NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale 28 novembre 2007, n. 31
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Disposizioni in materia di referendum ai sensi dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga seguente legge
ARTICOLO 1 (Oggetto)
1. La presente legge disciplina lo svolgimento del referendum cui può essere sottoposta, a norma dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione, la deliberazione legislativa statutaria con la quale si approva o modifica lo Statuto della Regione Lombardia.
ARTICOLO 2 (Pubblicazione notiziale della deliberazione legislativa statutaria)
1. La deliberazione legislativa statutaria, approvata ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla data della seconda deliberazione del Consiglio regionale, con attestazione dell’avvenuta approvazione. 2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento, provvede alla pubblicazione della deliberazione legislativa nel Bollettino ufficiale della Regione, priva della formula di promulgazione e senza numero d’ordine, con l’intestazione “Testo di deliberazione legislativa statutaria approvato con seconda deliberazione ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione”, seguita dal titolo e dal testo della deliberazione legislativa statutaria, con l’indicazione della data della seconda approvazione e con l’espresso avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare a norma dell’articolo 123 della Costituzione e della presente legge. 3. Nella pubblicazione di cui al comma 2 è indicato anche il numero minimo di firme occorrenti per l’iniziativa referendaria popolare, corrispondente al cinquantesimo degli elettori e calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale in carica. 4. Il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorre dalla pubblicazione di cui al comma 2.
ARTICOLO 3 (Promulgazione in caso di mancata richiesta di referendum)
1. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 2 non vengono presentate richieste di referendum e non sia pendente giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale provvede alla promulgazione della legge statutaria con la seguente formula: “Il Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria”, cui segue il testo della legge e la formula conclusiva “La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge statutaria della Regione Lombardia”.
ARTICOLO 4 (Promozione del referendum)
1. L’iniziativa per il referendum di cui all’articolo 123, terzo comma, della Costituzione, deve indicare la deliberazione legislativa statutaria che si intende sottoporre a referendum popolare, la data della seconda approvazione da parte del Consiglio regionale, gli estremi della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché il quesito da sottoporre a referendum. 2. Il quesito da sottoporre a referendum è così formulato: "Approvate il testo della deliberazione legislativa statutaria recante (titolo della legge) approvato dal Consiglio regionale con seconda deliberazione il giorno ... e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione numero... del... ".
ARTICOLO 5 (Iniziativa referendaria popolare)
1. Gli elettori della Regione che intendono esercitare l’iniziativa referendaria, rappresentati da almeno tre e non più di dieci promotori, muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione Lombardia, depositano la documentazione prescritta dall’articolo 4 e il testo del quesito referendario presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, di cui viene rilasciata copia ai promotori. 2. L’Ufficio di Presidenza, entro tre giorni dal ricevimento, informa dell’iniziativa referendaria il Presidente della Giunta regionale, che ne dà immediata notizia sul Bollettino ufficiale della Regione, e designa il responsabile del procedimento. Della iniziativa referendaria è tempestivamente informato anche il Consiglio regionale.
ARTICOLO 6 (Rappresentanti dei sottoscrittori)
1. All’atto del deposito di quanto prescritto dall’articolo 4, i promotori indicano i nomi, il domicilio, il recapito postale, telefonico e telematico di tre persone, che possono essere anche i promotori stessi, ai quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali indicazioni sono riportate nel verbale di cui all’articolo 5, comma 1. 2. I rappresentanti di cui al comma 1: a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento; b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati di volta in volta espressamente, nelle fasi del procedimento stesso; c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum. 3. I rappresentanti agiscono congiuntamente, salvo diversa previsione da riportarsi nel verbale di cui all’articolo 5, comma 1. 4.Le eventuali comunicazioni ai rappresentanti sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, via fax o per via telematica, chiedendo conferma del ricevimento della comunicazione.
ARTICOLO 7 (Raccolta e autentica delle firme)
1. Le firme degli elettori della Regione a corredo della richiesta di referendum devono essere apposte su moduli redatti secondo un fac-simile predisposto dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, contenente la richiesta di referendum con le indicazioni prescritte nell’articolo 4. 2. Sui moduli, recanti nell’intestazione di ogni pagina il quesito referendario, accanto alla firma di ogni elettore, a pena di nullità, sono indicati in modo chiaro e leggibile il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso, nonché il comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto. 3. Sono competenti per l’autenticazione delle firme: a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); b) i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale. 4. L’autenticazione reca l’indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun modulo. In tal caso essa deve indicare il numero delle firme complessivamente autenticate. 5. L’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Lombardia è attestata dai relativi certificati, anche collettivi.
