Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 10 e 11 dello Statuto, riconosce le manifestazioni storiche quali espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale.
2. La Regione promuove e valorizza le manifestazioni storiche al fine di favorire:
a) la conoscenza delle tradizioni regionali e del territorio e lo sviluppo del turismo culturale;
b) la rivitalizzazione dei centri storici in cui le manifestazioni hanno luogo;
c) l’aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell’associazionismo.
ARTICOLO 2
(Manifestazioni storiche)
1. Sono manifestazioni storiche, ai fini della presente legge, le rappresentazioni di tipo rievocativo che rispettano criteri di veridicità storica mediante forme di espressione artistica.
2. Sono considerate manifestazioni storiche per gli effetti della presente legge, anche quelle manifestazioni radicate nella tradizione delle comunità locali che richiamano modi di vita, usi, costumi caratteristici dell’immagine e dell’identità regionale e che si contraddistinguono per il particolare valore culturale espresso.
ARTICOLO 3
(Festa dei Ceri)
l. La Regione riconosce la Festa dei Ceri di Gubbio come la più arcaica espressione culturale dell’identità regionale.
ARTICOLO 4
(Elenco delle manifestazioni storiche dell’Umbria)
l. È istituito, presso la competente struttura organizzativa della Giunta regionale, l’Elenco delle manifestazioni storiche dell’Umbria, di seguito denominato Elenco.
2. Alla gestione dell’Elenco provvede la struttura organizzativa della Giunta regionale di cui al comma 1, assicurandone tempestivamente l’aggiornamento e le eventuali cancellazioni.
3. Il regolamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), determina i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco delle manifestazioni storiche, che devono essere organizzate in maniera continuativa da almeno cinque anni, e disciplina il procedimento per l’iscrizione e per l’aggiornamento annuale dello stesso.
4. L’Elenco aggiornato è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
ARTICOLO 5
(Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell’Umbria)
l. Le manifestazioni storiche iscritte nell’Elenco sono inserite nel Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell’Umbria, di seguito denominato Calendario, sulla base dei programmi degli eventi, trasmessi dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati che le organizzano, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b).
2. La Regione, per la formazione del Calendario, procede con cadenza annuale alla ricognizione dei programmi degli eventi ai sensi del comma 1 e convoca apposita conferenza regionale a cui invita a partecipare gli enti pubblici e gli altri soggetti pubblici e privati che organizzano le manifestazioni storiche al fine di:
a) evitare, ove possibile, la sovrapposizione delle manifestazioni storiche e delle eventuali attività collaterali nell’ambito delle comunità locali limitrofe;
b) favorire la distribuzione delle manifestazioni storiche nell’arco temporale dell’intero anno di riferimento.
3. L’inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario comporta l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189.
ARTICOLO 6
(Comitato tecnico scientifico per le manifestazioni storiche dell’Umbria)
1. È istituito il Comitato tecnico scientifico regionale per le manifestazioni storiche dell’Umbria, di seguito denominato Comitato, composto da:
a) il dirigente del Servizio regionale per le attività culturali e lo spettacolo;
b) il dirigente del Servizio regionale per il turismo;
c) due esperti in materia di cultura e storia regionale locale, di cui uno indicato dalla Federazione Italiana Giochi Storici (FIGS).
2. Il Comitato, nominato dalla Giunta regionale, che resta in carica per la durata della legislatura, esprime parere ai fini dell’iscrizione delle manifestazioni storiche nell’Elenco di cui all’articolo 4 e per il relativo aggiornamento, nonché ai fini della concessione dei finanziamenti ai sensi dell’articolo 9.3. Le modalità di funzionamento del Comitato ed i requisiti per la scelta dei soggetti di cui al comma l, lettera c), sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione provvede alle spese di funzionamento del Comitato.
ARTICOLO 7
(Promozione delle manifestazioni storiche dell’Umbria)
1. Le manifestazioni storiche iscritte nell’Elenco fanno parte dell’offerta turistica integrata delle eccellenze dell’Umbria e possono essere inserite nell’ambito dei progetti e prodotti integrati e collettivi di cui all’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale).
ARTICOLO 8
(Somministrazione di alimenti e bevande)
1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di distribuzione e di vendita dei prodotti tipici nelle attività collaterali alle manifestazioni storiche sono sottoposte a registrazione ai sensi del regolamento n. 852 del Parlamento e del Consiglio europeo del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e relativi provvedimenti applicativi regionali. Tali attività sono altresì disciplinate secondo le previsioni di cui alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre).
ARTICOLO 9
(Finanziamenti)
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione interviene con finanziamenti propri o derivati da altri soggetti pubblici e privati.
2. Le manifestazioni storiche che possono ricevere contributi sono individuate tra quelle inserite nel Calendario.
3. I contributi sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c).
ARTICOLO 10
(Norma regolamentare)
1. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina:
a) come previsto dall’articolo 4, comma 3, i requisiti e le modalità per l’iscrizione nell’Elenco tenendo conto della definizione di manifestazione storica formulata all’articolo 2;
b) come previsto dall’articolo 5, comma 1, le modalità per l’inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario;
c) come previsto dall’articolo 9, comma 3, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi finanziari perseguendo l’obiettivo della qualificazione delle manifestazioni storiche e privilegiando le manifestazioni storiche che:
1) hanno rilevanza nazionale e internazionale;
2) hanno una rilevanza storico-culturale particolarmente significativa ai fini della valorizzazione del territorio e della promozione turistica anche per effetto di eventi connessi che si protraggono nell’arco di tutto l’anno;
3) privilegiano i centri storici quale sede degli eventi;
4) privilegiano la valorizzazione dei prodotti tipici legati alla comunità locale di riferimento;
5) privilegiano l’elemento storico rievocativo.
