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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge regionale 28 marzo 2009 n. 2
Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)
 

Il Consiglio provinciale ha approvato


Il Presidente della Provincia


promulga la seguente legge


Capo I
Misure straordinarie di carattere generale per fronteggiare la crisi


ARTICOLO 1
Modalità di programmazione e realizzazione degli interventi e delle misure anticrisi


1. In considerazione dell’eccezionale crisi economica in corso, la Giunta provinciale interviene in via straordinaria con:
a) misure per il sostegno al reddito e all’occupazione delle fasce
sociali in difficoltà;
b) interventi per il sostegno delle imprese;
c) azioni strutturali per la produttività e la competitività del sistema
trentino;
d) una manovra straordinaria sugli investimenti pubblici a sostegno della domanda interna;
e) individuazione dei limiti massimi per i compensi agli amministratori e per il trattamento economico dei dirigenti degli enti strumentali della Provincia.
2. Gli interventi e le misure sono attuate secondo le disposizioni delle leggi di settore di riferimento, utilizzando le risorse autorizzate da queste leggi e le somme previste dal comma 7.
3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale individua gli atti da adottare per l’attuazione degli interventi e delle misure previste dal comma 1, nonché i termini entro i quali essi devono essere adottati, anche prescindendo dalle procedure previste dalla normativa vigente.
4. Tenuto conto della necessità di attivare tempestivamente gli
interventi e le misure di cui al comma 1, la Giunta provinciale può prevedere l’approvazione, anche per stralci, di atti di programmazione semplificati che
individuano gli interventi e le misure da attuare, nonché i tempi di
approvazione degli stessi. I predetti atti di programmazione possono essere approvati, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con riguardo alle procedure e ai contenuti; analoga deroga può essere prevista anche per la modificazione degli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge. Nell’individuazione degli atti di programmazione la Giunta provinciale, in particolare, si conforma al criterio in base al quale gli interventi di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici sono comunque individuati dalla Giunta provinciale, mentre quelli di importo inferiore alla predetta soglia possono essere individuati dal dirigente competente previo parere positivo del dirigente generale di riferimento.
5. Nel rispetto del diritto comunitario, al fine di perseguire la
tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle
risorse, la Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a soggetti terzi, o modificare quelli già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ridefinendo eventualmente i criteri di priorità per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l’ammissione a finanziamento.
6. Per assicurare una rapida mobilitazione delle risorse finalizzate a
opere e interventi già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale effettua una revisione straordinaria degli strumenti di programmazione in corso di attuazione e degli altri atti che hanno comportato impegni di spesa anche relativi a esercizi precedenti l’anno 2009, riprogrammando su esercizi successivi al 2009 le opere e gli interventi non caratterizzati da rapida realizzabilità. Con la revisione sono eliminati gli interventi ritenuti non più necessari e possono essere apportate modifiche alla spesa prevista per gli interventi che si ritiene di confermare.
7. Le somme corrispondenti agli interventi oggetto di verifica ai sensi del comma 6 non confermate a carico degli esercizi 2009 e precedenti sono utilizzate per la realizzazione degli interventi e delle misure previste dal comma 1. A tal fine possono essere autorizzati appositi stanziamenti tra le partite di giro del bilancio, con conseguente contabilizzazione delle somme non confermate.
8. In relazione all’evoluzione della congiuntura economica la Giunta
provinciale è autorizzata a integrare gli stanziamenti dei capitoli sui quali sono finanziati gli interventi e le misure previsti dal comma 1 con prelievi dagli appositi fondi di riserva istituiti nella funzione obiettivo relativa a fondi di riserva e per nuove leggi. I prelievi possono essere disposti relativamente sia agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, sia agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale. La Giunta provinciale può inoltre prelevare somme dagli stanziamenti del bilancio e dal relativo documento tecnico, sia di competenza che degli anni successivi, relativi ai capitoli sui quali sono finanziati gli interventi e le misure di cui al comma 1 per portarle in aumento dei fondi di riserva di cui a questo comma.
9. In sede di approvazione degli interventi e delle misure di cui alla
lettera d) del comma 1 sono fissati i termini per l’avvio e per la
realizzazione degli stessi. Salvo casi espressamente individuati, i termini per l’avvio non possono essere superiori a sessanta giorni dall’atto di approvazione degli interventi e delle misure. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per il monitoraggio del rispetto dei termini previsti da questo comma e i casi per i quali può essere autorizzata la proroga del termine per la realizzazione degli interventi.
10. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 9 le
relative risorse possono essere stornate anche a favore dei fondi di riserva di cui al comma 8, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta
provinciale, per essere riassegnate al finanziamento di altri interventi e misure aventi caratteristiche di rapida realizzabilità. Questo comma non si applica al fondo straordinario per gli interventi anticongiunturali dei comuni previsto dall’articolo 13 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
11. Le liquidazioni di spesa che riguardano gli interventi e le misure
previste dal comma 1 sono disposte entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, salvo esigenze straordinarie individuate con la deliberazione prevista dal comma 12. Sia per i pagamenti che riguardano gli interventi diretti, sia per le agevolazioni si applicano comunque i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 9 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
12. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per l’applicazione di quest’articolo, con particolare riferimento:
a) agli atti da adottare ai sensi dei commi 3 e 4 e ai termini per la
relativa adozione;
b) ai criteri e alle modalità per l’effettuazione della revisione
straordinaria prevista dal comma 6;
c) ai criteri e alle modalità per la riprogrammazione finanziaria
prevista dal comma 6;
d) ai criteri generali per la fissazione dei termini di avvio e
realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 9;
e) ai criteri e alle modalità per il monitoraggio in ordine al rispetto
dei termini previsti dal comma 9;
f) ai criteri e alle modalità per lo storno e la riassegnazione delle
risorse previste dal comma 10;
g) alle modalità per coordinare la programmazione degli interventi e delle misure previsti da quest’articolo con quelli di carattere ordinario previsti dalle leggi di settore.
13. La Giunta provinciale comunica al Consiglio provinciale l’elenco degli interventi e delle misure effettuate in base a quest’articolo nell’anno 2009 e seguenti.
14. L’articolo 36 (Disposizioni in materia di contabilità) della legge
provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, può essere applicato per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 con riferimento all’annullamento di residui passivi relativi a esercizi finanziari precedenti il 2009.
15. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico-finanziaria, agli interventi finalizzati a sostenere e assistere la spesa per investimenti rientranti nella competenza della Provincia, ivi compresi quelli esecutivi di progetti compresi nel quadro strategico nazionale, si applicano le speciali misure e procedure
acceleratorie previste da quest’articolo e dalle altre norme provinciali in materia.


ARTICOLO 2
Interventi per fronteggiare la crisi economica e finanziaria


1. Per fronteggiare la crisi economica e finanziaria la Provincia può
concedere aiuti fino a 500.000 euro per impresa, nel rispetto dei limiti
stabiliti dalla disciplina comunitaria intitolata "Quadro di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso
al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica",
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22 gennaio 2009, serie
C, n. 16.
2. Gli interventi previsti dal comma 1 si applicano alle misure di aiuto
previste da leggi provinciali e concesse nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31
dicembre 2010, anche con riferimento alle domande di agevolazione presentate
dal 1° gennaio 2008, ai sensi del regolamento (CE) della Commissione del 15
dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti d’importanza minore (de minimis). La Giunta provinciale individua
le misure di aiuto alle quali si applicano gli interventi previsti da
quest’articolo stabilendo i criteri e le modalità applicative.
3. Nel rispetto della disciplina comunitaria indicata dal comma 1, la
Provincia è autorizzata a concedere contributi straordinari per agevolare i
costi derivanti da progetti di riorganizzazione aziendale di medie e di grandi
imprese finalizzati, previo accordo sindacale, al radicamento delle unità
locali e alla salvaguardia dell’occupazione.
4. Dagli interventi previsti da quest’articolo sono escluse le imprese
che operano nel settore della pesca e nel settore della produzione primaria
dei prodotti agricoli. Sono inoltre escluse le imprese che il 1° luglio 2008
si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi delle norme comunitarie in
materia.
5. Il regime di aiuto previsto da quest’articolo è efficace a decorrere
dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione dell’avviso relativo alla decisione di autorizzazione della
Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo
della Comunità europea.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 3
Disposizioni in materia di aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)


1. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore di
questa legge e per quello successivo l’aliquota dell’IRAP, prevista
dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali), è fissata nella misura del 2,98 per cento.
2. L’aliquota IRAP determinata secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, è prorogata per il
periodo d’imposta in corso al 1° gennaio dell’anno successivo a quello fissato
dall’articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle
relative proroghe previste con legge statale.
3. Le riduzioni previste ai commi 1 e 2 non spettano per il periodo
d’imposta in cui il contribuente sia incorso in provvedimenti di sospensione
dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in conseguenza di violazioni in materia di
contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
4. Alla copertura delle minori entrate relative all’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.


ARTICOLO 4
Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio


1. Al fine di fronteggiare la crisi economica del settore edilizio
agevolando interventi di pronta e rapida realizzabilità è istituito un fondo
destinato alla concessione di contributi, nella misura massima del 40 per
cento della spesa ammessa, per gli interventi sul patrimonio edilizio di cui
all’articolo 99, comma 1, lettere da b) ad h), della legge provinciale 4 marzo
2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio); il
contributo può inoltre essere concesso per altri interventi, individuati dalla
deliberazione prevista dal comma 7, tra quelli che possono essere realizzati
ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera a), con l’esclusione delle nuove
costruzioni, e dell’articolo 105 della medesima legge provinciale.
2. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 1 le persone
fisiche che hanno presentato la denuncia di inizio attività o hanno ottenuto
la concessione edilizia per gli interventi sulle singole unità abitative,
comprese le relative pertinenze, ed i condomini per gli interventi sulle parti
comuni degli edifici. Non sono comunque oggetto di contributo gli interventi
su unità abitative di proprietà di imprese.
3. Il contributo disciplinato da quest’articolo è alternativo alla
detrazione d’imposta prevista per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica).
4. Ciascun richiedente può richiedere il contributo con riferimento ad un
unico intervento, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla deliberazione
prevista dal comma 7.
5. Il contributo è concesso dalla società Cassa del Trentino s.p.a. su
istanza dell’interessato; la predetta società esamina le istanze secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e comunica, entro trenta
giorni dalla ricezione dell’istanza, l’eventuale diniego del contributo dovuto
alla mancanza di risorse disponibili sul fondo. In mancanza di tale diniego
nei termini previsti, la società concede il contributo nei termini previsti
dalla deliberazione di cui al comma 7, ove sussistano i requisiti individuati
ai sensi di quest’articolo. L’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili
nel fondo di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione; per le istanze presentate a Cassa del Trentino s.p.a. dopo la data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione
dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma
1 non si applica quanto previsto dal secondo periodo di questo comma.
6. Il contributo è erogato ai richiedenti in unica soluzione previa
presentazione della documentazione individuata dalla Giunta provinciale. La
deliberazione di cui al comma 7 può prevedere e disciplinare la concessione al
beneficiario di un’anticipazione sul contributo spettante.
7. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri
attuativi di quest’articolo stabilendo, in particolare:
a) le modalità, i termini di presentazione e i contenuti dell’istanza di
ammissione al contributo;
b) la tipologia di interventi ammessi a contributo ed il limite minimo e massimo della spesa ammessa;
c) la percentuale delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1
destinata agli interventi realizzati sulla base di denunce di inizio attività
presentate o di concessioni ottenute dopo la data di entrata in vigore di
questa legge;
d) la percentuale di contribuzione, che può essere graduata in relazione
alla tipologia di intervento, con particolare riguardo a quelle relative agli
interventi in materia di risparmio energetico e agli interventi effettuati nei
centri storici;
e) il termine massimo entro cui devono essere ultimati, a pena di
decadenza dal contributo, gli interventi agevolati;
f) i criteri e le modalità con cui i soggetti già presenti nelle
graduatorie relative al "Piano straordinario degli interventi in materia di
edilizia abitativa agevolata" di cui all’articolo 53 della legge provinciale
21 dicembre 2007, n. 23, possono optare di beneficiare del contributo di cui a
quest’articolo per gli interventi da questo previsti.
8. La deliberazione di cui al comma 7 può prevedere anche il
riconoscimento di spese di progettazione dell’intervento, determinando
criteri, modalità e limiti di tale riconoscimento.
9. I contributi previsti da quest’articolo non sono cumulabili con altri
contributi o agevolazioni fiscali previsti dalle norme provinciali e statali
con riguardo agli stessi interventi oggetto di contributo.
10. Salvo quanto previsto da questo comma, possono essere oggetto di
contributo gli interventi realizzati sulla base di denunce di inizio attività
presentate o di concessioni ottenute dopo la data di entrata in vigore di
questa legge. Possono comunque essere oggetto di contributo:
a) i lavori realizzati sulla base di denunce di inizio attività o di
concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore di questa legge
purché la denuncia di inizio lavori intervenga dopo tale data;
b) i lavori realizzati dai soggetti e per gli interventi previsti dal
comma 7, lettera f).
11. Per i fini di quest’articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 sull’unità
previsionale di base 65.15.210.


