NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 29 maggio 2007, n. 20
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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 (Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) - Città a colori
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L' Assemblea legislativa della Liguria ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Modifiche all’articolo 1)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) è aggiunto il seguente comma: “3 bis. Finalità della presente legge sono altresì la vivibilità e il decoro degli spazi urbani edificati, da perseguirsi tramite il recupero, la manutenzione ed il miglioramento della qualità degli spazi pubblici, degli edifici e degli altri manufatti che ivi prospettano, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali.”.
ARTICOLO 2 (Inserimento degli articoli 7 bis e 7 ter)
1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 25/1987 sono inseriti i seguenti:“Articolo 7 bis(Progetto Colore) 1. La Regione considera di preminente interesse pubblico il decoro e la manutenzione degli spazi pubblici e dei prospetti degli edifici. 2. Al fine di disciplinare le modalità degli interventi di recupero dei prospetti degli edifici e degli spazi pubblici, i Comuni possono dotarsi di un "Progetto Colore" i cui elaborati sono definiti da apposito provvedimento della Giunta regionale. 3. Il Progetto Colore è adottato dal Comune con apposito provvedimento soggetto a pubblicazione, unitamente agli atti costitutivi del Progetto, mediante deposito a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni, previo avviso del deposito divulgato con ogni mezzo idoneo, in vista della presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque. 4. Decorso il termine di cui al comma 3 il Comune approva il Progetto Colore con apposito provvedimento, nel cui contesto sono decise le osservazioni pervenute, previa acquisizione del parere favorevole della Regione da rendersi, d’intesa con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, anche in sede di Conferenza di Servizi indetta dal Comune interessato. 5. L’approvazione del Progetto Colore a norma del comma 4 comporta effetti di integrazione o modifica della disciplina paesistica di livello puntuale del vigente strumento urbanistico comunale ovvero di variante a previsioni di strumenti urbanistici attuativi o di progetti urbanistici operativi vigenti. Articolo 7 ter (Obblighi per i proprietari degli immobili) 1. I proprietari di edifici o di altri manufatti edilizi prospicienti spazi pubblici curano la corretta e continuativa manutenzione dei prospetti. 2. Per gli immobili prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico che presentano condizioni di profondo degrado, allo scopo di assicurare la salvaguardia del decoro e dell’ornato pubblico, il Comune può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero degli edifici interessati secondo le modalità previste dal Progetto Colore di cui all’articolo 7 bis. 3. I proprietari degli immobili di cui al comma 2 provvedono a presentare la denuncia di inizio attività, ove richiesta e a realizzare i lavori entro il termine perentorio indicato dal provvedimento del Comune. 4. In caso di mancata ottemperanza, il Comune ha facoltà di realizzare direttamente gli interventi necessari, imputando i costi relativi ai proprietari degli immobili. In tale ipotesi il Comune procede al recupero degli importi anticipati gravati dagli interessi di legge. 5. Per gli interventi di particolare interesse pubblico previsti nel Progetto Colore l’onere delle spese può essere sostenuto dal Comune, secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.”.
ARTICOLO 3 (Modifiche all’articolo 8)
1. All’articolo 8, comma 1 della l.r. 25/1987 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera “a bis) della redazione del Progetto Colore di cui all’articolo 7 bis a favore dei Comuni;”; b) dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera “b bis) di interventi di recupero primario qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo dei prospetti, compreso il restauro degli elementi architettonici, scultorei o decorativi presenti, da attuarsi secondo le modalità e le prescrizioni previste dal Progetto Colore;”; c) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera “d bis) di attività di indagine e diagnosi sui prospetti, per mezzo di attrezzature e competenze specifiche, aventi ad oggetto la diagnosi delle condizioni statiche delle murature, lo studio degli elementi cromatici, decorativi e plastici, degli elementi tecnologici, dei materiali e delle tecniche costruttive utilizzate, con particolare riferimento a quelle tradizionali locali;”.
ARTICOLO 4 (Modifiche all’articolo 9)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/1987 è inserito il seguente comma: “1 bis. Per interventi di recupero dei prospetti si intendono quelli estesi almeno a una intera facciata comprensivi, qualora necessario, oltre che delle parti murarie, anche dei serramenti esterni, degli elementi decorativi e degli elementi tecnologici, ivi compresa l’eliminazione di eventuali parti incongrue, da effettuarsi comunque nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali.”.
