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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale 29.08.2006, n. 23
Istituzione del servizio regionale di vigilanza ambientale volontaria
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Oggetto e finalità

1. La Regione Molise, con la presente legge, istituisce e disciplina il Servizio regionale di vigilanza ambientale volontaria, nell’intento di riconoscere la funzione del volontariato per la salvaguardia dell’ambiente in un contesto di collaborazione tra la stessa Regione, gli enti regionali, gli enti locali e le associazioni per la tutela ambientale riconosciute ed iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

ARTICOLO 2
Servizio Regionale di Vigilanza Ambientale Volontaria

1. La vigilanza ambientale volontaria consiste in un servizio di informazione, prevenzione e controllo, nonché di repressione degli illeciti, finalizzato alla corretta ed efficace applicazione delle norme vigenti in materia di protezione degli animali, della flora, dell’ambiente, del paesaggio, della salute umana e dei beni culturali e storici.
2. Il Servizio Regionale di Vigilanza Ambientale Volontaria si esplica tramite:
a) l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sulla normativa vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) la vigilanza sullo stato di conservazione della natura e sull’ambiente, unitariamente considerato, al fine di prevenire ed accertare le violazioni di disposizioni in materia ecologica ed ambientale nei limiti e nelle forme previste dalla presente legge;
c) la collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico, svolte nell’ambito delle attività di protezione civile, con particolare riferimento alle attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme nell’ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi prevista nel Piano regionale di prevenzione;
d) la collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale;
e) la collaborazione con altri enti ed organismi, titolari di funzione di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento di reati contro il patrimonio ambientale;
f) la diffusione, con specifiche iniziative, della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali.
3. L’attività di vigilanza ambientale volontaria è svolta da personale volontario appartenente alle Associazioni di tutela ambientale, di cui al precedente articolo 1, al quale è riconosciuta la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria con le modalità indicate al successivo articolo 3 previa partecipazione ai corsi di formazione e superamento dell’esame finale previsto dal successivo articolo 4, purché in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b)cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
c) aver conseguito un diploma di scuola media superiore;
d) non aver riportato condanne penali;
e) non aver subito sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia ambientale.
4. Le guardie ambientali volontarie, nell’espletamento della loro attività,
svolgono funzioni di polizia amministrativa in qualità di pubblici ufficiali ed esercitano i poteri di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L’espletamento del Servizio di Vigilanza Ambientale svolto da guardie ambientali volontarie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni e comunque non costituisce prestazione di lavoro subordinato o autonomo, essendo effettuato in forma spontanea e gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
6. Le Guardie Ambientali Volontarie svolgono la propria attività secondo le modalità previste dalle istituzioni di servizio adottate dalle Associazioni di tutela ambientale di appartenenza sottoposte ad approvazione del Presidente della Provincia ovvero dell’Ente parco nel cui territorio il servizio stesso viene disimpegnato.
7. Ciascuna guardia ambientale volontaria deve comunque:
a) assicurare almeno dieci ore di servizio al mese comunicando preventivamente al raggruppamento territoriale di cui fa parte la propria disponibilità per giornate e orari;
b) prestare il proprio servizio nei modi, luoghi e orari assegnati;
c) qualificarsi esibendo il tesserino personale;
d) redigere in forma chiara e completa i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento, facendoli pervenire sollecitamente al responsabile dell’ufficio competente presso l’ente interessato;
e) usare con perizia e diligenza i mezzi in dotazione;
f) partecipare con regolarità ai corsi di aggiornamento.

ARTICOLO 3
Nomina delle Guardie Ambientali Volontarie

1. Le Associazioni propongono al Presidente della Provincia competente per territorio, la nomina a Guardia Ambientale Volontaria di propri aderenti per lo svolgimento di funzioni di vigilanza sull’osservanza delle norme statali, regionali, degli enti locali e dell’Unione Europea relative alle materie indicate nel precedente articolo 2. La nomina è disposta per ambiti di materie omogenee corrispondenti agli indirizzi stabiliti per i corsi di preparazione delle Guardie Ambientali Volontarie.
2. Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto individua le specifiche discipline normative, oggetto di vigilanza da parte delle Guardie Ambientali Volontarie, sentite le Associazioni di tutela ambientale. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La Provincia rilascia il tesserino, attestante la nomina a Guardia Ambientale Volontaria e la relativa specializzazione, conforme al modello approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

ARTICOLO 4
Corsi di formazione ed aggiornamento delle Guardie Ambientali Volontarie.
Esame finale ed attestato di idoneità