ARTICOLO 8 (Verbale di deposito della richiesta di referendum)
1. Il responsabile del procedimento presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, redige il verbale di deposito attestante il giorno e l’ora del deposito della richiesta referendaria, corredata dai moduli contenenti le firme, raccolte e autenticate a norma dell’articolo 7, di almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 3. 2. I moduli e la relativa documentazione sono accompagnati da una dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti dei sottoscrittori di cui all’articolo 6 che provvedono al deposito, attestante: a) il numero delle firme depositate e autenticate; b) il numero dei certificati elettorali allegati. 3. Il verbale, comprovante l’avvenuto deposito, è sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai rappresentanti ai quali è rilasciata copia conforme all’originale dello stesso. 4. Entro tre giorni lavorativi dalla data di deposito della richiesta referendaria, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell’avvenuto deposito al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura l’immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ARTICOLO 9 (Verifica delle firme)
1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta referendaria di cui all’articolo 8, il responsabile del procedimento provvede alla verifica della rispondenza e della regolarità delle firme, del loro numero, della loro autenticazione, nonché della validità della documentazione allegata redigendo apposito rapporto. Qualora l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale riscontri la necessità di rettifiche, integrazioni o informazioni assegna ai rappresentanti dei sottoscrittori di cui all’articolo 6 un termine non superiore a dieci giorni per provvedere. 2. Entro cinque giorni dal ricevimento del rapporto ovvero entro cinque giorni dalla scadenza del termine assegnato ai rappresentanti dei sottoscrittori ai sensi del comma 1, l’Ufficio di Presidenza accerta la regolarità della richiesta referendaria. Della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza viene data comunicazione ai rappresentanti dei sottoscrittori e al Presidente della Giunta regionale che ne cura la immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ARTICOLO 10 (Esito negativo della verifica – Promulgazione della legge statutaria)
1. Se l’Ufficio di Presidenza dichiara l’irregolarità della richiesta di referendum derivante da accertati difetti circa il numero, le attestazioni di qualità di elettore dei sottoscrittori o le autenticazioni e ove sia trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione notiziale della deliberazione legislativa statutaria di cui all’articolo 2, comma 2, e non sia pendente giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, la legge statutaria viene promulgata dal Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza di cui all’articolo 9, comma 2, con la formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data……. è stata dichiarata irregolare dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con atto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione in data ….; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria", cui segue il testo della legge e la formula conclusiva: "La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Lombardia.".
ARTICOLO 11 (Esito positivo della verifica - Indizione del referendum)
1. Se l’Ufficio di Presidenza dichiara la regolarità della richiesta di referendum, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui all’articolo 9, comma 2, provvede con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione ad indire il referendum, fissandone, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, la data di svolgimento in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione. 2. Se, prima dell’indizione del referendum, interviene la pubblicazione di ulteriori e diverse deliberazioni legislative statutarie, il Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, può ritardare l’emanazione del decreto d’indizione fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 1 per consentire lo svolgimento contemporaneo di eventuali ulteriori referendum. 3. Se la pubblicazione di ulteriori e diverse deliberazioni legislative statutarie interviene nel periodo intercorrente tra la data del decreto d’indizione e quella di svolgimento del referendum, il Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, può, con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, modificare la data già fissata e rinviarla non oltre i successivi sei mesi, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1; in tal caso, conservano efficacia le attività e le operazioni relative al referendum già indetto. 4. Il decreto di cui al comma 1, è trasmesso entro cinque giorni al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sindaci, ai presidenti delle corti di appello e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. 5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assume opportune iniziative per l’informazione dei cittadini sul contenuto della deliberazione legislativa statutaria sottoposta a referendum. 6. I sindaci danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi per lo svolgimento del referendum con appositi manifesti. 7. Qualora prima dello svolgimento del referendum siano indette altre consultazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Presidente del Consiglio regionale e con il competente organo statale, può disporre, con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, che il referendum previsto dalla presente legge si svolga contemporaneamente alle altre consultazioni. Il Presidente della Giunta regionale fissa la data o modifica quella già fissata, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1; in tal caso, le attività e le operazioni referendarie conservano efficacia.
ARTICOLO 12 (Iniziativa referendaria dei consiglieri regionali)
1. Quando la richiesta di referendum è effettuata da un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale o da un dirigente del Consiglio da lui delegato, con attestazione che i richiedenti sono consiglieri regionali in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione. 2. Nella richiesta referendaria i consiglieri regionali sottoscrittori designano, tra di loro, tre rappresentanti. Questi ultimi curano il deposito della richiesta presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il responsabile del procedimento, individuato dall’Ufficio di Presidenza, redige apposito verbale attestante il giorno e l’ora dell’avvenuto deposito e la designazione dei rappresentanti. Il verbale è sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai rappresentanti. I tre rappresentanti eleggono domicilio presso i rispettivi gruppi consiliari in Consiglio regionale. 3. Il responsabile del procedimento, entro tre giorni dal deposito, invia il verbale di cui al comma 2, insieme alla richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri contenente il quesito referendario, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, indicendo il relativo referendum a norma dell’articolo 11. 4. Salvo quanto disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla presente legge per l’iniziativa referendaria popolare.
