Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge disciplina le tipologie e le modalità di intervento dei servizi che la Regione mette in atto in favore dei soggetti affetti da incontinenza urinaria o fecale e dei soggetti portatori di stomie.
ARTICOLO 2
Destinatari degli interventi
1. Sono destinatari degli interventi di cui all’articolo 1:
a) coloro che soffrono di incontinenza urinaria o fecale grave;
b) coloro che soffrono di incontinenza urinaria o fecale congenita ovvero coloro ai quali, a seguito di intervento chirurgico, è stato attuato un collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l’esterno attraverso un neostoma cutaneo.
ARTICOLO 3
Modalità di erogazione degli interventi
1. Le Aziende Sanitarie Locali, di seguito denominate AASSLL, assicurano ai soggetti di cui all’articolo 2, a titolo gratuito, gli interventi preventivi, curativi, assistenziali e riabilitativi necessari e connessi alla loro patologia ed invalidità.
ARTICOLO 4
Interventi
1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme, gli interventi che la regione Campania, attraverso le AASSLL assicura ai soggetti di cui all’articolo 2 e che rientrano nei livelli essenziali di assistenza sono:
a) la fornitura di dispositivi e presidi sanitari in regime di libera scelta al passo con le innovazioni cliniche, riabilitative e tecnologiche, senza aggravio di spese per i soggetti di cui all’articolo 2, ricorrendo all’adozione di uno specifico nomenclatore regionale, da aggiornare periodicamente;
b) gli interventi di riabilitazione funzionale;
c) gli interventi di riabilitazione psichica;
d) gli interventi di insegnamento ai pazienti delle pratiche necessarie per il mantenimento dell’igiene delle incontinenze;
e) l’informazione tempestiva e puntuale dei pazienti su tutti i dispositivi e presidi sanitari necessari, compresi quelli di ultima generazione, e sulle modalità per ottenerli in tempi rapidi e a titolo gratuito, dalle competenti AASSLL;
f) l’assistenza burocratica per il rapido disbrigo delle pratiche;
g) il controllo periodico della funzionalità e della condizione della stomia e dell’incontinenza;
h) gli interventi di assistenza socio-sanitaria a domicilio, nei luoghi di lavoro, nelle scuole di ogni ordine e grado;
i) gli interventi di assistenza domiciliare.
ARTICOLO 5
Servizio riabilitativo
1. Al fine di assicurare gli interventi di cui all’articolo 4, in ogni ASL è organizzata l’attività riabilitativa dell’incontinenza, anche ricorrendo, se necessario, alla collaborazione delle aziende ospedaliere ubicate sul territorio, che si avvale di personale medico ed infermieristico competente al fine di fronteggiare tutti i problemi dell’incontinenza uro-fecale, temporanea o permanente, ivi compresa l’organizzazione per la fornitura degli ausili necessari.
2. I servizi di cui al comma 1 possono avvalersi della consulenza e della cooperazione del centro di riferimento regionale individuato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla sanità entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge che ha, inoltre, il compito di formulare appositi protocolli per garantire la continuità assistenziale ai pazienti dall’ospedale ai servizi territoriali.
ARTICOLO 6
Rapporti con le associazioni
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 4 le AASSLL e la regione Campania si avvalgono, a titolo gratuito, della collaborazione delle associazioni dei malati portatori di ausili o protesi, attive sul territorio regionale. In particolare, la Regione deve acquisire il parere delle associazioni sugli atti e provvedimenti che riguardano l’organizzazione dei servizi, le modalità di distribuzione degli ausili, presidi e protesi,
nonché la semplificazione delle procedure burocratiche nel rapporto fra i cittadini e la struttura sanitaria. Le associazioni possono intrattenere, a titolo gratuito, rapporti di collaborazione con le AASSLL per la formazione e l’informazione dei malati e delle loro famiglie, al fine di limitare pericolose situazioni di isolamento e per monitorare l’attività dei servizi di riabilitazione.
ARTICOLO 7
Disposizioni attuative
1. Con appositi atti da emanare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le associazioni dei malati portatori di ausili o protesi, definisce:
a) i dispositivi ed i presidi sanitari da fornire ai soggetti affetti da incontinenza o portatori di stomie ed il quantitativo mensile di materiale da garantire, il costo di tale materiale e la modalità di fornitura unica per tutte le AASSLL;
b) le prestazioni professionali, psicologiche, mediche ed infermieristiche che devono essere assicurate ai pazienti;
c) la dotazione minima di idonee attrezzature che vanno predisposte nei locali e servizi pubblici, per far fronte alle esigenze igieniche, sanitarie sociali e di relazione dei portatori di stomie.