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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 29 luglio 2005, n. 10
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STAGIONE VENATORIA 2005-2006
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Disciplina della stagione venatoria 2005-2006)

1. Il rilascio del tesserino informatizzato, predisposto dalla Regione Liguria secondo il modello di cui all’allegato A, è subordinato alla riconsegna di quello relativo alla stagione venatoria precedente 2004-2005.
2. Coloro che intendessero rinunciare all’attività venatoria dovranno comunque riconsegnare il tesserino della passata stagione entro e non oltre il 15 ottobre 2005, salvi i casi di smarrimento o furto denunciato all’autorità di P.S., alle Province competenti per territorio, le quali possono delegare all’operazione le Associazioni venatorie riconosciute.
3. Il tesserino deve essere compilato come disposto dall’articolo 38 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le giornate aggiuntive di cui all’articolo 1, comma 7 lettera A) punto 2 del presente calendario, devono essere identificate all’inizio della giornata, con l’apposizione di un pallino, ben visibile, all’interno del riquadro rosso corrispondente alla tipologia di caccia (appostamento).
5. I cacciatori provenienti da altre regioni autorizzati ad esercitare l’attività venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) o Comprensori Alpini (C.A.) liguri a cui è stato rilasciato il tesserino venatorio della Liguria, devono altresì compilare i propri tesserini regionali relativamente alle giornate ed agli abbattimenti.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull’intero territorio della Liguria per l’annata venatoria 2005-2006, si applica il seguente regime di caccia programmata:
A) Periodi di caccia:
1) dal 18 settembre all’11 dicembre 2005 la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:
- nella provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica, esclusa la Zona Alpi;
- nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del successivo punto E).
Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;
2) dal 1° ottobre al 30 novembre 2005, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita, ferma restando l’esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticate da appostamento;
3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.
L’attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;
4) dal 1° dicembre 2005 al 30 gennaio 2006 è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l’impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore,
ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni.
E’ fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.
B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:
Nei periodi di tempo di cui alla lettera A) sono cacciabili le seguenti specie:
1) dal 18 settembre all’11 dicembre 2005: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico.
Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C). e dei Comprensori Alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre 2005;
2) dal 18 settembre al 31 dicembre 2005: quaglia, tortora, merlo;
3) dal 18 settembre 2005 al 30 gennaio 2006: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d’acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;
4) dal 2 ottobre al 30 novembre 2005: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi);
- Caccia alla volpe:
è consentita ai singoli cacciatori dal 18 settembre 2005 al 30 gennaio 2006 in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2005 ed il 30 gennaio 2006 può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l’impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.
- Caccia alla pernice rossa ed alla starna:
per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.
- Caccia al fagiano di monte:
le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.
C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:
pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.
D) Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati:
1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all’esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:
dal 18 settembre al 18 dicembre 2005 con facoltà delle Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
2) altri ungulati: il prelievo venatorio degli altri ungulati, è attuabile esclusivamente in forma selettiva. Le Province, ai sensi dell’articolo 35, comma 2 della l.r. 29/1994 e successive modifiche, approvano gli eventuali piani di abbattimento selettivi indicanti i periodi di prelievo nel rispetto dei termini di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 157/1992.
E) Zona delle Alpi:
l’esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dal 18 settembre 2005 al 30 gennaio 2006 su conformi disposizioni emanate dalle Province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.
F) Orario di caccia:
la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l’orario di seguito riportato per l’anno 2005, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati, e per la beccaccia come disposto alla lettera A) punto 3 del presente calendario:
- dal 18 settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);
- dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);
- dal 16 ottobre al 29 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale);
- dal 30 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;
- dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
per l’anno 2006:
- dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;
- dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30.
) Caccia con il falco e con l’arco:
la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L’uso dell’arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l’uso del fucile.
H) Allenamento cani:
1) l’allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, può essere condotto dal 15 agosto all’11 settembre 2005, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;
2) l’addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle
Province, fermo restando quanto stabilito al punto 1).
I) Carniere massimo:
Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare
un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:
1) Selvaggina stanziale:
- fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre;
- fagiano di monte: 1 capo.
2) Selvaggina migratoria:
20 capi complessivamente con il limite di :
- colombaccio: 10 capi;
- beccaccia: 3 capi;
- beccaccino: 2 capi;
- germano reale, gallinella d’acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;
- alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente 2 capi.
E’ consentito, oltre a quanto previsto dai punti 1) e 2), il prelievo di 20 capi per specie per la cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;
8. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un’intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:
- beccaccia: 20 capi;
- fagiano: 20 capi;
- lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie.
9. E’ vietato esercitare l’attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell’elenco di cui al comma 7 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.
10. Il prelievo di specie consentite, all’interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell’articolo 32, commi 6 e 7 della l.r. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1. Nelle aziende faunistico-venatorie il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle Province.
11. I Presidenti delle Amministrazioni provinciali possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate al comma 7, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie o altre calamità.
12. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell’articolo 48 comma 1 della l.r. 29/1994.
13. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 157/1992, dalla l.r. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia.
In particolare per l’abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle Province, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 49 della l.r. 29/1994.

ARTICOLO 2
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova , addì il 29 luglio 2005
Il Presidente
(Claudio Burlando)

ALLEGATO 1
Allegato B


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