ARTICOLO 13 (Uffici provinciali ed ufficio regionale per il referendum)
1. Presso ciascun tribunale la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, è costituito l’ufficio provinciale per il referendum composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro venti giorni dalla data di emanazione del decreto che indice il referendum. Il più anziano dei tre magistrati assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. 2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo. 3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, l’ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. 4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, uno dei quali resta depositato presso la cancelleria del tribunale mentre l’altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all’ufficio regionale per il referendum di cui al comma 6, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi. 5. I promotori della richiesta di referendum o i rappresentanti di cui all’articolo 6 possono prendere visione ed estrarre copia del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale. 6. Presso la corte d’appello di Milano è costituito l’ufficio regionale per il referendum. Esso è composto da una sezione della corte d’appello, designata dal presidente della stessa corte, entro venti giorni dalla data di emanazione del decreto d’indizione del referendum. 7. L’ufficio regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all’accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari. Per l’esecuzione dei calcoli, l’ufficio è assistito da esperti designati dal presidente della corte d’appello. 8. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d’appello, designato dal presidente della corte medesima. 9. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d’appello, unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi, rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale. 10. L’ufficio regionale per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum. 11. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli uffici provinciali o all’ufficio regionale per il referendum, decide quest’ultimo, nella pubblica adunanza di cui al comma 7, prima di procedere agli accertamenti previsti. 12. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell’ufficio regionale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale ed un rappresentante dei promotori del referendum. 13. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autenticato da un notaio, ovvero dal presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure dai promotori del referendum.
ARTICOLO 14 (Schede per il referendum)
1. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate dalla Giunta stessa con propria deliberazione, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione del referendum previsto dall’articolo 138 della Costituzione. 2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, ben evidenti, le due risposte proposte alla scelta dell’elettore: "SI" - "NO". 3. Qualora si debba procedere allo svolgimento contestuale di referendum su più deliberazioni legislative statutarie, all’elettore sono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le deliberazioni legislative statutarie sottoposte a referendum. 4. L’elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
ARTICOLO 15 (Svolgimento)
1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto personale, eguale, libero e segreto. 2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno, salvo il caso di abbinamento con altre consultazioni elettorali ai sensi dell’articolo 11.
ARTICOLO 16 (Proclamazione dei risultati - Promulgazione o decadenza)
1. Per la validità della consultazione referendaria non è richiesta la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto. 2. Nel caso in cui le risposte "SI" costituiscano la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall’ufficio regionale per il referendum ed entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso, promulga la legge statutaria adottando la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data …….. ha dato esito favorevole; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria:" cui segue il testo della legge. In calce viene adottata la seguente formula: "La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Lombardia.". 3. Nel caso in cui le risposte "NO" costituiscano la maggioranza dei voti validi o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta "SI" la deliberazione legislativa statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall’ufficio regionale per il referendum ed entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso, cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione legislativa statutaria non approvata dal referendum decade.
ARTICOLO 17 (Sospensione dei termini a seguito di impugnazione governativa)
1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria, la notizia dell’avvenuta notificazione del ricorso è immediatamente comunicata dal Presidente del Consiglio regionale ai rappresentanti dei sottoscrittori del referendum ed è tempestivamente pubblicata mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Presidente della Regione. 2. A far data dalla pubblicazione di cui al comma 1, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all’articolo 2 è sospesa ed ogni attività ed operazione relativa al referendum, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, è preclusa. 3. Nel caso in cui la Corte costituzionale dichiari infondata o ritenga inammissibile la questione di legittimità, le attività e le operazioni referendarie eventualmente già compiute sono fatte salve e il termine per la proposizione del referendum riprende a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Presidente della Regione, della notizia dell’avvenuto deposito della decisione della Corte costituzionale. 4. Nel caso in cui la Corte costituzionale accolga in tutto o in parte la questione di costituzionalità, le attività e le operazioni referendarie già compiute perdono efficacia e il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare.
ARTICOLO 18 (Mutamento dell’oggetto del referendum)
1. Entro i tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, il Consiglio regionale può abrogare o modificare la deliberazione legislativa statutaria. 2. Nel caso di abrogazione parziale o modifica, la deliberazione legislativa statutaria si considera come nuova deliberazione legislativa ed è quindi approvata e pubblicata secondo quanto disposto dall’articolo 2. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa statutaria oggetto di modifica perdono efficacia, a condizione che i mutamenti non siano meramente formali.
ARTICOLO 19 (Sospensione dei termini del referendum a seguito di scioglimento anticipato o di rinnovo del Consiglio regionale)
1. In caso di scioglimento anticipato o di rinnovo del Consiglio regionale, le operazioni referendarie sono sospese nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio. 2. Ai sensi dell’articolo 11, qualora l’Ufficio di Presidenza abbia dichiarato la regolarità della richiesta di referendum, il referendum può essere indetto e avere luogo contestualmente alle elezioni del Consiglio regionale.
ARTICOLO 20 (Disposizioni finali)
1. Per ciò che attiene all’elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applica, in quanto compatibile, la disciplina relativa alle elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario. 2. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si applica, in quanto compatibile, la legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia – Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni).
ARTICOLO 21 (Spese per lo svolgimento del referendum)
1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione. 2. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione, in base a documentato rendiconto da presentarsi entro tre mesi dalla data della votazione.
ARTICOLO 22 (Norma finanziaria)
1. All’autorizzazione delle spese per l’organizzazione e lo svolgimento del referendum confermativo previsto dalla presente legge, si provvederà con ulteriore disposizione di legge.
Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 28 novembre 2007 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.VIII/465 del 20 novembre 2007)
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