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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 29 luglio 2009 n. 17
Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Finalità)


1. La Regione con la presente legge detta norme per la prevenzione e l’indennizzo dei danni non altrimenti indennizzabili provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita e dall’attività venatoria.


ARTICOLO 2
(Controllo e selezione della fauna selvatica ed inselvatichita per la prevenzione dei danni al patrimonio agricolo e zootecnico)


l. Allo scopo di realizzare una efficace azione di controllo e di selezione della fauna selvatica ed inselvatichita al fine di prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le Province di Perugia e di Terni provvedono, sentito l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, alla individuazione ed alla identificazione delle aree, ivi comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie, in particolare cinghiali, nutrie, storni e corvidi, è da ritenere incompatibile e dannosa per l’ecosistema.
2. In attuazione del disposto dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le province predispongono piani finalizzati alla riduzione delle specie nell’intero territorio regionale, fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zoo-agroforestali, la prevenzione del rischio sanitario.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province presentano alla Giunta regionale una relazione finale che illustra i risultati conseguiti dall’attuazione dei piani di cui al comma 2.


ARTICOLO 3
(Risorse finanziarie)


1. La Giunta regionale, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, provvede alla ripartizione dei finanziamenti di cui all’articolo 40, comma 1, lettera c) della l.r. 14/1994, tra gli Ambiti Territoriali di Caccia, di seguito denominati ATC, e le province.
2. La Giunta regionale provvede all’assegnazione dei finanziamenti, disponendo l’erogazione in ragione del cinquanta per cento delle somme entro il 30 marzo e della restante quota entro il 30 giugno.
3. Gli ATC istituiscono nel proprio bilancio un capitolo per il pagamento degli indennizzi costituito dai finanziamenti di cui al comma 1. In caso di insufficienza del fondo per il pagamento completo dell’indennizzo, al pagamento della restante quota provvede autonomamente il comitato di gestione degli ATC, con proprie risorse, reperite nell’ambito dei piani di gestione del prelievo del cinghiale.
4. Con i fondi assegnati ai sensi del comma 1, gli ATC indennizzano i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita all’agricoltura, nel territorio libero all’uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e di cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica.
5. Ciascuna provincia indennizza con i fondi assegnati ai sensi del comma 1, relativamente al territorio di propria competenza, i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla zootecnia, alla agricoltura nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli.


ARTICOLO 4
(Tipologia dei danni alle produzioni agricole indennizzabili)


l. Sono ammessi all’indennizzo i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla produzione agricola.
2. Nei parchi regionali i danni derivanti da iniziative del soggetto gestore sono indennizzati dallo stesso ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette). L’ente gestore del parco predispone ed attua gli interventi necessari a ricomporre squilibri ecologici con le modalità previste dall’articolo 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
3. I danni che si verificano nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie e nelle zone addestramento cani sono a carico dei titolari delle rispettive concessioni o autorizzazioni. I capi prelevati negli interventi di contenimento autorizzati dalla provincia, sono assegnati al concessionario e devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
4. Sono esclusi dall’indennizzo i danni che si verificano in terreni non destinati alle produzioni agricole e nei fondi chiusi di cui all’articolo 15, commi 3 e 8 della l. 157/1992.


ARTICOLO 5
(Valutazione dei danni alle produzioni agricole)


1. I danni alle produzioni agricole sono valutati con riferimento ai valori fissati nei mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna o, in mancanza di questi ultimi, ai valori riportati sui bollettini dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, di seguito denominato ISMEA, all’epoca del danno, al netto delle spese necessarie per il conseguimento della produzione.
2. Alla produzione agricola oggetto di conferimento a consorzi di produttori, cantine sociali, ammassi e simili, si applica il prezzo pattuito tra produttore e soggetto ricevente, ove inferiore a quello valutato secondo le modalità previste al comma l.
3. L’indennizzo riconosciuto è soggetto ad una riduzione del cinquanta per cento nei seguenti casi:
a) mancata domanda per l’installazione di sistemi di difesa delle colture agricole da parte degli agricoltori che abbiano già fatto domanda di indennizzo nei precedenti anni;
b) mancato utilizzo dei sistemi di difesa e prevenzione finanziati con i fondi stanziati dagli ATC per i piani di prevenzione o con specifici programmi di intervento attuati dalle province. Lo stato di manutenzione e gestione delle strutture di prevenzione approntate deve essere riportato nel verbale di accertamento del danno.


