NORMATIVA
Normativa regionale - Sardegna
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Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2
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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
CAPO I Disposizioni di carattere finanziario
ARTICOLO 1 Disposizioni di carattere finanziario
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad iscrivere nel proprio bilancio per l’anno 2007 lo stanziamento di euro 500.000.000, quale anticipazione di somme alla stessa assegnate a’ termini dell’articolo 1, comma 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), provvedendo a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione, di pari importo, nel bilancio per l’anno 2010. La citata somma è correlata alle iscrizioni di spesa, destinate a investimenti, elencate nella tabella E, allegata alla presente legge, ed è rideterminata, in sede di consuntivo, sulla base degli impegni assunti o delle conservazioni di spesa effettuate a’ termini di legge e come tale costituisce residuo attivo. La quota non utilizzata costituisce minore entrata ed è portata ad incremento delle iscrizioni residue delle assegnazioni spettanti per l’anno 2010. Restano confermate le regole recate dalla normativa che disciplina il Patto di stabilità interno. 2. Il disposto di cui all’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21 (esercizio provvisorio 2007), deve intendersi quale operazione finanziaria straordinaria finalizzata alla copertura di una quota parte, pari a euro 1.500.000.000, del disavanzo di amministrazione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006), conseguente alla modifica dell’articolo 8 dello Statuto speciale introdotta dall’articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006. 3. L’Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2006, stimato in euro 1.288.000.000 e derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, anche per quota parte, nell’anno 2007, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari medesimi: a) euro 165.759.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2006; b) euro 568.000.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005); c) euro 389.724.782,70 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (modifiche alla legge finanziaria 2004); d) euro 164.516.217,30 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004). I mutui o prestiti obbligazionari sono contratti, previa effettiva esigenza di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 83.785.000 per ciascuno degli anni dal 2008 al 2037 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006). 4. Una quota, fino a euro 50.000.000, delle entrate derivanti dall’applicazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate), come sostituiti dall’articolo 3 della presente legge, è destinata, nell’anno 2007, alla dotazione del fondo di cui all’articolo 10, comma 1, della presente legge. 5. È disposto, nell’anno 2007, il versamento in conto entrate del bilancio regionale della somma complessiva di euro 15.000.000 rinveniente dai sottoelencati fondi di rotazione di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale) (UPB E361.003): a) euro 6.000.000 dal fondo costituito presso la Banca CIS; b) euro 9.000.000 dal fondo costituito presso la SFIRS. 6. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell’esercizio 2007; i relativi stanziamenti sono determinati come segue: a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002) 1) Fondi regionali (cap. SC08.0024) 2007 euro 17.760.000 2008 euro 22.566.000 2009 euro 32.928.000 2010 euro 65.523.000 2) Assegnazioni statali e comunitarie: (cap. SC08.0025) 2007 euro 785.000.000 2008 euro 713.000.000 2009 euro 638.000.000 2010 euro 514.000.000 b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S08.01.003) 1) Fondi regionali (cap. SC08.0034) 2007 euro 105.000.000 2008 euro 90.000.000 2009 euro 77.000.000 2010 euro 77.000.000 7. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di contabilità della Regione), sono quantificate nella misura indicata nell’allegata tabella C. 8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento o un incremento, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 113 del 2006, sono determinate, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 nella misura indicata nell’allegata tabella D. 9. Al fine di consentire il pagamento di spese da effettuarsi necessariamente in contanti è autorizzata l’apertura di un conto corrente bancario intestato alla Regione a favore del cassiere regionale, sul quale versano i competenti Centri di responsabilità tenuti ai suddetti pagamenti. Il cassiere è tenuto a rendere semestralmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto, alla fine dell’esercizio devono essere riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell’esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2006. 10. L’articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), non si applica, per le risorse regionali, agli enti strumentali della Regione Sardegna di cui all’articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale). 11. Al fine di ottimizzare l’attività amministrativa e di accelerare la riscossione dei crediti vantati dall’ESAF in liquidazione, lo stesso ente è autorizzato a promuovere le transazioni relative ai propri crediti, con eventuale rinuncia agli interessi legali e di mora dovuti a fronte del versamento del capitale scaduto. 12. A’ termini dell’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005, la Giunta regionale emana le direttive cui l’ESAF in liquidazione deve attenersi per l’affidamento della riscossione dei propri crediti da tariffa e canoni, nonché per l’eventuale cessione pro soluto al gestore del Servizio idrico integrato della Sardegna a prezzo simbolico dei crediti rimasti da riscuotere. 13. La disposizione di cui all’articolo 27, comma 9, della legge regionale n. 4 del 2006, si applica alle liti pendenti alla data del 31 dicembre 2006.
ARTICOLO 2 Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
1. Nella legge regionale n. 11 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche: a) dopo il comma 7 dell’articolo 30 sono aggiunti i seguenti: “7 bis. La Regione ha facoltà, qualora ne ravvisi la necessità e nei limiti delle maggiori somme previste per gli esercizi futuri, di stanziare con la legge finanziaria importi che verranno trasferiti dallo Stato negli anni futuri, provvedendo a compensare tali maggiori stanziamenti con minori iscrizioni d’entrata negli anni successivi, nell’ambito del bilancio pluriennale di riferimento. Restano confermate le regole recate dalla normativa che disciplina il Patto di stabilità interno. 7 ter. Lo stanziamento di cui al comma 7 bis è correlato ad iscrizioni di spesa di investimento elencate in apposita tabella allegata alla legge finanziaria, ed è rideterminato, in sede di consuntivo, sulla base degli impegni assunti o delle conservazioni di spesa effettuate a’ termini di legge e come tale costituisce residuo attivo. La quota non utilizzata costituisce minore entrata ed è portata ad incremento delle iscrizioni residue delle assegnazioni spettanti per l’anno di pertinenza.”; b) dopo il comma 3 dell’articolo 34, il cui titolo è modificato in “Recupero e rimborso di crediti”, è aggiunto il seguente: “3 bis. È posto a carico dei richiedenti l’onere sostenuto dall’Amministrazione regionale per il rimborso di entrate. Pertanto si prescinde dallo stesso per le somme inferiori a 15 euro; se la somma da rimborsare supera tale importo, la stessa è dovuta per intero. Con la legge di bilancio può provvedersi all’aggiornamento dell’importo succitato.”; c) il comma 1 dell’articolo 36 è sostituito dal seguente: “1. L’entrata è accertata quando è appurata la ragione del credito, l’identità del debitore e l’ammontare del credito; per le entrate derivanti da compartecipazioni ai tributi erariali l’accertamento è effettuato sulla base del relativo gettito risultante dalle comunicazioni degli uffici finanziari dello Stato e sulla base degli elementi da assumere a riferimento per la quantificazione della spettanza annua.”; d) nel comma 2 dell’articolo 36 dopo le parole “Ragioneria generale” sono inserite le seguenti: “previa comunicazione al centro di responsabilità competente,”; alla fine del comma 2 è aggiunta la seguente frase: “; ad eccezione delle entrate a destinazione vincolata se non iscritte.”; e) il comma 3 dell’articolo 36 è sostituito dal seguente: “3. I competenti Centri di responsabilità comunicano alla Ragioneria generale, ai fini della registrazione contabile e in tempo utile per la predisposizione del rendiconto generale, gli accertamenti d’entrata indicandone il titolo giuridico.”; f) il comma 2 dell’articolo 38 è abrogato; g) nel comma 12 dell’articolo 60 le parole: “alla riscossione della correlativa entrata” sono sostituite dalle seguenti: “all’esercizio successivo a quello della riscossione della correlativa entrata”; h) nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 69, le parole: “in via sperimentale dal 2007 e in via definitiva dal 2008” sono sostituite dalle seguenti: ”in via sperimentale dal 2008 e in via definitiva dal 2009”; i) nel comma 9 dell’articolo 70 le parole: “fino al 31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: ”fino al 31 dicembre 2007”.
ARTICOLO 3 Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
1. L’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2006 è sostituito dal seguente: “Art. 2 (Imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico) 1. È istituita l’imposta regionale sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo, diverse dall’abitazione principale, così come definita dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sulle stesse, acquisite o costruite da più di cinque anni. 2. L’imposta si applica sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso: a) delle unità immobiliari di cui al comma 1, site in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina; b) di quote o di azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile alle predette unità immobiliari. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente collegabili alle predette partecipazioni. 3. L’imposta non si applica alle cessioni a titolo oneroso di unità immobiliari adibite ad uso abitativo, effettuate in regime di impresa nell’esercizio delle attività di costruzione o compravendita di immobili, purché iscritte tra le rimanenze dell’ultimo bilancio approvato. 4. Soggetto passivo dell’imposta è l’alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale ai sensi dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi. 5. La plusvalenza di cui al comma 2, lettera a), è costituita dalla differenza tra il prezzo o il corrispettivo di cessione ed il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 6. La plusvalenza di cui al comma 2, lettera b), si calcola raffrontando il prezzo o corrispettivo di cessione con il costo di acquisizione della partecipazione. La quota parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibili alle unità immobiliari di cui al comma 2, lettera a), è calcolata in riferimento ai valori contabili emergenti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato, rapportando il valore netto di bilancio riferito alle unità immobiliari di cui al comma 1, e il totale dell’attivo di bilancio o rendiconto approvato. 7. L’imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento sulle plusvalenze calcolate ai sensi dei commi 5 e 6. 8. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata ai sensi dei precedenti commi, deve essere versata in Tesoreria regionale o presso il concessionario per la riscossione, entro venti giorni dalla data dell’atto di cessione, se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero. Negli stessi termini deve essere inviata all’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate (di seguito denominata ARASE), da parte del cedente, apposita dichiarazione di conseguimento della plusvalenza recante i dati che ne consentono la determinazione, secondo le modalità stabilite dall’ARASE. All’atto della cessione l’alienante può chiedere al notaio, fornendo la necessaria provvista, di provvedere alla presentazione della dichiarazione, all’applicazione e al versamento dell’imposta nei termini suddetti. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nell’atto avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso dell’unità immobiliare. Il notaio è comunque obbligato a comunicare all’ARASE, entro venti giorni dalla stipulazione, e secondo le modalità stabilite dall’ARASE, gli estremi dell’atto di cessione dell’unità immobiliare oggetto di imposta. 9. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento delle quote o delle azioni delle società titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulle unità immobiliari di cui al comma 2, lettera a), deve essere versata nella Tesoreria regionale o al concessionario per la riscossione entro sessanta giorni dalla data della cessione. Relativamente alle plusvalenze di cui al comma 2, lettera b), l’organo amministrativo delle anzidette società è obbligato a comunicare, entro trenta giorni dalla cessione, l’avvenuto trasferimento all’ARASE, secondo le modalità stabilite dalla stessa ARASE. Nel medesimo termine e con le medesime modalità, l’organo amministrativo deve, altresì, comunicare al socio cedente che la cessione delle quote potrebbe implicare obbligo di versamento dell’imposta e mettere a disposizione, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta, tutta la documentazione necessaria per il calcolo della plusvalenza. Nei trenta giorni successivi, il cedente deve, qualora ne sussistano le condizioni, presentare la dichiarazione prevista nel comma 8. 10. Il gettito dell’imposta di cui al presente articolo è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.”. 2. L’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2006 è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico) 1. È istituita l’imposta regionale sulle unità immobiliari destinate ad uso abitativo, non adibite ad abitazione principale, così come definita dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sulle stesse, ubicate nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina. 2. Presupposto dell’imposta è il possesso delle unità immobiliari di cui al comma 1. 3. Soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari delle unità immobiliari di cui al comma 1, ovvero i titolari di diritti reali sugli stessi di usufrutto, uso e abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, ai sensi dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; per gli immobili sui quali è costituito il diritto di superficie, soggetto passivo è il superficiario che ha costruito l’unità immobiliare, con il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. 4. I possessori a titolo di proprietà indivisa sono solidalmente responsabili del pagamento dell’imposta. 5. L’imposta regionale è stabilita nella misura annua di: a) euro 9 per metro quadro per unità immobiliari di superficie fino a 60 mq; b) euro 11 per ogni metro quadro eccedente i 60 mq e fino a 100 mq; c) euro 14 per ogni metro quadro eccedente i 100 mq e fino a 150 mq; d) euro 15 per ogni metro quadro eccedente i 150 mq e fino a 200 mq; e) euro 16 per ogni metro quadro eccedente i 200 mq. La superficie di riferimento ai fini del calcolo della base imponibile è quella dichiarata o accertata ai fini catastali. 6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina. 7. L’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti; a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno quattordici giorni è computato per intero. L’imposta è versata in un’unica soluzione dal 1° al 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite dall’ARASE. 8. Il gettito dell’imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all’articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato. 9. Per l’anno 2006 l’imposta è dovuta nella misura più favorevole al contribuente mediante comparazione tra le misure previste dal presente articolo e quelle previgenti.”. 3. L’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006 è sostituito dal seguente: “Art. 4 (Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto) 1. A decorrere dall’anno 2006 è istituita l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto. 2. Presupposto dell’imposta sono: a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell’aviazione generale di cui all’articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato di persone nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre; b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale e nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna delle unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) o comunque delle unità utilizzate a scopo di diporto, di lunghezza superiore ai 14 metri , misurate secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, ai sensi dell’articolo 3, lettera b) del citato decreto legislativo, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre. 3. Soggetto passivo dell’imposta è la persona fisica o giuridica avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l’esercizio dell’aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume l’esercizio dell’unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione. 4. L’imposta regionale di cui al comma 2, lettera a) è dovuta per ogni scalo, quella di cui al comma 2, lettera b) è dovuta annualmente. 5. L’imposta è stabilita nella seguente misura: a) euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri; b) euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri; c) euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri; d) euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri; e) euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri; f) euro 3.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri; g) euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri; h) euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri; i) euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri. Per le unità a vela con motore ausiliario e per i motorsailer l’imposta è ridotta del 50 per cento. 6. Sono esenti dall’imposta: a) le imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di barche d’epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente comunicato all’Autorità marittima da parte degli organizzatori; dell’avvenuta comunicazione deve essere data notizia all’ARASE, prima dell’approdo; b) le unità da diporto che sostano tutto l’anno nelle strutture portuali regionali; c) la sosta tecnica, limitatamente al tempo necessario per l’effettuazione della stessa. Con specifico provvedimento dell’ARASE sono indicate le modalità di certificazione delle cause di esenzione. 7. L’imposta è versata: a) all’atto dello scalo per gli aeromobili di cui al comma 2, lettera a); b) entro 24 ore dall’arrivo delle unità da diporto nei porti, negli approdi, nei punti e nei campi d’ormeggio ubicati lungo le coste della Sardegna mediante modalità da stabilirsi con provvedimento dell’ARASE. 8. La riscossione del tributo può essere affidata dall’ARASE mediante: a) stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi; b) stipula di apposite convenzioni a soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali, con riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento dell’imposta riscossa. 9. I soggetti gestori di cui al comma 8 che accedono alla convenzione di riscossione provvedono, con le modalità previste dal provvedimento dell’ARASE, al riversamento alla Tesoreria regionale del tributo percetto, al netto degli eventuali aggi ad essi spettanti. Con il predetto provvedimento sono altresì disciplinate le caratteristiche degli eventuali moduli e precisati i dati che negli stessi devono essere riportati per individuare le unità da diporto. 10. I soggetti gestori delle strutture portuali ed aeroportuali che accedono alle convenzioni di cui al comma 8 sono obbligati a verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Entro il 31 ottobre di ciascun anno sono obbligati a presentare all’Assessorato regionale competente in materia di entrate un rendiconto amministrativo delle somme incassate secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale. 11. I soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali sono tenuti a comunicare all’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, a fini statistici, i movimenti registrati nelle strutture di rispettiva pertinenza. Con successivo provvedimento dell’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, sono disciplinate le modalità di trasmissione degli elementi conoscitivi necessari alle indagini statistiche.”. 4. Dopo l’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006 sono aggiunti i seguenti articoli: “Art. 4 bis (Poteri dell’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate (ARASE) e dei comuni) 1. L’ARASE disciplina mediante appositi provvedimenti del direttore generale le modalità di pagamento dei tributi regionali. Per l’accertamento e la liquidazione delle imposte di cui agli articoli 2 e 3, l’ARASE dispone dei poteri di controllo riconosciuti ai comuni ai fini dell’imposta comunale sugli immobili dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992. 2. Ai fini della liquidazione e accertamento delle imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4, i funzionari dell’ARASE possono: a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) invitare soggetti pubblici e privati a fornire notizie utili all’accertamento dei tributi di cui alla presente legge; d) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e dei documenti richiesti ai contribuenti l’ARASE procede ad accertamento d’ufficio dell’imposta dovuta. Con le stesse prerogative possono intervenire, previa richiesta dell’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate, i funzionari degli uffici tributi dei comuni in cui è situato l’immobile oggetto dell’imposizione di cui all’articolo 3. 3. L’ARASE può chiedere ai comuni interessati di svolgere indagini e verifiche su fabbricati situati all’interno del territorio dei comuni medesimi. 4. Ai fini dell’accertamento dell’imposta di cui all’articolo 4, gli impiegati dell’ARASE, appositamente autorizzati dal direttore e muniti di appositi cartellini identificativi, possono effettuare direttamente controlli presso gli scali, i porti, gli approdi e i punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale. Art. 4 ter (Obblighi dei pubblici funzionari e dei gestori dei porti ed aeroporti) 1. Ai fini dell’accertamento dell’imposta di cui agli articoli 2 e 3 i responsabili degli Uffici tributi dei comuni, entro il 31 gennaio, comunicano all’ARASE le variazioni di proprietà, a fini ICI e TARSU, loro comunicate nell’anno precedente. Analogo obbligo è previsto per gli enti gestori dell’acqua, in relazione al mutamento dei contraenti nei contratti di somministrazione. 2. Indipendentemente dalle convenzioni per la riscossione di cui all’articolo 4, comma 8, lettera b), i soggetti titolari delle concessioni per la gestione delle strutture aeroportuali e marittime trasmettono all’ARASE, mediante l’invio di appositi moduli predisposti dall’Agenzia medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, gli estremi degli aeromobili e delle unità da diporto soggetti ad imposta e delle persone fisiche responsabili del pagamento, transitati dal 1° giugno al 30 settembre. Gli agenti del Corpo forestale regionale, che per ragioni di servizio operano presso le strutture portuali o aeroportuali, procedono a controllo, anche a campione, degli adempimenti previsti a carico dei soggetti al pagamento dell’imposta di cui all’articolo 4 e dei concessionari di cui al presente comma, comunicando tempestivamente all’ARASE gli esiti dei controlli. Art. 4 quater (Modalità e termini dell’accertamento) 1. L’ARASE provvede al recupero delle imposte dovute, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al tasso legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento per le imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4. 2. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 3. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 4. L’ARASE esegue l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4: a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell’ambito della propria struttura organizzativa; b) mediante stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate con i criteri e le limitazioni previste da apposita delibera della Giunta regionale. 5. Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell’atto ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ovvero definire lo stesso per adesione, applicandosi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997. 6. Le somme liquidate nell’avviso di accertamento per imposta, sanzioni ed interessi, e non versate entro il termine previsto dal comma 5 sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 7. La cartella di pagamento è notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento di cui al comma 1. 8. Il contribuente può chiedere all’ARASE il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta. Art. 4 quinquies (Sanzioni) 1. I gestori delle strutture portuali ed aeroportuali convenzionate per la riscossione che non provvedono, in tutto o in parte, a riversare nei termini previsti dalle convenzioni, in Tesoreria regionale il gettito riscosso ai sensi dell’articolo 4, comma 9, sono soggetti alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta non versata. 2. In relazione all’avviso di accertamento di cui all’articolo 4 quater, comma 1, è applicata una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta evasa. Art. 4 sexies (Criteri di determinazione della sanzione) 1. Le sanzioni sono irrogate dall’ARASE o dagli enti convenzionati, ai sensi dell’articolo 4 quater, comma 4, in conformità ai criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.
