Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modificazione all’articolo 8)
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell’attività di estetista nella regione Valle d’Aosta), è sostituito dal seguente:
“2. Lo svolgimento dell’attività di estetista, ovunque tale attività sia esercitata, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all’articolo 3.”.
ARTICOLO 2
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 29 luglio 2010.
Il Presidente
ROLLANDIN