ARTICOLO 5
Intervento straordinario di integrazione dei fondi rischi degli enti
collettivi di garanzia fidi


1. Per far fronte a situazioni di squilibrio nella liquidità aziendale la
Provincia è autorizzata a concedere un intervento straordinario fino a un
massimo di 10 milioni di euro a integrazione dei fondi rischi degli enti di
garanzia previsti dall’articolo 15, comma 1, della legge provinciale 13
dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il
sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti
territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e
disposizione in materia di commercio), che svolgono attività di garanzia
collettiva dei fidi, nel rispetto dell’articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. I fondi previsti dal primo comma dell’articolo 3 della legge
provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del
consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della
provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo
speciale di garanzia), e dal comma 1 dell’articolo 57 (Costituzione di fondi
speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese
associate del trattamento di integrazione salariale) della legge provinciale 3
febbraio 1995, n. 1, possono essere utilizzati anche per garantire
anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale concesso in deroga
alla normativa vigente.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 6
Modificazione dell’articolo 27 (Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese) della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, è inserito il seguente:
"2 bis. Per i fini del comma 1 la Provincia, in particolare, può concedere agli enti di garanzia finanziamenti per agevolare la concessione alle imprese associate di prestiti partecipativi a fronte di processi d’incremento dei mezzi propri delle imprese stesse. La Giunta provinciale, rispettando la normativa comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis),
stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di questo intervento."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 7
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19
(Organizzazione degli interventi di politica del lavoro)
1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale sul lavoro è inserito il
seguente:
"Art. 1 bis Programmi per l'occupazione
1. Per favorire la realizzazione di interventi di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori sospesi dal lavoro la Giunta provinciale è
autorizzata a concedere contributi per l’attuazione di programmi presentati dagli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali a livello provinciale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
2. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi previsti dal comma 1 e in particolare:
a) le caratteristiche dei programmi, che devono essere riferiti a eventi di sospensione generati dalla crisi di mercato;
b) i destinatari e i requisiti degli interventi, nonché la misura e la
durata del sostegno al reddito finanziato dalla Provincia;
c) ogni altra disposizione necessaria per attuare quest’articolo."
2. Dopo l’articolo 1 bis della legge provinciale sul lavoro è inserito il
seguente:
"Art. 1 ter Anticipazioni dell’indennità di disoccupazione
1. Per l’anno 2009 l’Agenzia del lavoro è autorizzata ad erogare ai
lavoratori disoccupati che ne hanno titolo un’indennità di sostegno al
reddito, secondo quanto previsto dal documento per gli interventi delle politiche del lavoro. Le somme erogate a titolo di anticipazione delle indennità di sostegno al reddito previste dalla normativa statale e non erogate ai lavoratori interessati dall’Istituto nazionale di previdenza sociale rimangono a carico dell’Agenzia del lavoro. A copertura di tali somme la Provincia assegna all’agenzia le risorse corrispondenti."
3. All’articolo 13 della legge provinciale sul lavoro sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo comma le parole: "e con le modalità previste dal nuovo
ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento" sono sostituite dalle seguenti: "dell’articolo 26 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)";
b) il quarto comma è abrogato.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 8
Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 33 della legge provinciale sulle
politiche sociali è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le attività poste in essere per raggiungere le finalità del comma 1 sono integrate, se necessario, con la messa a disposizione di forme di accoglienza, anche temporanea."
2. All’articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"a) soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o
riassumere un ruolo lavorativo; per i soggetti privi d’impiego sono coinvolti i centri per l’impiego e il richiedente s’impegna alla ricerca attiva di un lavoro;";
b) nella lettera e) del comma 3 la parola: "grave" è soppressa;
3. All’articolo 53 della legge provinciale sulle politiche sociali sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 dopo le parole: "dalla data stabilita con regolamento di esecuzione" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quelle previste dall’articolo 48, che hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di
Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. I bandi per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti che hanno tra i propri fini l’erogazione dei servizi socio-sanitari indicati dall’articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1998, adottati sulla base delle norme vigenti prima che fosse efficace l’articolo 19 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, possono essere integrati con quanto previsto da quest’ultimo articolo.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli interventi previsti da questa legge ulteriori o diversi rispetto a
quelli previsti dalle leggi provinciali indicate dal comma 1 possono comunque essere attuati, fino alla data prevista dal comma 1, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale, assicurata l’informazione e la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale. La deliberazione può prevedere la cessazione degli analoghi interventi previsti dalla normativa previgente, con i relativi modalità e termini."


ARTICOLO 9
Disposizioni anticongiunturali per contenere l’aumento degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese


1. Per contenere i costi a carico dei cittadini e degli altri soggetti
pubblici e privati la Giunta provinciale è autorizzata a non adottare, nel 2009, i provvedimenti di adeguamento relativi a tariffe, contributi, diritti, canoni o altri costi comunque denominati, anche quando il loro aggiornamento è obbligatoriamente previsto dalla legge. Questo vale anche per il costo di costruzione previsto dall’articolo 108, comma 1, della legge provinciale 5
settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), e dall’articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale.
2. Fermo restando il gettito complessivo, la Giunta provinciale adotta provvedimenti per rideterminare, ove necessario, le predette tariffe, contributi, diritti, canoni o altri costi comunque denominati favorendo in particolar modo le famiglie con maggiori componenti a carico.
3. Alla copertura degli oneri e delle minori entrate derivanti
dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B e rispettivamente nella tabella C.


ARTICOLO 10
Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche. Modificazione dell’articolo 22 della legge provinciale10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici


di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)
1. Per consentire la successiva tempestiva realizzazione dell’intervento, per l’anno 2009 la Provincia può affidare incarichi di progettazione riguardanti la realizzazione di opere pubbliche, inclusi quelli effettuati da personale provinciale abilitato, anche se queste opere non sono ancora inserite in strumenti di programmazione previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate). La Giunta provinciale può stabilire limiti, criteri e modalità per l’attuazione di questo comma, nel rispetto della normativa vigente.
2. Al finanziamento delle spese di progettazione si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte in bilancio per la realizzazione delle medesime tipologie di opere oggetto di progettazione.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), è aggiunto il seguente:
"6 bis. Le funzioni di coordinatore per la progettazione sono svolte di norma dal coordinatore per la esecuzione dei lavori."
4. Agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di
contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti
agli obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 52, comma 9, della legge provinciale sui
lavori pubblici, si applicano le disposizioni del capo I del decreto del
Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
(Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa").


ARTICOLO 11
Inserimento dell’articolo 13 bis nella legge provinciale sulla finanza locale


1. Dopo l’articolo 13 della legge provinciale sulla finanza locale è
inserito il seguente:
"Art. 13 bis Interventi e misure anticrisi dei comuni
1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi anticongiunturali dei comuni mediante un apposito fondo straordinario alimentato da stanziamenti a carico del bilancio provinciale. Il fondo è destinato a finanziare con priorità le opere e gli interventi che possono essere avviati entro i termini fissati dalla Giunta provinciale. Il mancato rispetto di questi termini comporta la revoca del finanziamento e il
contestuale reintegro del fondo per il finanziamento di altre opere o
interventi.
2. I criteri e le modalità di assegnazione agli enti locali delle risorse
stanziate sul fondo straordinario sono definiti d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali fermo restando che i comuni con popolazione fino a 500 abitanti possono utilizzare le risorse ripartite dalla Provincia ai sensi di
quest’articolo per finanziare l’intero intervento da realizzare.
3. Nell’ambito delle misure straordinarie per fronteggiare la crisi
economica in corso, è istituto un fondo da destinare al finanziamento, fino
alla concorrenza della spesa ammessa, di interventi di manutenzione ambientale
delle proprietà agro-silvo-pastorali previsti dall’articolo 7 della legge
provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura), realizzati da comuni situati in zone montane individuati dagli allegati A e B del decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2002, n. 26­116/Leg (Regolamento di esecuzione del capo I della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 - interventi per lo sviluppo delle zone montane e s.m. e i.). I lavori sono affidati dai comuni agli imprenditori agricoli singoli o associati con le
modalità e i limiti previsti dall’articolo 25 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell’agricoltura di montagna). La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione di questo comma e, in particolare, per l’assegnazione ai comuni delle risorse e per l’attivazione degli interventi."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 12
Inserimento dell’articolo 19.1, relativo allo sviluppo della larga banda, nella legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10


1. Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, è inserito il seguente:
"Art. 19.1Ulteriori disposizioni per lo sviluppo della larga banda
1. La Provincia promuove la realizzazione di reti di accesso
complementari alla rete di comunicazione elettronica prevista dall’articolo 19 e la loro fruizione secondo le modalità previste da quest’articolo.
2. La Provincia, in particolare, realizza le reti di accesso mediante:
a) la realizzazione degli interventi necessari, anche tramite la società prevista dall’articolo 19, comma 3, o tramite gli strumenti previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici;
b) la concessione di contributi agli enti locali o società da essi
controllate, ai sensi del comma 3, lettere a) e b);
c) la concessione di contributi alla società prevista dall’articolo 19,
ai sensi del comma 5 di quest’articolo;
d) accordi di programma con operatori privati delle telecomunicazioni.
3. La Provincia può concedere ai comuni, singoli o associati, alle
comunità e agli enti pubblici strumentali previsti dall’articolo 33 della
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), specifici contributi per la realizzazione delle opere civili funzionali, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, per procedere:
a) alla realizzazione di reti di accesso complementari alla rete di
dorsale che garantiscano l’evoluzione verso le reti di nuova generazione e alla realizzazione, al completamento o all’adeguamento degli spazi fisici e tecnologici per il collegamento della rete alle LAN (local area network) locali;
b) all’attivazione degli accessi alla rete di comunicazione elettronica a larga banda.
4. Per la realizzazione delle infrastrutture previste dal comma 3 i
soggetti indicati nel medesimo comma presentano progetti relativi alle infrastrutture civili rispettosi delle specifiche tecniche previste dal comma 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo o nel maggior termine previsto con deliberazione della Giunta provinciale.
5. Per l’estensione della rete di dorsale in fibra ottica nelle valli
periferiche, e in generale per la realizzazione di reti di accesso
complementari alla rete di dorsale, la Provincia può concedere alla società prevista dall’articolo 19, comma 3, specifici contributi, previo accordo con i soggetti indicati dal comma 3 di quest’articolo. I contributi possono essere destinati alla compartecipazione della società agli investimenti sostenuti dai soggetti indicati nel comma 3, per la quota parte relativa alle infrastrutture per telecomunicazioni.
6. Ai soggetti indicati nel comma 3 che acquisiscono la connettività alla nuova rete a larga banda, nonché a quelli che hanno già acquisito tale connettività alla data di entrata in vigore di quest’articolo, la società
prevista dall’articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 1980 può mettere a disposizione, con oneri a carico della Provincia, servizi in rete quali, in particolare, il VOIP (voice over internet protocol), la posta elettronica e il protocollo federato, funzionali all’ottimizzazione delle attività
amministrative o alla riduzione dei costi.
7. A pena di revoca del contributo, i soggetti individuati dall’articolo
2 della legge provinciale sui lavori pubblici, beneficiari di contributi e di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere
infrastrutturale, sono tenuti a prevedere nel progetto e a realizzare le opere destinate a ospitare la rete per la larga banda. La Provincia può concedere contributi o finanziamenti aggiuntivi a copertura totale o parziale dei costi sostenuti per l’applicazione di quest’articolo.
8. Le infrastrutture e le reti di comunicazione elettronica a larga banda realizzate ai sensi di quest’articolo sono messe a disposizione a titolo gratuito della società prevista dall’articolo 19, comma 3, per un periodo e secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta provinciale, che stabilisce, tra l’altro, gli oneri di manutenzione facenti capo alla società e le possibilità per la società di adeguare le infrastrutture messe a disposizione.
9. Per i fini di quest’articolo la Giunta provinciale, avvalendosi anche
delle società previste dall’articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 1980, e dall’articolo 19, comma 3, di questa legge, stabilisce con propria deliberazione:
a) la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate a ospitare le reti per la larga banda; eventuali deroghe possono essere motivatamente concesse dal dirigente del servizio competente in materia di telecomunicazioni;
b) le modalità tecniche e operative, nonché i criteri di priorità per la
diffusione delle connessioni alla rete a larga banda dei soggetti pubblici;
c) le modalità e i criteri di attivazione e di gestione dei servizi
minimali.
10. La deliberazione prevista dal comma 9 individua anche standard minimi di infrastrutturazione da rispettare in caso di stipulazione di convenzioni di lottizzazione o quando sono effettuati interventi sugli edifici, nei casi
previsti dall’articolo 83 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio).
11. Per la gestione dei servizi di telefonia vocale, sia fissa che mobile, e in genere di trasporto multimediale tra le amministrazioni pubbliche, dell’infrastruttura e della rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale, e di ogni altro servizio di telecomunicazione non ricadente fra quelli espressamente previsti dalla convenzione di cui all’articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1980, la Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria, può stipulare una convenzione con la società prevista dall’articolo 19, comma 3.
12. Alla società prevista dall’articolo 19, comma 3, può essere affidato il compito di realizzare, adeguare o gestire i sistemi di comunicazione interni alle gallerie stradali e ferroviarie, con particolare riguardo a quelli destinati ai servizi per le emergenze.
13. Quest’articolo si applica dopo l’approvazione della deliberazione
della Giunta provinciale che ne disciplina le modalità di attuazione; la deliberazione può individuare anche i soggetti o le categorie di opere non soggetti all’applicazione del comma 7."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 5 dell’articolo
inserito dal comma 1 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il finanziamento degli investimenti degli enti locali e degli enti
strumentali. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6 del predetto articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale n. 10 del 1980, sull’unità previsionale di base 15.15.210; alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7 dello stesso si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per il finanziamento
degli interventi di carattere infrastrutturale.


