con propria deliberazione, le eventuali modifiche alle previsioni progettuali in accoglimento, anche parziale, delle proposte del Comune e le varianti alle determinazioni dello strumento urbanistico comunale.
7. Raggiunta l’intesa o, comunque, concluso il procedimento di cui al comma 6, il soggetto preposto all’esecuzione dell’opera dispone la redazione delle fasi progettuali necessarie e provvede all’acquisizione, ove richiesta, della valutazione di impatto ambientale e dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari ai sensi di legge secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8. Il progetto definitivo dell’opera è approvato con decreto del Presidente della Regione che sostituisce a tutti gli effetti la concessione edilizia ed equivale a variante del PRGC nonché a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, mediante apposizione, se necessario, del vincolo preordinato all’esproprio. Il decreto definisce, inoltre, i termini massimi entro i quali debbono essere iniziati ed ultimati i lavori.
9. Le eventuali varianti in corso d’opera aventi rilevanza urbanistico-edilizia che non comportano varianti allo strumento urbanistico sostanzialmente difformi da quelle oggetto dell’intesa sono approvate, previa comunicazione al Comune interessato, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.”.
ARTICOLO 23
(Ulteriore proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua pubblica)
1. La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, già prorogata ai sensi delle leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5, 30 gennaio 1962, n. 4, 20 dicembre 1976, n. 67, e 24 giugno 1992, n. 35, è ulteriormente prorogata di nove anni, alle medesime modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse ai sensi delle predette leggi regionali.
SEZIONE VI
ISTRUZIONE E CULTURA
ARTICOLO 24
(Disposizioni per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard. Modificazioni alla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68)
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68 (Interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard), è sostituito dal seguente:
“1. I proprietari degli immobili situati all’interno del borgo di Bard, come delimitato nella planimetria di cui all’allegato A, possono beneficiare di contributi a fondo perduto, in misura pari:
a) al 60 per cento delle spese di progettazione;
b) al 15 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di interventi di restauro e recupero volti ad assicurare la stabilità e la conservazione dell’edificio oggetto di intervento e di tutti gli elementi rilevanti sotto il profilo dell’interesse artistico, storico e ambientale dell’edificio medesimo. La spesa ammissibile è determinata sulla base di un computo metrico-estimativo analitico, escluse le spese relative agli impianti tecnici.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 68/1992 è sostituito dal seguente:
“3. La scelta degli immobili oggetto dell’intervento, effettuata di concerto con l’Amministrazione comunale, è approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di beni culturali; la realizzazione degli interventi è effettuata a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, previa deliberazione della Giunta regionale.”.
3. Dopo l’articolo 5 della l.r. 68/1992 è inserito il seguente:
“Art. 5bis(Cumulo delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche concesse per le stesse iniziative purché non siano erogate nella forma del contributo in conto capitale.”.
ARTICOLO 25
(Disposizioni in materia di contributi per attività ed iniziative a carattere culturale. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69)
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 (Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico), è aggiunta la seguente:
“ebis) i canti inediti o di ricerca segnalati dalla giuria dell’Assemblea di canto corale, per un importo massimo non superiore a euro 650 per ogni canto.”.
2. L’articolo 7 della l.r. 69/1993 è abrogato.
ARTICOLO 26
(Valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura valdostani. Modificazione alla legge regionale 1° ottobre 2002, n. 18)
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 18 (Incentivi regionali per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura), è abrogato.
SEZIONE VII
SANITA’ E POLITICHE SOCIALI
ARTICOLO 27
(Disposizioni concernenti la concessione di assegni per la formazione professionale di operatori sanitari. Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1991, n. 37)
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 (Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio Sanitario Regionale), le parole: “a cittadini” sono sostituite dalla parola: “ai”.
2. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 37/1991, la parola: “cittadini” è soppressa”.