ARTICOLO 11
(Clausola valutativa)
1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dei risultati ottenuti nella qualificazione e promozione delle manifestazioni storiche dell’Umbria.
2. A tal fine la Giunta regionale invia al Consiglio una relazione che risponde ai seguenti quesiti:
a) in che modo l’istituzione del calendario ha contribuito a risolvere il problema della sovrapposizione delle manifestazioni storiche favorendo la distribuzione nell’intero anno di riferimento;
b) quali manifestazioni storiche svolte nei centri storici hanno beneficiato dei contributi: in che misura e per quali interventi;
c) nel periodo di svolgimento della manifestazione storica, considerata come parte dell’offerta turistica integrata delle eccellenze dell’Umbria, come si sono evoluti i flussi turistici nelle zone territoriali dove ha sede la manifestazione.
3. La Giunta regionale comunica, alla Commissione consiliare competente, entro quindici giorni dalla sua definizione, il calendario delle manifestazioni storiche.
ARTICOLO 12
(Norma finanziaria)
1. Al finanziamento delle spese previste all’articolo 6 si provvede con le risorse allocate nella unità previsionale di base 02.1.005
denominata “Amministrazione del personale” (cap. 560) del Bilancio di previsione regionale.
2. Al finanziamento degli interventi previsti all’articolo 10 si fa fronte con lo stanziamento della unità previsionale di base 09.1.001,
denominata “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo”, del bilancio di previsione 2009, parte spesa (cap. 5230 n.i.).
3. La quantificazione del finanziamento di cui al comma 2 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 29 luglio 2009
LORENZETTI
Nota all’art. 1, comma 1:
? Il testo degli artt. 10 e 11 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:
«Art. 10 Integrazione e interazione regionale.
1. La Regione riconosce nella complessità delle radici storiche, sociali e culturali dei propri territori una risorsa, opera per la valorizzazione delle vocazioni territoriali e ne promuove lo sviluppo e l’integrazione, nel rafforzamento dell’identità regionale.
2. La Regione, per la natura policentrica della sua struttura territoriale e per la propria collocazione geografica, opera per la piena cooperazione con le altre Regioni, e in particolare per l’interazione con quelle confinanti.
Art. 11 Ambiente, cultura e turismo.
1. La Regione riconosce l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale quali beni essenziali della collettività e ne assume la valorizzazione ed il miglioramento come obiettivi fondamentali della propria politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
2. La Regione tutela il patrimonio montano e rurale, idrico e forestale. Assicura la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali ed animali di carattere autoctono.
3. La Regione opera per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesistico umbro.
4. La Regione promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.
5. La Regione promuove e sostiene l’attività agricola.
6. La Regione assicura la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture, diretti a favorire lo sviluppo della comunità regionale, in armonia con la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio, avendo particolare riguardo alle risorse naturali, culturali e paesistiche.
7. La Regione, anche favorendo processi di aggregazione sociale, opera al fine di impedire lo spopolamento del territorio.
8. La Regione assume tra le proprie finalità la qualificazione dell’ambiente urbano, favorendo a tal fine il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici.».
Nota all’art. 5, comma 3:
? Si riporta il testo dell’art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189, recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” (pubblicata nella G.U. 31 luglio 2004, n. 178):
«3. Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
1. Dopo l’ articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno»:
2. Il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
Nota all’art. 7:
? Il testo dell’art. 9 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, recante “Legislazione turistica regionale” (pubblicata nel B.U.R. 29 dicembre 2006, n. 60), è il seguente:
«Art. 9 Progetti e prodotti integrati e collettivi.
1. La Regione promuove progetti finalizzati alla valorizzazione di una offerta turistica integrata delle eccellenze dell’Umbria relative al patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, artigianale, enogastronomico, nonché alle iniziative rilevanti in materia di spettacolo, grandi eventi, sport e benessere. Alla loro realizzazione possono concorrere imprese e operatori pubblici.
2. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere l’attuazione dei progetti di cui al comma 1 a scala regionale o interregionale da parte di specifiche Unioni di prodotto cui partecipano imprese o imprese e enti pubblici.
3. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere la realizzazione di prodotti turistici d’area, anche a scala interregionale che nascono dall’integrazione di una pluralità di risorse storico-culturali, ambientali e relative alle produzioni di qualità artigianali e enogastronomiche. Alla loro realizzazione concorrono operatori privati e pubblici. Tali raggruppamenti possono assumere la denominazione di Sistemi turistici locali.
4. La Regione promuove forme di sostegno alla realizzazione dei progetti e dei prodotti di cui al presente articolo nell’ambito dei programmi regionali o interregionali e nei limiti delle risorse a disposizione.».
Note all’art. 8:
? Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139.
? La legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46, recante “Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre”, è pubblicata nel B.U.R. 16 dicembre 1998, n. 75.
Note all’art. 12, commi 2 e 3:
? La legge regionale 5 marzo 2009, n. 5, recante “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011”, è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10.
? Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:
«Art. 27 Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».