Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 18
1. L’articolo 18 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) è sostituito dal seguente:
"CAPO III BIS Fondazione "Scuola interregionale di polizia locale"
Art. 18
Istituzione
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della fondazione denominata “Scuola interregionale di Polizia locale” delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.
2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l’aggiornamento del personale della polizia locale, considerate imprescindibili condizioni per la qualificazione del servizio, si avvale della fondazione per:
a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell’articolo 16, comma 3;
b) realizzare altre iniziative formative di diretto interesse regionale;
c) promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.
Art. 18 bis
Finalità
1. La fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola interregionale di polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna Regione, deve perseguire le seguenti finalità:
a) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;
b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico-scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale;
c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra “sapere” e “capacità operative”, in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;
d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell’ordinato svolgersi delle attività che caratterizzano la vita sociale ed economica diogni comunità;
e) realizzare corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari di specializzazione e di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi di polizia locale, sia in compresenza che a distanza;
f) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;
g) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere;
h) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate.
2. La fondazione deve poter compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse all’attuazione delle finalità di cui al comma 1.
Art. 18 ter
Ulteriori disposizioni in materia di formazione
1. L’offerta formativa della fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all’articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera b).
Art. 18 quater
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la fondazione:
a) consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
b) persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui all’articolo 18 bis, comma 1.
2. La partecipazione della Regione è altresì subordinata alla condizione che lo statuto preveda:
a) che possano partecipare alla fondazione in qualità di soci fondatori le sole Amministrazioni regionali e locali;
b) che il consiglio di amministrazione sia costituito dai rappresentanti dei soci fondatori e da un rappresentante dei partecipanti;
c) la nomina da parte della Regione di un membro del consiglio di amministrazione della fondazione;
d) l’espresso consenso da parte della Regione in merito all’accettazione di nuovi fondatori, alle proposte di modifica dello statuto, alle proposte di scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione.
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.
Art. 18 quinquies
Fondo di dotazione e contributi annuali
1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con il contributo di euro 100.000,00.
2. La Regione attribuisce annualmente alla fondazione, previa predisposizione del piano delle attività formative, le risorse per:
a) contribuire al finanziamento delle attività formative obbligatorie e di diretto interesse regionale;
b) contribuire al sostegno delle attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale.
3. Il piano determina l’eventuale contributo degli Enti locali alle attività di cui al comma 2, lettera a), nonché il contributo regionale per le attività di cui al comma 2, lettera b).
4. L’importo dei contributi di cui al comma 2 è determinato nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.".
2. Dopo il Capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente partizione:
"CAPO III TER
Divise, distintivi ed altri simboli".
ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 12
1. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"A tal fine la Regione, anche avvalendosi della fondazione di cui al Capo III bis, attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento.".
ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 21
1. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"1. I corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. Fanno eccezione i corpi dei Comuni con un numero di addetti superiore a trenta unità, i corpi dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, i corpi di polizia provinciale, nonché i corpi intercomunali già costituiti indipendentemente dalla popolazione servita e dalla natura giuridica del vincolo associativo, per i quali tale riconoscimento è prorogato fino al 31 dicembre 2009. I servizi già preesistenti all’entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell’ente di appartenenza. La Giunta regionale con proprio atto effettua una ricognizione sull’articolazione delle strutture di polizia locale rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2009. Dopo tali scadenze i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l’applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 è abrogato.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 settembre 2007
VASCO ERRANI