1. La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Ambiente, stabilisce con proprio provvedimento un programma di studi valevole per la preparazione delle aspiranti Guardie Ambientali Volontarie, sentite le Associazioni di tutela ambientale di cui alla presente legge.
2. Il programma di cui al comma 1 è articolato in indirizzi, ciascuno dei quali vertente su una o più discipline normative omogenee in corrispondenza con le competenze per settori da attribuire al personale di vigilanza con il decreto di nomina. Il programma di formazione deve prevedere anche un congruo periodo di addestramento pratico.
3. La preparazione e l’aggiornamento delle Guardie Ambientali Volontarie attraverso l’organizzazione e la gestione dei corsi può essere affidata al "Centro Regionale per la Formazione delle Guardie Ambientali Volontarie", individuato dalla Giunta Regionale, alla cui costituzione partecipano la Regione, le Province, gli enti e le agenzie regionali e locali aventi comunque competenza in materia di tutela ambientale e le Associazioni di cui al precedente articolo 1.
4. Al termine del corso è previsto un esame teorico-pratico di idoneità svolto dinanzi ad apposita commissione d’esame, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’Ambiente. La commissione, formata da personale esperto dipendente della Regione, per un numero massimo di cinque componenti, resta in carica cinque anni ed elegge, su proposta dell’Assessore all’Ambiente, nel proprio seno il Presidente.
5. La Giunta Regionale con proprio atto stabilisce le modalità di funzionamento della commissione; stabilisce altresì le materie d’esame, nonché i criteri di valutazione dei candidati.
6. La commissione rilascia ai candidati, che abbiano superato l’esame, un attestato di idoneità alla vigilanza nei settori normativi prescelti dalle aspiranti Guardie.

ARTICOLO 5
Revoca della nomina a Guardia Ambientale Volontaria

1. Le Associazioni di cui alla presente legge, possono chiedere al Presidente della Provincia competente per territorio in qualunque momento e per qualsiasi motivo la revoca della nomina a Guardia Ambientale Volontaria dei propri aderenti.
2. Il Presidente della Provincia revoca la nomina a Guardia Ambientale Volontaria a coloro che non siano più in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 2 comma 3, nonché a coloro che non frequentano regolarmente i corsi periodici di aggiornamento. La nomina a Guardia Ambientale Volontaria è altresì revocata per gravi o reiterate inadempienze,
irregolarità o difformità del servizio.

ARTICOLO 6
Guardie particolari giurate già in servizio

1. Le Associazioni di tutela ambientale che dispongono di proprie guardie giurate volontarie, di cui agli articoli 133 e 138 del TULPS n. 773/1931, o di Guardie Zoofile Volontarie possono ottenere la nomina delle medesime a Guardia Ambientale Volontaria, ai sensi della presente legge, per la vigilanza nelle materie in cui già svolgono l’attività di vigilanza ed indicate nel decreto di nomina senza necessità di ottenere per quelle medesime materie l’attestato di idoneità di cui al precedente articolo 4, comma 6. Dette materie possono essere integrate con altre previste negli ambiti di competenza funzionale, di cui al precedente articolo 4, comma 2, previo corso di formazione e superamento dell’esame finale.

ARTICOLO 7
Coordinamento delle Guardie Ambientali Volontarie

1. L’attività delle Guardie Ambientali Volontarie è coordinata dalle Province o dagli Enti parco, nei limiti territoriali di competenza, salvo quanto stabilito dal successivo comma, nel rispetto delle istruzioni di servizio di cui al precedente articolo 2, comma 5, in accordo con le Associazioni interessate.
2. La Regione, le Province, gli Enti e le Agenzie regionali, gli Enti parco e gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le Associazioni di tutela ambientale finalizzate alle attività di cui alla presente legge nelle materie di competenza delle Guardie Ambientali Volontarie. In tal caso le attività convenzionate sono coordinate dall’Amministrazione pubblica interessata, nel rispetto delle istruzioni di servizio di cui al precedente articolo 2, comma 6, in accordo con le Associazioni coinvolte.

ARTICOLO 8
Informazione continua delle Guardie Ambientali Volontarie

1. Gli atti, le circolari ed i pareri posti in essere da organi ed uffici della Regione, dagli Enti ed Agenzie regionali relativamente alle materie inerenti alle discipline normative di cui al precedente articolo 3, e che risultino utili anche ai fini dei servizi di vigilanza, sono comunicati in copia alle Associazioni di tutela ambientale che dispongono di proprie Guardie Ambientali Volontarie.

ARTICOLO 9
Rapporti sull’attività di vigilanza

1. Le Province, gli Enti parco e le altre Amministrazioni pubbliche nei casi previsti dal precedente articolo 7, comma 2, entro la fine di ciascun anno trasmettono ciascuna alla Regione una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulle attività svolte e da svolgere per l’anno successivo, approvato dai rispettivi organi, comprensivo degli oneri necessari per l’espletamento di compiti previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 10
Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono quantificati in Euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per l’esercizio finanziario 2006, mediante incremento dello stanziamento iscritto in una U.P.B. dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per la somma di Euro 50.000,00 e riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto in altra U.P.B..
3. Per gli esercizi finanziari 2007 e successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
4. La Giunta regionale è delegata a determinare le Unità previsionali di base cui far riferimento per fronteggiare gli oneri sopra indicati.

ARTICOLO 11
1. Sono abrogate le norme di legge regionale in contrasto o incompatibili con la presente legge.
2. La presente legge costituisce disciplina dell’attività di vigilanza ambientale volontaria: ogni previgente normativa regionale di carattere speciale concernente la stessa attività è applicata nel rispetto dei principi e delle norme organizzative e procedurali di cui alla presente legge.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 29 agosto 2006


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