Capo II
Disposizioni in materia di programmazione e finanza provinciale


ARTICOLO 13
Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale


1. Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge sulla programmazione
provinciale le parole: "Tale efficacia è tuttavia prorogata fino all’entrata in vigore del programma successivo." sono soppresse.
2. All’articolo 11 bis della legge sulla programmazione provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 dopo le parole: "nel periodo di validità del bilancio"
sono inserite le seguenti: "e comunque entro la fine della legislatura
provinciale";
b) nel comma 3 le parole: ", ivi incluso quanto previsto per i comitati di cui all’articolo 30," sono soppresse;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Nel periodo iniziale di una nuova legislatura provinciale, in attesa dell’approvazione del nuovo programma di sviluppo provinciale e, di norma, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione o dell’assestamento, la Giunta provinciale approva, in luogo del documento di attuazione, una relazione programmatica che illustra le strategie e le principali linee di intervento della manovra economico-finanziaria.";
d) nel comma 4 dopo le parole: "I criteri di impostazione del documento" sono inserite le seguenti: "e della relazione programmatica".
3. All’articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "Con regolamento sono individuati i piani e i programmi da adottare e sono stabiliti" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta
provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua i piani e i programmi da adottare e stabilisce";
2) il secondo periodo è soppresso;
b) nel comma 3 bis le parole: "Il regolamento" sono sostituite dalle
seguenti: "La Giunta provinciale".
4. Nel comma 1 dell’articolo 30 della legge sulla programmazione
provinciale le parole: "dal programma di sviluppo provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta provinciale".
5. Considerata la peculiarità della manovra anticongiunturale configurata da questa legge, la relazione programmatica prevista dall’articolo 11 bis, comma 3 bis, della legge sulla programmazione provinciale, approvata dalla Giunta provinciale nell’ambito della manovra di assestamento del bilancio 2009-2011, svolge contestualmente le funzioni della relazione di accompagnamento al bilancio prevista dall’articolo 12, comma 1, della legge provinciale di
contabilità.


ARTICOLO 14
Modificazione dell’articolo 55 della legge provinciale di contabilità


1. Il dodicesimo comma dell’articolo 55 della legge provinciale di
contabilità è sostituito dal seguente:
"Per assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale
relativa al patto di stabilità interno, la Provincia è autorizzata a
riprogrammare l’assunzione degli impegni di spesa sul bilancio attraverso il
loro trasferimento agli esercizi successivi, ferma restando la copertura delle
obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio finanziario. A tal fine la
Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al
bilancio annuale e pluriennale e al relativo documento tecnico riducendo gli
stanziamenti di competenza relativi ai capitoli per i quali è riprogrammata
l’assunzione degli impegni sugli esercizi successivi, trasferendo le relative somme in aumento su appositi fondi costituiti in bilancio. Nei limiti dei predetti fondi, per consentire la riprogrammazione dell’assunzione degli impegni previsti da questo comma, la Giunta provinciale può integrare gli stanziamenti di competenza dei capitoli del bilancio pluriennale e del relativo documento tecnico ovvero autorizzare gli stanziamenti per gli anni successivi al bilancio pluriennale."


ARTICOLO 15
Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge provinciale sulla finanza locale


1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale sulla finanza locale, nel
capo I, è inserito il seguente:
"Art. 4 bis Modalità di erogazione delle assegnazioni provinciali a favore dei comuni
1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 77 quater del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trasferimenti provinciali a favore dei comuni, relativamente alle assegnazioni a valere sui fondi di finanza locale e alle altre assegnazioni previste da leggi di settore, sono erogati mediante accredito sulle contabilità speciali di cui all’articolo 9 bis della legge provinciale di contabilità, e prelevati dai tesorieri dei comuni sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, assumendo a riferimento gli effettivi fabbisogni di cassa."


ARTICOLO 16
Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")


1. Al secondo comma dell’articolo 1 della legge provinciale 9 aprile
1973, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera c) le parole: ", anche mediante la costituzione di un
intermediario finanziario ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)" sono soppresse;
b) le lettere c bis 1) e c bis 2) sono abrogate.
2. All’articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1973 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 è inserito il seguente:
"01. Cassa del Trentino s.p.a. è la società di sistema, controllata
direttamente o indirettamente dalla Provincia, deputata a:
a) reperire le risorse finanziarie per gli investimenti pubblici;
b) ottimizzare la gestione della liquidità dell’intero sistema pubblico
provinciale;
c) promuovere l’innovazione del sistema finanziario pubblico provinciale;
d) prestare attività di consulenza in materia di finanza straordinaria in favore della Provincia, degli enti e dei soggetti collegati alla finanza provinciale, delle società partecipate dalla Provincia e da questi enti e soggetti;
e) anticipare agli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale le
somme relative a interventi finanziati con trasferimenti della Provincia, dello Stato, dell’Unione europea o della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol;
f) svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalla Provincia.";
b) nel comma 1 le parole: "costituita ai sensi dell’articolo 1, secondo comma," sono soppresse e le parole: "finanziamenti a fronte di contributi in conto capitale o in annualità previsti dalla normativa provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamenti previsti dalla normativa provinciale collocati tra le spese di investimento sia nella forma di contributi una tantum che di contributi in annualità";
c) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
"d bis) di altri soggetti, individuati dalla Giunta provinciale, incaricati
della gestione di fondi provinciali; in questi casi l’erogazione dei
finanziamenti è disposta con le modalità stabilite dalla deliberazione che individua i soggetti in questione.";
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. La convenzione prevista dal comma 3 disciplina anche le modalità di gestione e impiego, da parte di Cassa del Trentino s.p.a., delle risorse assegnate a qualsiasi titolo dalla Provincia, tenuto conto dei fabbisogni complessivi e delle esigenze di ottimizzazione della gestione finanziaria della cassa.";
e) nell’alinea del comma 5 dopo le parole: "la Provincia può" sono
inserite le seguenti: ", alternativamente";
f) dopo la lettera b) del comma 5 è aggiunta la seguente:
"b bis) prestare garanzie o altre forme di supporto che, nel rispetto dei limiti dell’ordinamento comunitario, garantiscano l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla cassa.";
g) il comma 5 bis è abrogato.


ARTICOLO 17
Partecipazioni azionarie


1. La Provincia è autorizzata a partecipare a una società costituita
assieme ai comuni per la concessione di finanziamenti e per l’attività finanziaria nel settore pubblico.
2. La partecipazione della Provincia alla società prevista dal comma 1 è subordinata all’approvazione dello statuto e delle sue successive
modificazioni da parte della Giunta provinciale, previo parere della
competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
3. Per i fini di quest’articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per il 2009 sull’unità previsionale di base 20.5.210.


ARTICOLO 18
Concessione di crediti a società controllate


1. Per l’anno finanziario 2009 la Giunta provinciale è autorizzata a
concedere a titolo di finanziamento soci le somme di 20 milioni di euro a Tecnofin trentina s.p.a., di 10 milioni di euro a Trentino trasporti s.p.a. e di 10 milioni di euro a Trentino network s.r.l.
2. Per l’anno finanziario 2010 la Giunta provinciale è autorizzata a
concedere a titolo di finanziamento soci le somme di 5 milioni di euro a Tecnofin trentina s.p.a., di 10 milioni di euro a Trentino trasporti esercizio
s.p.a. e di 9 milioni di euro a Trentino network s.r.l.
3. I finanziamenti sono infruttiferi e la scadenza dei relativi rimborsi
è fissata al 31 dicembre 2015.
4. Per i fini di quest’articolo, con la tabella A sono autorizzate sul
bilancio provinciale le seguenti ulteriori spese:
a) sull’unità previsionale di base 61.22.220: 20 milioni di euro per
l’anno 2009, 5 milioni di euro per l’anno 2010;
b) sull’unità previsionale di base 74.10.210: 10 milioni di euro per
l’anno 2009, 10 milioni di euro per l’anno 2010;
c) sull’unità previsionale di base 74.15.210: 10 milioni di euro per
l’anno 2009, 9 milioni di euro per l’anno 2010.


ARTICOLO 19
Concessione di anticipazioni da parte delle società controllate
e delle agenzie della Provincia


1. In casi di particolare necessità la Giunta provinciale può autorizzare le agenzie e le società controllate dalla Provincia ad anticipare, per conto della Provincia, spese previste in strumenti di programmazione, entro i limiti e secondo le modalità stabilite nella deliberazione di autorizzazione, che definisce anche le modalità del successivo rimborso.


ARTICOLO 20
Accordo di programma tra la Provincia e l’Università degli studi di Trento per l’anno 2009


1. L’accordo di programma tra la Provincia e l’Università degli studi di Trento per la tredicesima legislatura provinciale, stipulato ai sensi
dell’articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l’Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica), è efficace anche nell’anno 2009. L’accordo può essere integrato con riferimento alle attività e agli interventi da realizzare nella fase iniziale della
quattordicesima legislatura provinciale, prevedendo in particolare
l’organizzazione da parte dell’università di master di genere.


ARTICOLO 21
Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21(Ratifica dell’intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trentoper favorire la cooperazione tra i territori confinanti)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21, è inserito il seguente:
"2 bis. Per gli anni successivi al 2009 la Provincia può sostenere ulteriori spese per le finalità indicate nel comma 1, nei limiti degli stanziamenti autorizzati con legge finanziaria."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 22
Modificazione dell’articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23(Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo)


1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 16 bis della legge provinciale
sull’attività amministrativa è aggiunto il seguente:
"2 ter. Al fine di coordinare le modalità tecnico-operative per l’erogazione di provvidenze ai cittadini residenti in provincia di Trento, e per definire una disciplina applicativa coordinata, anche a carattere organizzativo, relativamente ali interventi di competenza della Provincia e dello Stato, la Provincia può promuovere accordi con i competenti organismi o enti statali."


ARTICOLO 23
Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in materia di garanzie fidejussorie
1. All’articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Garanzie fidejussorie in
favore di enti strumentali della Provincia";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fidejussioni, ai sensi dell’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, a favore delle banche che gestiscono il servizio di tesoreria della Provincia, a garanzia degli affidamenti bancari concessi ai soggetti per i quali è prevista l’estensione delle condizioni economiche stabilite dal contratto di tesoreria della Provincia, stipulato ai sensi della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali)."


ARTICOLO 24
Modificazione dell’articolo 7 (Direttive per l’attuazione delle manovre
economico-finanziarie della Provincia) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4


1. Dopo il comma 11 bis dell’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, è inserito il seguente:
"11 ter. Per favorire il coordinamento con gli obiettivi della politica
finanziaria della Provincia, gli accordi di programma previsti dalle leggi provinciali che regolano i rapporti tra la Provincia e le fondazioni disciplinano le modalità e i criteri per la gestione delle spese finanziate con risorse assegnate dalla Provincia, in coerenza con gli impegni assunti con il patto di stabilità interno. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma la Giunta provinciale promuove l’adeguamento degli accordi di programma già stipulati con le fondazioni."


ARTICOLO 25
Modificazione dell’articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)


1. Dopo il comma 15 septies dell’articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è inserito il seguente:
"15 septies 1. I proventi e le entrate di cui al comma 15 septies affluiscono al bilancio dell’Agenzia provinciale per l’energia per essere riassegnati agli enti locali o alle loro forme associative, secondo quanto previsto dal comma 15 septies."


ARTICOLO 26
Sostituzione dell’articolo 11 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6(Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento)


1. L’articolo 11 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, è
sostituito dal seguente:
"Art. 11 Obbligo di rispondere
1. Le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici devono fornire i dati loro richiesti per le rilevazioni di titolarità provinciale previste dal programma statistico provinciale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati, per le rilevazioni di titolarità provinciale previste dal programma statistico provinciale espressamente indicate con decreto del Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale.
2. Su proposta del servizio statistica la Giunta provinciale, rispettando i limiti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), definisce la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della
rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo di risposta previsto dal comma 1.
3. Chi, violando il comma 2, non fornisce i dati o le notizie richiesti,
o li fornisce scientemente errati o incompleti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che la legge dello Stato prevede per le stesse fattispecie. I proventi delle sanzioni amministrative affluiscono al bilancio provinciale e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni di titolarità provinciale previste dal programma statistico provinciale.
4. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative, con riguardo alle rilevazioni svolte prima della data di entrata in vigore di quest’articolo, è considerato violazione dell’obbligo di risposta
esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti."


Capo III
Disposizioni in materia di politiche sociali


ARTICOLO 27
Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15,
concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"


1. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, è inserito il seguente:
"Art. 6 bisTutela dei soggetti deboli
1. I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi delle precedenti leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica, compresi quelli assegnati in base agli articoli 28 e 29 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), o di contratti di locazione stipulati ai sensi di questa legge, anche in assenza del requisito economico richiesto o in presenza di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate, hanno titolo alla permanenza
nell’alloggio, attraverso la stipula o il rinnovo di un contratto di
locazione, nei seguenti casi:
a) presenza nel nucleo familiare di un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento, oppure con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età;
b) presenza nel nucleo familiare di almeno un componente
ultrasessantacinquenne.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), possono inoltre presentare domanda per la locazione di un alloggio ai sensi di questa legge ancorché i componenti del nucleo di appartenenza siano titolari di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.
3. Gli enti locali definiscono i casi in cui l’alloggio è da considerarsi
non idoneo per gli effetti dei commi 1 e 2.
4. In assenza delle condizioni previste dal comma 1, i nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi dell’articolo 28 della legge provinciale n. 21 del 1992 hanno titolo alla stipula di un contratto di locazione ai sensi di questa legge purché in possesso dei requisiti per la permanenza in alloggio pubblico al 31 dicembre 2008."
2. Dopo l’articolo 6 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 è
inserito il seguente:
"Art. 6 terAlloggi dei comuni e delle IPAB destinati ad edilizia abitativa pubblica1. Gli enti locali autorizzano i comuni e le IPAB o le aziende pubbliche per i servizi alla persona, proprietari di alloggi soggetti a vincolo di
destinazione ai sensi delle leggi provinciali 18 giugno 1990, n. 16
(Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento"), e 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), a locare gli alloggi medesimi ai soggetti inseriti nelle graduatorie redatte ai sensi di questa legge. Gli immobili soggetti al vincolo della legge provinciale n. 16 del 1990 sono offerti in via prioritaria ai soggetti con più di sessantacinque anni seguendo l’ordine di graduatoria.
Il contratto di locazione è stipulato a canone sostenibile calcolato secondo le modalità previste da questa legge.
2. I canoni soggettivi relativi a contratti di locazione degli alloggi di
cui al comma 1, stipulati sulla base della previgente normativa, sono aggiornati secondo le modalità di cui all’articolo 9.
3. Il cambio degli alloggi si svolge con le modalità previste dal
regolamento di esecuzione di questa legge per gli alloggi di ITEA s.p.a. L’ente locale che autorizza il cambio di alloggio è tenuto a corrispondere al soggetto proprietario un rimborso forfetario per il ripristino dell’alloggio in misura pari a quella convenzionalmente riconosciuta per il cambio di alloggio di ITEA s.p.a."
3. Dopo il comma 12 ter dell’articolo 7 della legge provinciale n. 15 del
2005 sono aggiunti i seguenti:
"12 quater. La Provincia, tenuto conto delle funzioni affidate, è autorizzata a concedere a ITEA s.p.a. finanziamenti per la copertura o il rimborso di particolari tipologie di costi individuati con deliberazione della Giunta provinciale.
12 quinquies. La Provincia può disporre la permuta di beni del patrimonio immobiliare di sua proprietà, anche di natura alloggiativa, con beni del patrimonio immobiliare di ITEA s.p.a. I predetti beni acquisiti dalla Provincia possono essere ceduti a titolo gratuito agli enti locali secondo criteri, modalità e vincoli eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
12 sexies. Per la copertura dei finanziamenti previsti dal comma 12 quater si utilizzano le risorse dell’unità previsionale di base 65.5.210 del bilancio di previsione oppure, per le tipologie di oneri previsti dall’articolo 43 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), quote degli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 12 quater."


