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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 29 maggio 2007, n. 21
Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale
 
L' Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga la seguente legge:

TITOLO I
TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE

ARTICOLO 1
(Beni regionali)

1. I beni di proprietà della Regione, disciplinati dalla presente legge, costituiscono il demanio e il patrimonio regionale ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.
2. Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio regionale si applica anche ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti ai sensi dell’articolo 825 del codice civile.
3. E’ fatta salva l’autonomia patrimoniale del Consiglio, disciplinata dalla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2
(Beni del demanio)

1. Il demanio regionale è costituito dai seguenti beni se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo:
a) le strade, le autostrade e le strade ferrate;
b) gli aerodromi;
c) gli acquedotti;
d) gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;
e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
f) gli altri beni assoggettati dalle leggi vigenti al regime del demanio pubblico.

ARTICOLO 3
(Beni del patrimonio indisponibile e disponibile)

1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili non facenti parte del demanio, appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, e si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.
2. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni mobili e immobili delle categorie indicate dai commi 2 e 3 dell’articolo 826 del codice civile destinati ad un pubblico servizio, nonché dai beni mobili od immobili diretti al perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale e da tutti gli altri beni definiti tali dalle leggi vigenti.
3. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale.

ARTICOLO 4
(Classificazione dei beni e sue variazioni)

1. Alla classificazione dei beni regionali si provvede all’atto dell’acquisizione assegnandoli ad una delle categorie di cui agli articoli 2 e 3, avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni.
2. La classificazione di un bene è modificata nel caso di variazione dei relativi presupposti.
3. Può essere modificata anche la classificazione di singoli beni che costituiscano pertinenza di complessi immobiliari appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile regionale qualora risulti essere venuto meno il collegamento funzionale di tali beni con le finalità del complesso cui appartengono.

TITOLO II
SCRITTURE PATRIMONIALI

ARTICOLO 5
(Inventari)

1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi inventari, tenuti ed aggiornati, anche nella forma del supporto informatico, dalla struttura competente in materia di demanio e patrimonio, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 10, comma 3.
2. Al fine dell’iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili ed immobili ed ogni altro atto che comporti modificazione dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura competente in materia di demanio e patrimonio.

ARTICOLO 6
(Inventario dei beni demaniali)

1. L’inventario dei beni immobili del demanio regionale contiene, di norma, i seguenti dati:
a) classificazione;
b) numero progressivo e data di carico;
c) descrizione e caratteristiche del bene;
d) estensione, ubicazione ed altri dati catastali;
e) titolo di provenienza;
f) valore d’acquisizione o di stima;
g) eventuali concessioni assentite.
2. Per i restanti beni appartenenti al demanio, l’inventario reca lo stato descrittivo e di consistenza dei beni stessi.

ARTICOLO 7
(Inventario dei beni immobili patrimoniali)

1. L’inventario dei beni immobili del patrimonio regionale contiene di norma le indicazioni di cui all’articolo 6, comma 1, ed i seguenti dati:
a) servitù, pesi ed oneri di cui l’immobile fosse eventualmente gravato;
b) finalità cui l’immobile è destinato.

ARTICOLO 8
(Beni mobili)

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
a) mobili e arredi;
b) materiale bibliografico;
c) macchine d’ufficio, attrezzature e strumenti tecnici;
d) automezzi ed altri mezzi di trasporto.

ARTICOLO 9
(Inventario dei beni mobili patrimoniali)

1. I beni mobili patrimoniali sono iscritti in appositi inventari che ne mettono in evidenza i movimenti di carico e scarico, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.
2. I materiali di normale consumo e gli oggetti il cui valore d’acquisto non superi la soglia stabilita con il provvedimento di cui all’articolo 10, comma 4, sono iscritti in apposito elenco. Fanno eccezione i beni che, pur avendo singolarmente un valore inferiore alla predetta soglia, costituiscono un’universalità di mobili.
3. L’inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
a) classificazione;
b) numero progressivo e data di carico;
c) descrizione del bene secondo la natura e la specie;
d) destinazione;
e) valore d’acquisizione o di stima.

ARTICOLO 10
(Consegnatari dei beni mobili)

1. I beni mobili della Regione sono dati di regola in consegna a dipendenti regionali che assumono la figura di consegnatario e ne divengono responsabili per obbligo di vigilanza.
2. Qualora beni mobili di proprietà regionale siano dati in uso ad altri Enti o a soggetti operanti in regime di convenzione per conto della Regione, i dipendenti degli stessi enti o soggetti possono essere nominati consegnatari dei beni utilizzati.
3. Ogni consegnatario tiene in evidenza con apposite scritture i beni mobili secondo le quantità ed i valori nonché le classificazioni stabilite;
registra in carico gli oggetti di nuova introduzione e a scarico quelli estratti. A tale effetto egli deve tenere l’inventario, il libro giornale, le note di variazione ed i buoni di carico e scarico. La diminuzione, la perdita e l’alienazione a qualsiasi titolo degli oggetti in consegna devono essere giustificate in base alle norme vigenti.
4. Il Direttore competente in materia di demanio e patrimonio con proprio provvedimento approva le disposizioni per la classificazione dei beni, la tenuta delle scritture patrimoniali di cui al comma 3 e lo svolgimento dell’incarico di consegnatario, anche a mezzo di appositi supporti informatici.
5. In caso di riorganizzazioni interne logistiche o funzionali e di riarticolazioni inventariali, la struttura competente in materia di demanio e patrimonio può espletare gli atti di competenza del consegnatario secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui al comma 4.

ARTICOLO 11
(Aggiornamento dei valori dei beni)

1. La struttura regionale competente, a scadenze periodiche e comunque non superiori a cinque anni, provvede all’aggiornamento del valore dei beni iscritti in inventario.
2. Il Direttore competente in materia di demanio e patrimonio con proprio provvedimento approva i criteri per l’aggiornamento dei valori.

TITOLO III
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE

ARTICOLO 12
(Strutture competenti)

1. I beni di proprietà della Regione sono amministrati dalle strutture regionali competenti nell’osservanza e con le modalità stabilite dalla presente legge.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio all’inizio di ogni anno una relazione sulla gestione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione con particolare riferimento alle acquisizioni, alle alienazioni, alle permute ed alle concessioni intervenute nel corso dell’anno precedente ed ai progetti per l’anno a venire.

ARTICOLO 13
(Destinazione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili)

1. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili possono essere destinati:
a) all’uso generale secondo la natura e le caratteristiche del bene;
b) all’uso diretto da parte dell’Amministrazione regionale;
c) ad un uso particolare compatibilmente con la natura e col rispetto della pubblica destinazione con le modalità di cui all’articolo 14.
2. I beni appartenenti al demanio regionale possono essere trasferiti in proprietà allo Stato, alle Province e ai Comuni, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa statale, purché non essenziali per lo svolgimento delle attività della Regione Liguria. Per lo svolgimento di finalità previamente individuate dalla Regione Liguria, la Giunta regionale, con provvedimento motivato, può trasferire detti beni a favore dei soggetti sopraindicati anche a titolo gratuito. Come previsto dagli articoli 822 e seguenti del codice civile i beni trasferiti rimangono soggetti al regime del demanio pubblico.
3. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale che sono necessari come mezzo di un pubblico servizio gestito in modo esclusivo da enti pubblici possono essere trasferiti al patrimonio indisponibile di tali enti anche a titolo gratuito, con provvedimento della Giunta regionale.
4. I beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.
5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, sui beni immobili trasferiti è apposto un vincolo, almeno decennale, di destinazione all’uso indicato, soggetto a trascrizione nei pubblici registri a cura e spese del beneficiario.
6. L’Amministrazione regionale mette a disposizione delle organizzazioni sindacali un idoneo locale a titolo gratuito all’interno di immobili che siano sede di uffici regionali.

ARTICOLO 14
(Uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili)

1. L’uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili può essere attribuito a soggetti pubblici e privati mediante concessione, tenuto conto della rilevanza, sotto il profilo dell’interesse pubblico, dell’utilizzo proposto del bene.
2. La concessione è assentita nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale in materia di assegnazione di beni regionali, fatto salvo quanto previsto da normative speciali statali e regionali.
3. L’atto di concessione è adottato, salve diverse disposizioni normative od organizzative, dal Direttore competente in materia di demanio e patrimonio e di regola stabilisce:
a) la durata della concessione;
b) il canone concessorio;
c) l’uso per il quale il bene viene concesso;
d) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l’esercizio dell’attività cui esso è destinato;
e) l’ammontare dell’eventuale cauzione che dovrà versare il concessionario.
4. La stima del canone concessorio viene effettuata dagli uffici regionali, che possono anche avvalersi dei competenti uffici statali, di uffici di enti o società regionali o, in subordine, di esperti e consulenti esterni iscritti negli appositi albi o collegi professionali.
5. Qualora il concessionario sia un ente pubblico, o un soggetto privato che opera senza fini di lucro e la concessione sia disposta per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di finalità di interesse generale o di scopi di carattere sociale, può essere stabilito un canone ricognitorio e può non essere richiesta la cauzione prevista dal comma 3, lettera e). Il canone ricognitorio viene determinato di regola in misura non inferiore ai costi diretti ed indiretti sostenuti dalla Regione per la conservazione e la gestione dell’immobile oggetto della concessione.
6. L’atto di concessione statuisce in ordine all’assunzione da parte del concessionario degli oneri di manutenzione e alle eventuali opere, anche di carattere straordinario, che il concessionario si impegna ad eseguire.
7. Qualora il concessionario effettui nell’immobile in concessione opere di manutenzione di natura straordinaria, il canone può essere compensato, in parte, dalla realizzazione delle opere stesse. Il canone può essere altresì in parte compensato dalla prestazione, ad opera del concessionario, di servizi di supporto all’attività istituzionale regionale o che siano comunque ritenuti di interesse per l’Amministrazione regionale.
8. Qualora il concessionario sia un ente pubblico e la concessione sia disposta esclusivamente per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, individuate preventivamente dalla Regione, può non essere previsto canone finchè il bene viene utilizzato in base all’indicata destinazione e solamente nel caso in cui alla Regione non derivino oneri diretti od indiretti per la gestione e conservazione dell’immobile oggetto di concessione.
9. Salva la previsione di cui al comma 3, il disciplinare di concessione è sottoscritto dal dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio o da un suo delegato.