ARTICOLO 28
(Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS. Modificazione alla legge regionale 3 maggio 1993, n. 22)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 (Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS), è sostituito dal seguente:
“2. Lo stato di bisogno è determinato, oltre che dall’insufficienza del reddito familiare del richiedente in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo quando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano, dalla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) incapacità, totale o parziale, del richiedente di provvedere autonomamente a se stesso ed il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurargli l’assistenza necessaria;
b) sottoposizione del richiedente a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi assistenziali o socio-riabilitativi.”.
ARTICOLO 29
(Disposizioni per l’incentivazione di progetti di imprenditorialità familiare. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44)
1. L’articolo 20 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia), è sostituito dal seguente:
“Art. 20 (Progetti)
1. Al fine di incentivare e valorizzare le risorse di solidarietà delle
famiglie e delle reti parentali, la Regione concede contributi, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di progetti formulati e gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate anche in forma di cooperativa e di associazione, in risposta ai bisogni della comunità di riferimento.
2. I progetti di imprenditorialità familiare ammessi a contributo possono riguardare servizi di natura:
a) assistenziale, con particolare riferimento a:
1) servizi a gestione solidaristica dell’assistenza familiare agli anziani non autosufficienti ed ai portatori di handicap;
2) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di baby sitting a minori;
3) servizi a gestione solidaristica per l’istituzione e la gestione di una banca del tempo;
4) servizi a gestione solidaristica dell’assistenza a gestanti e a nucleimonoparentali in situazioni di disagio;
5) servizi a gestione solidaristica dell’assistenza a persone ricoverate presso strutture socio-assistenziali e sanitarie;
b) educativa, con particolare riferimento a:
1) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di sostegno allo studio in favore di alunni della scuola dell’obbligo;
2) servizi a gestione solidaristica per l’organizzazione del tempo libero dei minori.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre provvidenze economiche previste dalla normativa vigente per le medesime iniziative.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sono individuati:
a) l’entità della spesa da destinare ai contributi, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio;
b) le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1;
c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, di rendicontazione delle spese e le modalità di supporto tecnico-amministrativo per l’elaborazione dei progetti;
d) i criteri di concessione dei contributi;
e) gli eventuali ambiti di priorità relativamente ai destinatari e alla tipologia dei progetti;
f) le attività di promozione, informazione e sensibilizzazione dirette ad incentivare l’organizzazione di reti di solidarietà per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1.”.
ARTICOLO 30
(Disposizioni in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11)
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), è sostituito dal seguente:
“4. All’esito del procedimento sanitario, e comunque non oltre trenta giorni da detto esito, il dirigente della struttura competente richiede all’interessato la documentazione attestante il possesso dei restanti requisiti di legge. Il dirigente provvede in ordine alla concessione delle provvidenze entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione.”.
ARTICOLO 31
(Disposizioni in materia di volontariato ed associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16)
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale.
Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d’Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) attività di volontariato, il servizio continuativo reso per solidarietà, senza fini di lucro e remunerazione, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte, individualmente o in gruppi, tramite organizzazioni di cui il volontario fa parte, esclusivamente nei confronti di soggetti terzi rispetto all’organizzazione di volontariato;
b) associazionismo di promozione sociale, le attività di utilità sociale svolte con esclusione di ogni scopo di lucro, prevalentemente a favore degli associati, mediante prestazioni personali spontanee e gratuite, al fine di arrecare beneficio, direttamente o indirettamente, a singoli soggetti o alla collettività.”.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 16/2005 è sostituita dalla seguente:
“b) esprimere parere sulle proposte di iscrizione o di cancellazione dal registro nei casi in cui il dirigente della struttura competente lo ritenga necessario in relazione agli esiti della relativa istruttoria;”.
SEZIONE VIII
TURISMO E TRASPORTI
ARTICOLO 32
(Disposizioni in materia di disciplina delle attività di volo alpino. Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), è sostituito dal seguente:
“3. L’attività di trasporto sciatori è consentita nel periodo ricompreso tra le ore 7.00 e le ore 16.00.”.