ARTICOLO 28
Modificazioni dell’articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata)della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23


1. All’articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo e il quarto periodo del comma 2 sono sostituiti dai
seguenti: "Ai fini dell’ammissione alle agevolazioni provinciali, con
deliberazione della Giunta provinciale sono definite le tipologie di mutuo ammissibili, il parametro di riferimento e lo spread massimo da applicare al mutuo, in relazione alla durata del prestito e all’entità del contributo provinciale. In conformità ai criteri fissati da questa deliberazione la
Provincia stipula con le banche convenzionate appositi accordi che, per ottenere situazioni più favorevoli, prevedono anche la possibilità di rinegoziare le condizioni applicate ai mutui in relazione all’andamento dei mercati finanziari.";
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8 bis. I termini per la presentazione delle domande ai sensi di
quest’articolo sono riaperti dal 15 aprile 2009 al 31 maggio 2009 per coloro che hanno acquistato, anche a fini di risanamento, oppure avviato la
costruzione o il risanamento di immobili, ancorché già oggetto di contributo il cui esito non sia definito, nel periodo compreso tra le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle domande sul piano straordinario 2006-2007, previsto dall’articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005, nonché tra le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi di quest’articolo. Gli enti locali
approvano apposite graduatorie relative a queste domande."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 29
Modificazione dell’articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16,relativo all’abbattimento dei costi dei mutui


1. Nel comma 4 dell’articolo 45 della legge provinciale 12 settembre
2008, n. 16, dopo le parole: "per la rinegoziazione, mediante" sono inserite le seguenti: "la revisione delle condizioni applicate oppure la".


ARTICOLO 30
Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)


1. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 38 della legge provinciale 13
novembre 1992, n. 21, è inserito il seguente:
"5 quater. La Provincia può concedere un’integrazione del contributo disposto a favore dei beneficiari che non possono dedurre dall’imposta la detrazione fiscale relativa agli interessi passivi in quanto hanno sottoscritto il mutuo agevolato oltre i termini previsti dalla normativa fiscale. La Giunta provinciale delibera i criteri e le modalità per la concessione
dell’integrazione del contributo."
2. L’articolo 63 delle legge provinciale n. 21 del 1992 è sostituito dal
seguente:
"Art. 63Contributi
1. Per il risanamento degli immobili di cui all’articolo 62 possono
essere concessi a soggetti giuridici privati e agli enti locali contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, al netto della detrazione d’imposta prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). I contributi in conto capitale possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da contributi in
annualità, determinati in modo che il valore attuale sia corrispondente a quello del contributo in conto capitale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione di detti contributi nonché, anche tenendo conto della capienza dell’imposta sui redditi del beneficiario del contributo riferita agli anni precedenti alla domanda, i casi, i criteri e le modalità in base ai quali la detrazione
d’imposta teorica prevista dalla legge n. 449 del 1997 è detratta dalla spesa ammessa.
2. I soggetti giuridici privati sono tenuti a locare, con contratto di
locazione stipulato entro dodici mesi dalla data di ultimazione delle opere,
gli alloggi risanati:
a) a soggetti aventi, al momento della stipulazione del contratto di
locazione, i requisiti per la permanenza in alloggi di edilizia abitativa
pubblica con contratto agevolato secondo la disciplina vigente per la
locazione di immobili ad uso abitativo;
b) a ITEA s.p.a., che li destina all’attuazione della politica
provinciale per la casa.
3. Gli enti ecclesiastici legalmente riconosciuti possono, in alternativa a quanto disposto al comma 2, cedere gli alloggi risanati in comodato gratuito per i fini abitativi connessi agli scopi dell’ente. I contributi ad essi corrisposti non sono cumulabili con altri interventi pubblici provinciali.
4. Gli enti locali sono tenuti a locare gli alloggi a favore dei soggetti
collocati in posizione utile nelle graduatorie per l’accesso agli alloggi di edilizia abitativa pubblica.
5. Gli alloggi oggetto dell’intervento sono vincolati all’utilizzo di cui
ai commi 2, 3 e 4 per un periodo di dieci anni decorrente dalla data di ultimazione delle opere.
6. L’inosservanza dei commi 2, 3 e 4 determina la decadenza dal
contributo e comporta l’obbligo per il beneficiario di restituire all’ente concedente i contributi già corrisposti aumentati in ragione d’anno del tasso stabilito dalla Banca centrale europea (BCE) vigente al momento in cui si accerta l’inosservanza.
7. Non sono ammesse a contributo iniziative di risanamento di alloggi da destinare a parenti o affini entro il secondo grado o al coniuge non separato legalmente del richiedente.
8. Le disposizioni di cui a quest’articolo si applicano anche agli
interventi non ultimati alla data di entrata in vigore di questa legge."
3. Dopo l’articolo 102 bis della legge provinciale n. 21 del 1992, nel
capo I, è inserito il seguente:
"Art. 102 terMisure straordinarie per il sostegno alle famiglie per il rimborso dei mutui agevolati
1. Al fine di sostenere le famiglie in difficoltà a seguito
dell’eccezionale situazione di crisi economica in atto, per gli anni 2009 e 2010 la Provincia promuove la sospensione del pagamento delle rate per un periodo non superiore a diciotto mesi a favore dei mutuatari che lo richiedono da parte delle banche convenzionate per l’erogazione di mutui contratti per l’acquisto, la costruzione e il risanamento dell’abitazione principale,
agevolati ai sensi della normativa provinciale. La banca comunica agli enti locali che hanno concesso i contributi le sospensioni disposte.
2. La Provincia può assumere a proprio carico gli oneri relativi ai costi delle procedure bancarie, agli onorari notarili, nonché agli interessi per la sospensione del pagamento delle rate, al netto di eventuali contributi statali per i periodi di sospensione nei quali i mutuatari di cui al comma 1 risultino essere beneficiari dell’intervento di sostegno economico di cui all’articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento). La Provincia concede il predetto sostegno economico per la sospensione del pagamento delle rate, salvo le ipotesi di rinegoziazione ai sensi dell’articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, dell’articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e dell’articolo 102 bis di questa legge.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, le
modalità e le condizioni per l’applicazione di quest’articolo."
4. I soggetti che hanno aderito all’intervento previsto dall’articolo 41
della legge provinciale n. 21 del 1992, a conclusione del piano programmato di risparmio, possono chiedere che il contributo in conto interessi ad essi spettante sia quantificato secondo i criteri applicati ai beneficiari presenti nelle graduatorie di edilizia agevolata da ultimo approvate alla data della richiesta. Agli stessi è comunque corrisposto il contributo già maturato ai sensi della lettera a) del comma 7 dell’articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992, detraendolo dalla spesa ammessa. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti modalità e limiti di applicazione di quanto previsto da quest’articolo anche ai soggetti che hanno aderito all’intervento ma che non hanno più titolo ad ottenere il contributo, ancorché l’alloggio sia già stato realizzato, o che hanno già ottenuto il contributo alla data di entrata in vigore di questa legge.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 31
Modificazione dell’articolo 18 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell’immigrazione straniera extracomunitaria)


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale sull’immigrazione sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Per sensibilizzare costantemente l’opinione pubblica sui temi della convivenza, dell’integrazione, della conoscenza e del rispetto della tradizione trentina, la Provincia organizza e realizza, anche in
collaborazione con altri enti e organismi pubblici o privati, convegni,
conferenze, manifestazioni e divulga attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione materiale informativo. Inoltre realizza un rapporto annuale sull’immigrazione in Trentino e analizza alcuni aspetti sociali e culturali dell’immigrazione attraverso ricerche e studi.
3 ter. Per la sensibilizzazione di scolari e studenti sui temi indicati dal comma 3 bis, la Provincia promuove, favorisce e sostiene altresì analoghe iniziative programmate dalle istituzioni scolastiche e formative."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 32
Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12(Interventi a favore dei trentini emigrati all’estero e dei loro discendenti)


1. Nel comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale sugli emigrati
trentini le parole: "1° marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009".


ARTICOLO 33
Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14
(Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)


1. La rubrica dell’articolo 38 bis della legge provinciale 12 luglio
1991, n. 14, è sostituita dalla seguente: "Modalità di determinazione dei corrispettivi".
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 50 della legge provinciale n. 14 del
1991 è aggiunto il seguente:
"5 bis. La Giunta provinciale può concedere all’associazione Croce Bianca Alto Garda un contributo straordinario nella misura massima di 180.000 euro. Con il provvedimento di concessione la Giunta determina i vincoli e gli obblighi a carico dell’associazione da rispettare a pena di revoca del contributo."
3. Alla copertura degli oneri previsti da quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 34
Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese)


1. All’articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 le parole: "ed i loro consorzi" sono
sostituite dalle seguenti: ", anche se costituite in forma di consorzi e
società consortili";
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b bis) i consorzi e le società consortili, ad eccezione dei soggetti
esercitanti un’attività finanziaria, creditizia o assicurativa, che non
rispondono alla definizione di cui al comma 2, per quanto riguarda gli interventi di cui al capo IV del titolo II accordati ai sensi della disciplina comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore (de minimis);".
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge
provinciale n. 17 del 1993 è aggiunta la seguente:
"b bis) di servizi di analisi della gestione economica e finanziaria
dell’azienda e di individuazione di percorsi di riequilibrio e rafforzamento, acquisiti da strutture di consulenza in possesso di specifica qualificazione."
3. Nel comma 2 bis dell’articolo 11 della legge provinciale n. 17 del
1993 dopo le parole: "in relazione all’attività d’impresa" sono inserite le seguenti: "o aspetti concernenti la pianificazione economico-finanziaria e il controllo di gestione dell’impresa".
4. Nel comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale n. 17 del 1993 dopo le parole: "La quota consortile" sono inserite le seguenti: ", con l’esclusione degli apporti in natura,".
5. Le modificazioni agli articoli 3 e 16 della legge provinciale n. 17
del 1993, apportate dai commi 1 e 4 di quest’articolo, si applicano, su richiesta degli interessati, anche alle domande di agevolazione presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore di questa legge.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


Capo IV
Disposizioni in materia di attività economiche


ARTICOLO 35
Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese


1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi
alle imprese è sostituto dal seguente:
"1. Possono essere agevolati gli investimenti fissi relativi a terreni,
fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti e infrastrutture realizzate dall’impresa sul terreno di proprietà o su suolo pubblico. Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono inoltre ammissibili le spese funzionali alla rilocalizzazione."
2. All’articolo 11 bis della legge provinciale sugli incentivi alle
imprese sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Per le finalità indicate dal comma 1 la Provincia sostiene
l’aggregazione aziendale nell’autotrasporto attraverso la concessione di
contributi riferiti al capitale sociale sottoscritto da imprese o imprenditori
che cessano la loro attività per costituire società in cui confluisce il
patrimonio aziendale cessato, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) costituzione di una nuova società che svolga l’attività di
autotrasporto e sia regolarmente iscritta all’albo degli autotrasportatori della provincia di Trento;
b) costituzione della nuova società da parte di almeno due imprese che conferiscano il proprio patrimonio aziendale cessando l’attività diretta, anche per effetto di operazioni di fusione.
2 ter. La Giunta provinciale individua i criteri per la concessione alla nuova società del contributo previsto dal comma 2 bis, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis), fino a un massimo del 50 per cento del capitale sociale sottoscritto dalle imprese conferite nella nuova società.";
b) nel comma 3 le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "dai commi 1 e 2 bis".
3. Nel comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi
alle imprese le parole: "La Giunta provinciale" sono sostituite dalle
seguenti: "La Provincia".
4. Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese dopo le parole: "degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4" sono inserite le seguenti: "di questa legge nonché di quelli previsti dalla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci),".
5. Nel comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale sugli incentivi
alle imprese le parole: "tramite cessione o locazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "tramite cessione o locazione anche finanziaria".
6. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 34 bis della legge
provinciale sugli incentivi alle imprese è aggiunta la seguente:
"f bis) contributi per l’abbattimento in misura non superiore al 50 per cento degli oneri sostenuti dalle imprese per l’assicurazione dei rischi su crediti commerciali."
7. Nel comma 2 dell’articolo 34 ter della legge provinciale sugli
incentivi alle imprese le parole: "e dell’articolo 28, comma 2 bis," sono soppresse.
8. Nel comma 2 bis dell’articolo 35 della legge provinciale sugli
incentivi alle imprese dopo le parole: "per l’attuazione di questa legge" sono inserite le seguenti: "e per l’adeguamento alle disposizioni dell’Unione europea".
9. Gli obblighi e i vincoli relativi al termine di realizzazione
dell’investimento e quelli di natura finanziaria, ad esclusione delle
garanzie, stabiliti dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui
agli articoli 3, 4 e 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, qualora non rispettati per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, sono differiti a partire dall’esercizio 2011.
10. La Giunta provinciale, al fine di assicurare la continuità
dell’impresa e su richiesta della stessa, può disporre la modifica o il
differimento dei vincoli occupazionali stabiliti ai sensi degli articoli 16, comma 2, e 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.
11. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 36
Modificazione dell’articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11(Disciplina dell’impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento)


1. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale sull’artigianato è sostituito dal seguente:
"1. Per qualificare e valorizzare la professione artigiana la Provincia è autorizzata a:
a) organizzare o promuovere iniziative o manifestazioni di particolare rilevanza per l’artigianato, con le procedure stabilite dai commi 2 e 3;
b) concedere a enti e associazioni senza scopo di lucro contributi per iniziative d’interesse provinciale, mirate in particolare anche alla
formazione di giovani alle professioni artigiane, fino a un massimo dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le parti sociali."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 37
Disposizioni in materia di macelli


1. Nell’ambito degli interventi di promozione delle attività economiche la Provincia può concedere un contributo agli impianti di macellazione operanti sul territorio provinciale e in possesso dell’autorizzazione
sanitaria per l’immissione sul mercato del bestiame trattato, a condizione che garantiscano il servizio anche a utenti che non svolgono attività d’impresa.
L’aiuto è concesso in relazione ai capi provenienti dal territorio provinciale e destinati prevalentemente al consumo diretto da parte degli allevatori. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione il limite massimo di contributo per ogni capo macellato delle specie bovina, equina, suina e ovicaprina, nonché le modalità e i criteri per la concessione del contributo, tenendo conto della potenzialità dell’impianto. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato d’importanza minore (de minimis), ed è escluso per i capi di proprietà del titolare del macello o del suo gestore.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 38
Modificazioni dell’articolo 33 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7(Disciplina dell’attività di cava)


1. Nel comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale sulle cave le
parole: "entro due anni dall’entrata in vigore di questa legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 novembre 2009".
2. Nel comma 4 dell’articolo 33 della legge provinciale sulle cave le
parole: "entro due anni dall’entrata in vigore di questa legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 novembre 2009".


ARTICOLO 39
Modificazioni dell’articolo 26 (Fondo di rotazione immobiliare a favore di
imprese cooperative e agricole) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1
1. All’articolo 26 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 1, dopo le parole: "di beni immobili" sono inserite le seguenti: ", impianti e attrezzature";
b) nel secondo periodo del comma 1 le parole: "Gli immobili" sono
sostituite dalle seguenti: "I beni";
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Il fondo può essere destinato anche all’acquisizione di partecipazioni o di quote di società cooperative o di società partecipate dalle stesse aventi ad oggetto l’acquisizione, la realizzazione o l’apprestamento di immobili, anche tramite partecipazioni, destinati ad essere messi a disposizione di imprese cooperative secondo quanto previsto dal comma 1.";
d) nel comma 2 le parole: "l’alienazione degli immobili di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "l’alienazione dei beni di cui ai commi 1 e 1 bis";
e) nella lettera b) del comma 3 e nel comma 4 le parole: "degli immobili" sono sostituite dalle seguenti: "dei beni".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 40
Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4
(Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)


1. Dopo la lettera r) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale sull’agricoltura è aggiunta la seguente:
"r bis) ogni altro intervento e modalità necessari per l’attuazione di questa legge."
2. Nel comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale sull’agricoltura
dopo le parole: "1° febbraio 2000," sono inserite le seguenti: "nonché nei casi speciali previsti dai vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale,".
3. Nell’articolo 7, comma 5, nell’articolo 17, comma 1, nell’articolo 19, comma 2, nell’articolo 21, comma 1, nell’articolo 24, comma 2, e nell’articolo 25, comma 3, della legge provinciale sull’agricoltura le parole: "piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006" sono sostituite dalle seguenti: "piano di sviluppo rurale della provincia di Trento".
4. Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale sull’agricoltura le parole: "solo dopo la loro approvazione in linea tecnica da parte della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "solo dopo la loro approvazione o dopo il loro inserimento nella graduatoria delle iniziative finanziabili, a seguito della formulazione dell’ordine di priorità".
5. Dopo l’articolo 15 bis della legge provinciale sull’agricoltura, nel
capo I, è inserito il seguente:
"Art. 15 terContributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili1. Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e
meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, agro-alimentare,
zootecnico e forestale, la Provincia può concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende
agricole, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, nonché per interventi volti a ridurre il consumo di energia in fonti primarie, fino alla misura massima prevista dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato con finalità ambientali.
2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per
l’attuazione di quest’articolo; nella definizione della misura tiene conto del regime di cumulabilità previsto dalla normativa statale per il sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.
3. Fatta salva l’applicazione dei regolamenti comunitari che prevedono l’esenzione dall’obbligo di notificazione, quest’articolo ha effetto a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato
istitutivo della Comunità europea."
6. Nel comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale sull’agricoltura
le parole: "piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il
periodo 2007-2013" sono sostituite dalle seguenti: "vigente piano di sviluppo
rurale della provincia di Trento".
7. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale
sull’agricoltura sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Agli operatori agricoli aventi sede operativa in provincia di Trento
può essere concesso un premio annuo nel limite massimo di 200 euro per ciascun
animale in alpeggio, con riferimento ai capi delle specie bovina ed equina
fino a compimento del terzo anno di vita o fino al primo parto.
2 ter. Le domande di agevolazione sono presentate dal titolare dell’impresa
agricola o dalla federazione provinciale allevatori, espressamente delegata
alla presentazione della domanda e all’incasso del contributo in nome e per
conto del socio.
2 quater. Il premio previsto dai commi 2 bis e 2 ter non è cumulabile con
analoghe misure previste da strumenti attuativi della normativa comunitaria.
Il premio viene erogato con le modalità previste dalla deliberazione di cui
all’articolo 3, comma 1.
2 quinquies. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l’esenzione
dall’obbligo di notificazione, le modifiche al regime di aiuto previste dai
commi 2 bis, 2 ter e 2 quater sono efficaci a decorrere dal giorno successivo
alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo
alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli
articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea."
8. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale
sull’agricoltura dopo le parole: "per lo svolgimento delle attività
agrituristiche" sono aggiunte le seguenti: "e per l’organizzazione di attività
ricreative e didattico-culturali nell’ambito dell’azienda."
9. L’articolo 30 della legge provinciale sull’agricoltura è sostituito da
seguente:
"Art. 30
Agevolazioni per razionalizzare l’impiego di beni e attrezzature funzionali
alla produzione agricola
1. Per favorire il contenimento dei costi e la razionalizzazione
dell’impiego di beni e attrezzature funzionali alla produzione agricola, la
Provincia può concedere un contributo ai soggetti individuati dai commi 2 e 3
per l’acquisto, la realizzazione, l’ampliamento e l’ammodernamento di impianti
per l’approvvigionamento di scorte e di mezzi di produzione, ivi compresi gli
impianti per la difesa antiparassitaria, nonché macchine e attrezzature
agricole; tali beni devono essere destinati all’uso collettivo da parte dei
soci.
2. L’aiuto può essere concesso a titolo di contributo in conto capitale
entro la misura massima del 50 per cento della spesa ammessa ai soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), purché abbiano come oggetto sociale
la possibilità dell’uso collettivo da parte dei soci dei beni oggetto
dell’agevolazione provinciale.
3. L’aiuto può essere concesso a titolo di contributo in conto capitale
ed entro la misura massima del 40 per cento della spesa ammessa ai soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere f) e g), alle associazioni di
organizzazioni dei produttori costituite ai sensi dell’articolo 125 quater del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per
taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), nonché ai consorzi di tutela
provinciali istituiti nell’ambito del settore vitivinicolo.
4. Fatta salva l’applicazione dei regolamenti comunitari che prevedono
l’esenzione dall’obbligo di notificazione, quest’articolo ha effetto a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione dell’avviso relativo alla decisione di autorizzazione della
Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato
istitutivo della Comunità europea."
10. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 43 della legge provinciale
sull’agricoltura le parole: "attraverso l’attività di selezione" sono
soppresse.
11. Il comma 2 dell’articolo 49 della legge provinciale sull’agricoltura è
sostituito dal seguente:
"2. Possono essere concesse sovvenzioni alle organizzazioni professionali
e di categoria agricole per l’attività d’assistenza tecnica e informazione,
attuate mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni, in
relazione alle spese di stampa e diffusione sostenute."
12. Al comma 8 dell’articolo 54 della legge provinciale sull’agricoltura
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "per l’acquisto e l’installazione di mezzi tecnici ritenuti
idonei" sono sostituite dalle seguenti: "per l’acquisto e l’installazione di
stazioni meteo contro il gelo-brina e di altri mezzi tecnici ritenuti idonei
dalla Giunta provinciale che ne stabilisce la tipologia e la localizzazione";
b) l’ultimo periodo è soppresso.
13. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 5, 7,
8, 9, 11 e 12 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 41
Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4
(Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento)


1. All’articolo 24 della legge provinciale sul commercio sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "dell’80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 90
per cento";
2) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In casi di
particolare e documentata necessità la Giunta provinciale può estendere le
agevolazioni all’acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari allo
svolgimento dell’attività.";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di
generi alimentari e di prima necessità in zone altrimenti prive di servizi
analoghi, la Provincia contribuisce annualmente, nel limite massimo di 20.000
euro e nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato
d’importanza minore (de minimis), alla copertura dei maggiori oneri legati
alla localizzazione disagiata di tali esercizi, secondo i criteri e le
modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.";
c) al comma 4 le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 3 bis".
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 28 della legge provinciale sul
commercio sono aggiunti i seguenti:
"2 ter. Per consentire l’attuazione delle misure per la valorizzazione dei
luoghi storici del commercio nei comuni che hanno già adottato il progetto di
qualificazione della rete commerciale del centro storico e ottenuto il
relativo finanziamento, la Provincia è autorizzata a concedere a questi comuni
contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile,
secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta
provinciale.
2 quater. Per sostenere la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi
storici del commercio la Provincia incentiva le iniziative promozionali
realizzate da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello
provinciale i quali soddisfino i seguenti requisiti:
a) possesso della personalità giuridica;
b) presenza prevalente delle imprese commerciali;
c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla
qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio, fermo
restando quanto previsto alla lettera b);
d) presenza nell’organo di amministrazione di una rappresentanza delle
associazioni di categoria del commercio.
2 quinquies. Le iniziative realizzate dai soggetti di cui al comma 2 quater
sono orientate a favore dell’intero luogo storico senza discriminazioni a
carico degli operatori commerciali non aderenti, ai quali va garantita la
possibilità di fruire dei servizi forniti dai predetti soggetti in condizione
di parità di trattamento.
2 sexies. Le iniziative di cui al comma 2 quater, ivi compresi gli strumenti
informatici e le attrezzature necessarie alla realizzazione, sono incentivate,
nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato d’importanza
minore (de minimis), mediante contributi nella misura massima del 40 per cento
della spesa ammissibile secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta
provinciale.
2 septies. Al fine di preservare e sviluppare il commercio negli insediamenti
storici i comuni possono prevedere una specifica disciplina di tutela delle
attività commerciali presenti nei luoghi storici del commercio. Per i predetti
fini, il piano regolatore generale può individuare limitate ed omogenee aree
ovvero singoli immobili da assoggettare ad una specifica disciplina sulle
destinazioni d’uso ammesse, anche temporalmente limitate, intesa a favorire il
mantenimento della destinazione ad uso commerciale ovvero di destinazioni
comunque finalizzate alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio,
quale quella artigianale."
3. Dopo l’articolo 28 della legge provinciale sul commercio è inserito il
seguente:
"Art. 28 bis
Filiera corta provinciale per la valorizzazione dei prodotti agricoli
1. Per favorire l’accesso diretto del consumatore al mercato delle
produzioni agricole la Provincia è autorizzata a concedere ai comuni con più
di 5.000 abitanti contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa
ammissibile per la realizzazione di mercati destinati all’esercizio della
vendita diretta di prodotti locali da parte degli imprenditori agricoli,
secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta
provinciale.
2. La Provincia è autorizzata inoltre a concedere contributi nella misura
massima del 90 per cento anche ai comuni con un numero di abitanti inferiore a
quello indicato dal comma 1, secondo criteri e modalità stabiliti con la
deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1."
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle lettere
a) e b) del comma 1 e dei commi 2 e 3 si provvede con le modalità indicate
nella tabella B.