ARTICOLO 15
(Destinazione dei beni patrimoniali disponibili)

1. I beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 14, comma 2, nonché nell’osservanza delle disposizioni dell’articolo 16:
a) a titolo oneroso se beni immobili o mobili, mediante contratti di locazione o affitto a soggetti privati o pubblici;
b) a titolo gratuito se beni mobili, fatti salvi gli oneri di gestione e manutenzione, mediante contratti di comodato, esclusivamente a soggetti pubblici e privati operanti senza fini di lucro, che ne richiedano l’assegnazione per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di finalità di interesse generale o di scopi di carattere sociale;
c) mediante il pagamento di un canone ricognitorio se beni immobili, qualora il richiedente sia un ente pubblico, o un soggetto privato che opera senza fini di lucro e la locazione sia disposta per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di finalità di interesse generale o di scopi di carattere sociale. Il canone ricognitorio viene determinato di regola in misura non inferiore ai costi diretti ed indiretti sostenuti dalla Regione per l’immobile oggetto della locazione.
2. Con provvedimento della Giunta regionale possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito allo Stato, agli enti locali e ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta per l’esercizio delle proprie finalità istituzionali, beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile non più di utilità regionale o la cui gestione sia eccessivamente onerosa.
3. Nei casi previsti dal comma 2, sui beni immobili trasferiti è apposto un vincolo, almeno decennale, di destinazione all’uso indicato soggetto a trascrizione nei pubblici registri a cura e spese del beneficiario.
4. Con provvedimento del Direttore competente in materia di demanio e patrimonio, possono inoltre essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai soggetti di cui al comma 2, per le stesse finalità, beni mobili dichiarati fuori uso ai sensi dell’articolo 20, che conservino un valore di mercato, ovvero i beni che non siano di utilità regionale. In tale caso il provvedimento di cui all’articolo 20, comma 1, è adottato dal Direttore medesimo.

ARTICOLO 16
(Contratti di affitto, locazione, comodato)

1. All’approvazione dei contratti di affitto, locazione e comodato di beni patrimoniali disponibili provvede il dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio, qualunque ne siano l’importo e la durata.
2. Alla scelta del contraente si provvede mediante procedura negoziata fra i soggetti interessati, individuati anche attraverso apposito avviso, diffuso mediante le forme di pubblicazione più idonee in relazione alle caratteristiche, all’ubicazione ed al corrispettivo del contratto, determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 4.
3. Qualora si convenga che il conduttore effettui nell’immobile in locazione opere di manutenzione di natura straordinaria, il canone può essere compensato, in parte, dalla realizzazione delle opere, previa definizione della natura e del valore delle stesse.
4. I contratti di cui al comma 1 sono sottoscritti dal dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio o da un suo delegato.

ARTICOLO 17
(Ulteriori modalità di gestione valorizzazione e dismissione dei beni regionali)

1. La Giunta regionale, tenuto conto della normativa vigente in materia di beni pubblici, con proprio provvedimento individua i beni regionali nonché quelli del settore regionale allargato ai fini di operazioni di cartolarizzazione, valorizzazione e dismissione e determina i criteri e le modalità con i quali procedere a dette operazioni.

