Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
(Fondi Speciali)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui agli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2011 sono determinati rispettivamente in euro 850.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (UPB 8.1.01.01) ed in euro 1.000.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (UPB 8.1.01.02), così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Art. 2
(Rifinanziamento leggi regionali)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per l'esercizio finanziario 2011 in euro 366.595.801,01 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio annuale 2011.
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.
Art. 4
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
La tabela non è allegata al sito