ARTICOLO 42
Modificazioni dell’articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27(Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)


1. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988,
n. 27, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Con le modalità previste da questa legge la Giunta provinciale è
autorizzata a concedere ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni
frazionali di uso civico, alla Magnifica Comunità di Fiemme e alle Regole di
Spinale e Manez agevolazioni per la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento e
la ristrutturazione di immobili da adibire a ostelli per la gioventù e case
per ferie, compresi gli impianti, le attrezzature e gli arredamenti pertinenti
utilizzabili anche mediante operazioni di locazione finanziaria con
possibilità di acquisto a fine locazione (leasing).
2. Le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse ed erogate nelle
misure e con le modalità previste dalla disciplina della finanza locale per le
opere di rilevanza provinciale. In caso di soggetti diversi dai comuni o loro
forme associative e dalle comunità si applicano, in quanto compatibili, le
misure e le modalità previste per il comune o per la comunità in cui viene
effettuato l’investimento."
2. Il comma 2 bis dell’articolo 13 della legge provinciale n. 27 del 1988 è abrogato.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 43
Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7(Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"


1. All’articolo 4 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L’esercizio della professione da parte delle guide alpine-maestri di
alpinismo e degli aspiranti guida, o figure professionali corrispondenti,
provenienti dall’estero con i loro clienti, purché non svolto in modo stabile
nel territorio della provincia di Trento, è consentito in conformità al regime
della libera prestazione dei servizi previsto dal titolo II del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).";
b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
"4 bis. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, della
Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all’accordo sullo spazio
economico europeo, firmato a Oporto il 2 maggio 1992, ratificato ai sensi
della legge 28 luglio 1993, n. 300, in possesso di qualifiche professionali
per l’esercizio dell’attività di guida alpina o aspirante guida alpina
conseguite in tali Stati, l’iscrizione all’albo professionale della provincia
di Trento è subordinata alla procedura di riconoscimento professionale
prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007.";
c) dopo il comma 4 bis sono aggiunti i seguenti:
"4 ter. Per i cittadini stranieri provenienti da Stati diversi da quelli
indicati nel comma 4 bis e in possesso di qualifiche professionali per
l’esercizio dell’attività di guida alpina o aspirante guida alpina conseguite
in tali Stati l’iscrizione all’albo professionale della provincia di Trento è
subordinata al riconoscimento professionale disposto secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero).
4 quater. Il riconoscimento professionale è effettuato dalla struttura
provinciale competente in materia di turismo sulla base della valutazione
delle qualifiche professionali acquisite all’estero, espressa nell’ambito di
una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell’articolo 16,
comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione
amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).
La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la composizione
della conferenza di servizi e approva le altre disposizioni necessarie per
l’attuazione di questo comma."
2. All’articolo 27 della legge provinciale n. 20 del 1993 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Maestri di sci di altre
regioni e della provincia di Bolzano";
b) nel comma 1 le parole: "o provenienti da altri Stati" sono soppresse;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L’esercizio temporaneo della professione nel territorio provinciale da
parte di maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o
della provincia di Bolzano è consentito nei limiti stabiliti dal comma 2 e in
base alla normativa della regione o provincia autonoma in cui ha sede l’albo
di provenienza; in questi casi il maestro di sci comunica preventivamente al
collegio provinciale dei maestri di sci il periodo di attività e le località
sciistiche nelle quali intende esercitare temporaneamente la professione.";
d) i commi 5, 5 bis e 5 ter sono abrogati.
3. Dopo l’articolo 27 della legge provinciale n. 20 del 1993 è inserito
il seguente:
"Art. 27 bis
Maestri di sci stranieri
1. L’esercizio stabile della professione, ai sensi dell’articolo 27,
comma 2, da parte di maestri di sci stranieri è consentito previa iscrizione
all’albo professionale della provincia di Trento.
2. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, della
Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all’accordo sullo spazio
economico europeo di cui alla legge n. 300 del 1993, in possesso di qualifiche
professionali per l’esercizio dell’attività di maestro di sci conseguite in
tali Stati, l’iscrizione all’albo professionale della provincia di Trento è
subordinata al riconoscimento professionale previsto dal decreto legislativo
n. 206 del 2007.
3. Per i cittadini stranieri provenienti da Stati diversi da quelli
indicati nel comma 2 e in possesso di qualifiche professionali per l’esercizio
dell’attività di maestro di sci conseguite in tali Stati, l’iscrizione
all’albo professionale della provincia di Trento è subordinata al
riconoscimento professionale disposto secondo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 286 del 1998.
4. Il riconoscimento professionale è effettuato dalla struttura
provinciale competente in materia di turismo sulla base della valutazione
delle qualifiche professionali acquisite all’estero, espressa nell’ambito di
una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell’articolo 16,
comma 1, della legge provinciale sull’attività amministrativa. La Giunta
provinciale stabilisce con propria deliberazione la composizione della
conferenza di servizi e le altre disposizioni necessarie per l’attuazione di
questo comma.
5. L’esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale da
parte di cittadini stranieri è consentito nei limiti stabiliti dall’articolo
27, comma 2, e in conformità al regime della libera prestazione dei servizi
previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007; per i cittadini stranieri
provenienti da Stati diversi da quelli indicati nel comma 2, l’esercizio
temporaneo è consentito solo in accompagnamento dei propri clienti."
4. Al comma 4 dell’articolo 47 della legge provinciale n. 20 del 1993
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "commi 5 bis e 5 ter" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 4";
b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Questa sanzione
si applica anche ai cittadini stranieri che non ottemperano agli obblighi di comunicazione previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007 per l’esercizio temporaneo della professione."
5. L’articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 1993 è abrogato.
6. La Provincia determina le modalità e i criteri per la corresponsione delle somme da assegnare al collegio delle guide alpine per le indennità di attività di soccorso alpino realizzate fino all’entrata in vigore di questa legge.
7. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


Capo V
Disposizioni in materia di contratti, di lavori pubblici e protezione civile


ARTICOLO 44
Disposizioni per l’attuazione nel territorio provinciale della direttiva
2006/123/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,relativa ai servizi nel mercato interno


1. Per dare attuazione nel territorio provinciale alla direttiva
2006/123/CE la Giunta provinciale può disciplinare con uno o più regolamenti
le procedure concernenti l’accesso e l’esercizio di attività di servizi, anche
modificando le disposizioni legislative in contrasto con la direttiva. I
regolamenti sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri:
a) semplificazione, accelerazione, chiarezza e trasparenza delle
procedure, al fine di evitare duplicazioni, ritardi ed effetti dissuasivi;
b) possibilità di subordinare l’accesso a un’attività di servizio e il
suo esercizio a un regime di autorizzazione o al rispetto di determinati
requisiti solamente in conformità a quanto previsto dalla direttiva
2006/123/CE;
c) accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che
abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che un determinato obbligo o
requisito è stato rispettato;
d) possibilità di espletare le procedure a distanza e per via telematica;
e) agevole accessibilità, per prestatori e destinatari di servizi, di
tutte le informazioni che riguardano le attività di servizi;
f) adozione di adeguate forme di pubblicità, d’informazione e di
conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante l’utilizzo di sistemi
telematici.
2. I regolamenti previsti dal comma 1 possono abrogare le disposizioni
legislative provinciali in contrasto con la direttiva 2006/123/CE.
3. Per quanto non previsto da quest’articolo si applicano le definizioni
e le disposizioni contenute nella direttiva 2006/123/CE.






ARTICOLO 45


Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina
dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia
autonoma di Trento)
1. All’articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Resta ferma
l’applicazione delle leggi statali in materia di locazione di immobili
urbani.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. In materia di affitto di fondi rustici si applica la legislazione
statale in materia."
2. Nel comma 5 dell’articolo 39 quater della legge sui contratti e sui
beni provinciali dopo le parole: "per l’affidamento di incarichi per" sono
inserite le seguenti: "l’esercizio di pubbliche funzioni o per incarichi di
pubblico servizio, per".
3. All’articolo 39 decies della legge sui contratti e sui beni
provinciali sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Può essere previsto il rimborso delle spese sostenute per lo
svolgimento dell’incarico. Queste spese possono essere sostenute anche
direttamente dalla Provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono
formulati criteri e limiti per il riconoscimento o per l’assunzione diretta
delle spese.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L’atto di affidamento può disporre che il compenso venga corrisposto
durante lo svolgimento dell’incarico, in modo frazionato e a scadenze
predeterminate. Le modalità di pagamento del corrispettivo sono stabilite dal
contratto."


ARTICOLO 46
Modificazione dell’articolo 52 (Piano provinciale della mobilità)
della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo
2000, n. 3, sono inseriti i seguenti:
"1 bis. In attesa di una disciplina organica in materia di educazione e
sicurezza stradale, il piano provinciale della mobilità individua azioni ed
interventi per il miglioramento della sicurezza stradale e per l’educazione
stradale, anche al fine di contribuire alla riduzione dei sinistri per
incidenti, in conformità agli obiettivi individuati dall’Unione europea e in
adesione alle direttive del piano nazionale della sicurezza stradale previsto
dall’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni
per il riordino degli enti previdenziali), e dai suoi programmi di attuazione.
A supporto dell’attività di pianificazione e promozione delle misure previste,
la Giunta provinciale si avvale della Consulta provinciale della sicurezza e
dell’educazione stradale. La consulta, composta da esperti, anche esterni
all’amministrazione provinciale, in prevenzione e sicurezza stradale,
dell’emergenza sanitaria, di vigilanza e sorveglianza stradale, è nominata
dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
di questa legge e resta in carica per la durata della legislatura provinciale.
1 ter. La deliberazione che approva il piano provinciale della mobilità
dispone l’impegno della spesa, in relazione al volume complessivo delle opere
e degli interventi previsti."


ARTICOLO 47
Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2
(Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)


1. Nel comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale sulla protezione
civile le parole: "in conto capitale" sono soppresse.
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale
sulla protezione civile è sostituita dalla seguente:
"c) un contributo una tantum fino al 20 per cento dei ricavi delle vendite
o delle prestazioni conseguiti nell’anno precedente la pubblica calamità, che
abbia comportato la sospensione dell’attività produttiva o la riduzione del
volume degli affari a seguito della calamità pubblica per un periodo non
inferiore a trenta giorni, o anche per un periodo inferiore se i ricavi per la
mancata attività produttiva nel periodo di riferimento rappresentano una
percentuale superiore all’8 per cento dei ricavi annui; la Giunta provinciale
determina i criteri e le modalità nonché l’ammontare massimo del contributo
concedibile."
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 bis della legge provinciale sulla
protezione civile sono aggiunti seguenti:
"2 bis. In caso di calamità verificate dalla Giunta provinciale ai sensi
dell’articolo 1, comma 3 bis, i commi 1 e 2 si applicano, anche a prescindere
dalla dichiarazione dello stato di emergenza prevista dall’articolo 14, anche
ai veicoli in custodia presso immobili in disponibilità di imprese che
svolgono attività imprenditoriali di rimessaggio, di trasporto, di
manutenzione, di assistenza, di riparazione, di modifica e di sistemazione
degli stessi mezzi, purché l’immobile sia destinato all’esercizio di queste
attività.
2 ter. Se il danno ai veicoli previsti da quest’articolo gode di una copertura
assicurativa a qualsiasi titolo, la Provincia riduce la spesa ritenuta
ammissibile in misura proporzionale al risarcimento ottenuto o disposto dalla
società assicuratrice, anche in forma forfetaria, secondo criteri definiti
dalla Giunta provinciale volti ad assicurare parità di trattamento."
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 45 della legge provinciale sulla
protezione civile è inserito il seguente:
"8 bis. In via straordinaria, la Provincia è autorizzata ad effettuare, con
avvio entro l’esercizio finanziario 2009, gli interventi di manutenzione delle
opere di prevenzione compresi nel piano generale di previsione e prevenzione
di cui all’articolo 6 di competenza comunale, anche al di fuori delle ipotesi
previste dall’articolo 7, comma 1, in base ad un programma straordinario
adottato dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio delle autonomie
locali, che stabilisce le priorità di intervento in relazione alla
localizzazione e allo stato delle opere."
5. Quest’articolo si applica anche alle calamità verificatesi prima della
data di entrata in vigore di questa legge, ma dopo il 1° dicembre 2008.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 48
Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26
(Norme in materia di servizi antincendi)


1. All’articolo 8 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dopo le parole: "scuola provinciale antincendi" sono
aggiunte le seguenti: ", quale struttura organizzativa di terzo livello della
Provincia";
b) alla fine della lettera a) del comma 2 sono aggiunte le seguenti
parole: ", fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 bis 1".
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale n. 26 del 1988 è
sostituito dal seguente:
"2. Alla scuola provinciale antincendi è preposto un responsabile ai sensi
del capo IV della legge sul personale della Provincia, dotato di adeguata
esperienza oppure un esperto esterno assunto con contratto di diritto privato
a tempo determinato, previo parere del consiglio di amministrazione della
cassa."
3. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della legge
provinciale n. 26 del 1988 sono aggiunte le parole: "la Giunta provinciale, in
ogni caso, può stabilire l’applicazione di tariffe ridotte o la gratuità
dell’intervento nel caso di manifestazioni o servizi di particolare
interesse;".
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della legge provinciale n. 26 del
1988 è inserito il seguente:
"3 bis. Il personale in servizio presso i comuni individuati dalla Giunta
provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, che alla data del 30 marzo 2009 svolge mansioni
di vigile del fuoco nell’ambito dei servizi continuativi di vigilanza o di
pronto intervento ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale n. 26 del
1988, è inquadrato, su sua domanda, nel ruolo unico dei dipendenti
provinciali, nel profilo professionale di vigile del fuoco. L’inquadramento è
disposto previa verifica dell’idoneità fisica, secondo le modalità previste
per le progressioni verticali del personale dei vigili del fuoco. Nel rispetto
del trattamento economico in godimento alla data di inquadramento alle
dipendenze della Provincia autonoma di Trento, la definizione del nuovo
trattamento economico e delle altre disposizioni necessarie è disposta sulla
base di apposito accordo decentrato a livello di dipartimento competente in
materia di personale della Provincia con le organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto autonomie locali. In via transitoria, fino alla
completa autosufficienza organizzativa e funzionale dei servizi antincendi
volontari, la Provincia assicura il concorso del personale del corpo
permanente per i servizi antincendi locali, su richiesta dei comuni
interessati e sulla base di apposite convenzioni."
5. Dopo l’articolo 18 bis della legge provinciale n. 26 del 1988 è
inserito il seguente:
"18 bis 1
Formazione e addestramento dei vigili del fuoco volontari
1. Alla formazione e all’addestramento dei vigili del fuoco dei corpi
volontari e delle relative unioni distrettuali, ivi compresi gli allievi dei
gruppi istituiti nell’ambito dei corpi volontari, provvede la federazione,
sulla base di programmi annuali approvati dalla Provincia. Per l’attuazione
dei programmi di formazione, la federazione di norma si avvale, mediante
convenzione e a titolo gratuito, della scuola provinciale antincendi. Per gli
oneri previsti da questo comma si provvede nell’ambito dei trasferimenti di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera m bis)."
6. All’articolo 18 quater della legge provinciale n. 26 del 1988 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "L’approvazione dei programmi, che stabiliscono
la localizzazione degli interventi, equivale alla loro dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza." sono soppresse;
b) nel comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La proprietà delle
elisuperfici realizzate dalla Provincia è attribuita a titolo gratuito ai
comuni, fatte salve specifiche esigenze organizzative e funzionali individuate
dalla Giunta provinciale.";
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La Provincia può
realizzare in via sostitutiva le elisuperfici occasionali facenti parte della
rete strategica provinciale; in questo caso si applicano i commi 1, 3 e 6
dell’articolo 7 della legge provinciale sulla protezione civile."
7. La deliberazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo
11 della legge provinciale n. 26 del 1988, come modificato dal comma 3 di
quest’articolo, può disporre anche su interventi attuati prima dell’entrata in
vigore di questa legge e non ancora liquidati, in base alle fattispecie
d’intervento da essa considerate.
8. Resta ferma, con oneri a carico del bilancio della cassa provinciale
antincendi, l’attribuzione al fondo unico per il personale del corpo
permanente dei vigili del fuoco dell’importo corrispondente alla percentuale,
fissata dal contratto collettivo, del costo teorico dei servizi resi a titolo
gratuito, quantificato dal dirigente della struttura provinciale competente in
materia di servizi antincendi in base alla normativa di volta in volta vigente.
9. L’articolo 18 della legge provinciale n. 26 del 1988 è abrogato dalla
data di entrata in vigore di questa legge, fatto salvo il comma 5, che è
abrogato a decorrere dalla data di inquadramento del personale nel corpo
permanente secondo quanto previsto dal comma 3 bis) dell’articolo 15 della
legge provinciale n. 26 del 1988, inserito con questa legge, e comunque non
oltre l’1 gennaio 2010.
10. Alla spesa di cui al comma 4 si provvede a carico degli stanziamenti
autorizzati in bilancio per il personale provinciale.