ARTICOLO 4 Disciplina regionale IRAP
1. Il presente articolo disciplina, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l’esercizio delle competenze regionali relative all’imposta regionale sulle attività produttive, nonché le connesse procedure applicative. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi: a) miglioramento del rapporto con il contribuente; b) economicità, efficienza ed efficacia nell’attività di gestione dell’imposta; c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione regionale; d) armonizzazione delle procedure applicative dell’imposta con quelle delle altre regioni, dello Stato e degli enti locali; e) azione di contrasto all’evasione e deterrenza. 3. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell’imposta regionale sulle attività produttive, la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi e la determinazione delle relative aliquote di imposta. Per effetto dell’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006, la gestione globale dell’imposta è attribuita alla competenza dell’ARASE. 4. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 3, la Regione è titolare dell’archivio dei dati e delle informazioni relativi all’imposta, organizzati in proprie banche dati rese disponibili all’amministrazione finanziaria centrale e alle altre regioni secondo procedure e modalità definite anche da specifici protocolli d’intesa ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali). 5. La gestione delle attività di cui al comma 3 è affidata all’ARASE, che può avvalersi dell’Agenzia delle entrate, mediante stipula di apposita convenzione. 6. L’ARASE è autorizzata alla stipula della convenzione di cui al comma 5, secondo i criteri e le limitazioni stabiliti con apposita delibera della Giunta regionale proposta dall’Assessore regionale competente in materia di entrate. 7. L’imposta dovuta è riscossa mediante versamento da parte del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 8. L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano i 12 euro; per lo stesso importo non si fa luogo ad iscrizioni nei ruoli né a rimborso. Se l’importo dovuto o rimborsabile supera i 12 euro, lo stesso è dovuto o rimborsabile per l’intero. 9. La riscossione coattiva dell’imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni, che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 10. In coerenza con gli indirizzi forniti entro il 1° ottobre di ogni anno dalla Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno l’ARASE dispone i criteri relativi al piano dei controlli dell’anno successivo. 11. L’accertamento dell’imposta è eseguito in applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui redditi previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, possono essere eseguite anche dal personale dell’ARASE, previa autorizzazione del direttore della medesima, esercitando le funzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modifiche e integrazioni. 12. Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e i comandi della Guardia di inanza cooperano con l’ARASE nell’acquisizione e nel reperimento degli elementi utili per l’accertamento dell’IRAP e per la repressione anche delle violazioni della relativa disciplina, trasmettendo i dati emergenti dai relativi verbali e rapporti, ove possibile, per via telematica all’Anagrafe tributaria regionale, di cui ai commi da 13 a 20. 13. L’ARASE è autorizzata ad istituire un idoneo sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e per la sua connessione al sistema di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e relativi provvedimenti di attuazione. 14. L’Anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina su scala regionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione regionale e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari. 15. In particolare l’Anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema di identificazione soggetti e dai sistemi tributi regionali, così definiti: a) il sistema identificazione soggetti riguarda le persone fisiche, le società, gli enti ed altri; l’archivio delle persone fisiche viene aggiornato sulla base dei dati dei comuni e delle agenzie fiscali facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, garantendo l’unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti e la trasmissione delle informazioni relative a residenza e decesso; l’archivio delle società, degli enti e di altri soggetti utilizza dati del Ministero dell’economia e delle finanze e del registro delle imprese; b) il sistema tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti locali. 16. I dati e le notizie raccolti sono detenuti dall’ARASE, nel rispetto dei principi generali fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 17. I dati e le notizie raccolti dall’Anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d’ufficio e gestiti dall’ARASE che ha facoltà di rendere pubbliche statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione. 18. L’Anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e successive modifiche e integrazioni. 19. Responsabile degli accessi all’Anagrafe tributaria regionale è il direttore dell’ARASE, che delimita i livelli di accesso e di sicurezza. 20. Fino all’effettivo espletamento delle attività di cui al comma 3 da parte dell’ARASE, le stesse permangono in capo all’amministrazione finanziaria centrale.
ARTICOLO 5 Imposta di soggiorno
1. È istituita l’imposta regionale di soggiorno, da destinare ad interventi nel settore del turismo sostenibile con particolare riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti e alla fruizione della risorsa ambientale. 2. È data facoltà ai comuni di applicare l’imposta nell’ambito del proprio territorio a decorrere dall’anno 2008. 3. Presupposto dell’imposta è il soggiorno nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre: a) nelle aziende ricettive di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive); b) nelle strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere); c) nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo); d) nelle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, così come definite dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, concesse in comodato o in locazione; e) nelle unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali; per il soggiorno nelle unità immobiliari di cui alla presente lettera l’imposta non si applica nei confronti del proprietario, del coniuge, degli affini e dei parenti in linea retta, dei collaterali fino al terzo grado, e nei confronti degli ospiti che soggiornano unitamente ad almeno uno dei componenti la famiglia del proprietario. 4. Sono comprese tra le aziende ricettive di cui alla lettera a) del comma 3: a) alberghi (da 1 a 5 stelle); b) alberghi residenziali (da 2 a 4 stelle); c) villaggi turistici (da 2 a 4 stelle); d) campeggi (da 1 a 4 stelle); e) aree attrezzate per camper e roulotte. 5. Sono comprese tra le strutture ricettive di cui alla lettera b) del comma 3: a) case per ferie (III categoria); b) esercizi di affittacamere (dalla I alla III categoria); c) case ed appartamenti per vacanze (dalla I alla III categoria); d) alloggi turistico-rurali; e) residence (dalla I alla III categoria); f) bed and breakfast. 6. Sono comprese tra le strutture ricettive di cui alla lettera c) del comma 3 le aziende agrituristiche. 7. All’imposta sono soggetti coloro che non risultano iscritti nell’anagrafe della popolazione residente nei comuni della Sardegna. 8. L’imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture nella misura di un euro, ad eccezione dei soggiorni negli alberghi a quattro stelle e superiori, per i quali l’imposta è stabilita nella misura di due euro al giorno per persona. 9. Sono esenti dal pagamento dell’imposta i lavoratori dipendenti che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro e gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive università, scuole od enti di formazione e i minori di diciotto anni. Sono inoltre esenti i lavoratori autonomi che soggiornano per ragioni di lavoro documentabili. 10. Il titolare o gestore delle strutture di cui al comma 3, lettere a), b), e c) e il proprietario degli immobili di cui al comma 3, lettere d) ed e), operano in veste di sostituti d’imposta e pertanto devono: a) comunicare al comune, entro quarantotto ore dall’inizio del soggiorno, i dati identificativi dei soggetti dell’imposta ed il relativo periodo di permanenza secondo modalità regolamentate dal comune; b) provvedere al versamento al comune entro i quindici giorni successivi dalla fine del soggiorno. 11. Il Comune provvede al recupero delle imposte dovute e non versate, ai sensi del comma 10, lettera b), mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al tasso legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell’imposta. 12. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell’articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006. 13. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 14. L’omissione della comunicazione di cui al comma 10, lettera a), o la compilazione della stessa in modo incompleto, tale da non consentire l’identificazione dei soggetti alloggiati o del periodo di alloggio, è punita con la pena pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000. 15. L’omissione del versamento dell’imposta riscossa ai sensi del comma 10, lettera b), è punita con la pena pecuniaria pari al 30 per cento dell’imposta evasa. 16. L’omissione della riscossione da parte del sostituto d’imposta di cui al comma 10, è punita con pena pecuniaria dal 100 per cento al 200 per cento dell’imposta non riscossa. 17. Le sanzioni sono irrogate dal comune ai sensi dei commi 14, 15 e 16, in conformità ai criteri di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997. 18. L’imposta riscossa nell’ambito territoriale di competenza è attribuita per il 50 per cento al comune e per il restante 50 per cento alla Regione autonoma della Sardegna, ai fini dell’istituzione di un fondo di riequilibrio e solidarietà, destinato agli investimenti nel settore turistico delle aree interne. 19. I comuni riversano in Tesoreria regionale il 50 per cento dell’imposta, secondo le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale. Le quote di spettanza comunale, se non utilizzate entro due anni dalla riscossione per le finalità di cui al comma 1, sono riversate al Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2006. 20. Le sanzioni irrogate vengono trattenute interamente dai comuni competenti, a titolo di risarcimento dell’attività accertativa. 21. I comuni sono tenuti a comunicare, secondo la normativa prevista per le rilevazioni ISTAT, all’Amministrazione regionale, i dati relativi alle comunicazioni di cui al comma 10. 22. Agli obblighi di cui al comma 10, sono tenuti, in luogo del proprietario o del possessore delle unità immobiliari di cui al comma 3, lettere d) ed e), le agenzie immobiliari o i soggetti comunque incaricati della locazione. I soggetti che, in riferimento agli immobili di cui al comma 3, lettere d) ed e), eseguono attività di intermediazione immobiliare, comunicano al comune i dati relativi ai soggetti per i quali hanno prestato opera di intermediazione entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell’affare. L’omissione degli obblighi di cui al presente comma è sanzionata ai sensi del comma 14. 23. Le comunicazioni di cui ai commi 21 e 22 sono effettuate su modulistica conforme a quella stabilita dall’ARASE. 24. Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
CAPO II Organizzazione istituzionale
ARTICOLO 6 Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
1. Per favorire i l riordino dell’organico dell’Amministrazione regionale reso necessario dai processi di riforma in corso e dall’attuazione della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), nonché la ridefinizione degli organici delle agenzie regionali istituite con legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), le rispettive dotazioni organiche del personale, già rideterminate in riduzione ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2005, sono ulteriormente ridotte in misura corrispondente al numero delle cessazioni dal servizio intervenute in applicazione del comma 2. 2. Per le finalità del comma 1, l’Amministrazione regionale, gli enti, ivi compreso l’AREA, e le agenzie sono tenuti ad incentivare la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di legge per ottenere la pensione di anzianità, nonché i dirigenti che abbiano maturato i medesimi requisiti e compiuto cinquantasette anni d’età entro la stessa data, e chiedano la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno. Nella domanda, da presentare entro il 31 dicembre 2007, deve essere indicata la data di maturazione dei requisiti predetti e la data scelta per l’estinzione del rapporto di lavoro che non può essere successiva al 30 giugno 2008. 3. A favore dei dipendenti di cui al comma 2 è corrisposta un’indennità o un incentivo all’esodo pari a tre mensilità della retribuzione in godimento alla data di estinzione del rapporto di lavoro per ogni anno di differenza tra sessantaquattro anni e l’età anagrafica, ma per non più di quattro anni; la frazione di anno superiore a sei mesi è approssimata per eccesso; le indennità sono corrisposte entro novanta giorni dalla cessazione del servizio e comunque non oltre il 30 aprile 2008 per il personale che cessi nel corso del 2007 e il 30 settembre 2008 per il restante personale. Per la determinazione dell’indennità e dell’incentivo si considerano esclusivamente le voci retributive utili ai fini dell’indennità di anzianità. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S01.02.001. Si applica l’articolo 20, comma 1, terzo periodo, della legge regionale n. 4 del 2006. Per evitare squilibri finanziari nella gestione del fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall’amministrazione regionale), per effetto delle disposizioni del comma 2, e a parziale copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 20, comma 35, della legge regionale n. 4 del 2006, sono versate al fondo medesimo le somme ancora sussistenti sul conto dei residui della UPB S01.02.001 e non utilizzate per l’applicazione del citato articolo 20, comma 1. 4. Per le finalità del comma 1 e nel quadro degli obiettivi generali di contenimento della spesa nell’Amministrazione regionale, negli enti, ivi compreso l’AREA, e nelle agenzie, nel triennio 2007-2009 non sono consentite assunzioni di personale nelle categorie A, B e C, salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti: a) nella categoria D sono consentite le assunzioni per pubblico concorso, entro il limite dei posti vacanti accertati nel corso dell’anno e delle risorse che risultino disponibili, delle particolari figure previste nel programma di reclutamento in atto; b) nella categoria C, ai fini del riequilibrio del rapporto tra le consistenze numeriche delle diverse categorie, sono consentiti inquadramenti mediante l’utilizzo, nel quadriennio delle graduatorie delle selezioni interne svolte entro il dicembre 2006, sino al limite del 50 per cento delle vacanze accertate nella relativa dotazione organica e aggiornate entro il 31 dicembre di ciascun anno; c) dopo l’attuazione della norma della lettera b), i posti che risultino disponibili nella categoria B sono coperti sino al 50 per cento dei posti mediante selezione del personale della categoria A appartenente all’ Amministrazione regionale, agli enti e alle agenzie; la relativa dotazione organica è ridotta in misura corrispondente ai predetti inquadramenti; d) per assicurare continuità alle attività di tutela e restauro dei beni librari e del Centro catalogo dei beni culturali, possono essere indette procedure selettive di reclutamento di specifiche figure professionali delle categorie B e C, nel numero complessivo di tredici unità, applicando le speciali modalità di selezione previste dall’articolo 52, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 31 del 1998; e) la validità della graduatoria del concorso relativo all’assunzione di 104 agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetto con decreto dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 1141/P del 6 novembre 2003, è prorogata per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per permettere l’espletamento del corso di formazione previsto dall’articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), da parte degli idonei al concorso e per l’assunzione di un ulteriore contingente di personale è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 nell’anno 2007 (UPB S01.02.001, UPB S01.02.002 e UPB S01.02.004); f) per assicurare le pari opportunità tra il personale regionale, possono essere indette procedure selettive per l’accesso al livello economico iniziale delle categorie C e D dell’Amministrazione regionale, nel numero massimo di sei posti per la categoria C e di quattro posti per la categoria D, riservate al personale del soppresso Ente sardo industrie turistiche (ESIT) transitato nei ruoli regionali per effetto della legge regionale n. 7 del 2005, che non abbia partecipato alle selezioni interne di cui all’articolo 77 del contratto collettivo regionale di lavoro 15 maggio 2001, applicando le modalità di selezione previste dal decreto assessoriale 17 giugno 2003, n. 592/P, come modificato dal decreto assessoriale 25 gennaio 2005, n. 74/P, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma contrattuale. 5. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, i dipendenti a tempo indeterminato, comandati presso l’Amministrazione, le agenzie e gli enti regionali da oltre sedici mesi, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono esere inquadrati negli organici, rispettivamente, dell’Amministrazione, delle agenzie e degli enti medesimi. L’inquadramento è disposto a domanda secondo le modalità e i criteri previsti dall’articolo 18 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6, nella categoria professionale corrispondente a quella di appartenenza con il connesso trattamento retributivo e con la salvaguardia della retribuzione in godimento. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è accolta nei limiti della dotazione organica e delle risorse disponibili nei bilanci. La presente norma non si applica al personale comandato presso uffici di gabinetto e ausiliari che non si trovasse già in comando da almeno diciotto mesi presso le direzioni generali; non si applica inoltre ai dipendenti comandati che, nel corso del triennio decorrente dalla data della presente legge, si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 6. È autorizzato l’inquadramento nelle categorie D e C del personale dei contingenti del Ministero dell’ambiente e del Ministero delle infrastrutture, preposti rispettivamente al Progetto operativo difesa del suolo (PODIS), al Progetto operativo ambiente – Autorità ambientale ed al Progetto operativo risorse idriche - II stralcio, nell’ambito del PON-ATAS 2000-2006, in servizio presso gli Assessorati degli enti locali, finanze ed urbanistica, dei lavori pubblici e della difesa dell’ambiente, e selezionato attraverso procedure concorsuali pubbliche conformi ai principi della legge regionale n. 31 del 1998. L’inquadramento è disposto nel primo livello retributivo della categoria corrispondente a quella della qualifica professionale per la quale sono state espletate le selezioni, con il riconoscimento ai fini giuridici dell’anzianità di servizio maturata nei progetti operativi citati; l’Amministrazione regionale è autorizzata ad ampliare la propria dotazione organica per il numero di posti necessario. La spesa prevista per l’attuazione del presente comma è valutata in euro 500.000 annui (UPB S01.02.001). 7. È autorizzato l’inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato, operante in Sardegna in attività proprie del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, che ne faccia richiesta, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato). L’inquadramento è disposto, nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, nelle aree e nei livelli retributivi equivalenti a quelli posseduti dal personale medesimo. Nel caso in cui il trattamento economico goduto presso lo Stato sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, la differenza è attribuita a titolo di assegno personale riassorbibile con futuri miglioramenti economici. Il personale inquadrato può chiedere, entro sessanta giorni dalla data d’inquadramento, di essere iscritto al Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale regionale di cui alla legge regionale n. 15 del 1965; gli effetti dell’iscrizione al Fondo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda d’iscrizione. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma trovano copertura mediante le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell’articolo 4, commi 8 e 9, della legge n. 36 del 2004, alle quali l’applicazione della presente disposizione resta subordinata. 8. Per l’esercizio delle funzioni di cui alle leggi regionali 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna - ARPAS), il personale dipendente a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, alla data del 28 settembre 2006, del centro di ricerca e formazione per il controllo dei sistemi idrici - Hydrocontrol - società consortile a responsabilità limitata ed il personale, esclusi i dirigenti, della Sigma - Invest in servizio alla data di messa in liquidazione della società stessa può chiedere l’assegnazione all’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all’ARPAS, che provvedono, nel rispetto delle norme vigenti in materia e compatibilmente con le disponibilità di bilancio e di dotazione organica, previo espletamento di apposite procedure concorsuali. 9. Ai dipendenti dell’ex ESAF già iscritti al fondo integrativo pensioni (FIP) dell’ESAF, è assicurata la continuità del trattamento previsto dalle norme istitutive del medesimo fondo. È altresì assicurato il trattamento di fine servizio, compresa la quota INPDAP (ex INADEL), con l’iscrizione dal 29 luglio 2005 del personale ex ESAF al FITQ regionale. Su richiesta dei dipendenti interessati è garantita la continuità previdenziale attraverso il trasferimento del TFS INPDAP (ex INADEL) maturato alla data del 28 luglio 2005 al FITQ regionale. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato è tenuto al versamento delle quote, a proprio carico e a carico dei dipendenti, previste per i dipendenti iscritti al FITQ dalla legge regionale n. 15 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni. 10. L’Agenzia AGRIS è autorizzata a rinnovare o prorogare, sino all’espletamento dei primi concorsi pubblici, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale in servizio, col medesimo rapporto di lavoro, presso i soppressi ERA e Consorzi per la frutticoltura alla data del 1° maggio 2006, a condizione che gli stessi rapporti di lavoro siano stati instaurati tramite selezioni con procedura di evidenza pubblica conformi ai principi della legge regionale n. 31 del 1998. 11. Gli enti soggetti all’applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 ridefiniscono in riduzione le loro dotazioni organiche in relazione ai posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma di reclutamento 2007 e 2008 è definito, nell’ambito delle risorse assegnate per il loro funzionamento, per l’esclusiva esigenza di garantire i servizi essenziali prioritariamente ricorrendo a procedure di mobilità intercomparto; il programma è approvato dalla Giunta regionale. 12. Il comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell’Amministrazione regionale), è sostituito dal seguente: “3. Il personale degli uffici di gabinetto è scelto tra i dipendenti dell’Amministrazione regionale o tra il personale degli enti e delle agenzie regionali o degli enti pubblici posto a disposizione dell’Amministrazione regionale, limitatamente alla durata dell’incarico presso l’ufficio di gabinetto, in posizione di comando o di aspettativa o con altra analoga formula secondo i rispettivi ordinamenti.”. 13. L’indennità di cui all’articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 32 del 1988 è fissata nella misura determinata al 31 dicembre 2005. 14. L’indennità prevista dal comma 2 dell’articolo 4 dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles), così come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), è corrisposta, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 90 per cento dell’importo determinato secondo i criteri indicati nella medesima norma e, con effetto dal 1° gennaio 2008, nella misura dell’80 per cento. 15. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono estese al personale dell’Ente foreste della Sardegna. Le risorse finanziarie derivanti dal contenimento della spesa nel quadriennio 2007-2010 devono essere utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per la stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e per l’attuazione di ogni altro piano o programma regionale coerente con le finalità istituzionali dell’Ente. 16. L’ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al biennio economico 2006-2007, comprensivo degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni relative al periodo di vacanza contrattuale, già definito dall’articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2006 è rideterminato in euro 20.909.000, con il limite di spesa a regime di euro 13.888.000. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente disposizione si provvede con gli stanziamenti previsti nella UPB S01.02.003. 17. È istituito presso la Presidenza della Giunta un ufficio temporaneo per la realizzazione del programma comunitario ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, cui sono attribuite le funzioni e i compiti di Autorità unica di gestione del programma in corso di approvazione. L’ufficio di livello dirigenziale, dotato di autonomia gestionale, dispone di un proprio contingente organico approvato con deliberazione della Giunta regionale, in modo da assicurare al suo interno, come previsto dalla normativa comunitaria per i Programmi ENPI CBC, oltre alla funzione di autorità unica di gestione, le funzioni delle autorità di pagamento e di certificazione, di autorità di audit e l’attività di supporto del segretariato tecnico congiunto composto da personale proveniente da paesi partecipanti al programma. L’organico dell’ufficio temporaneo, qualora non sia formato da professionalità già strutturate all’interno dell’Amministrazione regionale, deve provenire dall’elenco dei vincitori del concorso pubblico già espletato dalla Regione per l’area comunitaria e/o dagli idonei allo stesso concorso o, comunque, da professionalità scelte tramite pubblica selezione. 18. Agli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dell’ufficio dell’autorità di gestione ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, valutati in euro 1.728.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2017, si fa fronte: a) per l’anno 2007 mediante anticipazione delle risorse comunitarie previste per l’assistenza tecnica del programma a valere sulle disponibilità del fondo di cui alla UPB S01.03.010 - cap. SC01.0628; b) per gli anni successivi mediante le risorse previste per l’assistenza tecnica del citato programma, pari ad euro 1.578.000 e di un cofinanziamento regionale pari ad euro 150.000. 19. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede con proprio decreto l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