ARTICOLO 6
(Tipologia dei danni alle produzioni zootecniche indennizzabili)


1. I danni indennizzabili provocati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo al lupo e all’orso, ed inselvatichita, alla produzione zootecnica, riguardano esclusivamente bovini, equini, ovini e caprini al pascolo purché non abbandonati, nonché ungulati selvatici poligastrici in allevamenti a scopo alimentare.
2. Non sono indennizzati i danni al bestiame verificatisi in luoghi o in periodi in cui è vigente il divieto di pascolo.
3. I danni causati al patrimonio zootecnico dal lupo non sono indennizzabili qualora il lupo sia stato ucciso o mutilato dal soggetto danneggiato.
4. Sono computati nell’indennizzo anche i capi dispersi a seguito dell’aggressione, risultanti dai registri di stalla o altrimenti documentabili.
5. L’indennizzo riconosciuto è soggetto ad una riduzione del cinquanta per cento nei seguenti casi:
a) mancata domanda per l’installazione di sistemi di difesa degli allevamenti da parte degli agricoltori che abbiano già fatto domanda di indennizzo nei precedenti anni;
b) mancato utilizzo dei sistemi di difesa e prevenzione finanziati con i fondi stanziati dagli ATC per i piani di prevenzione o con specifici programmi di intervento attuati dalle province. Lo stato di manutenzione e gestione delle strutture di prevenzione approntate deve essere riportato nel verbale di accertamento del danno.


ARTICOLO 7
(Valutazione dei danni alle produzioni zootecniche)


1. I danni alle produzioni zootecniche sono valutati con riferimento ai valori fissati nei mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna o, in mancanza di questi ultimi, ai valori riportati sui bollettini ISMEA, all’epoca del danno. All’atto della stima si tiene comunque conto dell’età dell’animale in relazione alla produttività e al valore di mercato dello stesso e delle finalità produttive dell’azienda.
2. Nel caso di animali giovani il valore minimo indennizzabile è pari a quello corrispondente a soggetti appartenenti alle categorie:
a) bovini ed equini di peso vivo pari a chilogrammi 250;
b) ovini e caprini di peso vivo pari a chilogrammi 10.
3. Qualora non siano già previste valutazioni economiche specifiche per animali iscritti ai libri genealogici, il valore stimato con le modalità sopraindicate è aumentato del venti per cento per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza. L’importo dell’indennizzo è diminuito dell’eventuale valore residuo degli animali danneggiati.
4. È corrisposto un indennizzo, su attestato del servizio veterinario delle Unità Sanitarie Locali, per compensare la riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate sostenute in conseguenza del danneggiamento, nell’eventualità di ferimento che non comporti l’abbattimento del capo.
5. Sono indennizzabili danni da aborto e perdita di produzione lattiera derivanti dalla aggressione di lupi o cani inselvatichiti. La perdita di produzione lattiera è stimata con riferimento alla produzione media per specie e periodo e, in caso di conferimento, in base alla quantità denunciata al caseificio o allo stabilimento per la trasformazione e lavorazione industriale del latte.
6. Sono inoltre ricompresi nell’indennizzo, i costi documentati, sostenuti per lo smaltimento delle carcasse, purché effettuato secondo la vigente normativa sanitaria.


ARTICOLO 8
(Procedura per la denuncia dei danni e per la domanda di indennizzo)


1. Per i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita all’agricoltura, nel territorio libero all’uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, la denuncia dei danni è presentata dall’interessato, contestualmente alla domanda per l’indennizzo, agli ATC.
2. Per i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla zootecnia ed alla agricoltura nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli, la denuncia dei danni è presentata, contestualmente alla domanda per l’indennizzo, alla provincia competente per territorio.