ARTICOLO 18
(Alienazione dei beni immobili)

1. L’alienazione dei beni immobili, qualunque sia il loro valore, è disposta dalla Giunta regionale.
2. I beni immobili regionali demaniali a norma dell’articolo 822 del codice civile possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabiliti dalla vigente legislazione in materia.
3. Il prezzo base dell’immobile da alienare è stabilito mediante stima effettuata dagli uffici regionali, che possono anche avvalersi dei competenti uffici statali, di uffici di enti o società regionali o, in subordine, di esperti e consulenti esterni iscritti negli appositi albi o collegi professionali.
4. All’alienazione si provvede mediante procedura aperta salvo quanto previsto dal comma 6.
5. All’espletamento delle procedure di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici.
6. Si può procedere all’alienazione dei beni immobili mediante procedura negoziata nei seguenti casi:
a) quando l’ammontare del prezzo di cui al comma 3 non superi euro 150.000,00, importo che potrà essere aggiornato ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2;
b) quando la procedura aperta sia andata deserta;
c) quando i beni vengano alienati ad un ente pubblico o ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro che intenda utilizzare l’immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di finalità di interesse generale o di scopi di carattere sociale;
d) quando i beni vengano alienati a società direttamente partecipate dalla Regione che intendano utilizzare l’immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità statutarie;
e) quando i beni vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione.
7. Nei casi previsti dal comma 6, lettere c) e d), sui beni immobili alienati è apposto un vincolo, almeno decennale, di destinazione all’uso indicato soggetto a trascrizione nei pubblici registri a cura e spese dell’acquirente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’istituzione di servitù passive ed enfiteusi.

ARTICOLO 19
(Permuta di beni immobili)

1. La Giunta regionale può procedere alla permuta di immobili di proprietà regionale con altri immobili, quando la particolare situazione dei beni renda la permuta conveniente in relazione alla specificità del bene permutato.
2. La permuta è effettuata mediante procedura negoziata, previa stima dei beni con le modalità di cui all’articolo 14, comma 4.
3. Qualora il valore dei beni oggetto di permuta non coincida, si procede a conguaglio.

ARTICOLO 20
(Dichiarazione di fuori uso di beni mobili)

1. I beni mobili non più idonei all’uso loro assegnato sono dichiarati fuori uso con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio, previo accertamento tecnico-economico delle condizioni che ne determinino tale stato, fatte salve le fattispecie di cui all’articolo 15, comma 4.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 determina la destinazione da assegnare ai beni suddetti, secondo le disposizioni stabilite dall’articolo 21.

ARTICOLO 21
(Alienazione e cessione di beni mobili)

1. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati al termine del procedimento previsto dall’articolo 20, qualora a seguito dell’accertamento tecnico-economico risulti che gli stessi conservano un valore di mercato.
2. All’alienazione dei beni di cui al comma 1 e di quelli che comunque non fossero di utilità regionale si provvede mediante procedura negoziata fra i soggetti interessati, individuati anche attraverso avviso idoneo in relazione alle caratteristiche, all’ubicazione ed al valore dei beni.
3. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati direttamente a soggetti pubblici o privati che perseguano finalità di interesse generale o scopi di carattere sociale.
4. I beni mobili dichiarati fuori uso che non conservano alcun valore di mercato possono essere ceduti a titolo gratuito agli enti ed ai soggetti di cui al comma 3 che ne abbiano fatto richiesta, con il provvedimento di cui all’articolo 20, comma 1.
5. In relazione all’urgenza di sgombero, alla tipologia ed alle condizioni dei beni mobili dichiarati fuori uso che non conservano alcun valore di mercato, si può procedere direttamente alla distruzione degli stessi nei modi ritenuti più opportuni, nel rispetto delle norme di legge. In caso di sostituzione, i beni possono essere ritirati dal soggetto appaltatore della nuova fornitura. A tal fine le procedure di acquisizione possono prevedere a carico dell’aggiudicatario della nuova fornitura lo smaltimento dei beni da sostituire, nel rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti.
6. Qualora la dichiarazione di cui all’articolo 20 riguardi beni mobili dello stesso genere di quelli da acquistare, si può procedere all’alienazione dei medesimi ai fornitori, computando, nello stesso contratto, il valore dei beni ceduti in detrazione dal prezzo finale della nuova fornitura.
7. Il prezzo dei beni alienati non può essere inferiore a quello di stima.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 22
(Regime transitorio)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri di cui all’articolo 14, comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell’emanazione del relativo provvedimento, gli atti di disposizione dei beni immobili sono adottati dalla Giunta regionale, mentre gli atti di assegnazione dei beni mobili sono adottati dal dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio.

ARTICOLO 23
(Abrogazione di norme)

1. E’ abrogata la legge regionale 26 novembre 1991 n. 33 (disciplina del demanio e del patrimonio regionale).

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 29 maggio 2007
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)


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