ARTICOLO 7 Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
1. Nella legge regionale n. 31 del 1998 sono introdotte le seguenti modifiche: a) il comma 3 dell’articolo 6 è abrogato; b) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente: “Art. 6 bis (Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità) 1. L’Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall’ordinamento, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell’Amministrazione conferente e questa abbia preliminarmente accertato l’impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti al suo interno. 2. Gli incarichi sono disciplinati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei quali sono indicati l’oggetto della prestazione, che deve essere di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento dell’incarico e il compenso. 3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono conferiti previo espletamento di procedure comparative rese pubbliche preventivamente. 4. L’Amministrazione, le agenzie e gli enti rendono noti mediante inserimento nelle loro banche dati, accessibili al pubblico per via telematica e nel BURAS, gli incarichi conferiti ai propri consulenti, indicando l’oggetto, l’importo e la durata dell’incarico, intendendosi soppresse le altre diverse forme di pubblicità previste da norme vigenti.”; c) dopo l’articolo 33 è inserito il seguente: “Art. 33 bis (Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni) 1. I dirigenti dell’Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali del comparto ai quali siano conferite le funzioni di direttore generale o altra funzione dirigenziale presso amministrazione diversa da quella di appartenenza sono collocati in posizione di comando, con oneri a carico dell’ente di assegnazione, fatta salva l’applicazione di speciali disposizioni. 2. I dirigenti dell’Amministrazione, delle agenzie e degli enti possono, a domanda, salvo diniego, essere collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati, senza alcun onere di natura retributiva o previdenziale a carico dell’Amministrazione o degli enti. Si applicano le limitazioni e i divieti previsti nell’articolo 23 bis, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”; d) il comma 2 dell’articolo 42 è sostituito dal seguente: “2. I dipendenti dell’Amministrazione, delle agenzie e degli enti ai quali con contratto a tempo determinato sia conferito, in organismi o enti pubblici, un incarico di funzione dirigenziale o di funzionario dell’area direttiva possono, salvo divieto dell’amministrazione di appartenenza, essere collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del contratto, senza oneri di natura retributiva e previdenziale a carico dell’amministrazione di provenienza ma senza soluzione di continuità, ai fini giuridici, nel rapporto di lavoro con l’Amministrazione.”; e) alla fine del comma 3 dell’articolo 58 sono aggiunte le seguenti parole: “Per i professionisti che svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, la Giunta regionale, nella formulazione degli indirizzi di cui all’articolo 63, si ispira alle definizioni e ai criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori.”. 2. Nell’anno 2007 e seguenti, le spese per gli incarichi di cui all’articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo non possono superare il 50 per cento delle risorse destinate a tali finalità nell’anno 2006; la limitazione non si applica relativamente alle risorse provenienti da finanziamenti statali e comunitari.
ARTICOLO 8 Norme varie sul personale
1. Agli enti locali che, con le modalità di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inquadrino nei propri organici dipendenti a tempo indeterminato dell’Amministrazione regionale, anche di qualifica dirigenziale, è attribuito, per tre anni, un contributo pari al 70 per cento del trattamento economico fondamentale annuo, spettante al dipendente secondo il contratto collettivo di lavoro applicato nell’ente di destinazione. A titolo di incentivazione, al dirigente o al dipendente inquadrato, è corrisposta una indennità commisurata a due mensilità, rispettivamente del trattamento fondamentale previsto per il personale dirigente o della retribuzione base per il restante personale, in godimento all’atto del trasferimento. 2. Nel comma 11 dell’articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006, le parole “non superiore al 50 per cento dei posti” sono sostituite dalle parole “non superiore ai posti”. 3. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, gli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 e le agenzie regionali sono autorizzati ad inquadrare i dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 2007 con rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il rapporto stesso sia stato prorogato almeno una volta e che il contratto sia stato preceduto da selezione pubblica conforme ai principi della legge regionale n. 31 del 1998. L’inquadramento è disposto, nei limiti delle vacanze in organico e delle risorse ad esso destinate, nel livello iniziale della categoria corrispondente a quella di assunzione, secondo il contratto collettivo di lavoro regionale. 4. Per far fronte alle esigenze organizzative dell’ufficio di Roma, anche in relazione ai compiti derivanti dall’attuazione del programma comunitario ENPI, la Giunta regionale ne ridefinisce funzioni e compiti e determina il contingente delle figure professionali necessarie. Entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento, il personale in servizio presso l’ufficio di Roma non riconducibile alle professionalità indicate nel provvedimento medesimo è posto in mobilità per la destinazione ad uffici della Regione autonoma della Sardegna o della pubblica amministrazione. 5. Per l’attuazione delle disposizioni dei contratti collettivi regionali di lavoro relative agli istituti incentivanti, le somme non utilizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui, per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Le variazioni di bilancio, occorrenti per la ripartizione delle risorse relative alla retribuzione accessoria in applicazione dei contratti collettivi, sono disposte dall’Assessore regionale competente in materia di bilancio, su proposta della direzione generale competente in materia di personale.
ARTICOLO 9 Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
1. La Regione promuove e sviluppa un progetto di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, basato sull’utilizzo di strumenti telematici. 2. Il progetto, che per l’anno 2007 ha carattere sperimentale, ha lo scopo di: a) contenere la spesa anche mediante la definizione di strategie comuni di acquisto, l’aggregazione e la standardizzazione della domanda, la rilevazione dei fabbisogni e lo sviluppo della concorrenza; b) contenere la spesa, semplificare e accelerare il processo di acquisto delle amministrazioni e degli enti beneficiari, con l’utilizzo del Centro di acquisto territoriale (CAT), nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. 3. Le attività del progetto sono svolte a favore: a) della Regione, degli enti e delle agenzie regionali e degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale; b) degli enti locali, di loro consorzi o associazioni, nonché degli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale. 4. Nell’ambito della sperimentazione sono stipulate convenzioni quadro per l’approvvigionamento di beni e servizi ad elevata standardizzabilità, con le quali l’operatore economico prescelto si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nelle convenzioni stesse, contratti attuativi conclusi a seguito della ricezione di ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni o enti di cui al comma 3; anche al fine di tutelare la libera concorrenza e l’apertura del mercato, nella convenzione quadro sono determinati: a) il limite massimo della durata contrattuale; b) la quantità massima, ovvero l’importo massimo, di beni o servizi oggetto della stessa. 5. Le amministrazioni ed enti di cui al comma 3, lettera a), sono tenuti ad utilizzare le convenzioni poste in essere nello sviluppo del progetto. Le amministrazioni ed enti di cui al comma 3, lettera b), hanno facoltà di aderirvi, mediante l’emissione di singoli ordinativi di fornitura ovvero con provvedimenti di portata generale di adesione al sistema. 6. Nella fase sperimentale la realizzazione del progetto è affidata al Servizio provveditorato che svolge le funzioni di centrale di committenza ed opera nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici. 7. Al termine della sperimentazione è istituito il centro di acquisto territoriale e sono individuati gli obiettivi di sviluppo del programma regionale di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni. 8. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa relativa all’acquisto di uniformi per il personale regionale, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, emana apposite direttive. 9. Sono abrogati il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 143, e il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 maggio 1989, n. 65. 10. L’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica è autorizzato, in deroga all’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), a provvedere al riordino, dismissione e valorizzazione del patrimonio ERSAT, trasferito ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale n. 7 del 2005, attraverso la valutazione delle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio e delle Camere di commercio. 11. Al fine del conseguimento degli obiettivi fissati dalla delibera della Giunta regionale n. 8/20 del 28 febbraio 2006, relativamente alla riorganizzazione degli uffici regionali con sede a Cagliari, l’Amministrazione regionale è autorizzata a operare in deroga alla legge regionale n. 35 del 1995. 12. La Giunta regionale, con provvedimento annualmente rinnovabile, individua i soggetti ai quali il Bollettino ufficiale della Regione è inviato gratuitamente, in forma cartacea, il numero di copie riservato a ciascun destinatario e le eventuali condizioni cui si assoggetta la distribuzione gratuita. La diffusione telematica è operata tramite procedure certificate; la Giunta regionale stabilisce, altresì, i prezzi di vendita al pubblico, il costo delle pubblicazioni, le modalità e i prezzi di abbonamento. I corrispettivi dovuti per canoni, prezzi e tariffe relativi al Bollettino ufficiale sono versati direttamente dai soggetti interessati nell’apposito conto corrente postale intestato alla Regione Sardegna - Tesoreria regionale.
CAPO III Sistema delle autonomie locali
ARTICOLO 10 Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
1. Per l’anno 2007 e fino all’entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi di cui alle leggi regionali 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione), articolo 19; 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l’incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), articolo 2; 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo 23, e n. 9 del 2006, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento, pari a complessivi euro 500.000.000 è ripartito per il 91 per cento a favore dei comuni e per il 9 per cento a favore delle province. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali, e al 60 per cento su base demografica. A decorrere dall’anno 2008 e sino alla riforma di cui al comma 5 il suddetto fondo è incrementato in misura percentuale identica a quella di variazione delle entrate tributarie ordinarie a destinazione non vincolata della Regione. 2. L’ente locale, in piena autonomia, provvede all’utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza. 3. All’accreditamento degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede, di norma, con quote trimestrali anticipate; sono fatte salve le operazioni finanziarie poste in essere in corso di esercizio provvisorio sulle leggi richiamate nel comma 1, nonché l’attività posta in essere dall’Amministrazione regionale sino all’effettivo trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006; al riguardo l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S01.06.001 - cap. SC01.1059). 4. Nell’ambito delle funzioni delegate agli enti locali, è garantito il funzionamento dei centri di servizi sociali nei Comuni di Carbonia e di Ottana a valere sulle risorse trasferite ai rispettivi comuni. 5. In armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potestà attribuita dallo Statuto speciale, la Regione attua la riforma dell’ordinamento delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa, con la predisposizione di un disegno di legge organico, contenente altresì la riforma del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni attraverso l’attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai programmi regionali di sviluppo economico e sociale. A tal fine la Giunta regionale istituisce un’apposita commissione di studio, con la partecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi con le proposte delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.
ARTICOLO 11 Comparto unico Regione - enti locali
1. Per le finalità di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006, allo scopo di avviare le procedure per la realizzazione del comparto unico Regione - enti locali e la conseguente graduale armonizzazione normativa ed economica del personale dipendente della Regione e degli enti locali, è autorizzato lo stanziamento di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; detto fondo viene assegnato alla costituenda Agenzia per la rappresentazione negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna) (UPB S01.06.001- cap. SC01.1080).
ARTICOLO 12 Norme varie per gli enti locali
1. Nella legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge finanziaria 2003), sono introdotte le seguenti modifiche: a) il comma 4 dell’articolo 3 è abrogato; b) nel comma 5 dell’articolo 3 le parole “di cui al succitato articolo 19” sono sostituite dalle seguenti: ”di cui all’articolo 19”. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Modifiche alla legge finanziaria 2002, alla legge di bilancio 2002 e alla legge finanziaria 2001), non si applicano ai finanziamenti di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, e successive modifiche e integrazioni; la presentazione dei programmi di spesa di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, e successive modifiche e integrazioni, è prorogata al 31 dicembre 2007. 3. I comuni ai quali sono stati ripartiti dal 2000 al 2006 finanziamenti ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 possono, qualora non abbiano provveduto al loro impegno, riprogrammare tali somme anche attraverso progetti di spesa unificati, sui quali confluiscono gli stanziamenti delle diverse annualità, nonché eventualmente attraverso programmi sovracomunali o territoriali da attuare in forma associata fra più comuni. 4. La riprogrammazione e l’utilizzo dei fondi deve avvenire rigorosamente per iniziative finalizzate allo sviluppo e all’occupazione nel quadro della promozione di attività produttive e di servizi funzionali alla valorizzazione delle risorse locali; i comuni provvedono all’impegno e alla spesa dei fondi loro attribuiti secondo le procedure prescritte dalla normativa vigente per il tipo di intervento previsto. 5. Qualora l’impegno dei finanziamenti di cui al comma 3 non intervenga entro il 30 giugno 2008 l’Assessore regionale competente provvede alla revoca dei finanziamenti e dispone la riassegnazione delle somme risultanti, con gli stessi criteri previsti dall’articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, a tutti i comuni della Regione. 6. Alla legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti integrazioni: a) dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 27 è aggiunta la seguente: “c bis) rilascio delle licenze concernenti le agenzie d’affari, di cui all’articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni.”; b) dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 73 è aggiunta la seguente: “c bis) l’erogazione dei contributi a favore delle scuole non statali.”. 7. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006 e aggiuntivamente a quanto stanziato dalla medesima legge, le risorse stanziate nel bilancio per gli anni 2006-2008, a favore di programmi di opere pubbliche di interesse degli enti locali, continuano ad essere gestite dall’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici per la prosecuzione ed il completamento degli interventi in programmazione. 8. È autorizzata per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di euro 5.000.000 per l’attivazione di un programma finalizzato all’informatizzazione, aggiornamento e verifica dei catasti attraverso progetti da attuarsi, su tutto il territorio regionale, con il coinvolgimento di neo diplomati, geometri e/o periti tecnici. Il programma è da realizzarsi mediante la concessione di contributi a favore dei comuni finalizzati all’informatizzazione dei catasti. Il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di urbanistica, ai sensi dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive integrazioni (UPB S04.10.004 - cap. SC04.2696). 9. Al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e migliorare l’economicità della gestione dei fondi regionali, anche di provenienza nazionale e comunitaria, l’Amministrazione regionale istituisce nel sito internet della Regione autonoma della Sardegna, una sezione riservata ai bandi di interesse locale. Gli enti locali, ferme restando le forme di pubblicità previste dalla legge, sono tenuti a pubblicare nella sezione riservata l’avviso delle gare e procedure di spesa attivate di importo pari o superiore a 10.000 euro. La Presidenza della Regione definisce le modalità per la trasmissione e pubblicazione degli avvisi. La pubblicazione sul sito internet è condizione per la rendicontazione delle risorse. 10. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), lo stanziamento iscritto in conto dell’UPB S04.10.001 - cap. SC04.2614, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, è esclusivamente destinato al recupero primario dei centri storici. 11. Alle assunzioni di personale a tempo determinato e agli incarichi di collaborazione coordinata, nonché alle assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dai processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, il cui onere è finanziato con risorse regionali, effettuate dai comuni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 557, 561 e 562 della legge n. 296 del 2006. 12. Sono, altresì, escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 e, pertanto, non soggiacciono ai limiti in esse previsti, le assunzioni di personale a tempo determinato, gli incarichi di collaborazione coordinata, nonché le assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dai processi di riorganizzazione, trasformazione o soppressione di comunità montane, consorzi e unioni di comuni, il cui onere grava sulle risorse già computate nei relativi bilanci, effettuate da comuni, comunità montane, consorzi e unioni di comuni. 13. Alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), sono introdotte le seguenti modifiche: a) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 3 sono sostituiti dai seguenti: “3. Costituiscono organo della forma associata dei comuni l’assemblea ed il consiglio di amministrazione. 4. L’assemblea è formata da un rappresentante per ogni comune associato, designato fra i sindaci e gli assessori pro tempore degli stessi. 5. Al suo interno l’assemblea elegge il consiglio di amministrazione, formato da non più di quattro elementi oltre al presidente. Le indennità del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione non possono superare rispettivamente, quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso facente parte dell’associazione.”; b) alla fine del comma 4 dell’articolo 9 sono aggiunte le seguente parole: “Per l’organo assembleare lo statuto può derogare a tali limiti perconsentire la presenza di un rappresentante per comune associato.”; c) l’articolo 20 è sostituito dal seguente: “Art. 20 (Definizione) 1. Per le finalità della presente legge sono considerati piccoli comuni quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti il cui territorio comunale non comprende territorio litorale costiero.”. 14. Le disponibilità finanziarie che provengono dai recuperi delle somme non utilizzate sul programma LEADER II sono iscritte con provvedimento dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio in appositi capitoli, rispettivamente dello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della regione per l’anno 2007. Tali somme sono utilizzate per il rimborso delle spese di funzionamento non rendicontate e sostenute sino al 31 dicembre 2002 dai Gruppi di azione locale (GAL) e dagli operatori collettivi per le operazioni di chiusura dei PAL. Ai relativi adempimenti si provvede sulla base dei rendiconti sintetici presentati dai suddetti organismi. 15. Nella legge regionale n. 1 del 1977 sono introdotte le seguenti modifiche: a) all’articolo 13 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: “h bis) tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.”; b) la lettera g) dell’articolo 20 è abrogata.