ARTICOLO 9
(Norme regolamentari)


1. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione.


ARTICOLO 10
(Abrogazioni di norme)


1. La legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 (Norme per l’attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria) è abrogata.
2. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 - Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria - ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono abrogati.
3. Il comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è abrogato.


ARTICOLO 11
(Disposizioni finanziarie)


1. La percentuale di indennizzo riconosciuta sul danno liquidabile è calcolata nel seguente modo:


a) per l’anno 2009 - settantacinque per cento;
b) per l’anno 2010 - ottantacinque per cento;
c) per l’anno 2011 e seguenti - cento per cento.
2. Per il triennio 2009-2011 le percentuali degli stanziamenti del bilancio regionale, previste all’articolo 40, comma 1 della l.r. 14/1994, come sostituito dall’articolo 2, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 37 (Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sono così modificate:
a) il quattro per cento per interventi diretti della Regione;
b) il sei per cento per le attività dell’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
c) il trentatre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola e l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all’agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla presente legge. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunistico-ambientale gestiti dagli ATC;
d) il cinquantasette per cento per l’attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria operata dalle province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le province possono utilizzare, nell’ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico-ambientale attraverso la conduzione degli ATC a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione.


ARTICOLO 12
(Norma finanziaria)


1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 4, si fa fronte con lo stanziamento della Unità previsionale di base 07.1.013 (cap. 4198) del bilancio 2009.
2. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 6, è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di euro 50.000,00 da iscrivere in termini di competenza e di cassa nella Unità previsionale di base 07.1.013 (cap. 4184 n.i.).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 2, si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella Unità previsionale di base 16.1.002 (cap. 6100), denominata “Fondi di riserva”.
4. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.
5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti sia in termini di competenza che di cassa.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 29 luglio 2009
LORENZETTI


Note:
Note all’art. 2, comma 2:
Si riporta il testo dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 25 febbraio 1992, n. 46):
«19. Controllo della fauna selvatica.
1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l’esercizio venatorio.».
? Il testo dell’art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 maggio 1994, n. 22), come modificato dalla legge regionale 13 maggio 2002, n. 7 (in B.U.R. 22 maggio 2002, n. 23), è il seguente:
«Art. 28 Controllo della fauna.
1. Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle zone vietate alla caccia, le Province, per motivate ragioni, attuano gli interventi previsti dal comma 2 dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in qualunque periodo dell’anno, autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19.
2. Gli interventi previsti dal comma 2 dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono disposti dall’Amministrazione provinciale competente. La Giunta regionale, qualora ravvisi la necessità dell’intervento, fissa un termine di 30 giorni entro il quale la Provincia deve provvedere.
3. Le Amministrazioni provinciali possono vietare o ridurre la caccia a determinate specie di selvaggina, per periodi prestabiliti o in singole zone del territorio di loro competenza, al fine di tutelare la consistenza faunistica territoriale o per particolari condizioni ambientali sopraggiunte o per malattie o calamità.».


Nota all’art. 3, comma 1:
? Il testo dell’art. 40, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (si vedano le note all’art. 2, comma 2), come modificato con leggi regionali 19 luglio 1996, n. 18 (in B.U.R. 24 luglio 1996, n. 34), 25 novembre 2004, n. 25 (in B.U.R. 7 dicembre 2004, n. 52) e sostituito con legge regionale 24 dicembre 2007, n. 37 (in B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 56), è il seguente:
«Art. 40 Norme finanziarie.
1. Per l’attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari alle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d’ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il decreto legislativo n. 230/1991 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristico venatorie di cui all’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1. L’utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all’attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate:
a) il cinque per cento per interventi diretti della Regione;
b) il sette per cento per le attività dell’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
c) il ventitre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all’agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunistico ambientale gestiti dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);
d) il sessantacinque per cento per l’attuazione della pianificazione faunistico ambientale e venatoria operata dalle Province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le Province possono utilizzare, nell’ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico ambientale attraverso la conduzione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione.
Omissis.».


