Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità e oggetto
1. La Regione, in coerenza con i principi di democrazia, uguaglianza, giustizia e solidarietà di cui all’articolo 2, comma 1, dello Statuto regionale, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione in Emilia-Romagna dei
valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l’ambiente.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1:
) favorendo una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
b) promuovendo una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale.
3. La Regione sostiene, anche economicamente, iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2.
ARTICOLO 2
Definizione di commercio equo e solidale
1. Il commercio equo e solidale è caratterizzato da un approccio
alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato
ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei paesi in via di sviluppo.
2. Il commercio equo e solidale promuove una relazione paritaria
tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, favorendo:
a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che
gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;
b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del
prezzo al momento dell’ordine;
c) la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
d) un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest’ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l’assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;
e) il rispetto dell’ambiente;
f) la trasparenza delle strutture organizzative.
ARTICOLO 3
Soggetti del commercio equo e solidale
1. Ai fini della presente legge sono soggetti del commercio equo e
solidale gli enti non aventi scopo di lucro, organizzati in forma
collettiva e democratica, che operano in forma stabile sul territorio regionale, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) enti che rilasciano l’accreditamento di organizzazione del commercio equo e solidale;
b) organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso dell’accreditamento rilasciato da enti accreditatori;
c) enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale.
2. I soggetti del commercio equo e solidale di cui al comma 1 conformano la propria attività alle norme volontarie elaborate:
a) dalle associazioni internazionali per il commercio equo e solidale, quali FLO (Fairtrade Labelling Organizations nternational) e WFTO (World Fair Trade Organization), in coerenza
con la Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e
solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI)), approvata il 6 luglio 2006;
b) dagli enti che promuovono ed organizzano il settore a livello
nazionale, quali AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), e a livello regionale.
3. Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge i soggetti di cui al comma 1, individuati sulla base dei requisiti stabiliti e con le modalità definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).
ARTICOLO 4
Prodotti del commercio equo e solidale
1. Ai fini della presente legge i prodotti del commercio equo e solidale possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) provenienza dei prodotti da un’organizzazione accreditata per
il commercio equo e solidale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);
b) certificazione dei prodotti da parte degli enti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).
ARTICOLO 5
Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale
1. La Regione, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti all’articolo 1:
a) promuove iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate
a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle
proprie scelte di consumo, in particolare delle ricadute sociali
ed ambientali derivanti dalla produzione e commercializzazione del
prodotto;
b) promuove specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate
a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle
scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio
equo e solidale;
c) promuove iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
d) promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale
di cui all’articolo 6;
e) promuove la creazione sulla rete Internet di un portale
regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire
informazioni in materia di commercio equo e solidale;
f) concede ai soggetti del commercio equo e solidale di cui
all’articolo 3, comma 1, contributi fino a un massimo del quaranta
per cento delle spese ammissibili relative ad investimenti,
funzionali all’espletamento dell’attività dell’organizzazione e
dell’ente, per l’apertura e la ristrutturazione della sede,
l’acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
g) promuove l’utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale
nell’ambito delle attività degli enti pubblici, in particolare nei
punti di somministrazione interni, nel pieno rispetto delle norme
vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.
2. I Comuni con oltre 50 mila abitanti possono istituire, con le
modalità previste all’articolo 6 della legge regionale 25 giugno
1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114), mercati e fiere su aree pubbliche aventi come merceologia
prevalente o esclusiva i prodotti del commercio equo e solidale.
ARTICOLO 6
Giornata regionale del commercio equo e solidale
1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione
del commercio equo e solidale, promuove e sostiene, con specifici
contributi alle organizzazioni e agli enti di cui all’articolo 3, comma 1, le giornate del commercio equo e solidale, quale momento
di incontro tra la comunità emiliano-romagnola e la realtà del commercio equo e solidale.
ARTICOLO 7
Disposizioni attuative
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce:
a) i criteri e le modalità attuative degli specifici interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), ed all’articolo 6;
b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
c) i requisiti che devono possedere i soggetti del commercio equo
e solidale beneficiari degli aiuti di cui alla presente legge, nonché le modalità di individuazione dei medesimi soggetti, come previsto dall’articolo 3, comma 3.
ARTICOLO 8
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dagli articoli
5 e 6, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate;
b) le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziate ed erogate per i contributi di cui all’articolo 5.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea e della Giunta si
raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio e per la
valutazione congiunta dell’impatto che le iniziative assunte hanno
avuto sull’andamento dei consumi di prodotti del commercio equo e
solidale nel territorio regionale.
ARTICOLO 9
Disposizioni in materia di aiuti di Stato
1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono
concesse nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di
importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato CE.
ARTICOLO 10
Trattamento dei dati personali
1. Le operazioni di diffusione e comunicazione derivanti
dall’applicazione della presente legge sono oggetto di disciplina
con atto di natura regolamentare.
ARTICOLO 11
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali
di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento
alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della
necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo
37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), e all’articolo 6 della presente legge, si fa fronte mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 dicembre 2009 VASCO ERRANI