ARTICOLO 5 (Sostituzione dell’articolo 10 bis)
1. L’articolo 10 bis della l.r. 25/1987 è sostituito dal seguente:“Articolo 10 bis (Fondo regionale) 1. E’ istituito un Fondo regionale finalizzato all’erogazione dei contributi di cui all’articolo 8, comma 1 lettere a bis), b bis) e d bis). 2. Per le finalità di cui all’articolo 7 ter, commi 4 e 5, la Giunta regionale istituisce apposta sezione del Fondo mediante attivazione di un fondo di rotazione per la concessione dei contributi cui accedono i Comuni per l’anticipazione delle spese derivanti dalle esecuzioni d’ufficio. 3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, i criteri, le modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale dei contributi concessi ai sensi del comma 2. 4. La Giunta regionale stipula altresì con la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - Società per azioni (FI.L.S.E. S.p.A.) apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di cui al presente articolo.”.
ARTICOLO 6 (Inserimento dell’articolo 10 ter)
1. Dopo l’articolo 10 bis della l.r. 25/1987 è inserito il seguente:“Articolo 10 ter (Contributi di cui alle lettere a bis), b bis) e d bis) del comma 1 dell’articolo 8) 1. Possono accedere ai contributi di cui alle lettere a bis), b bis) e d bis) del comma 1 dell’articolo 8, oltre agli Enti Pubblici, i privati proprietari, anche costituiti in consorzio, economicamente deboli, la cui situazione economica non sia superiore al limite stabilito dalla vigente normativa regionale per la permanenza negli alloggi di ERP. Nella valutazione di detta situazione economica non si tiene conto della quota di patrimonio immobiliare per il quale si richiede il contributo. 2. La Giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti al fine di concedere i contributi di cui al comma 1. 3. Per la concessione dei contributi relativi agli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b bis) la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri prioritari di valutazione: a) proprietà pubblica dei beni oggetto di intervento ovvero loro fruibilità pubblica; b) urgenza del recupero in funzione dello stato di conservazione delle opere e dell’esposizione al rischio di degrado o danno; c) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private; d) assoggettamento dell’immobile al vincolo monumentale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche e integrazioni; e) ruolo e significato della parte oggetto del contributo rispetto all’ambito di applicazione del Progetto Colore o di consistente parte dello stesso; f) qualità del progetto di recupero.
ARTICOLO 7 (Modifiche all’articolo 18 bis)
1. Al comma 1 dell’articolo 18 bis della l.r. 25/1987 dopo le parole “all’ambiente e al territorio” sono aggiunte le parole “ovvero in caso di Progetti Colore di particolare rilevanza sotto il profilo storico-testimoniale, ”. 2. Al comma 3 dell’articolo 18 bis della l.r. 25/1987 dopo le parole “di cui alla legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 (norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata)” sono aggiunte le parole “e all’articolo 10 ter, comma 2,”.
ARTICOLO 8 (Sostituzione dell’articolo 19)
1. L’articolo 19 della l.r. 25/1997 è sostituito dal seguente:“Articolo 19 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell’Area VII – Edilizia – dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale alle seguenti Unità Previsionali di Base: - U.P.B. 7.107 “Edilizia pubblica e sociale”; - U.P.B. 7.205 “Edilizia residenziale a favore di privati”; - U.P.B. 7.206 “Edilizia residenziale a favore di privati – contributi in annualità”; - U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale”. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 7 ter, 8, 10 bis per l’anno 2007 si provvede mediante: a) utilizzo, in termini di competenza, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 250.000,00 dell’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente” e di quota pari a euro 1.250.000,00 dell’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale in conto capitale” dello stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2006; b) iscrizione in termini di competenza, nello stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2007 dei seguenti importi: - euro 250.000,00 all’U.P.B. 7.107 “Edilizia pubblica e sociale”; - euro 500.000,00 all’U.P.B. 7.205 “Edilizia residenziale a favore di privati”; - euro 250.000,00 all’U.P.B. 7.206 “Edilizia residenziale a favore di privati – contributi in annualità”; - euro 500.000,00 all’U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale”.
ARTICOLO 9 (Limitazione alla concessione dei contributi)
1. I privati proprietari che abbiano ottenuto contributi per gli interventi di cui all’articolo 8 comma 1 lettere b) bis e d) bis della l.r. 25/1987, non possono presentare altre istanze di finanziamento ai sensi della presente legge.
ARTICOLO 10 (Abrogazioni)
1. Gli articoli 18 ter, 18 quater, 18 quinquies e 18 sexies della l.r. 25/1987 e la legge regionale 27 ottobre 2003 n. 26 (città a colori. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 “Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati”) sono abrogati.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 29 maggio 2007
IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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