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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 29 giugno 2009, n. 9
Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali
 
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga seguente legge ARTICOLO 1 (Disposizioni per la valorizzazione del commercio nei centri storici) 1. I comuni possono individuare, limitatamente al centro storico e contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative finalizzati alla sua valorizzazione, zone aventi valore storico e artistico di pregio dove l’esercizio del commercio è sottoposto a particolari condizioni ai fini della salvaguardia dell’ambiente originario, quale testimonianza della cultura locale. 2. I comuni tutelano l’identità dei luoghi urbani di pregio anche tramite la valorizzazione delle attività commerciali storicamente presenti nell’area. A tal fine i comuni possono individuare, nelle zone di cui al comma 1, le attività commerciali espressione delle tipicità locali per valorizzarne le caratteristiche merceologiche nel contesto storico e artistico in cui si sono sviluppate, mediante adeguate forme di sostegno e promozione. ARTICOLO 2 (Modifiche alla l.r. 22/2000 in materia di vendite straordinarie e di orari degli esercizi commerciali) 1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli eserczi commerciali) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente: “Art. 5.1 (Sanzioni per le violazioni della disciplina delle vendite straordinarie) 1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.”; b) alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 5 bis le parole “dei mesi di maggio, agosto e” sono sostituite dalle parole “di uno dei mesi di maggio, agosto o”; c) alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 5 bis la parola “tre” è sostituita con la parola “cinque”; d) al comma 8 dell’articolo 5 bis le parole “e previo accordo unanime dello stesso con le organizzazioni di cui al comma 1” sono sostituite con le parole “e previo accordo dello stesso con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più rappresentative a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori; limitatamente alle organizzazioni delle imprese, in caso di mancato accordo a livello provinciale, con quella più rappresentativa a livello regionale.”; e) dopo il comma 8 dell’articolo 5 bis sono inseriti i seguenti: “8 bis. Il comune può autorizzare, per gli ambiti territoriali di cui all’articolo 4 bis della l.r. 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59), un incremento di giornate di apertura domenicale e festiva delle attività commerciali ulteriore rispetto a quello di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, concordate con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più rappresentative a livello provinciale interessate dal distretto.”; “8 ter. I comuni, nel valutare le ulteriori aperture di cui ai commi 8 e 8 bis, tengono conto in particolare degli impegni assunti dalle imprese commerciali interessate per la salvaguardia e, ove possibile, la crescita del livello occupazionale.”; f) dopo il comma 9 dell’articolo 5 bis è inserito il seguente: “9 bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, nei comuni in cui si svolgono i mercati domenicali o festivi a valenza storica o di particolare pregio di cui all’articolo 3 bis della l.r. 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche), è consentita l’apertura al pubblico degli esercizi commerciali limitatamente alle giornate e agli orai in cui si svolgono tali mercati.”; g) alla lettera b) del comma 10 dell’articolo 5 bis le parole “o turistica” sono soppresse; h) dopo il comma 11 dell’articolo 5 bis è inserito il seguente: “11 bis. Salvo che non cadano nella giornata di sabato, nel caso di deroga ad una o più delle festività di cui al comma 11, le stesse sono computate tra quelle di cui al comma 5, lettera d).”; i) la lettera d) del comma 13 dell’articolo 5 bis è sostituita dalla seguente: “d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;”; j) dopo il comma 2 dell’articolo 5 ter è aggiunto il seguente: “2 bis. Le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 5 bis, commi 2, 3, 4 e 12 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro per gli esercizi di vicinato, da 1.000 euro a 3.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000 euro a 10.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.”. ARTICOLO 3 (Modifiche alla l.r. 15/2000 in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche) 1. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 bis dell’articolo 3 le parole “all’articolo 4 ter” sono sostituite con le parole “all’articolo 8, comma 4 ter.”; b) il comma 6 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente: “6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l’attività con l’obbligo di comunicare l’avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell’autorizzazione.”; c) dopo il comma 4 ter dell’articolo 8 sono aggiunti i seguenti: “4 quater. L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall’articolo 2, comma 6 quater, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.”; “4 quinquies. Le sanzioni di cui al comma 4 quater si applicano a decorrere dall’anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2.”. ARTICOLO 4 (Modifiche alla l.r. 14/1999 in materia di commercio, in attuazione del d.lgs. 114/1998) 1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3; al comma 2 dell’articolo 3; ai commi 1 e 2 dell’articolo 4; ai commi 5 e 8 dell’articolo 14, la parola “triennale” è sostituita dalla parola “pluriennale”; b) dopo il comma 2 dell’articolo 3 è inserito il seguente: “2 bis. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sull’attuazione del programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale.”; c) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: “Art. 4 bis (Distretti del commercio) 1. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, e comunque previo accordo con le stesse e con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori, possono proporre alla Regione l’inviduazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi quali ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. L’ambito territoriale del distretto del commercio è individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.”; d) dopo il comma 16 quinquies dell’articolo 5 è aggiunto il seguente: “16 sexies. Il comune, entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, procede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL) di un avviso contenente gli elementi identificativi dell’insediamento commerciale autorizzato, nonchè la data della seduta della conferenza di servizi che ha deliberato l’accoglimento della domanda.”; e) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente: “Art. 5 bis (Autorizzazioni non attivate) 1. L’autorizzazione all’apertura di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l’attività commerciale entro due anni dal rilascio. 2. In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili al titolare dell’autorizzazione e sulla base dell’istanza presentata dal titolare medesimo, il comune può prorogare l’autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di cui al comma 1. 3. Entro il termine di cui al comma 2 può essere richiesta, al comune territorialmente competente, ulteriore proroga dell’autorizzazione, previo parere positivo della conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 5. 4. La conferenza di cui al comma 3 verifica l’adeguatezza delle condizioni di compatibilità e di sostenibilità dell’insediamento commerciale già autorizzato al contesto socio-economico, ambientale, infrastrutturale e territoriale, procedendo ad una eventuale riformulazione delle stesse, qualora non più attuali.”. ARTICOLO 5 (Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici) 1. Per l’avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici resta fermo l’obbligo della dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP), di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia); le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla ASL territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della DIAP relativa all’avvio della attività o di autorizzazioni precedentemente ottenute. 2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni previste per l’apertura di un esercizio di vendita. 3. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti alimentari sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore); le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti non alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. ARTICOLO 6 (Procedure telematiche) 1. Ai fini della semplificazione amministrativa e del monitoraggio delle attività commerciali i comuni, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale, adottano per l’espletamento delle procedure amministrative inerenti le attività commerciali, la procedura telematica definita dalla Regione Lombardia ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 1/2007 e relativi provvedimenti attuativi. ARTICOLO 7 (Norma transitoria) 1. I commi 3 e 4 dell’articolo 5 bis della l.r. 14/99, come introdotti dall’articolo 4, comma 1, lettera e), si applicano anche alle autorizzazioni per grande struttura di vendita oggetto di proroga alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scadere della proroga medesima. ARTICOLO 8 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 29 giugno 2009 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.VIII/845 del 23 giugno 2009)


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