ARTICOLO 13 Disposizioni in materia di opere pubbliche
1. Al fine di sostenere l’attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e la partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla società Abbanoa Spa, gestore unico affidatario del servizio da parte dell’Autorità d’ambito ottimale per la Sardegna, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 20.000.000 per la concessione di un contributo straordinario, a favore dei singoli comuni, così determinato (UPBS07.07.002 - cap. SC07.0784): a) euro 28 per abitante quale risulta dal censimento Istat 2001, finalizzato alla sottoscrizione di partecipazioni azionarie a seguito di aumento di capitale sociale riservato ai comuni che non fanno parte dell’attuale assetto societario del gestore unico; b) l’importo che residua nello stanziamento, dopo l’erogazione del contributo di cui alla lettera a), è assegnato, sulla base delle quote previste dall’articolo 10, comma 1, ai comuni soci per essere destinato ad acquisizione di ulteriori partecipazioni azionarie. 2. Le procedure per l’attribuzione del contributo di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’erogazione del contributo è comunque subordinata alla cessione del possesso degli impianti alla società affidataria del servizio idrico integrato da parte del comune previo subentro nella restituzione dei mutui contratti per la realizzazione di detti impianti, ancora in essere negli enti cedenti. 3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, tutte le azioni della società affidataria gestore unico del servizio idrico integrato, ancora in suo possesso, anche per quote parziali, al prezzo simbolico di 1 euro ogni 1000 azioni, agli stessi comuni soci sulla base delle quote previste dall’articolo 10, comma 1. 4. Alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, sono introdotte le seguenti modifiche: a) la lett. b) del comma 1 dell’articolo 39 è sostituita dalla seguente: “b) esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruenti del contributo; nell’esercizio della vigilanza suddetta rientra il potere di commissariamento e gli altri previsti, per l’autorità governativa, dall’articolo 2545 sexiesdecies del Codice civile;”; b) all’articolo 83, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3 bis. Nelle more del trasferimento delle competenze in capo alle province, l’esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 39 della presente legge resta in capo alla Regione.”. 5. Per le finalità di cui all’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2006, è autorizzato nell’anno 2007, l’ulteriore stanziamento di euro 4.000.000 (UPB S07.07.002 - cap. SC07.0789). 6. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 516.000 quale saldo per gli oneri di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), relativo alla predisposizione degli elaborati sul litorale di Cagliari (UPB S04.04.002 - cap. SC04.1029). 7. Per la realizzazione, il completamento, il restauro ed il consolidamento di edifici di culto e di chiese è autorizzato, nell’anno 2007, lo stanziamento di euro 5.000.000; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S07.10.005 - cap. SC07.1256). 8. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 2.100.000 per la realizzazione di un programma di opere pubbliche di interesse provinciale, sovracomunale e regionale (UPB S07.10.005 - cap. SC07.1263). 9. I termini di impegnabilità dei finanziamenti regionali assegnati agli enti locali in regime di delega per la realizzazione di opere pubbliche, previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, con scadenza al 31 dicembre 2006, sono prorogati di un anno qualora alla stessa data i relativi progetti risultino in istruttoria presso i competenti uffici dell’Amministrazione regionale per il successivo rilascio dei prescritti provvedimenti autorizzativi o approvativi in materia paesaggistica, ambientale e idraulica. 10. Dopo il comma 11 dell’articolo 24 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è aggiunto il seguente: “11 bis. Allo scopo di favorire la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, per le occupazioni d’urgenza in corso al 1° dicembre 2005, la scadenza del termine di cui al secondo comma dell’articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è prorogata di due anni.”. 11. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge contenente una disciplina specifica che detti norme per la ristrutturazione, il risanamento e l’integrazione urbanistica dell’insediamento di Testimonzos nel Comune di Nuoro, in armonia con i principi della pianificazione urbana e paesaggistica. 12. Nella legge regionale n. 19 del 2006, capo III e capo V, la denominazione del soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale: “Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS)” è sostituita dalla seguente: “Ente acque della Sardegna (ENAS)”.
CAPO IV Ambiente e governo del territorio
ARTICOLO 14 Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per l’occupazione
1. La Regione, con una serie integrata di interventi, intende promuovere la qualità ambientale-urbana quale presupposto infrastrutturale di sviluppo del territorio e quale risposta immediata alle esigenze di occupazione. Gli interventi devono essere coerenti con il Piano paesaggistico regionale, con lo sviluppo sostenibile e con progetti integrati di sviluppo locale. 2. A tal fine sono promosse una serie di azioni per un ammontare complessivo, nell’anno 2007, di euro 287.000.000. 3. Concorrono al programma di investimenti i seguenti interventi: a) euro 50.000.000 di cui all’articolo 1, comma 4 - Fondo di coesione e competitività; b) euro 5.000.000 di cui all’articolo 12, comma 8 - Informatizzazione catasti; c) euro 4.000.000 di cui all’articolo 15, comma 1 - Parchi, riserve e monumenti naturali; d) euro 3.000.000 di cui all’articolo 15, comma 2 - Caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati; e) euro 10.000.000 di cui all’articolo 15, comma 3 - Bonifica e ripristino aree minerarie dismesse; f) euro 10.000.000 di cui all’articolo 15, comma 7 - Sostenibilità ambientale nel campo energetico; g) euro 15.000.000 di cui all’articolo 15, comma 8 - Salvaguardia, risanamento e valorizzazione del patrimonio ecologico ambientale; h) euro 3.000.000 di cui all’articolo 15, comma 9 - Ripristino e valorizzazione compendi lagunari e stagnali; i) euro 3.000.000 di cui all’articolo 21, comma 8 - Filiera agro-energetica - Biodiesel; l) euro 15.000.000 di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a) - Valorizzazione immobili (Posadas); m) euro 5.000.000 di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b) - Riqualificazione e valorizzazione ricettiva delle seconde case; n) euro 15.000.000 di cui all’articolo 24, comma 1 - Diffusione dell’energia rinnovabile; o) euro 25.000.000 di cui all’articolo 32, comma 2 -Riqualificazione dei piccoli ospedali e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico; p) euro 80.000.000 di cui all’articolo 33, comma 8 - Programma straordinario di edilizia abitativa; q) euro 15.000.000 di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 29 del 1998 - Centri storici; r) euro 4.000.000 di cui all’articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22 - Protezione e decontaminazione dei siti inquinati dall’amianto; s) euro 25.000.000 di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2006 - Fondo di coesione e competitività.
ARTICOLO 15 Disposizioni nel settore ambientale
1. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 4.000.000 per la realizzazione di parchi, di riserve e di monumenti naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi) (UPB S04.08.001 - cap. SC04.1725). 2. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 3.000.000, per l’attuazione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione, compresi gli interventi di caratterizzazione delle aree a mare del Sulcis-Iglesiente-Guspinese e delle aree interessate da smaltimento incontrollato dei rifiuti (UPB S04.06.002 - cap. SC04.1287). 3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 la spesa di euro 10.000.000 per implementare il processo di bonifica e di ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse anche per il loro riutilizzo a fini turistico-ambientali (UPB S04.06.006 - cap. SC04.1393 e UPB S04.06.001 - cap. SC04.1262). 4. Le competenze in materia di bonifica e ripristino ambientale derivanti dall’attuazione della convenzione Stato-Regione del 23 ottobre 2001 e del 4 dicembre 2001 per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili già impegnati nel progetto del Parco geominerario della Sardegna sono trasferite all’Assessorato della difesa dell’ambiente. 5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 4, sono trasferite all’Assessorato della difesa dell’ambiente le risorse disponibili per tali finalità in conto dell’UPB S04.06.005 e la relativa gestione anche in riferimento alle attività svolte antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge. 6. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 35.000 per le finalità perseguite dall’Autorità ambientale di cui al regolamento comunitario n. 1260 del 1999 (UPB S04.07.007 - cap. SC04.1587 e UPB S04.07.008 - cap. SC04.1614). 7. È autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la predisposizione e l’attuazione di un programma regionale rivolto agli enti pubblici, per finanziare la realizzazione di impianti fotovoltaici finalizzati alla produzione di energia rinnovabile e di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali in osservanza delle previsioni del Piano energetico regionale. Gli impianti devono essere inseriti nelle strutture edilizie e prevedere per quelli fotovoltaici una potenza massima di 20kW. Il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente (UPB S01.05.002 - cap. SC01.0943 e UPB S04.07.008 - cap. SC04.1621). 8. Nell’anno 2007 sono autorizzate le seguenti spese: a) euro 5.550.000 da destinarsi ad interventi regionali e a cantieri comunali di salvaguardia e di valorizzazione ambientale ed archeologico-museale, propedeutici alla realizzazione del parco geominerario della Sardegna (UPB S04.06.005 - cap. SC04.1369); b) la spesa complessiva di euro 9.450.000 (UPB S04.05.002 - cap. SC04.1156) da destinarsi: 1) quanto ad euro 400.000 ad interventi nell’Isola dell’Asinara; 2) quanto ad euro 9.050.000 alla prosecuzione di risanamento, di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio archeologico-ambientale della Sardegna; a tal fine l’Amministrazione regionale è autorizzata a programmare, finanziare, coordinare e controllare, con priorità per le aree contigue alle strade nazionali e provinciali, interventi di rimozione di depositi incontrollati di rifiuti, di pulizia di aree soggette ad abbandono di rifiuti, di recupero di rifiuti, di riciclaggio degli stessi e loro smaltimento finale; il programma è realizzato attraverso l’affidamento a soggetti privati, che abbiano convenzioni o che abbiano posto in essere convenzioni con la Regione per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili e/o a soggetti pubblici. 9. È autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000.000, da ripartirsi in ragione di euro 3.000.000 nell’anno 2007, euro 10.000.000 nell’anno 2008 e euro 17.000.000 nell’anno 2009, per programmare, finanziare e attuare, attraverso la delega alle province ed agli organismi pubblici di gestione dei compendi lagunari, interventi per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali della Sardegna, nonché per la manutenzione dei canali e altri manufatti atti alla regolamentazione idraulica dei corpi idrici lagunari e stagnali anche utilizzati a scopo produttivo (UPB S04.08.006 - capp. SC04.1913 e SC04.1914). 10. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S04.08.013 - cap. SC04.2246, è autorizzata, per l’anno 2007, l’ulteriore spesa di euro 50.000 per il completamento dello studio di fattibilità della scuola di formazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale da realizzarsi a Nuoro. 11. È autorizzata la concessione di un contributo annuo, valutato in euro 100.000, a favore del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna, servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Sardegna, quale struttura operativa della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e successive modifiche e integrazioni, per le attività di soccorso sanitario da espletare nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale secondo la disciplina prevista dalla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) (UPB S04.03.005 - cap. SC04.0417). 12. Nella legge regionale n. 9 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 50 è sostituita dalla seguente: “d) verifica e controllo dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dal gestore del servizio idrico integrato;”; b) nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 51 le parole: “compresa la pubblica fognatura” sono soppresse; c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 51 è sostituita dalla seguente: “b) controllo degli scarichi di acque reflue fuori dalla pubblica fognatura, ed irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, introito e destinazione dei proventi ad interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici;”; d) il comma 2 dell’articolo 51 è sostituito dal seguente: “2. Sono altresì attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative alle seguenti attività: a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi; b) immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l’innocuità; c) immersione in casse di colmata, in vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a) del presente articolo; d) posa in mare di cavi e condotte ed eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere nternazionale.”; e) nel comma 4 dell’articolo 51 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b bis) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, irrogazione delle sanzioni amministrative relative, introito e destinazione dei proventi al finanziamento di interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.”. 13. I beni mobili, anche registrati, di proprietà della Regione e in carico al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, utilizzati tramite assegnazione temporanea all’Ente foreste della Sardegna per le esigenze della campagna antincendi fino all’anno 2006, devono essere ceduti in via definitiva al medesimo ente. 14. Il comma 9 dell’articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003) è sostituito dal seguente: “9. Al fine di ottimizzare la gestione tecnico-finanziaria ed operativa delle relative unità navali, è istituito il ”Registro naviglio” del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nel quale sono iscritte tutte le unità navali in dotazione allo stesso Corpo e destinate all’espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda). La Giunta regionale predispone il relativo disciplinare di esecuzione, che stabilisce le modalità di iscrizione delle unità navali nel Registro e le modalità di tenuta dello stesso.”. 15. Ai fini di contenere i costi di gestione e migliorare la distribuzione delle risorse umane in funzione delle effettive esigenze, l’ARPAS procede ad una graduale riduzione della dotazione del personale dirigente risultante dalla ricognizione di cui all’articolo 10, comma 9, della legge regionale n. 6 del 2006. Per gli eventuali esuberi, risultanti dall’approvazione della pianta organica, è attivato l’istituto della mobilità a favore di altri enti pubblici con particolare riferimento alle province di nuova istituzione. A supporto dell’organizzazione dell’ARPAS, secondo metodi innovativi che favoriscano l’efficienza e l’efficacia della stessa, è estesa al personale in transito nell’Agenzia proveniente dalle aziende sanitarie locali, l’applicazione dell’articolo 18 e dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2005. In relazione ai medesimi commi i requisiti ivi previsti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2007 e la domanda di risoluzione del rapporto deve essere presentata entro il 30 giugno 2007; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate appositamente nel bilancio dell’ARPAS. 16. Le competenze in materia di lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante di cui all’articolo 14, primo comma, lettera f), della legge regionale n. 1 del 1977, sono attribuite all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale che si avvale, per gli aspetti tecnico-scientifici, dell’Agenzia AGRIS, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2006, alla quale è demandata l’attività del laboratorio fitopatologico. 17. È autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, quale contributo a favore dell’ARPAS per l’esecuzione di lavori di adeguamento e ristrutturazione di un immobile di proprietà regionale, da cedersi in comodato d’uso, quale sede del dipartimento provinciale di Oristano (UPB S01.02.002 - SC01.0962). 18. Le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui all’articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977, sono attribuite alla competenza dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale. Sono parimenti attribuite all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna, mentre, relativamente agli stessi, permangono in capo all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente le competenze relative agli interventi di tutela. Per la realizzazione di tali interventi l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente provvede di concerto con l’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale. 19. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione dei commi 16 e 18, ferma restando in capo all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente la gestione, fino a loro esaurimento, delle somme sussistenti in conto dei residui e impegnate in conto competenza per le sole finalità di tutela di cui al comma 18 alla data di entrata in vigore della presente legge. 20. Le agenzie istituite dalla legge regionale n. 13 del 2006 perseguono anche la finalità di favorire lo sviluppo del settore della pesca ed acquacoltura. A tal fine ciascuna di esse, nel proprio campo specifico, esercita le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto. 21. Per la realizzazione di un progetto di ambientalizzazione dei tralicci dell’energia elettrica e per il miglioramento del servizio di distribuzione, è autorizzata, nell’anno 2007 la spesa di euro 5.000.000. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di ambiente (UPB. S04.06.002 - cap. SC04.1293). 22. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 il contributo annuo alle province di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), è determinato in misura non inferiore a 8.600.000 (UPB S05.01.013). 23. Dopo la lettera d) dell’articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente foreste), è inserita la seguente: “d bis) il personale dell’Ente foreste della Sardegna può essere impegnato in lavori sistematori e forestali in genere, anche con carattere di prevenzione, fuori dai compendi forestali gestiti a qualunque titolo, con disposizione della Giunta regionale. Con le stesse modalità il personale può essere impiegato in compiti di programmazione, progettazione e direzione dei lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri enti.”. 24. Il comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituito dal seguente: “1. Le assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso l’Ente foreste della Sardegna di personale destinato alla gestione dei cantieri di forestazione, avvengono mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio. Le assunzioni devono essere effettuate tra i disoccupati residenti nel comune nel cui territorio insistono i cantieri, sulla base di accordi stipulati tra l’Ente, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i comuni interessati.”. 25. Quanto disposto dall’articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2005, non si applica all’Ente foreste, per la parte relativa all’impiego di operai generici, qualificati o di livello superiore, appartenenti ai livelli retributivo-funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fatte salve le selezioni interne previste dalla vigente normativa. 26. L’Ente foreste, al fine di avviare un procedimento di stabilizzazione dei lavoratori, è autorizzato, all’interno della dotazione di personale presente al 1° gennaio 2005, a ridistribuire l’orario di lavoro derivante da cessazioni e abbandoni verificatisi per qualsiasi motivo, prioritariamente su lavoratori già dipendenti dell’ente a orario ridotto turnisti e sui lavoratori stagionali nei cantieri dove non sono presenti i lavoratori turnisti. Le modalità e i criteri sono definiti da appositi programmi operativi, predisposti dall’Ente foreste d’intesa con le organizzazioni sindacali di categoria e approvati con apposita delibera della Giunta regionale.