Capo VI
Disposizioni in materia di ambiente, urbanistica e foreste


ARTICOLO 49
Inserimento dell’articolo 63 bis nella legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette)


1. Dopo l’articolo 63 della legge provinciale sulle foreste e sulla
protezione della natura è inserito il seguente:
"Art. 63 bis Altre azioni per la promozione della filiera trentina foresta - legno
1. La Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione e a
partecipare a una società avente lo scopo di perseguire la massima
valorizzazione del legno trentino e dei prodotti forestali, nonché di
promuovere e rafforzare la filiera foresta - legno, in un’ottica di gestione sostenibile, anche attraverso progetti di natura imprenditoriale a carattere innovativo. Per il perseguimento di quest’obiettivo la Provincia assicura il pieno coinvolgimento nell’azione di promozione del Consiglio delle autonomie locali e dei comuni interessati a partecipare alla società.
2. Lo statuto della società deve consentire l’ingresso nel capitale
sociale, a condizioni non discriminatorie, di tutti i soggetti pubblici e
privati proprietari di boschi situati nel territorio provinciale."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 50
Modificazioni degli articoli 87 e 106 della legge provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura


1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 87 della legge provinciale sulle
foreste e sullaprotezione della natura sono aggiunti i seguenti periodi: "Per utilizzare più razionalmente i propri terreni la Provinci, nell’ambito delle procedure di espropriazione, può disporre la permuta a trattativa privata di terreni silvo-pastorali, montani o non più appartenenti o funzionali al demanio idrico, anche con conguagli in denaro. Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico della Provincia."
2. Alla fine del comma 7 dell’articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è aggiunto il seguente periodo: "La Provincia, inoltre, può dare in uso agli enti di custodia uniformi,
equipaggiamenti e attrezzature speciali, secondo le tipologie e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale."
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 51
Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32(Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)


1. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, è inserito il seguente:
"Art. 8 bis Disposizioni in materia di personale
1. Il personale assunto ai sensi di questa legge e dell’articolo 88 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), per il quale la competente unità operativa di medicina legale abbia accertato la sopraggiunta inidoneità allo svolgimento delle proprie mansioni o di mansioni comunque compatibili, in luogo del licenziamento può essere collocato presso cooperative o loro consorzi convenzionati con la struttura provinciale competente in materia di ripristino e valorizzazione ambientale.
2. Le modalità e i criteri per l’attuazione di quest’articolo sono
approvati con deliberazione della Giunta provinciale."


ARTICOLO 52
Modificazioni della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia)


1. Dopo l’articolo 6 bis della legge provinciale sul risparmio energetico
è inserito il seguente:
"Art. 6 ter Misure per il sostegno dell’edilizia sostenibile
1. Per promuovere in Trentino la diffusione dell’edilizia sostenibile e
in particolare del sistema di certificazione LEED (Leadership in energy and
environmental design), la Provincia può proporre, anche a titolo gratuito,
appositi corsi di formazione rivolti a tutti i soggetti interessati e
contribuire alla copertura delle spese di divulgazione, diffusione e
informazione relativi all’edilizia sostenibile e sul sistema di certificazione
LEED, proposti da associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro, secondo
limiti, modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dando priorità
ai soggetti maggiormente rappresentativi del sistema LEED."
2. Dopo l’articolo 6 ter della legge provinciale sul risparmio energetico
è inserito il seguente:
"Art. 6 quater
Misure per il contenimento dei consumi energetici
1. Per contenere i consumi energetici e le emissioni climalteranti degli
edifici di proprietà della Provincia, degli enti funzionali, delle fondazioni
e società controllate, per sostenere le aziende locali che operano nel campo
del risparmio energetico e per favorire l’impiego di materie prime e prodotti
delle imprese locali, la Giunta provinciale adotta, entro sei mesi
dall’entrata in vigore di quest’articolo, un piano quinquennale straordinario
per l’adeguamento e/o la ristrutturazione di tali edifici al fine di adeguarli
ai migliori standard di risparmio energetico e di utilizzo di energie da fonti
rinnovabili. Compatibilmente con le risorse disponibili, il piano degli
interventi dovrà privilegiare gli edifici destinati all’attività scolastica,
ospedaliera, assistenziale."
3. Le domande presentate dopo il 1° gennaio 2006 volte ad ottenere le
provvidenze relative all’installazione di pannelli fotovoltaici, inizialmente
ammesse ai finanziamenti, e successivamente escluse a seguito
dell’introduzione della soglia minima di ammissione sono riammesse dopo
istruttoria amministrativa.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.



ARTICOLO 53
Modificazioni della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1
(Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22)


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale sugli
insediamenti storici è aggiunto il seguente:
"4 bis. I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi anche sulla
base di progetti preliminari o in sede di approvazione delle iniziative, nel
rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale
attuativa di questa legge."
2. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale sugli insediamenti storici è soppresso.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge provinciale sugli
insediamenti storici è aggiunto il seguente:
"5 bis. Le assegnazioni in conto capitale previste dal comma 5 possono essere disposte anche nella forma di contributi annui costanti, determinati in modo che il loro valore attuale sia pari all’ammontare delle assegnazioni in conto capitale."
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 54
Modificazione dell’articolo 48 (Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotteranee) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10


1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale 11
settembre 1998, n. 10, sono aggiunte le parole: "Fermo restando il pagamento
dei canoni determinato con le modalità previste dall’articolo 51, comma 1,
costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, inoltre, le denunce di
esistenza di pozzi e di rinvenimento di acqua sotterranea presentate ai sensi
dell’articolo 103 del regio decreto n. 1775 del 1933 e dell’articolo 10 del
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione
di acque pubbliche), per le quali non è stata presentata domanda di
concessione ai sensi del comma 1, relative a utilizzazioni d’acqua ancora in
atto."






ARTICOLO 55


Modificazione dell’articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21
(Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n.
19)
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 5 della legge provinciale 27 agosto
1982, n. 21 è inserito il seguente:
"8 bis. Al pagamento dei compensi ai membri delle commissioni di cui al comma
ottavo provvedono i comuni che hanno richiesto la costituzione della
commissione, utilizzando i trasferimenti della Provincia nell’ambito del fondo
perequativo di cui all’articolo 6, comma 4, della legge provinciale 15
novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)."
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai compensi non
ancora erogati dalla Provincia alla data di entrata in vigore di questa legge.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 56
Disposizioni in materia di tariffa di depurazione


1. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità dell’articolo 8 sexies del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di
risorse idriche e di protezione dell’ambiente), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, disciplinando anche le modalità di
rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la
Provincia può procedere per i casi analoghi.
2. Alle spese di cui al primo periodo del comma 1 provvede l’Agenzia per
la depurazione con il proprio bilancio.


Capo VII
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale


ARTICOLO 57
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)