2. Al comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 15/1988, le parole: “10 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “20 dicembre”.
ARTICOLO 33
(Disposizioni in materia di disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. Modificazione alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è sostituita dalla seguente:
“c) sala da pranzo e locale comune di soggiorno, eventualmente anche
coincidenti;”.
ARTICOLO 34
(Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), le parole: “e siano iscritte al registro, ove istituito, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003)” sono soppresse.
2. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 3/2004, le parole: “della Federazione italiana sport disabili (FISD)” sono sostituite dalle seguenti: “del Comitato italiano paralimpico (CIP)”.
3. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 3/2004 è abrogata.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLA DISCIPLINA STATALE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI
ARTICOLO 35
(Disposizioni in materia di tariffe delle professioni turistiche. Modificazioni alle leggi regionali 7 marzo 1997, n. 7, 31 dicembre 1999, n. 44, e 21 gennaio 2003, n. 1)
1. L’articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d’Aosta), è sostituito dal seguente:
“Art. 14(Tariffe professionali)
1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine e aspiranti guide alpine sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell’UVGAM.
2. Le tariffe massime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per tutte le guide e aspiranti guide alpine che esercitano la professione in Valle d’Aosta.”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 7/1997, le parole: “l’inosservanza delle tariffe professionali” sono sostituite dalle seguenti: “l’inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali”.3. L’articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58, e 16 dicembre 1992, n. 74), è sostituito dal seguente:
“Art. 23(Tariffe professionali)
1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d’Aosta sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell’AVMS.
2. Le tariffe massime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per tutti i maestri di sci e per tutte le scuole di sci operanti nella regione.”.4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: “l’inosservanza delle tariffe professionali” sono sostituite dalle seguenti: “l’inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali”.
5. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: “l’inosservanza delle tariffe decretate” sono sostituite dalle seguenti: “l’inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali”.
6. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.
Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34, e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è sostituito dal seguente:
“1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono liberamente determinate dai singoli operatori. Le associazioni di categoria, individuate ai sensi dell’articolo 13, comunicano annualmente gli importi, minimi e massimi, delle tariffe entro il 31 ottobre alla struttura competente, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.”.
7. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 1/2003, le parole: “inferiori o superiori a quelle minime e massime” sono sostituite dalle seguenti: “superiori a quelle massime”.
ARTICOLO 36
(Disposizioni in materia di vendite promozionali. Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12)
1. L’articolo 14bis della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale), è sostituito dal seguente:
“Art. 14bis (Vendite promozionali)
1. Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di promuovere l’acquisto di prodotti individuati, praticando condizioni favorevoli, reali ed effettive, quali sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita dei suddetti prodotti.
2. Durante tutto il periodo della vendita promozionale, l’esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino la tipologia di vendita che si sta effettuando. I prodotti oggetto della vendita
promozionale devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.
3. L’esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo durante i periodi di cui all’articolo 16, comma 4, avendo in corso vendite promozionali dei medesimi prodotti, deve sospendere queste ultime almeno quindici giorni prima dell’inizio della vendita di fine stagione o saldo e per l’intera durata della stessa.”.
ARTICOLO 37
(Abrogazione delle leggi regionali 1° luglio 1994, n. 33, in materia di disciplina della professione di mediatore, e 17 aprile 1998, n. 15, in materia di panificazione)
1. La legge regionale 1° luglio 1994, n. 33 (Norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore)), è abrogata. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta), le funzioni amministrative in materia di agenti di affari in mediazione sono esercitate dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. La legge regionale 17 aprile 1998, n. 15 (Attuazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) e modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 7 (Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane)), è abrogata.
3. Sono, inoltre, abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ARTICOLO 38
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 1, 4, 8, 19, 25, 27 e 29 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006/2008 e 2007/2009 e non alterano gli equilibri di bilancio.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 29 marzo 2007.
Il Presidente
CAVERI