ARTICOLO 16 Conservatoria delle coste della Sardegna
1. Ai fini della salvaguardia e tutela degli ecosistemi costieri è istituita la Conservatoria delle coste della Sardegna quale agenzia tecnico-operativa della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico e con sede in Cagliari, con compiti di gestione integrata di quelle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, di proprietà regionale o poste a sua disposizione da parte di soggetti pubblici o privati e che quindi assumono la qualità di aree di conservazione costiera. 2. Nell’ambito delle zone costiere sono individuate le aree di conservazione costiera, di proprietà o in disponibilità pubblica e da affidarsi alla Conservatoria delle coste. 3. Sono di competenza della Conservatoria le seguenti funzioni: a) il coordinamento delle iniziative regionali in materia di gestione integrata delle zone costiere nei rapporti con le altre regioni italiane e con le autorità locali dei paesi rivieraschi del Mediterraneo; b) il coordinamento delle iniziative in materia di gestione integrata delle zone costiere poste in essere dall’Amministrazione regionale, dagli enti locali e dagli organismi di gestione di aree marine protette o di altre aree e siti di interesse comunitario; c) la promozione e diffusione delle tematiche relative alla tutela ambientale e paesaggistica ed allo sviluppo sostenibile delle aree costiere; d) l’elaborazione degli indirizzi e criteri di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 9 del 2006; e) l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), e dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo), sugli atti di vendita di terreni ed immobili derivanti da assegnazioni pubbliche, che ricadono nella fascia costiera dei due chilometri dal mare; f) l’esproprio e/o l’acquisto di quelle aree e quei beni immobili la cui qualità ambientale, paesaggistica e culturale è tale da ritenere necessaria la loro conservazione e salvaguardia; g) l’esercizio delle competenze regionali in materia di demanio marittimo e costiero nelle aree demaniali immediatamente prospicienti le aree di conservazione costiera e sui singoli beni ad esso affidati; h) l’esercizio delle competenze demandate alla Regione ai sensi degli articoli 60, 61, 62, 106 e 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i beni del patrimonio culturale immobiliare ricadenti nelle aree di conservazione costiera ad essa affidate. 4. La Conservatoria delle coste della Sardegna è agenzia dotata di autonomia regolamentare, finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali). 5. Sono organi della Conservatoria: il comitato scientifico, il direttore esecutivo ed il collegio dei revisori. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale. 6. Il collegio dei revisori è composto da tre membri prescelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Il presidente del collegio è designato nel provvedimento di nomina da parte del Presidente della Regione. 7. Il Comitato scientifico ha funzioni consultive e di supporto al direttore esecutivo nelle fasi di elaborazione e di verifica dei programmi della Conservatoria ed è composto da tre esperti designati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente. 8. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale della Conservatoria delle coste, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria, regolamentare, di bilancio e dotazione organica. 9. Il direttore esecutivo è individuato tra dirigenti dell’amministrazione o degli enti regionali di cui all’articolo 28, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni ai sensi dell’articolo 29 della citata legge regionale. 10. La prima dotazione organica della Conservatoria è stabilita con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente di concerto con l’Assessore competente in materia di personale. L’Agenzia è inserita nel comparto contrattuale del personale dell’Amministrazione e degli enti regionali ed è soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. 11. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sulla base dei principi del presente articolo, previo parere della Commissione consiliare competente e su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, approva lo statuto dell’Agenzia, ne nomina gli organi e ne stabilisce la dotazione organica. 12. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono valutati in euro 1.500.000 annui (UPB S04.04.001 - cap. SC04.1022).
ARTICOLO 17 Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
1. Fino all’emanazione di un’organica legge regionale in materia urbanistica, al fine di assicurare la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, negli edifici ricompresi nelle zone A, con apposito studio particolareggiato dell’intervento e nelle restanti zone omogenee di cui al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi funzionali di ampliamento volumetrico realizzati in aderenza agli edifici esistenti. 2. La domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere corredata di: a) una certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, della persona ivi residente, con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle sue esigenze abitative; b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto; c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente. 3. All’atto del rilascio del titolo abilitativo sulle nuove volumetrie è istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari. 4. L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle opere previste dal presente articolo riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali pratiche edilizie.
ARTICOLO 18 Energia rinnovabile – eolico
1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all’articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. È altresì consentito l’ampliamento, nei limiti quantitativi stabiliti dal Piano energetico ambientale regionale e con le modalità di cui al comma 2 o comma 3 degli impianti già realizzati. 2. Al fine di garantire sviluppo e consolidamento al tessuto industriale regionale ad elevato consumo energetico, individuato quale interesse economico e sociale fondamentale per la Regione, è costituita, entro i massimali di potenza da fonti rinnovabili installabili nel territorio regionale stabiliti con il Piano energetico e ambientale regionale, una riserva strategica a favore di tali azioni. A tal fine la Regione: a) può stipulare con primari operatori, in possesso di qualificata esperienza nel settore dell’energia rinnovabile eolica e di una significativa capacità produttiva, un protocollo di intesa che destini alle aziende energivore quantitativi di energia elettrica sostanzialmente equivalenti alle quantità prodotte dagli operatori attraverso impianti eolici in esercizio o da realizzarsi nella Regione Sardegna, in tal modo anche promuovendo, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, un maggior utilizzo sostenibile della energia rinnovabile-eolica, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, attuativo della direttiva 2001/77/CE (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità); b) può assegnare quote di energia da prodursi con impianti eolici a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno energetico al fine di favorire la riduzione dei relativi costi. 3. A seguito delle azioni di cui al comma 2 l’assegnazione delle restanti quote di energia da prodursi con impianti eolici, fino ai massimali stabiliti nel Piano energetico ambientale regionale, è effettuata attraverso bandi pubblici che consentono di conseguire importanti ricadute economiche e sociali sui territori interessati. 4. Ai fini dell’applicazione del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, deve considerarsi modifica irreversibile dei luoghi la realizzazione dei seguenti interventi previsti nel progetto approvato: a) completa realizzazione dell’infrastrutturazione primaria; b) realizzazione di tutti i basamenti di fondazione ed elevazione di almeno il 20 per cento delle torri eoliche.
ARTICOLO 19 Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso
1. Al fine di razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare l’ambiente, conservare gli equilibri ecologici naturali, la Giunta regionale adotta linee guida per la riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento luminoso e acustico sul territorio regionale. 2. Entro sei mesi dall’adozione delle linee guida di cui al comma 1 i comuni integrano i propri regolamenti con le disposizioni concernenti i criteri tecnici per la riduzione dei consumi energetici e per la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione interna ed esterna in conformità alle prescrizioni delle stesse. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali. 4. Per la redazione e l’attuazione di piani e progetti volti a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, è autorizzata, a favore di enti pubblici, la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 (UPB S04.07.008 - cap. SC04.1622). 5. Per la promozione, l’applicazione e il controllo delle politiche regionali di cui al comma 1, l’ARPAS istituisce, con le modalità previste nella legge istitutiva dell’Agenzia, il Servizio per il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento luminoso e acustico; per tale finalità è autorizzata una spesa valutata in euro 200.000 annui (UPB S04.07.001 - cap. SC04.1470). 6. Al fine di acquisire al patrimonio regionale impianti di produzione di energia elettrica da inserire nel sistema di approvvigionamento idrico multisettoriale, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 4.000.000; il relativo programma di acquisizione, da attuarsi anche con l’utilizzo dei relativi proventi tariffari, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici (UPB S07.07.004 - cap. SC07.0838).
ARTICOLO 20 Disposizioni in materia di trasporti
1. È autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la ricapitalizzazione della SFIRS finalizzata, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni, al rafforzamento della continuità territoriale; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei trasporti, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale che deve essere espresso entro venti giorni (UPB S07.06.002 - cap. SC07.0639). 2. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), è abrogato. Le risorse rivenienti dalla citata abrogazione sono destinate alla realizzazione del Centro intermodale passeggeri di Macomer. A tal fine l’Amministrazione regionale è autorizzata a variare i relativi impegni contabili a suo tempo intrapresi. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore dei trasporti, è individuato il soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento di cui al presente comma. 3. É autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 50.000 per le attività di progettazione del centro intermodale passeggeri di Tortolì (UPB S07.02.001). 4. A valere sullo stanziamento della UPB S07.06.001 - cap. SC07.0609, una quota, per un importo fino ad euro 10.600.000, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL del trasporto pubblico locale dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005. 5. Al fine del sostegno del servizio di trasporto finalizzato all’abbattimento della dispersione scolastica nelle scuole superiori, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S02.01.006 - cap. SC02.0095). 6. Ai fini della ricapitalizzazione dell’Azienda regionale sarda trasporti (ARST), propedeutica alla trasformazione della stessa in società per azioni, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 15.000.000 (UPB S07.06.002 - cap. SC07.0638). 7. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 27, comma 6, della legge regionale n. 4 del 2006, è autorizzata la spesa valutata in euro 400.000 annui (UPB S07.04.001 - cap. SC07.0343). 8. Per i l completamento del programma INTERREG III-B, dei progetti WERMED, MATAARI e RITMO, da realizzare tramite l’operatività del Centro regionale di esperienza marittima, è autorizzato, nell’anno 2007, lo stanziamento di euro 200.000 (UPB S07.04.003 - cap. SC07.0381) 9. Al fine della compiuta redazione dei Piani unitari di trasporto pubblico locale (TPL) - attraverso l’individuazione dei relativi Servizi minimi nelle aree di continuità urbana di Cagliari e Sassari, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa complessiva di euro 400.000, in ragione di euro 250.000 all’amministrazione provinciale di Cagliari ed euro 150.000 all’amministrazione provinciale di Sassari (UPB S07.06.001 - cap. SC07.0614).
CAPO V Disposizioni a favore dei sistemi produttivi
ARTICOLO 21 Disposizioni in materia di agricoltura
1. Per le finalità di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 37 del 1998, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l’anno 2007 (UPB S06.04.014 - cap. SC06.1125). 2. È autorizzata per l’anno 2007 la spesa di euro 1.500.000 per la concessione ai Consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2006, aventi sede e operanti in Sardegna, espressione o emanazione delle organizzazioni di rappresentanza e tutela degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, di contributi per l’integrazione del fondo rischi da destinare esclusivamente a sostegno di operazioni di credito, nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria; i consorzi di garanzia fidi devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo). 3. In armonia con i nuovi orientamenti comunitari, al fine di garantire in alternativa agli interventi compensativi, maggiore copertura e maggiore tempestività nell’erogazione degli indennizzi da riconoscere ai produttori agricoli per danni causati alla produzione agricola e zootecnica, o ai mezzi di produzione, da calamità naturali o altri eventi eccezionali, o da fitopatie e epizoozie, l’Amministrazione regionale è autorizzata, secondo quanto previsto dall’articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (Norme per l’accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA), ad estendere l’attuale sistema di assicurazione agricola agevolata integrando gli aiuti previsti per i consorzi di difesa aventi sede ed operanti in Sardegna, già in possesso del riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell’attività di difesa attiva e passiva di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; gli aiuti sono erogati ai consorzi di difesa per la copertura, al netto dei contributi statali e di quelli a carico dei produttori agricoli, degli ulteriori oneri riferibili ai contratti assicurativi stipulati dagli stessi consorzi, relativamente alle nuove garanzie inserite nel Piano assicurativo nazionale per l’anno 2007 (multirischio sulle rese, epizoozie, fitopatie). Per le finalità del presente comma, è autorizzata la spesa valutata in euro 5.000.000 annui (UPB S06.04.006 - cap. SC06.0974). 4. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo e l’integrazione delle filiere agroindustriali e delle filiere agro-alimentari, con priorità ai settori dove operano organizzazioni di produttori, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 4.000.000 per aiuti diretti, secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 4 (Interventi a favore delle aziende agricole in difficoltà), al sostegno temporaneo e al ripristino della redditività di cooperative di trasformazione e commercializzazione (UPB S06.01.002 - cap. SC06.0011). 5. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 per la realizzazione di un programma finalizzato a favorire i processi di integrazione nel settore lattiero-caseario cooperativo; il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S06.04.13 - cap. SC06.1090) 6. Il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2005, è sostituito dal seguente: “7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura massima del 50 per cento, la costituzione dei fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e delle norme regionali di settore, per la realizzazione di programmi di attività finalizzati allo sviluppo e integrazione delle filiere agro-alimentari. L’aiuto è erogato ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (”de minimis”). Le modalità di erogazione degli aiuti sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale; la relativa spesa è valutata in euro 3.000.000 annui (UPB S06.04.015 - cap. SC06.1152).”. 7. Al fine di favorire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative nel settore agricolo l’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale può stipulare apposite convenzioni con i centri di assistenza agricola, a valere sulle risorse stanziate nell’UPB S06.04.003 - cap.SC06.0870. 8. Al fine di favorire la nascita di una filiera agroenergetica sarda e di ridurre le emissioni di gas nell’atmosfera, è autorizzata la concessione di aiuti per la costruzione di un impianto di produzione di biodiesel ai soggetti che esprimano le varie fasi della filiera, a partire dalla produzione della materia prima, fino alla utilizzazione dei prodotti intermedi o trasformati. Le modalità di attuazione sono determinate con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni; la relativa spesa è valutata in euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (UPB S06.04.013 - cap. SC06.1089). 9. L’ERA Sardegna, di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2005, nonché il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al trasferimento delle stesse all’Agenzia AGRIS Sardegna. La loro soppressione e il trasferimento delle loro funzioni sono determinati, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi conseguentemente all’approvazione, a norma dell’articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, dello statuto, della pianta organica, del bilancio di previsione e del regolamento di contabilità dell’Agenzia AGRIS Sardegna. La stessa Agenzia, alla data di approvazione della stessa delibera, succede all’ERA Sardegna, al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con esclusione di quelli inerenti l’Istituto di incremento ippico. 10. L’ERSAT Sardegna, di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 7 del 2005, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al trasferimento delle stesse all’Agenzia LAORE Sardegna e all’Agenzia ARGEA Sardegna per quanto di sua competenza. La sua soppressione e il trasferimento delle sue funzioni sono determinati entro, e non oltre, la data del 31 dicembre 2007 con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi conseguentemente all’approvazione, a norma dell’articolo 28 della legge regionale n. 13 del 2006, dello statuto, della pianta organica, del bilancio di previsione e del regolamento di contabilità dell’Agenzia LAORE Sardegna. La stessa Agenzia, alla data di approvazione della stessa delibera, succede all’ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e all’ERA Sardegna nei rapporti giuridici relativi all’Istituto di incremento ippico. 11. Le funzioni già esercitate dai Servizi dipartimentali dell’agricoltura, nonché le funzioni delegate all’ERSAT Sardegna ma rientranti tra quelle attribuite all’Agenzia ARGEA Sardegna dall’articolo 22 della legge regionale n. 13 del 2006, sono trasferite alla stessa Agenzia alla data di emanazione del decreto, soggetto a pubblicazione sul BURAS, di cui all’articolo 32, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2006, successivo all’ approvazione dello statuto, della pianta organica, del bilancio di previsione, del regolamento di contabilità dell’Agenzia ARGEA Sardegna, e comunque, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007. Alla stessa data di emanazione del decreto di cui sopra, ARGEA Sardegna succede ai Servizi dipartimentali per l’agricoltura e all’ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni sopra richiamate. 12. In sede di prima applicazione della legge regionale n. 13 del 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, la gestione e gli oneri del personale assegnato ad ARGEA Sardegna ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della stessa legge regionale, rimangono a carico delle amministrazioni di provenienza. 13. Ai fini dell’attuazione della medesima legge regionale n. 13 del 2006, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio. 14. Nella legge regionale n. 13 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 3 dell’articolo 6, nel comma 3 dell’articolo 13 e nei commi 1 e 3 dell’articolo 22 le parole: “dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007” sono soppresse; b) gli articoli 7 e 14 sono abrogati; c) le parole: “dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007” di cui al primo e secondo capoverso del comma 1 dell’articolo 32 sono sostituite dalle seguenti: ”dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 21 della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007.”. 15. Le somme sussistenti nel conto dei residui della UPB S01.03.002 (cap. SC01.0442), possono essere utilizzate anche in materie diverse dall’agro-alimentare e per le finalità previste dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953). 16. I termini di impegnabilità relativi ai progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell’agricoltura), già prorogati da ultimo dall’articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2006, sono prorogati di un ulteriore anno. Il mancato impegno entro tale termine comporta l’immediato riversamento delle somme detenute. 17. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 63.872.000 destinata all’incremento delle dotazioni finanziarie delle misure del POR-FEOGA 2000-2006; alla stessa spesa si fa fronte quanto ad euro 20.000.000 con le risorse di cui all’articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2005, sussistenti nel conto dei residui e quanto ad euro 43.872.000 mediante l’utilizzo delle risorse non vincolate di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale). 18. Al fine di anticipare il pagamento dei premi previsti dal Piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006, inseriti negli elenchi di liquidazione inviati ad AGEA entro la data del 31 dicembre 2006, è autorizzata l’anticipazione alla stessa Agenzia fino all’importo di euro 20.000.000. Tale somma è integralmente rimborsata da AGEA a valere sul trasferimenti a favore della stessa Agenzia da parte della Commissione europea e del Ministero dell’economia per le spese a carico del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 (UPB S04.11.004 - cap. SC04.2931). 19. A valere sulle disponibilità recate nel conto dei residui della UPB S06.04.006 cap. SC06.0970 una quota pari ad euro 5.000.000 è destinata a garantire un costo omogeneo dell’acqua per uso irriguo in tutto il territorio regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica), relativo agli anni dal 2001 al 2005. 20. Allo scopo di consentire il completamento della realizzazione degli interventi delegati al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, a valere sulle disponibilità sussistenti nel conto dei residui della UPB S06.04.006 - cap. SC06.0970, è autorizzata a favore dello stesso Consorzio la spesa di euro 2.017.833,08, pari alla differenza fra le somme non disponibili a seguito del pignoramento disposto dall’autorità giudiziaria per il recupero dei crediti vantati dall’ERIS, e la somma messa a disposizione con l’articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2006, detratte le somme riscosse a vario titolo dal Consorzio per le stesse finalità per il triennio 1994-1998. La Giunta regionale determina le priorità e le modalità di ripartizione della suddetta somma nei capitoli di competenza dei rispettivi Assessorati deleganti. 21. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio necessarie all’attuazione dei commi 17, 19 e 20. 22. Le economie, pari ad euro 9.306.000, realizzate dall’ERSAT Sardegna sui finanziamenti regionali destinati alla realizzazione di programmi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, sono utilizzate dallo stesso ente, per incrementare la dotazione finanziaria della misura 4.9 del POR-FEOGA. 23. Allo scopo di abbattere i costi sostenuti dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale per il personale a tempo determinato assunto in relazione all’intervento finalizzato all’implementazione degli strumenti di misurazione POR Sardegna 2000/2006 - misura 1.2 “Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole” è autorizzata la spesa, nell’anno 2007, di euro 500.000 (UPB. S04.02.003 - cap. SC04.0197).
ARTICOLO 22 Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
1. Coerentemente con gli interventi di ripristino ambientale e di valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali già previsti dall’articolo 15, comma 9 e al fine di favorire lo sviluppo economico e produttivo dei compendi ittici, l’economicità della gestione e della commercializzazione, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 per la promozione, la costituzione, la capitalizzazione di società che prevedano la partecipazione dei produttori associati, aventi finalità di programmazione, valorizzazione, gestione e commercializzazione delle risorse ittiche e delle attività connesse e complementari; le modalità di attuazione del presente comma sono definite con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S06.05.003 - cap. SC06.1392).
ARTICOLO 23 Interventi a favore del turismo, dell’artigianato e del commercio
1. In linea con il Documento strategico regionale, il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile ed il Quadro strategico nazionale, al fine di aumentare in maniera sostenibile la competitività internazionale delle destinazioni turistiche della Sardegna, migliorando la qualità dell’offerta e l’orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzandogli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali, la Regione intende promuovere, in tutto il territorio, prodotti e servizi turistici sostenibili sul piano ambientale ed equi sul piano economico, così da rendere congrua la spesa dei turisti con i prodotti e servizi ricevuti. 2. A tal fine l’Amministrazione regionale è autorizzata a: a) realizzare un programma di intervento denominato “Posadas” finalizzato alla valorizzazione di immobili di particolare pregio e richiamo, di proprietà dell’Amministrazione regionale o degli enti locali; la valorizzazione deve interessare edifici di pregio, di valenza storica o, in linea con il Piano paesaggistico regionale, di abitazioni iscritte da almeno cinquanta anni nel catasto urbano che caratterizzano l’identità del territorio sul quale insistono; tali edifici devono essere adibiti a “forme innovative di ospitalità” nel rispetto di standard predefiniti di qualità; le modalità di attuazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio; per tale finalità è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 15.000.000 (UPB S06.02.003 - cap. SC06.0212); b) riqualificare e valorizzare la ricettività offerta nelle seconde case, favorendone la riconversione in strutture ricettive di tipo alberghiero (alberghi o residenze turistiche alberghiere) o extralberghiero (CAV), nel rispetto di standard predefiniti di qualità, mediante l’estensione del regime di aiuto previsto dall’articolo 25 della presente legge limitatamente ai contributi in conto interessi; per tale finalità è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 (UPB S06.02.004 - cap. SC06.0245). 3. Sugli interventi beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l’occupazione), trovano applicazione le direttive di attuazione della legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1 (Imprenditoria giovanile), approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 21 luglio 2003. 4. Nelle more dell’avvio delle attività proprie dell’Agenzia regionale “Sardegna Promozione”, l’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio provvede a porre in essere azioni positive al fine di favorire la salvaguardia, la conservazione, la promozione e la valorizzazione dell’artigianato tipico, tradizionale ed artistico della Sardegna; per tali finalità è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 5.000.000; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S06.03.001 - cap. SC06.0389).
ARTICOLO 24 Interventi a favore del sistema industriale
1. Al fine di favorire la diffusione delle energie rinnovabili è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di incentivi a favore di soggetti privati ed imprese per l’installazione di impianti fotovoltaici, integrati nelle strutture edilizie, con una potenza massima di 20 kW; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di industria ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S04.01.003 - cap. SC04.0026). 2. Le somme sussistenti nel conto dei residui del capitolo SC06.1249 (UPB S06.04.019) possono essere utilizzate per le finalità previste dalla legge regionale 10 gennaio 2001, n. 2 (Anticipazione delle risorse per l’attuazione degli interventi del POR Sardegna 2000-2006 a sostegno dell’associazionismo creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese), concernente la concessione di contributi in conto interessi a favore di PMI su operazioni finanziarie garantite da Consorzi fidi. 3. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2005, relative alla gestione liquidatoria di Marfili Spa e delle finanziarie regionali SIGMA Invest Spa e sue collegate e INTEX Spa, è autorizzata, nell’anno 2007, l’ulteriore spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.03.024 - cap. SC06.0693). 4. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 6.000.000 per le finalità previste dall’articolo 30, comma 2, lettera a), della legge regionale 20 aprile 27 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993); gli interventi di cui al presente comma sono estesi ai comuni della Provincia di Oristano non compresi nella delibera CIPE del 25 marzo 1992 di cui all’articolo 30 della medesima legge regionale, con esclusione di quelli costieri (UPB S06.03.018). 5. Per le finalità di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 16 (Riavvio produttivo della miniera “Genna Tres Montis” nei Comuni di Silius e San Basilio), relative alla costituzione e gestione di un nuovo soggetto giuridico preposto al riavvio produttivo della miniera di Genna Tres Montis nei Comuni di San Basilio e Silius, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 4.000.000 (UPB S06.03.022 - cap. SC06.0658). 6. Per la finalità di cui all’articolo 11, comma 14, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l’assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell’anno 2007, l’ulteriore spesa di euro 100.000, a copertura degli oneri derivanti dall’espletamento delle procedure di gara (UPB S06.03.021 - cap. SC06.0641). 7. Per le finalità di cui all’articolo 11, comma 14, del decreto legge n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005, concernente l’assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 6.600.000, a copertura degli oneri derivanti dall’acquisizione delle aree da mettere a disposizione del nuovo concessionario (UPB S06.03.022 - cap. SC06.0059). 8. Ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, ed in applicazione dei principi fondamentali della materia, stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive), nell’esercizio della attività mineraria l’alimentazione elettrica delle macchine mobili in sottosuolo può essere fatta ad una tensione nominale non superiore a 5.000 volts. 9. Il Comitato regionale delle miniere di cui alla legge regionale 5 febbraio 1952, n. 3 (Istituzione e ordinamento del Comitato regionale delle miniere), è soppresso. 10. Dopo il comma 9 dell’articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava) è inserito il seguente: “9 bis. L’accertamento della capacità economico-finanziaria del richiedente può essere affidato alla SFIRS. I relativi rapporti sono disciplinati da apposita convenzione.”. 11. Nell’ambito dei procedimenti diretti al rilascio di un permesso o di una concessione di ricerca mineraria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), l’accertamento della capacità economico-finanziaria del richiedente può essere affidato alla SFIRS. I relativi rapporti sono disciplinati da apposita convenzione. 12. Al fine di garantire il mantenimento delle specifiche peculiarità minerarie ai cantieri di miniere dimesse e ai relativi impianti inseriti quali strutture museali, nel contesto di percorsi turistico-culturali, vengono estese agli stessi le norme di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al decreto legislativo n. 624 del 1996, fatta salva l’applicazione delle norme in materia di pubblica sicurezza. Alla verifica delle condizioni di sicurezza delle suddette strutture minerarie e dei lavoratori addetti alla relativa gestione e manutenzione, provvede l’Assessorato regionale dell’industria. 13. Per gli interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione e gestione di attività di promozione, in particolare per la diffusione e valorizzazione del prodotto Sardegna nei mercati esteri anche in collaborazione con enti, organismi nazionali ed internazionali e organizzazioni imprenditoriali, è autorizzata nell’anno 2007 la spesa di euro 3.000.000. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria e previa acquisizione del parere della competente Commissione del Consiglio regionale, da esprimersi entro venti giorni, emana apposite direttive di attuazione (UPB S06.01.004 - cap. SC06.0047). 14. È autorizzata, nell’anno 2007, la complessiva spesa di euro 14.000.000 per l’aumento del capitale sociale della SFIRS destinato quanto ad euro 3.000.000 per la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale della società GALSI e quanto ad euro 11.000.000 per interventi di reindustrializzazione da attuarsi mediante l’acquisizione di fabbricati industriali in disuso al fine del loro successivo impiego in attività produttive (UPB S06.03.020 - cap. SC06.0607). 15. Al fine di promuovere e coordinare, nell’ambito del territorio regionale, il ricorso agli strumenti di finanza e di progetto per la realizzazione di opere di interesse pubblico, è istituito il Nucleo regionale per la finanza di progetto (NFP) che si avvale della società SFIRS. La Giunta regionale con propria delibera, adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di industria, emana apposite direttive di attuazione. Per il funzionamento del Nucleo è autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui (UPB S01.03.003 - cap. SC01.0493). 16. Nel comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell’Ente minerario sardo), come modificato dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 6 del 2004, dopo le parole “Sigma Invest Spa” sono inserite le seguenti: “nonché di lavoratori assunti, mediante procedura di selezione pubblica, fino a un massimo del 60 per cento dei lavoratori dipendenti collocati in procedura di accompagnamento alla pensione o di esodo incentivato.”. 17. È autorizzata, nell’anno 2007, la concessione di un contributo di euro 850.000 al Consorzio industriale della Valle del Tirso per il completamento della 28 sede centro servizi dello stesso Consorzio industriale (UPB S06.03.020).
ARTICOLO 25 Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
1. La Regione Sardegna, al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, può estendere o istituire un insieme di strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, definiti in conformità con la Carta degli aiuti a finalità regionale 2007 - 2013, che utilizzano: a) i Regolamenti comunitari in esenzione come prorogati dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006, pubblicato nella GUCE serie L n. 368 del 23 dicembre 2006; b) il Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, pubblicato nella GUCE serie L n. 302 del 1° novembre 2006; c) il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis” pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006; d) la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C323/01), pubblicata nella GUCE serie C n. 323 del 30 dicembre 2006; e) gli orientamenti e i regolamenti, compresi quelli in esenzione, adottati dalla Commissione europea per il periodo di programmazione 2007-2013 in materia di aiuti di Stato. 2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce e approva per ciascun nuovo strumento di incentivazione specifiche direttive di attuazione definite sulla base: a) dei limiti previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale vigente per il periodo di programmazione 2007-2013; b) dei regolamenti comunitari di cui al comma 1; c) della normativa comunitaria di settore; d) delle leggi di settore vigenti; e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell’articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), e successive modifiche e integrazioni. 3. Le direttive di attuazione, di cui al comma 2, definiscono per ciascuno strumento di incentivazione: a) oggetto e finalità degli aiuti; b) soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità; c) settori di attività ammissibili; d) tipologie di aiuti ammissibili; e) spese ammissibili; f) forma e intensità di aiuto; g) criteri di valutazione delle domande di agevolazioni; h) procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazioni; i) procedure per l’erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni. 4. Le direttive di attuazione, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale, sono trasmesse alla Commissione competente per materia del Consiglio regionale che esprime il proprio parere entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. 5. Per il finanziamento degli aiuti, di cui al presente articolo, sono utilizzate le risorse del: a) POR Sardegna 2000-2006, in conformità a quanto previsto dal Programma operativo e dal Complemento di programmazione approvati dalla Commissione europea; b) POR Sardegna FESR 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma operativo approvato dalla Commissione europea; c) POR Sardegna FSE 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma operativo approvato dalla Commissione europea; d) bilancio regionale, in conformità con gli indirizzi di spesa; possono essere, inoltre, utilizzate le risorse individuate in specifici accordi di programma quadro stipulati con lo Stato nonché, attraverso la stipula di specifici accordi di programma o procedure di programmazione negoziata, le risorse finalizzate allo sviluppo locale nella disponibilità di altri soggetti pubblici. 6. Per la gestione degli interventi previsti dall’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005, e dal presente articolo, sono istituiti uno o più fondi presso un istituto di credito o un intermediario finanziario di cui all’articolo 1, comma 27, della legge regionale n. 6 del 2001, da selezionare con procedura di evidenza pubblica. 7. Con riferimento alle nuove iniziative finanziate a decorrere dalla data di approvazione della presente legge, le disposizioni della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36 (Politiche attive sul costo del lavoro), sono adeguate alla disciplina prevista dal presente articolo. 8. Al fine di semplificare le procedure e di ridurre i tempi necessari per la messa a disposizione degli imprenditori delle risorse finanziarie regionali, la cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario, ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può risultare anche da scrittura privata. La cessione di tali crediti è efficace ed opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata alla medesima dalla banca o dall’intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione. 9. Il credito vantato dal Fondo istituito presso la Sfirs Spa ai sensi della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, nei confronti della Legler Siniscola Spa è ceduto alla Sfirs Spa affinché venga destinato, anche mediante operazione di ricapitalizzazione, al riequilibrio finanziario del Gruppo Legler, alle condizioni e modalità di compensazione che sono definite direttamente dalla stessa Sfirs Spa, quale gestore del sopra citato fondo, nell’ambito della prevista strategia di risanamento e rilancio del medesimo Gruppo Legler.
ARTICOLO 26 Istituzione dell’Agenzia governativa regionale “Osservatorio economico”
1. È istituita l’Agenzia governativa regionale denominata “Osservatorio economico”, quale organo tecnico-specialistico della Regione in materia di elaborazione statistica. L’Agenzia svolge attività di rilevazione, elaborazione e analisi delle statistiche economiche e sociali al fine di renderle fruibili al popolo sardo e per supportare sul piano conoscitivo le politiche regionali. L’Agenzia realizza inoltre tutte le azioni ad essa delegate dalla Giunta regionale, dirette a perseguire le proprie finalità statutarie. 2. L’Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Presidenza della Giunta, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. 3. L’Agenzia è regolata da un apposito statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro venti giorni, col quale sono disciplinate le attività, l’organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli organi. 4. Sono organi dell’Agenzia: il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale deve essere in possesso di documentata esperienza professionale maturata in ambiente pubblico o privato in materia di statistica e analisi economica; il suo rapporto di lavoro è regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed ha carattere pieno ed esclusivo. 5. La Giunta regionale approva, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano annuale di attività per l’anno successivo. 6. L’Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale dell’Amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge. 7. L’Osservatorio economico Srl, costituito ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali), e dell’articolo 41 della legge regionale n. 7 del 2005, è posto in liquidazione, previa conforme deliberazione dell’assemblea dei soci. 8. Il personale alle dipendenze dell’Osservatorio economico Srl con contratto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nell’Agenzia subordinatamente al superamento di apposite procedure concorsuali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia. 9. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, valutati in euro 1.100.000 annui, si fa fronte con le risorse già stanziate dalle leggi regionali di cui al comma 7; l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
CAPO VI Disposizioni in materia di conoscenza e cultura
ARTICOLO 27 Disposizioni a favore dell’istruzione
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, e dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, è istituita, presso l’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, la Direzione generale della pubblica istruzione; la relativa spesa fa carico alle risorse stanziate nell’UPB S01.02.001. 2. A favore dell’istruzione sono autorizzati i seguenti interventi: a) la spesa di euro 80.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, da destinare alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per favorire i l turismo scolastico in Sardegna (UPB S02.01.001 - cap. SC02.0005); b) la spesa di euro 10.000.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per un programma di interventi contro la dispersione scolastica a favore delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna (UPB S02.01.006 -cap. SC02.0101); c) la spesa di euro 19.000.000, nell’anno 2007, da destinare alle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna per il finanziamento di interventi a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica ed in particolare per interventi contro la dispersione scolastica, della lingua e della cultura sarda e per favorire la qualità dell’insegnamento. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, definisce i criteri e le priorità per l’attuazione degli interventi (UPB S02.01.001 - cap. SC02.0013); d) la spesa di euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004 - cap. SC02.0071); e) la spesa di euro 2.400.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il cofinanziamento degli interventi statali per l’edilizia scolastica nelle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (UPB S02.01.005 - cap. SC02.0083); f) la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l’infanzia, con priorità di finanziamento agli interventi che prevedano il riuso del patrimonio comunale inutilizzato (UPB S02.01.005 - cap. SC02.0086); g) la spesa di euro 1.000.000, nell’anno 2007, di cui il 50 per cento da investire nell’azione 2.2, attraverso i canali della televisione digitale terrestre, nell’area oggetto dello switch off già realizzato il 1° marzo 2007, per la prosecuzione del programma “Sardegna Speaks English” finalizzato alla conoscenza della lingua inglese, ad integrazione delle risorse disponibili per l’attuazione degli interventi previsti dalla misura 3.8 del POR Sardegna 2000-2006 (UPB S02.01.014 - SC02.0361); h) la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore delle Università di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei programmi comunitari Erasmus, Socrates e Leonardo e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0162); i) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate di cui alla legge regionale n. 1 del 2006, in cui confluisce l’intervento regionale a favore dell’Associazione per la libera università nuorese (AILUN), è determinata per l’anno 2007 in euro 8.000.000; alla ripartizione del predetto fondo provvede la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di istruzione, con propria deliberazione (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0170); l) la spesa di euro 78.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, a favore delle Scuole superiori per traduttori e interpreti per le finalità previste dall’articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (legge finanziaria 1997) (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0168); m) i benefici di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 1 del 2006, relativi alla concessione di prestiti d’onore, sono estesi a tutti gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2006- 2007 (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0174); n) la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui euro 90.000 a favore della Facoltà teologica della Sardegna ed euro 160.000 a favore del Seminario regionale di Cagliari quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0166); o) la spesa complessiva di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi di famiglie disagiate di cui euro 32.000 a favore dell’Associazione sarda intercultura per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed euro 18.000 a favore della Associazione AEGEE per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell’Università (UPB S02.01.013 - cap. SC02.0337); p) la spesa di euro 500.000 nell’anno 2007, di cui euro 420.000 per la concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado ed euro 80.000 per l’attivazione di nuove classi del corso speciale per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria ai sensi dell’articolo 2, comma 1 ter, della legge 4 giugno 2004, n. 143, in materia di esami di stato e di università, e del decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85 (UPB S02.01.013 - cap. SC02.0339); q) la spesa di euro 2.000.000, nell’anno 2007, per potenziare l’internazionalizzazione delle Università della Sardegna con l’obiettivo di qualificare e ampliare l’offerta didattica delle medesime mediante l’attrazione di professori di fama internazionale e “visiting professors”, con priorità ai docenti sardi operanti in università italiane o straniere; il programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0179); r) la spesa di euro 1.500.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per la concessione di contributi finalizzati all’abbattimento dei costi relativi al fitto-casa, a studenti universitari che frequentino un corso di laurea, di laurea specialistica o di laurea specialistica a ciclo unico presso le Università sarde, nazionali o estere e che rientrino nella definizione di studenti fuori sede, come determinata dall’articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 (Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari); la Giunta regionale con propria deliberazione approva le direttive e i criteri di concessione dei predetti contributi (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0169); s) l’ulteriore spesa di euro 12.500.000, nell’anno 2008, ad integrazione degli interventi previsti dall’articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2006, per il potenziamento delle strutture residenziali dell’ERSU di Sassari (UPB S02.01.012 - cap. SC02.0328); t) a valere sulle disponibilità recate dal fondo di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), una quota fino ad euro 400.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata alla realizzazione di corsi di laurea delle professioni sanitarie nelle Università di Cagliari e Sassari (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0171). u) la spesa di euro 250.000 per l’anno 2007 e di euro 50.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010 per l’istituzione della Carta Giovani Sardegna (UPB S02.01.013 - cap. SC02.0334). 3. Al secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 13 (Istituzione di borse di studio per il Collegio del mondo unito di Duino Aurisina) le parole “con reddito imponibile non superiore al limite di lire 12.000.000” sono sostituite dalle seguenti ”con ISEE non superiore ad euro 12.000 annui, determinato sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche e integrazioni.”. 4. la Regione Sardegna, per il tramite delle Università degli studi di Sassari e Cagliari, promuove studi e progetti di ricerca aventi ad oggetto le tematiche relative al federalismo fiscale e l’autonomia tributaria della Regione Sardegna e degli enti locali territoriali nella prospettiva nazionale e comunitaria. A tal fine, a valere sulle disponibilità recate dal fondo di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1996, una quota di euro 40.000 per ciascuno degli anni 2007-2008 è destinata al finanziamento di due distinti assegni di ricerca, uno presso l’Università di Sassari e uno presso l’Università di Cagliari (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0171).
