Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Variazioni alle previsioni di entrata
1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario
2009 e pluriennale 2009-2011, di cui all’articolo 3 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010, nonché bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento), sono introdotte le variazioni allegate a questa legge.
2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell’entrata presenta le seguenti variazioni:
a) anno 2009: - 112.505.000 euro;
b) anno 2010: + 53.521.000 euro;
c) anno 2011: + 104.311.000 euro.
ARTICOLO 2
Variazioni alle previsioni di spesa
1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 2008, sono introdotte le variazioni allegate a questa legge.
2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della
spesa presenta le seguenti variazioni:
a) anno 2009: - 112.505.000 euro;
b) anno 2010: + 53.521.000 euro;
c) anno 2011: + 104.311.000 euro.
ARTICOLO 3
Variazione alle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi
1. Ai sensi dell’articolo 43 bis, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di
contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), l’ammontare presunto dei rimborsi dei tributi è determinato nelle seguenti percentuali calcolate sui presunti gettiti:
a) per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’1 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;
b) per l’imposta sul reddito delle società, il 7 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
ARTICOLO 4
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 28 marzo 2009
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI