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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 28 settembre 2007, n. 17
Modifiche alle leggi regionali 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006)
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1978 n. 32 e successive modifiche )

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 10 luglio 1978 n. 32 sono inseriti i seguenti:“Art. 2 bis (Riparto dei Fondi)
1. La Giunta regionale, nell’ambito delle competenze di cui agli articoli 1 e 2, con propria deliberazione provvede annualmente al riparto dei fondi disponibili per il sostegno delle attività culturali e dello spettacolo, in conformità ai seguenti criteri e modalità:
a) il 40 per cento delle risorse è destinato alle iniziative di promozione culturale e di spettacolo con carattere annuale o pluriennale realizzate direttamente dalla Regione con particolare riferimento al riequilibrio dell’offerta culturale. Tali iniziative sono realizzate con le seguenti modalità:
1) l’adozione di specifici bandi pubblici su determinate tematiche di interesse regionale;
2) la stipula di apposita convenzione con enti pubblici o a partecipazione pubblica;
3) la stipula di apposita convenzione con soggetti privati che detengano l’esclusiva della promozione e dell’organizzazione dell’evento stesso;
4) le procedure di evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore in tutti gli altri casi;
b) il 50 per cento delle risorse sono destinate alle province per lo svolgimento di iniziative di promozione culturale e di spettacolo di interesse provinciale individuate tramite specifici bandi pubblici adottati dalla provincia, rivolti agli enti locali, all’associazionismo culturale e agli altri enti ed organismi legalmente costituiti e non aventi scopo di lucro. Tali risorse sono assegnate per il 60 per cento in funzione della popolazione residente e per il 40 per cento in funzione del numero dei comuni con l’esclusione, per la Provincia di Roma, della popolazione del Comune di Roma;
c) il 10 per cento delle risorse sono destinate al Comune di Roma per iniziative di promozione culturale e di spettacolo individuate tramite bando pubblico comunale rivolto all’associazionismo culturale ed agli altri enti ed organismi legalmente costituiti e non aventi scopo di lucro.
2. Relativamente alle iniziative di promozione culturale di cui all’articolo 1 la Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, un documento di indirizzo con carattere pluriennale che contiene tra l’altro:
a) l’analisi complessiva del settore cultura in ambito regionale;
b) le strategie di intervento nella prospettiva del riequilibrio territoriale in ambito culturale;
c) i specifici obiettivi operativi al cui perseguimento devono essere rivolti i progetti degli enti pubblici e privati.
3. Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, lettere b) e c), le province ed il Comune di Roma predispongono e trasmettono, entro il termine perentorio del 15 settembre di ciascun anno, alla competente direzione regionale un documento sulle attività programmate per l’anno successivo in cui, in particolare, sono definiti gli obiettivi, le finalità ed i costi presunti. Entro 30 giorni dalla ricezione del documento, la competente direzione regionale può apportare eventuali modifiche, tese a rendere coerenti tali obiettivi con il documento di indirizzo di cui al comma 2, al quale le province ed il Comune di Roma devono attenersi nella formulazione dei bandi di cui al comma 1, lettere b) e c).
Art. 2 ter (Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede, nell’ambito dell’UPB G11, attraverso lo stanziamento previsto nel capitolo G11507 che assume la seguente denominazione: “Attività per la promozione culturale e dello spettacolo nella Regione Lazio”.”

ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 58 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alle attività culturali e sportive)

1. All’articolo 58, comma 4, della legge regionale 4/2006 le parole “10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale)” sono soppresse.

ARTICOLO 3
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il documento di cui all’articolo 2 bis, comma 3, della l.r. 32/1978, come modificata dalla presente legge, è trasmesso entro il 15 novembre 2007.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 28 settembre 2007
Marrazzo


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