ARTICOLO 28 Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria
1. A favore delle attività di cultura e spettacolo sono autorizzati i seguenti interventi: a) la spesa di euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, a copertura degli oneri espropriativi a fini strumentali di beni immobili per isolare o restaurare beni culturali, per assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte della collettività, facilitarne l’accesso, così come previsto dall’articolo 96 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) (UPB S03.01.003 - cap. SC03.0019); b) la spesa valutata in euro 50.000 annui per il riconoscimento dell’onorificenza regionale denominata “Sardus Pater” da assegnare a cittadini italiani e stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale e abbiano dato lustro alla Sardegna (UPB S03.02.005 - cap. SC03.0336); c) la spesa di euro 500.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore delle biblioteche scolastiche per l’acquisto di prodotti dell’editoria regionale (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0283); d) la spesa di euro 100.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore delle emittenti radiofoniche private e locali per la trasmissione di notiziari in lingua sarda (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0282); e) la spesa di euro 200.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per iniziative finalizzate alla promozione del libro edito in Sardegna attraverso l’acquisizione dei diritti per la sua pubblicazione nei siti web della Regione (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0284); f) la spesa di euro 870.000, nell’anno 2007, quale contributo straordinario per i lavori di recupero e restauro della cattedrale di Oristano; all’attuazione dell’opera da parte dell’ente proprietario si provvede con le modalità previste dall’articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), e successive modifiche e integrazioni (UPB S03.01.004 - SC03.0047); g) la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 per la concessione di un contributo a favore dell’Istituto Euromediterraneo (ISR) di Tempio - Ampurias per l’attuazione del protocollo d’intesa dell’11 luglio 2003 tra la Regione autonoma delle Sardegna e l’Istituto Euromediterraneo (UPB S03.02.005 - cap. SC03.0341). 2. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 2 dell’articolo 3 la parola “promuove” è sostituita dalle seguenti: “elabora, definisce e promuove”; nella lettera d) del medesimo comma dopo le parole “alle funzioni di tutela”, sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”; b) nella lettera e) del comma 3 dell’articolo 7 dopo le parole “intervento regionale” è aggiunta la parola: “finanziario”; nella medesima lettera e), dopo la parola “paleontologica” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi degli articoli 29, 88 e 89 del decreto legislativo n. 42 del 2004.”; c) nella lettera d) del comma 2 dell’art. 21 dopo le parole “l’incremento delle biblioteche di ente locale” sono aggiunte le parole: “e degli archivi storici di ente locale;”. 3. In attesa dell’approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti ed i luoghi della cultura, previsto dall’articolo 7 dalla legge regionale n. 14 del 2006 al fine di assicurare la continuità dei servizi relativi ai beni culturali di cui all’articolo 23, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2006, è confermato il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali responsabili della loro gestione. La ripartizione delle risorse deve prevedere euro 2.400.000 per il finanziamento i nuovi progetti per servizi archivistici e bibliotecari(UPB S03.01.006 - cap. SC03.0120) ed euro 2.400.000 per il finanziamento di nuovi progetti per la gestione del patrimonio culturale (UPB S03.01.003 - cap. SC03.0015), garantendo, al contempo, la copertura dei costi relativi al personale impiegato nei predetti progetti ed in quelli di cui al medesimo articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006, in misura non inferiore al 90 per cento per l’anno 2007. 4. Nel comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna), sono soppresse le seguenti parole: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”. 5. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), sono aggiunti i seguenti: “2 bis. L’assegnazione delle borse di studio è effettuata da una commissione di valutazione formata da esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle borse medesime. 2 ter. Ai componenti della Commissione sono riconosciuti i gettoni di presenza e le indennità previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l’attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l’Amministrazione regionale).”. 6. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1 dell’articolo 2 le parole: “La Regione, attraverso lo sportello Film commission, operante presso l’Assessorato competente, che con la presente legge assume la denominazione di ”Sardegna film commission”, promuove e valorizza il patrimonio artistico ed ambientale, le risorse professionali e tecniche e crea le condizioni per attrarre in Sardegna produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive mediante:” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione istituisce la ”Sardegna film commission” con la finalità di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico ed ambientale, le risorse professionali e tecniche e creare le condizioni per attrarre in Sardegna produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive mediante:”; b) alla fine del comma 1 dell’articolo 7 sono aggiunte le seguenti parole: “la misura del tasso agevolato è stabilita nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria.”; c) nel comma 3 dell’articolo 9 dopo le parole: “aventi sedi nell’Isola” sono aggiunte le seguenti: “facilitando l’accesso alle risorse previste nei programmi regionali per i settori produttivi ed a quelle previste dallo Stato e dall’Unione europea.”; d) nel comma 1 dell’articolo 13 le parole “di cui agli articoli 6, 7 e 9” sono sostituite dalle seguenti: ”di cui agli articoli 5, 6 e 9”; e) nel comma 2 dell’articolo 22 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “f bis) il direttore della Sardegna film commission, o un suo rappresentante;”; f) l’articolo 25 è sostituito dal seguente: “Art. 25 (Modalità di concessione degli aiuti) 1. Il regime di aiuti previsto dalla presente legge è subordinato alla approvazione da parte della Commissione europea. 2. Fino alla approvazione di cui al comma 1 gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi con i limiti e le condizioni di cui al regime “de minimis”.”; g) il comma 2 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente: “2. Le risorse disposte a favore della presente legge sono destinate prioritariamente, per una quota non superiore al 70 per cento, agli interventi di cui ai capi II e III. L’80 per cento della somma riservata ai capi II e III è destinato agli articoli 5, 6, 7 e ai commi 1 e 2 dell’articolo 9 del capo III.”. 7. Per l’anno 2007 le domande di ammissione ai benefici di cui alle sottoindicate leggi regionali devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 (Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive); b) legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari); c) legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle Università della terza età in Sardegna); d) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione delle scuole civiche di musica); e) legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna); f) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna). 8. Il comma 8 dell’articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 è abrogato. 9. A favore del sistema dell’editoria, dell’informazione e della comunicazione sono autorizzati i seguenti interventi: a) la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la produzione dei notiziari regionali e locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi (articolo 24, lettera g) della legge regionale n. 22 del 1988) (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0280); b) la spesa di euro 30.000, per l’anno 2007, per l’organizzazione della Conferenza regionale dell’informazione (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0271).
ARTICOLO 29 Interventi per lo sport
1. A favore delle attività sportive sono autorizzati i seguenti interventi: a) la concessione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 di un contributo di euro 7.000.000, di cui 2.000.000 a favore del Comune di Cagliari, 2.000.000 a favore del Comune di Oristano e 3.000.000 a favore del Comune di Nuoro per la realizzazione del Palazzotto dello sport nelle predette città; la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, definisce le modalità di concessione dei contributi (UPB S05.04.002 - cap. SC05.0886); b) la concessione di un contributo di euro 60.000, nell’anno 2007, a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata “Jeux des Iles” (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0858); c) la concessione di un contributo valutato in euro 50.000 annui a favore del Comitato regionale del CONI per l’organizzazione in Sardegna dei Giochi della gioventù (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0858); d) la concessione di un contributo straordinario di euro 90.000, nell’anno 2007, a favore della commissione organizzatrice regionale per l’organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi 2007 e delle relative manifestazioni collaterali (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0852); e) la concessione di un contributo di euro 100.000, nell’anno 2007, a favore della Scuola regionale dello sport per l’alta formazione degli operatori sportivi (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0859); f) la concessione di un contributo straordinario di euro 100.000 a favore delle società sarde che promuovono e tutelano lo sport a favore degli atleti diversamente abili, regolarmente iscritte alla sezione Sardegna del Comitato italiano paralimpico; i contributi devono essere assegnati in conto attrezzature per la realizzazione di interventi di adattamento degli impianti alla agevole fruizione degli atleti diversamente abili (UPB S05.04.002 - cap. SC05.0883); g) la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico per l’organizzazione della prima edizione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0860); h) la spesa di euro 1.800.000, per l’anno 2007, per la concessione dei contributi di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 17 del 1999, come modificato dall’articolo 23, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2006 (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0849). 2. Nella legge regionale n. 17 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 4 dell’articolo 23 è aggiunto il seguente: “4 bis. La somma da ripartire fra gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per le finalità di cui al presente articolo è pari al 50 per cento dello stanziamento previsto nel competente capitolo (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0850).”; b) nel comma 4 dell’articolo 26 le parole “che non presentino nell’Isola carattere di ripetitività annuale e che non ricadano nella previsione programmatoria del precedente comma 1” sono soppresse; c) il comma 5 dell’articolo 26 è abrogato; d) nel comma 3 dell’articolo 36 le parole “lire 300” sono sostituite con ”euro 0,30”; e) dopo il comma 4 dell’articolo 39 è aggiunto il seguente: “4 bis. Per conseguire le finalità di tutela sanitaria previste dal presente articolo, la Regione è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali, che possono avvalersi anche di organismi privati, che prevedano l’effettuazione degli accertamenti sanitari obbligatori per lo svolgimento di attività sportive.”; f) il comma 3 dell’articolo 40 è sostituito dal seguente: “3. La quota d’intervento regionale non può eccedere il 70 per cento del costo dell’iniziativa e sulla stessa è ammessa l’anticipazione totale del contributo per i centri di studio e di ricerca istituiti presso le Università della Sardegna e nella misura massima del 70 per cento per gli enti ed organizzazioni conferenti al CONI, nonché secondo le modalità previste dall’articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.”. 3. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.04.001 - cap. SC05.0851 del bilancio della Regione per l’anno 2007, una quota pari ad euro 70.000 è destinata al pagamento delle trasferte effettuate nell’anno 2006 in territorio extraregionale per la partecipazione ai campionati e alle singole manifestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 17 del 1999.
ARTICOLO 30 Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
1. Per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione professionale previste all’articolo 74 della legge regionale n. 9 del 2006, è autorizzata, a valere sull’UPB S02.02.001 - cap. SC02.0461, la spesa valutata in euro 1.360.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 2. Per garantire il costo lordo del personale iscritto all’albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale), in attesa della ricollocazione presso gli enti locali, è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 e, per l’anno 2008, di euro 2.000.000 (UPB S02.02.001 - cap. SC02.0461). 3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 41, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2005, a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S01.03.001 - cap. SC01.0415, è autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, 2010 la spesa di euro 50.000. 4. L’Amministrazione regionale, in attuazione dell’articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2005, è autorizzata alla riapertura dei termini per incentivare la cancellazione del personale dall’albo di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, e la ricollocazione presso altre istituzioni o enti secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. 5. Al personale iscritto all’albo regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che chieda, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la cancellazione dall’albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro, sono corrisposte, a titolo di incentivazione, le indennità previste dall’articolo 19, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4 del 2006. 6. Il personale iscritto all’albo regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989 che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore della presente legge, abbia risolto non volontariamente il rapporto di lavoro e non abbia comunque raggiunto i requisiti minimi per la pensione di anzianità può, in deroga a quanto previsto dal comma 5, presentare istanza di fruizione delle indennità previste dall’articolo 19, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 4 del 2006. 7. Per le finalità di cui all’articolo 19, comma 8, della legge regionale n. 4 del 2006, e relativamente al personale dell’albo di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, assunto con le modalità in esso indicate, l’Amministrazione regionale si fa carico, per un massimo di tre anni, dell’onere relativo al: a) 100 per cento del trattamento stipendiale, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle amministrazioni provinciali istituite con la legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio); b) 75 per cento del trattamento stipendiale, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle restanti amministrazioni provinciali, dalle amministrazioni comunali e da altri enti pubblici; c) 75 per cento del trattamento stipendiale, per le assunzioni effettuate dalle amministrazioni provinciali, dalle amministrazioni comunali e da altri enti pubblici, a tempo determinato e per convenzioni stipulate con gli enti di formazione professionale o con i singoli lavoratori per progetti di utilità degli enti locali. 8. Il contributo di cui al comma 7, lettere a) e b), è subordinato alla cancellazione dall’albo e alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli enti di formazione. 9. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 sono valutati in euro 8.600.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 (UPB S02.02.001 - cap. SC02.0471); per l’anno 2007 lo stanziamento può essere altresì utilizzato per far fronte agli oneri residui derivanti dall’applicazione dell’ articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2006. 10. A valere sulle risorse regionali destinate alla formazione professionale, una quota non inferiore ad euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2010 è destinata all’attuazione di un programma relativo alla qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale delle persone con disabilità formalmente riconosciuta, da affidarsi nel rispetto delle procedure di legge ad enti o istituti con personalità giuridica con specifica finalità istituzionale, che abbiano comprovata esperienza in materia di formazione professionale dei disabili fisici e sensoriali non inferiore a dieci anni. 11. Sono conferiti alle province le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi: a) all’attuazione del programma annuale di interventi previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili); b) alla tenuta dell’albo di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), secondo le modalità stabilite con la procedura di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2002, con articolazione su base provinciale; le funzioni del 8 a 15, della legge regionale n. 20 del 2002, sono attribuite alle commissioni provinciali di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2005; gli indirizzi e le modalità di attuazione, unitamente all’ammontare delle risorse da destinare, nel 2007, alle province e di quelle da riservare ai programmi dell’Amministrazione regionale, sono stabiliti con le procedure previste dall’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2006 (UPB S05.03.004 - cap. SC05.0590). 12. Per il finanziamento degli interventi regionali in favore di lavoratori socialmente utili finalizzati alla stabilizzazione degli stessi è autorizzata la spesa di euro 9.274.000 per l’anno 2007 e di euro 7.774.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S02.03.002 - capp. SC02.0749, SC02.0772, UPB S02.03.001 - capp. SC02.0719, SC02.0728 - UPB S02.03.006 - capp. SC02.0882, SC02.0883). 13. È autorizzato, nell’anno 2008, lo stanziamento di euro 2.000.000 destinato a finanziare e coordinare un programma finalizzato alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego dei lavoratori di cui all’accordo governativo sottoscritto in data 15 maggio 2006 tra il Ministero del lavoro, la Regione Sardegna, la Provincia di Nuoro, le parti sociali, l’INPS e Italia lavoro (UPB S02.03.001 - cap. SC02.0729).
ARTICOLO 31 Piano annuale di formazione professionale
1. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2006, è autorizzata, nell’anno 2007, una spesa valutata in euro 20.000.000 finalizzata all’attuazione del piano annuale di formazione professionale da elaborare d’intesa tra la Regione e le province (UPB S02.02.001 - capp. SC02.0475, SC02.0460). 2. Nell’attuazione del piano annuale di formazione di cui al comma 1 deve essere data priorità di utilizzo del personale iscritto all’albo di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989 anche attraverso la mobilità tra gli enti di formazione. 3. All’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 75 della legge regionale n. 9 del 2006, le province devono provvedere prioritariamente attraverso l’assunzione di personale iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge all’albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989, nonché del personale di cui al comma 6 dell’articolo 29 della presente legge. 4. In attuazione dell’articolo 75 della legge regionale n. 9 del 2006, le competenti amministrazioni provinciali provvedono alla nomina delle commissioni esaminatrici per l’accertamento dell’idoneità al termine dei cicli di formazione professionale volti al conseguimento della qualifica, prevedendo comunque la presenza di un esperto designato dal Centro servizi per il lavoro competente per territorio e di un docente del corso. Le disposizioni previste dall’articolo 7 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, e successive modifiche, continuano ad applicarsi per i soli corsi di formazione professionale gestiti dall’Amministrazione regionale. 5. È autorizzata, per l’anno 2007, la spesa complessiva di euro 234.000 per l’erogazione alle amministrazioni provinciali di quanto necessario per la copertura degli oneri 2006 e 2007 relativi all’inquadramento a nuovo ruolo, a seguito delle procedure concorsuali del personale transitato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alle medesime amministrazioni provinciali ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2001, dell’articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2005 e dei decreti ministeriali del 10 giugno 2005 pubblicati sulle Gazzette ufficiali del 5 e del 6 settembre 2005 (UPB S02.03.006).