Note all’art. 4, commi 2 e 4:
? Il testo dell’art. 18 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante “Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13), è il seguente:
«Art. 18 Indennizzi.
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, in riferimento ai danni provocati a tutte le attività agricole ed alla fauna selvatica, gli indennizzi e compensi per effettivi danni economici alle attività produttive, in conseguenza di iniziative del soggetto gestore dell’Area naturale protetta, sono regolati con procedure stabilite dal regolamento del piano dell’Area stessa, nei limiti dei fondi disponibili a tale scopo e sulla base dei danni accertati dai tecnici all’uopo preposti.
2. Il fondo, di cui all’art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è incrementato con fondi propri del soggetto gestore dell’Area naturale protetta.
3. Non sono indennizzabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, nonché i vincoli derivanti dall’applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, così come espressamente prescritto dall’art. 16 della stessa.
4. I procedimenti per gli indennizzi debbono essere definiti entro 120 giorni dalla data della denuncia a seguito dell’accertamento del danno da parte del soggetto gestore, nei limiti dei fondi disponibili a tale scopo.».
? Si riporta il testo dell’art. 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante “Legge quadro sulle aree protette” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 13 dicembre 1991, n. 292), come modificato con legge 9 dicembre 1998, n. 426 (in G.U. 14 dicembre 1998, n. 291):
«22. Norme quadro.
Omissis.
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l’attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.».
? Si riporta il testo dell’art. 15, commi 3 e 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (si vedano le note all’art. 2, comma 2):
«15. Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.
Omissis.
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.
Omissis.
8. L’esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
Omissis.».


Note all’art. 10:
? La legge regionale 20 agosto 1996, n. 23, recante “Norme per l’attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria”, è pubblicata nel B.U.R. 28 agosto 1996, n. 39.
? Il testo degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 25, recante “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 - Norme per l’attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria – ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (pubblicata nel B.U.R. 7 dicembre 2004,
n. 52), è il seguente:
«[Art. 1Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23.
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di realizzare un’efficace azione di controllo e di selezione della fauna selvatica, nonché delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, di prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le Province di Perugia e Terni provvedono, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica o l’Osservatorio faunistico regionale o l’Università degli studi di Perugia, alla individuazione ed alla identificazione delle aree, ivi comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie di fauna selvatica, nonché delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, in particolare cinghiali, nutrie, corvidi e piccioni di città, è da ritenersi incompatibile e dannosa per
l’ecosistema e la salute pubblica.».] Abrogato.
[Art. 2 Integrazione all’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23.
1. Al comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23, dopo la parola «abbandonati» aggiungere le seguenti: «nonché ungulati selvatici poligastrici in allevamenti a scopo
alimentare.».] Abrogato.
[Art. 3 Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono computati nel risarcimento anche i capi dispersi a seguito dell’aggressione, purché risultanti dai registri di stalla o altrimenti documentati e comunque verificabili dalle province.».]
Abrogato.
[Art. 4 Integrazione all’articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Sono inoltre ricompresi nel risarcimento i costi documentati, sostenuti per lo smaltimento delle carcasse, purché effettuato secondo la vigente normativa sanitaria.».] Abrogato.
? Il testo vigente dell’art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (si vedano le note all’art. 2, comma 2), come modificato con legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 (in B.U.R. 24 luglio 1996, n. 34) e dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 37 Risarcimento danni atte produzioni agricole.
[1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria, è costituito in ogni provincia un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.] Abrogato.
2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.
3. Il risarcimento dei danni provocati centri privati di riproduzione della fauna selvatica, nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie e nelle zone per l’addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali destinati alla caccia programmata è disposto dai Comitati di gestione, d’intesa con le Province.».


Nota all’art. 11, comma 2:
? Per il testo dell’art. 40, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, si veda la nota all’art. 3, comma 1.


Note all’art. 12, commi 1, 4 e 5:
? La legge regionale 5 marzo 2009, n. 5, recante “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011”, è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10.
? La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11.
Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) è il seguente:
«Art. 27 Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».



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