CAPO VII Disposizioni in materia di sanità e di politiche sociali
ARTICOLO 32 Disposizioni nel settore sanitario
1. La Regione, coerentemente con il Piano regionale dei servizi sanitari (PSR) 2006-2008, promuove interventi urgenti per la sua attuazione attraverso una serie di misure finalizzate all’edilizia sanitaria e all’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per riconvertire e riqualificare i piccoli ospedali, per la progettazione delle nuove strutture ospedaliere, per la riqualificazione del sistema di emergenza-urgenza e per la realizzazione di alcune reti integrate di servizi con riguardo alle principali patologie, individuate come prioritarie dal PSR 2006-2008, per un ammontare complessivo, nell’anno 2007, di euro 37.000.000; i relativi interventi trovano specificazione nei commi 2, 3, 4 e 10. 2. Per la realizzazione ed il completamento di un programma di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico è autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009: a) la spesa di euro 12.500.000, prioritariamente finalizzata alla riqualificazione dei piccoli ospedali e degli ospedali delle isole minori, sulla base di un programma di interventi approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale (UPB S05.01.003 - capp. SC05.0053 e SC05.0056); b) la spesa di euro 1.500.000 per la sperimentazione degli ospedali di comunità-casa della salute di Ittiri e Thiesi (UPB S05.01.003 - capp. SC05.0053 e SC05.0056); c) la spesa di euro 11.000.000 per un programma di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (UPB S05.01.003 - capp. SC05.0053 e SC05.0056). 3. Al fine di consentire l’avvio dei progetti per la realizzazione delle nuove strutture ospedaliere previste nel PSR per l’anno 2006-2008, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S05.01.003 - cap. SC05.0055). 4. È autorizzata la spesa complessiva di euro 35.000.000, di cui 25.000.000 per l’anno 2007 e 5.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per l’avvio e il funzionamento della rete integrata dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del diabete, delle malattie oncologiche, della salute mentale, dell’emergenza cardio-vascolare, del progetto materno infantile e del percorso nascita, del potenziamento e sviluppo della riabilitazione ad alta specialità per le grandi patologie, delle malattie rare, della terapia del dolore e dell’autismo nonché di altre patologie individuate come prioritarie nel Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008. (UPB S05.01.005 - cap. SC05.0117). 5. Per le finalità di cui all’articolo 13, comma 15, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2005, relative ad uno studio delle malattie ereditarie del metabolismo, è autorizzata, nell’anno 2007 e successivi, l’ulteriore spesa di euro 200.000 (UPB S02.04.010 - cap. SC02.1114). 6. Per le finalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1990, n. 11 (Interventi a sostegno della ricerca scientifica sulla B-talassemia) è autorizzata una spesa valutata in annui euro 250.000 (UPB S02.04.010 - cap. SC02.1115). 7. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 36, lettera b), della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, è autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 la spesa di euro 150.000 (UPB S02.04.010 - cap. SC02.1111). 8. È autorizzata, nell’anno 2007 e successivi, la spesa di euro 100.000 a favore del Coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori per il suo funzionamento e per l’attuazione di un programma di educazione sanitaria (UPB S02.04.010 - cap. SC02.1116). 9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, di tessuti e di cellule; a tal fine è autorizzata una spesa valutata in euro 450.000 annui (UPB S05.01.008 - cap. SC05.0158). 10. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 la spesa di euro 5.000.000 per la riqualificazione della rete di emergenza urgenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (UPB S05.01.004 - cap. SC05.0084). 11. È autorizzata una spesa valutata in euro 800.000 annui per la gestione della banca delle cellule staminali cordonali (UPB S02.04.010 - cap. SC02.1134). 12. È autorizzata una spesa valutata in annui euro 2.500.000 per l’erogazione alle aziende sanitarie di finanziamenti per lo sviluppo di programmi di assistenza domiciliare integrata (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0670). 13. È autorizzata una spesa valutata in annui euro 2.500.000 per la realizzazione nelle aziende sanitarie di progetti volti al contenimento dei tempi di attesa, con riferimento a prestazioni selezionate sulla base delle criticità riscontrate nelle singole realtà territoriali, previa valutazione dell’attività istituzionale. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione definisce modalità e criteri in base ai quali selezionare le prestazioni prioritarie e le attività da realizzare, attraverso la razionalizzazione dei percorsi organizzativi, l’assegnazione di obiettivi di risultato al personale nonché l’acquisizione di prestazioni in regime di libera-professione intramuraria istituzionale (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0670). 14. È autorizzata una spesa valutata in euro 400.000 annui per il funzionamento del Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti, di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio sanitario della Sardegna) (UPB S05.01.004 - cap. SC05.0083). 15. È autorizzato, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, lo stanziamento di euro 820.000 quale contributo straordinario a favore dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna per lo svolgimento delle proprie attività (UPB S05.02.001 - cap. SC05.0350). 16. È autorizzata nell’anno 2007 la spesa di euro 200.000 a favore dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna per il funzionamento dei Centri di referenza nazionale per l’echinococcosi-idatidosi, per la zootecnica biologica e per le mastopatie degli ovini e dei caprini (UPB S05.02.001 - cap. SC05.0350). 17. Per fronteggiare l’epizoozia denominata “blue tongue” di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15 (Interventi urgenti a favore dell’agricoltura), è autorizzata una spesa valutata in euro 1.000.000 annui (UPB S05.02.003 - cap. SC05.0386). 18. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio) è aggiunta seguente: “e bis) veterinari del Servizio sanitario nazionale con compiti di vigilanza e controllo negli allevamenti e di ispezione negli stabilimenti e nelle strutture di produzione e di vendita di alimenti.”. 19. In attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari 2006-20008, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuna annualità di vigenza del Piano (2007-2008), per la dotazione di adeguate risorse aggiuntive destinate agli accordi integrativi regionali della medicina generale e della pediatria di libera scelta, finalizzate al perseguimento della continuità dei processi di cura, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e degli accessi al pronto soccorso, alla realizzazione di azioni strategiche mirate alla riqualificazione della spesa farmaceutica e specialistica secondo principi di appropriatezza (UPB S05.01.001 - cap. SC05.0014). 20. In attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuna annualità di vigenza del Piano (2007 e 2008), per il potenziamento della medicina specialistica extraospedaliera (UPB S05.01.001 - cap. SC05.0015). 21. Le aziende sanitarie, nei limiti delle accertate carenze di organico e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 565, lettere a), b), c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sono autorizzate ad attivare procedure concorsuali, prevedendo e attribuendo la valutazione massima ai titoli di carriera, in applicazione del terzo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, al personale già assunto a tempo indeterminato proveniente dagli stati di crisi occupazionale a seguito di ristrutturazione o riconversione aziendale del comparto sanitario e sociosanitario. Le medesime aziende sanitarie e le amministrazioni locali sono impegnate a coinvolgere, con esplicita indicazione nei capitolati di gara, nelle convenzioni e nei contratti, le aziende e le cooperative accreditate, erogatrici di servizi sanitari e sociosanitari assistenziali, nei processi di ricollocazione del personale di cui al presente comma.
ARTICOLO 33 Politiche sociali
1. La Regione, in coerenza con la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), promuove una serie di azioni nel campo delle politiche sociali volte a: a) sostenere l’infanzia e la famiglia; b) combattere la tendenza al calo demografico; c) favorire gli anziani e le persone con disturbo mentale; d) realizzare un programma straordinario di edilizia abitativa finalizzato ad ampliare l’offerta di alloggi pubblici in locazione a canone moderato, oltre che a favorire l’occupazione e la qualità urbana. 2. Le strutture socio assistenziali in possesso dell’autorizzazione provvisoria al funzionamento e che abbiano in corso programmi di adeguamento delle strutture ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, possono continuare ad operare fino all’approvazione del regolamento di cui all’articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005, e secondo le disposizioni ivi contenute. Tale proroga riguarda esclusivamente le autorizzazioni provvisorie concesse per carenza o assenza degli standard strutturali. 3. Nella legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna), così come modificata dalla legge regionale 30 maggio 1997, n. 20 e dall’articolo 9, comma 10, della legge regionale n. 1 del 2006, sono introdotte le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell’articolo 10 sono aggiunti i seguenti: “1 bis. La spesa complessiva per i sussidi economici o, in alternativa per gli interventi di inserimento in attività lavorative e di socializzazione di cui al comma 1 del presente articolo, è determinata in euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 1 ter. La Giunta regionale, sulla base di parametri di ordine demografico, epidemiologico e della spesa storica, individua l’importo massimo disponibile relativo ad ogni ambito territoriale delle aziende sanitarie locali, per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1. 1 quater. I sussidi economici sono concessi, per i tempi e per gli obiettivi definiti dai piani di intervento terapeutico-riabilitativi personalizzati, predisposti dai centri di salute mentale e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 1997, e concordati con il comune di residenza della persona assistita. 1 quinquies. Il piano di intervento, definito in accordo con il beneficiario, persegue obiettivi di socializzazione e di integrazione sociale, ha una durata massima di dodici mesi e può essere rifinanziato, in tutto o in parte, sulla base dei risultati ottenuti. Il piano può prevedere l’erogazione di un sussidio economico o, in alternativa, il finanziamento di interventi di inserimento in attività lavorative e di socializzazione e di interventi per il mantenimento di standard minimi di qualità della vita.”; b) al comma 1 dell’articolo 12 le parole “del sussidio previsto” sono sostituite dalle seguenti: “dei finanziamenti previsti”. 4. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 400.000 per la prosecuzione di progetti per l’integrazione e l’inserimento lavorativo e sociale di persone con disabilità intellettive già finanziate con l’articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1997 e con l’articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 15 del 1992 (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0668). 5. È autorizzata, nell’anno 2007, la concessione di un contributo di euro 300.000 a favore dell’Unione dei comuni del Parteolla e del Basso Campidano per l’arredamento, la sistemazione esterna e l’avvio dell’attività del centro polivalente del polo “La Collina” (UPB S05.03.006 - cap. SC05.0644). 6. Per la realizzazione dei programmi regionali di cui all’articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale n. 4 del 2006, l’Amministrazione regionale può avvalersi di commissioni e gruppi tecnici ai quali sono riconosciuti esclusivamente i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sulla base dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 27 del 1987, e successive modificazioni e integrazioni (UPB S05.03.007). 7. È autorizzata, per l’anno 2007, la concessione di un contributo straordinario di euro 300.000 a favore dell’IPAB Asilo Infantile “Marina e Stampace” per le attività di istituto (UPB S02.01.003 - cap. SC02.0050). 8. Per la prosecuzione del programma straordinario di edilizia abitativa di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2006, è disposto lo stanziamento complessivo di euro 80.000.000 nell’anno 2007. Il programma ha la finalità di incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo di proprietà pubblica, ampliare l’offerta degli alloggi pubblici a canone sociale, a canone moderato in locazione e a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità degli alloggi pubblici e delle aree urbane di riferimento favorendo la qualità architettonica, il risparmio energetico e gli interventi di architettura eco-compatibile ed è destinato: a) ad interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale nelle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e di AREA; b) ad interventi di costruzione e recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone sociale e a canone moderato anche con la facoltà di riscatto secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore competente in materia (UPB S05.03.010 - cap. SC05.0838). 9. Per l’anno 2007, ad integrazione dei trasferimenti di cui all’articolo 10 e per le finalità di cui all’articolo 73, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006, è disposto a favore delle province, l’ulteriore trasferimento di euro 20.000.000 (UPB S01.06.001 - cap. SC01.1058). 10. Le competenze di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali), sono attribuite all’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale; permane in capo all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica la gestione degli impegni, sino al loro esaurimento, assunti in conto residui e in conto competenza alla data di entrata in vigore della presente legge. 11. Le risorse di cui all’articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 1 del 2006, sono incrementate di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, per la realizzazione, all’interno dell’Istituto penale per minorenni di Quartucciu, di attività finalizzate alla rieducazione e alla riabilitazione sociale, gestite da organizzazioni ONLUS; il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale (UPB S05.03.009). 12. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di un programma di intervento finalizzato a recupero, alla ristrutturazione ed al completamento di strutture destinate ad accogliere soggetti con disabilità mentale, detenuti soggetti a misure alternative o ex detenuti, di cui euro 600.000 alla Cooperativa sociale San Lorenzo di Iglesias per il recupero dell’immobile dell’azienda agricola nel Comune di Villamassargia; il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia sociale, ai termini dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S05.03.006 - cap. SC05.0648).
ARTICOLO 34 Fondo regionale per la non autosufficienza
1. Al fine di sostenere le persone non autosufficienti e chi vive accanto a loro e se ne prende cura è istituito il Fondo regionale per la non autosufficienza. 2. Il Fondo è destinato alla realizzazione di un programma di welfare locale e regionale, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 23 del 2005, dalla proposta di Piano regionale dei servizi sociali e dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, ed è destinato alla concreta realizzazione di un sistema integrato di servizi e interventi a favore delle persone non autosufficienti e dei nuclei di appartenenza. 3. Per non autosufficiente si intende la persona anziana o disabile che non può provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri. La valutazione della condizione di non autosufficienza è effettuata con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. 4. Il Fondo regionale per la non autosufficienza è alimentato da risorse regionali, statali e comunitarie. Per l’anno 2007 la dotazione del Fondo è pari a euro 120.000.000, da integrare con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna del Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ed è alimentato dai seguenti stanziamenti: a) risorse regionali per euro 25.000.000, destinate al potenziamento dell’assistenza domiciliare, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007); b) risorse regionali e statali per euro 6.000.000, destinate al sostegno nelle responsabilità di cura di persone non autosufficienti (UPB S05.03.007); c) risorse regionali e statali per euro 9.000.000, destinati al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001; accordo Regione Sardegna - Anci 15 dicembre 2004 di cui alla delibera della Giunta regionale 52/12 del 15 dicembre 2004) (UPB S05.03.007); d) risorse regionali già destinate al finanziamento dei piani personalizzati per persone con disabilità grave (legge n. 162 del 1998) per euro 36.000.000 (UPB S05.03.007); e) risorse regionali già destinate al programma sperimentale “ritornare a casa” (legge regionale n. 4 del 2006, articolo 17, comma 1 per euro 5.000.000 (UPB S05.03.007); f) risorse regionali già destinate al programma per le assistenti familiari (legge regionale n. 4 del 2006, articolo 17, comma 4, per euro 700.000 (UPB S05.03.009); g) risorse regionali già destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (legge regionale n. 27 del 1983; legge regionale n. 11 del 1985; legge regionale n. 20 del 1997; legge regionale n. 6 del 2004) (UPB S05.03.007). 5. Le risorse di cui alla lettera a) sono destinate a finanziare un programma di interventi di assistenza domiciliare di carattere socio-assistenziale a favore di persone non autosufficienti, sulla base di bisogni certificati e nell’ambito di programmi di assistenza domiciliare personalizzata, comunque integrata con le prestazioni e le attività erogate dalle aziende sanitarie locali. Il programma prevede interventi di carattere socio-assistenziale fino a un massimo di euro 4.000 all’anno per avente diritto, graduati a seconda del livello di compromissione della non autosufficienza, da integrare attraverso il cofinanziamento a carico degli enti locali e del cittadino. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti sociali solidali di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005, le linee guida per l’attuazione del presente programma, compresi i criteri e le modalità per la valutazione della condizione di non autosufficienza, nonché per il suo raccordo con il sistema integrato dei servizi alla persona ai sensi del comma 2. 6. Le risorse di cui alla lettera b) sono destinate al finanziamento di un programma sperimentale a sostegno dei nuclei familiari nelle responsabilità di cura di persone non autosufficienti, in particolare di quelle gravi, attraverso l’erogazione di contributi economici pari a 3.000 euro all’anno per avente diritto per l’assistente familiare che opera a domicilio della persona non autosufficiente, purché in regola con la normativa vigente e nel rispetto dei contratti di lavoro. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti sociali solidali di cui all’art. 10 della legge regionale n. 23 del 2005, le linee guida per l’attuazione del presente programma, compresi i criteri e le modalità per la valutazione della condizione di non autosufficienza, nonché per il suo raccordo con il sistema integrato dei servizi alla persona ai sensi del comma 2. 7. Le risorse di cui alla lettera c) sono destinate alla copertura degli oneri a carico dei comuni per il pagamento della quota sociale per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti, sulla base di indirizzi predisposti dalla Giunta regionale. Per l’anno 2007, in via transitoria e per i pazienti inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali da almeno tre anni, le risorse possono essere erogate alle aziende sanitarie locali per l’integrazione della quota sociale di pertinenza dei Comuni. Delle risorse di cui al presente comma, una somma pari a euro 100.000 è destinata all’ospitalità presso la Casa di accoglienza operante nell’area dell’ospedale oncologico dell’ASL n. 8. 8. La Regione definisce i criteri di accesso agli interventi, anche prevedendo la valutazione della situazione economica del beneficiario individuata sulla base dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), nonché modalità di monitoraggio e valutazione dei programmi di intervento anche attraverso un apposito gruppo tecnico regionale.
ARTICOLO 35 Interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
1. La Regione, nelle more della piena attuazione delle politiche di sviluppo promosse al fine di accelerare il processo di crescita dell’occupazione e contrastare i fenomeni di disagio sociale che ancora permangono, predispone, con il coinvolgimento attivo del sistema delle autonomie locali e delle forze sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge un programma di interventi finalizzati all’occupazione stabile e al superamento della precarietà del lavoro. La spesa per la realizzazione del predetto programma è valutata in euro 151.352.000 per l’anno 2007 a valere sull’utilizzo e rimodulazione dei fondi comunitari 2000/2006, nazionali e regionali, come di seguito stabilito: a) interventi di inserimento lavorativo di inoccupati, disoccupati e autoimpiego, prioritariamente destinato a iniziative giovanili, euro 85.900.000 (UPB. S02.02.001, S02.02.001 e S02.03.002); b) interventi a favore di soggetti svantaggiati così come definiti dalla relativa disposizione comunitaria, euro 30.600.000 (UPB S02.03.001, S05.03.004 e S02.02.005); c) interventi di stabilizzazione e di reimpiego a favore di lavoratori socialmente utili, di quelli espulsi dal sistema produttivo, collocati in cassa integrazione e mobilità, euro 20.084.000 (UPB S02.03.001, S02.03.007, S02.03.001 e S06.06.002); d) interventi a sostegno delle donne lavoratici, euro 14.768.000 (UPB S02.03.002). 2. La Regione promuove altresì interventi destinati alle famiglie e alle persone senza reddito, sulla base di apposito programma che prevede le procedure per la pubblicazione delle misure di intervento, per la selezione e l’accoglimento delle richieste, per la verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, nonché la possibile integrazione con altri interventi e servizi, i comuni possono assicurare, avuto riguardo ai livelli ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), un sostegno economico alle famiglie e alle persone prive di reddito e in condizioni di accertata povertà per un massimo di 250 euro mensili per un anno. 3. Il programma per l’anno 2007 ha carattere sperimentale, è rivolto a coloro che risultino esclusi da analoghi interventi previsti da altre amministrazioni pubbliche e prevede una compartecipazione, nella misura del 50 per cento, a carico delle amministrazioni comunali; a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0680). Le risorse sono ripartite tra i comuni in base ai criteri contenuti nell’articolo 10 della presente legge.
ARTICOLO 36 Piano per il superamento del precariato
1. L’Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali possono procedere all’assunzione del personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 5 per cento delle proprie dotazioni organiche; l’assunzione avviene sulla base di forme pubbliche di selezione e non costituisce titolo per l’ingresso nei ruoli dell’Amministrazione regionale. 2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di personale, in accordo con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva del comparto dei dipendenti regionali, è approvato il Piano pluriennale per il superamento del precariato anche attraverso la stabilizzazione dei lavoratori precari assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, dall’Amministrazione regionale, dagli enti o dalle agenzie regionali rientranti, anche per effetto della presente legge, nel comparto di contrattazione regionale di cui alla legge regionale n. 31 del 1998. Il Piano è predisposto sulla base di una puntuale ricognizione, avuto riguardo al personale non dirigente che abbia svolto attività per almeno trenta mesi, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio o che maturi successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno 2007, tale requisito in virtù dei contratti di lavoro in essere alla data di approvazione della presente legge. Nel predetto personale non è compreso quello impiegato in attività di formazione nei CRFP e quello con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa, o ai sensi della normativa in materia di uffici di gabinetto o strutture ausiliarie del Presidente della Regione o dei componenti della Giunta regionale. Nel piano, che ha durata massima di quattro anni, sono definiti i tempi e modalità di esecuzione dello stesso, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche . Il personale, il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato sulle base di procedure selettive di natura concorsuale, è stabilizzato a domanda; il restante personale, ivi compreso quello proveniente da progetti socialmente utili regionali e interregionali che abbia prestato servizio presso l’Amministrazione regionale, è sottoposto a prove selettive concorsuali pubbliche, con il riconoscimento di una premialità riferita al servizio prestato sulla base della legislazione vigente in materia.
ARTICOLO 37 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 29 maggio 2007 Soru
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