1. All’articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera c) del comma 1 le parole: ", fatto salvo quanto disposto al comma 3" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. La Provincia, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2 possono affidare alla società tutte le attività connesse o complementari a quelle previste dal comma 1, ivi compresa la gestione delle violazioni amministrative.
1 ter. Nell’ambito della gestione delle violazioni amministrative al codice della strada, la società può essere delegata ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico (PRA), a quella del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti contenente le informazioni sui veicoli e sui relativi proprietari, nonché all’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’espletamento del servizio affidato dall’ente titolare della relativa funzione e nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine la società provvede direttamente alla stipula dei contratti con i titolari o i gestori delle banche dati."
2. I commi 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 38 della legge provinciale n. 3 del
2006 sono abrogati.
3. All’articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: "L’intesa può prevedere
che le funzioni dell’agenzia siano attivate in tempi diversi. Resta ferma la possibilità per l’agenzia di svolgere specifici compiti e attività di
carattere operativo, mediante appalto di servizi.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L’agenzia svolge le seguenti attività e compiti:
a) acquisizione di servizi e di forniture, anche nelle forme previste
dall’articolo 39 bis, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento);
b) a seguito di procedure per la scelta del contraente, aggiudicazione di lavori e di opere e affidamento di incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
c) assistenza e consulenza ai candidati e agli offerenti per
l’aggiudicazione di un contratto pubblico, relativamente alle informazioni sulle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, sugli obblighi fiscali, sulla tutela dell’ambiente, sulle disposizioni in
materia di sicurezza e condizioni di lavoro e su tutte le altre norme da rispettare nell’esecuzione del contratto;
d) effettuazione delle procedure per l’assunzione del personale con
rapporto di lavoro subordinato e svolgimento delle attività amministrative e gestionali connesse al rapporto di lavoro, fermi restando i poteri datoriali in capo ai soggetti indicati nel comma 3.";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. L’agenzia opera come centrale di committenza relativamente alle attività e ai compiti previsti dal comma 2, lettere a) e b).";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L’agenzia svolge i propri servizi a favore:
a) della Provincia e degli enti strumentali previsti dall’articolo 33,
comma 1, lettera a);
b) degli enti strumentali previsti dall’articolo 33, comma 1, lettere b)
e c) - escluse le funzioni previste dal comma 2, lettera d) - per il personale assunto concontratto di diritto privato;
c) dei comuni e delle comunità, previa convenzione;
d) delle aziende pubbliche di servizi alla persona, previa convenzione;
e) degli organismi di diritto pubblico a cui è applicabile la normativa
provinciale sui lavori pubblici, previa convenzione.";
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. I soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 si avvalgono dell’agenzia secondo tempi e modalità individuati con deliberazione della Giunta provinciale.";
f) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "Nelle medesime convenzioni può essere prevista la messa a disposizione dell’agenzia di
personale dipendente delle comunità, degli enti locali, delle aziende
pubbliche di servizi alla persona nonché degli organismi provinciali
rappresentativi dei comuni trentini.";
g) alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "In sede di
primo avvio dell’agenzia la Provincia può sostenere direttamente, a carico del
bilancio provinciale, le spese per il funzionamento dell’agenzia."
4. Dopo l’articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è
inserito il seguente:
"Art. 39 terAgenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE)
1. Per rendere più efficace l’attività di concessione ed erogazione di
aiuti, contributi e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore degli imprenditori e degli altri soggetti operanti in tutti i settori economici, a eccezione di quello agricolo, è istituita, ai sensi dell’articolo 32, l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE).
2. L’APIAE può essere articolata in servizi nel numero massimo di due e svolge le seguenti funzioni e attività:
a) la concessione e l’erogazione di aiuti, di contributi e di
agevolazioni finanziarie comunque denominate previste dalla normativa provinciale, nonché le connesse attività di verifica e controllo;
b) la cura dei rapporti con i consorzi di garanzia collettiva fidi
presenti in provincia di Trento e con gli enti creditizi di cui all’articolo 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova
imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), cui possono essere affidate le funzioni individuate dalla lettera a) di quest’articolo, ai sensi del medesimo articolo 15;
c) l’attuazione di ogni altro intervento che le è affidato dalla Giunta
provinciale in via straordinaria, entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo, per l’attuazione di politiche economiche e
finanziarie anticongiunturali a favore dei settori economici, a eccezione di quello agricolo.
3. Nell’agenzia non è istituito l’organo collegiale previsto
dall’articolo 32, comma 6, lettera c).
4. L’agenzia è resa operativa con la deliberazione assunta ai sensi
dell’articolo 29, comma 4. Con questa deliberazione sono soppresse due strutture di secondo livello nei dipartimenti competenti nelle materie indicate nel comma 1. In relazione a quanto stabilito dagli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, alle strutture provinciali di primo e di secondo livello non possono essere attribuiti compiti già affidati all’APIAE da quest’articolo.
5. La Provincia può assegnare somme all’agenzia per il suo funzionamento."
5. Dopo l’articolo 39 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è
inserito il seguente:
"Art. 39 quaterAgenzia per la depurazione
1. Anche per realizzare le migliori condizioni per l’effettivo
trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di servizio idrico integrato da gestire nell’ambito unico provinciale previsto dall’articolo 13, comma 7 bis, è istituita l’agenzia provinciale per il servizio idrico, per l’espletamento dei compiti e delle attività relativi alla depurazione delle acque reflue.
2. L’agenzia svolge i compiti e le attività connesse con la depurazione delle acque reflue, compresi il supporto tecnico alla Giunta provinciale per la pianificazione del servizio e la programmazione delle relative opere, per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle strutture e delle infrastrutture funzionali al servizio nonché degli impianti di pretrattamento e di trattamento dei rifiuti speciali presso i depuratori, previsti
dall’articolo 95, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti).
3. L’agenzia è disciplinata con il regolamento previsto dall’articolo 32.
In relazione alle esigenze previste dal comma 1, fino all’approvazione del regolamento l’agenzia può essere disciplinata con l’atto organizzativo approvato ai sensi dell’articolo 30, comma 1, che provvede anche alla soppressione della struttura di secondo livello che svolge le funzioni
demandate all’agenzia.
4. Nell’agenzia non è istituito l’organo collegiale previsto
dall’articolo 32, comma 6, lettera c).
5. A seguito del trasferimento ai comuni, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, delle funzioni svolte dall’agenzia, il decreto previsto dall’articolo 8, comma 13, può prevedere il trasferimento dell’agenzia ai comuni; in tal caso, fino a diversa scelta relativa all’organizzazione della funzione,
l’ordinamento dell’agenzia può essere disciplinato dai comuni nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 e da quest’articolo, in quanto compatibili.
6. La Provincia può assegnare somme all’agenzia per il suo funzionamento.
Tra le entrate dell’agenzia sono comunque ricompresi i proventi per tariffe e canoni già spettanti alla Provincia ai sensi del vigente ordinamento nelle materie attribuite all’agenzia stessa; detti proventi spettano all’agenzia anche se relativi a rapporti giuridici sorti prima della costituzione
dell’agenzia."
6. Dopo l’articolo 39 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 è
inserito il seguente:
"Art. 39 quinquies
Agenzia provinciale per i mondiali di sci nordico Fiemme 2013
1. In relazione allo svolgimento dei campionati del mondo di sci nordico
2013, la Provincia, sulla base di un protocollo d’intesa con i comuni e con il Comprensorio della Valle di Fiemme nonché con la Magnifica Comunità di Fiemme e con gli altri soggetti associativi pubblici e privati, può istituire, ai sensi dell’articolo 32, un’agenzia provinciale per la promozione e la realizzazione coordinata di misure e interventi d’interesse provinciale in materia di mobilità e infrastrutture, riqualificazione dei centri storici,
ambiente ed energia, di turismo e per la promozione di altri interventi correlati alle finalità di quest’articolo.
2. L’agenzia può svolgere anche compiti e interventi ad essa demandati dagli enti locali, se previsti dal protocollo d’intesa. In tal caso il protocollo prevede anche i criteri e le modalità per la messa a disposizione da parte degli enti locali di risorse organizzative e strumentali per lo svolgimento dei compiti e degli interventi demandati all’agenzia.
3. La composizione del consiglio di amministrazione dell’agenzia è
stabilita dal regolamento previsto dall’articolo 32, assicurandovi comunque una rappresentanza degli enti locali. Il regolamento può prevedere anche una rappresentanza nel consiglio di amministrazione di altri soggetti associativi pubblici o privati che operano nel campo economico-turistico, culturale, ambientale e degli usi civici.
4. Nell’agenzia non è istituito l’organo collegiale previsto
dall’articolo 32, comma 6, lettera c).
5. L’agenzia è soppressa dalla Giunta provinciale dopo lo svolgimento dei campionati del mondo di sci nordico del 2013 o dopo che sono stati realizzati tutti gli interventi demandati all’agenzia ai sensi di quest’articolo, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
6. La Provincia può assegnare somme all’agenzia per il suo funzionamento."
7. Dopo l’articolo 39 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:
"Art. 39 sexiesFondazione per le Dolomiti - bene naturale del patrimonio mondiale UNESCO
1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una
fondazione legata al riconoscimento delle Dolomiti quale bene naturale del patrimonio mondiale dell’UNESCO, assieme alle province di Belluno, di Bolzano, di Pordenone e di Udine. La fondazione ha lo scopo di contribuire a uno sviluppo conservativo e durevole dei beni naturali. Lo statuto della
fondazione dev’essere compatibile con le competenze spettanti alla Provincia in base allo Statuto speciale.
2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della
fondazione i beni mobili e immobili eventualmente necessari per la sua attività, nonché una somma non superiore a 150.000 euro, e può concorrere alle spese per l’attività della fondazione."
8. Dopo il comma 01 dell’articolo 43 della legge provinciale n. 3 del
2006 è inserito il seguente:
"02. Gli oneri derivanti dalla prima elezione dell’assemblea delle comunità sono a carico del bilancio provinciale."
9. In relazione all’esigenza di istituire con urgenza, quali misure
anticongiunturali, le agenzie previste dagli articoli 39 bis e 39 ter della legge provinciale n. 3 del 2006, il funzionamento e l’organizzazione di queste agenzie sono disciplinati transitoriamente dagli atti organizzativi previsti dall’articolo 29, comma 4, e dall’articolo 30, comma 1, della legge, al posto dei regolamenti previsti dall’articolo 32 della legge e fino alla loro emanazione.
10. L’agenzia per la depurazione rimborsa alla Provincia, con oneri a carico del proprio bilancio, le somme pagate da quest’ultima, in relazione alle funzioni demandate all’agenzia, dal 1° gennaio 2009 fino alla data di istituzione dell’agenzia.
11. L’allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dalla tabella E di questa legge.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della lettera
g) del comma 3 di quest’articolo si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per il funzionamento degli uffici provinciali.
13. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 58
Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. Modificazione dell’articolo 15 della legge sul personale della Provincia


1. Ai sensi dell’articolo 63 della legge sul personale della Provincia e
dell’articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema
educativo di istruzione e formazione del Trentino), la dotazione complessiva del personale provinciale assunto con contratto a tempo indeterminato è fissata come segue:
a) per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al
comparto ricerca, individuato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell’art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7), relativamente al personale delle aree della dirigenza, dei direttori e del restante personale dipendente che presta servizio presso le strutture organizzative provinciali: 4315 unità equivalenti per l’anno 2009 e per gli anni seguenti;
b) per il comparto della scuola di cui all’articolo 3, comma 1, numero 2), lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Provincia n. 44-7/Leg del 2003, relativamente al personale insegnante della scuola per l’infanzia, al personale coordinatore pedagogico e al personale assistente educatore, al personale non insegnante delle scuole a carattere statale e al personale insegnante della formazione professionale: 2.560 unità equivalenti per gli anni scolastici 2009-2010 e successivi;
c) per il comparto della scuola di cui all’articolo 3, comma 1, numero 1) e numero 2), lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 44-7/Leg del 2003, relativamente al personale dirigente scolastico e al personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale: 6.775 posti, di cui 96 per il personale con qualifica di dirigente scolastico, per gli anni scolastici 2009-2010 e successivi.
2. I posti a tempo pieno del personale individuato dal comma 1 sono utilizzabili per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. I posti di personale insegnante previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono fra loro fungibili nel limite di trenta unità.
3. Ai sensi dell’articolo 63 della legge sul personale della Provincia la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 per tutto il personale indicato nel comma 1, lettera a), è fissata in 210.803.000 euro per l’anno 2009, in euro 211.503.000 euro per l’anno 2010 e in 210.603.000 euro per l’anno 2011 e successivi, tenuto conto degli oneri autorizzati per la contrattazione collettiva per il biennio 2008-2009. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore.
4. Ai sensi dell’articolo 85 della legge provinciale sulla scuola, la
spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2009-2010 e successivi per il personale indicato nel comma 1, lettere b) e c), è fissata in 479.100.000 euro per l’anno 2009, in 484.189.717,50 euro per l’anno 2010 e successivi, tenuto conto degli oneri autorizzati per la contrattazione collettiva.
5. Nel comma 3 bis dell’articolo 15 della legge sul personale della
Provincia le parole: "di 98 unità, a 25 delle quali" sono sostituite dalle seguenti: "di 98 unità, a 27 delle quali".
6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest’articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per le spese per il personale provinciale.


ARTICOLO 59
Modificazioni dell’articolo 1 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, e dell’articolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, relativi agli oneri per la contrattazione nel comparto del servizio sanitario provinciale


1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale
12 settembre 2008, n. 16, le parole: "in 9.343.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "in 9.843.000 euro".
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b) le parole: "1.161.000 euro per l’anno 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "1.311.000 euro per l’anno 2009";
b) nella lettera c) le parole: "14.076.000 euro per l’anno 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "15.476.000 euro per l’anno 2009".
3. Per i fini del comma 1 é autorizzata con la tabella A la maggiore
spesa di 500.000 euro sull’unità previsionale di base 15.20.120, per gli anni 2009, 2010 e seguenti.
4. Per i fini del comma 2 é autorizzata con la tabella A la maggiore
spesa di 1.550.000 euro sull’unità previsionale di base 44.5.110 per gli anni 2009, 2010 e seguenti.


ARTICOLO 60
Disposizioni per il blocco delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto delle autonomie locali


1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, anche ai fini del rispetto dei limiti
contenuti nel patto di stabilità interno, la Provincia procede ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento nella percentuale massima dello 0,85 per cento del limite della spesa prevista dall’articolo 58 per il personale del comparto delle autonomie locali.
2. Sono escluse dalla limitazione prevista dal comma 1 le assunzioni
necessarie per il funzionamento del corpo permanente dei vigili del fuoco, del nucleo elicotteri, del corpo forestale provinciale, del centro provinciale per l’infanzia, per il personale con funzioni di conservatore del libro fondiario, per il personale tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente, per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché per le
assunzioni conseguenti all’inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell’articolo 8 della legge sul personale della Provincia e per quelle previste dall’articolo 63 di questa legge.
3. La Giunta provinciale individua le figure e i profili professionali da
assumere presso la Provincia e impartisce agli enti indicati nell’articolo 33,
comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006, direttive per la
quantificazione delle dotazioni di personale a tempo indeterminato.
4. Per il triennio 2009-2011 il numero delle strutture organizzative
provinciali di secondo livello non può superare il numero di sessanta unità.


ARTICOLO 61
Modificazioni dell’articolo 2 (Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa) della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11


1. All’articolo 2 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4, dopo le parole: "progressione economica", sono inserite le seguenti: "e alle incentivazioni per l’incremento della produttività del personale";
b) il comma 5 è abrogato;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La Provincia effettua in modo preferenziale per via telematica le
comunicazioni generali relative al rapporto di lavoro indirizzate ai propri dipendenti, comprese quelle relative al prospetto contenente le informazioni sul pagamento dello stipendio. In ogni caso le comunicazioni generali s’intendono conosciute, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all’albo della struttura organizzativa, anche periferica, di assegnazione. Con
deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuate particolari modalità con cui le comunicazioni e il prospetto sono portati a conoscenza del personale interessato."


ARTICOLO 62
Disposizioni sull’utilizzo di personale assunto con contratto di lavoro subordinato di diritto privato


1. Per necessità di carattere temporaneo o stagionale il personale
operaio già assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, di interventi o di attività sulla base di particolari norme di settore può essere utilizzato, previo consenso del lavoratore, presso strutture provinciali diverse da quelle di originaria assegnazione, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative del comparto delle autonomie locali.


ARTICOLO 63
Disposizioni per la riduzione dei rapporti di collaborazione


1. Ferma restando la dotazione complessiva di personale stabilita
dall’articolo 58, anche allo scopo di garantire, con caratteri di adeguatezza e di continuità, il regolare espletamento delle funzioni svolte dalle strutture provinciali previste dall’articolo 28, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006, e in particolare delle funzioni svolte da soggetti con contratto di collaborazione ai sensi dell’articolo 39 duodecies della legge sui contratti e sui beni provinciali, la Provincia può procedere,
mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, all’assunzione di sessanta unità al massimo di personale equivalente a tempo pieno con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Giunta provinciale ne definisce il numero con riferimento a ciascuna figura professionale. Ai fini della partecipazione ai concorsi costituiscono titoli valutabili anche i periodi di lavoro prestati con contratto di collaborazione a partire dal 1° gennaio 2001 e fino all’ultimo giorno del mese di entrata in vigore di questa legge presso le strutture previste dall’articolo 28, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006. I periodi di collaborazione sono computati secondo criteri di calcolo determinati nel bando per la conversione in termini temporali dei corrispettivi spettanti.
2. Dalla data di assunzione delle unità di personale di cui al comma 1 è vietato stipulare i contratti di collaborazione previsti dall’articolo 39 duodecies della legge sui contratti e sui beni provinciali per volumi di attività equivalenti a quelle svolte dalle unità di personale di cui al comma 1, determinati con deliberazione della Giunta provinciale.
3. Allo scopo di garantire, con caratteri di adeguatezza e di continuità, la prosecuzione del regolare espletamento delle funzioni provinciali, in particolare di quelle attualmente svolte dal personale provinciale con rapporto di lavoro a tempo determinato disciplinato dal CCPL del comparto delle autonomie locali, la Provincia può procedere, in deroga all’articolo 58, all’assunzione di personale a tempo indeterminato per la copertura di quarantacinque posti di cui quindici da concorso pubblico, quindici dalla graduatoria degli idonei di cui alla legge provinciale 14 novembre 2006, n. 10 (Procedure di assunzione di personale presso la Provincia autonoma di Trento e i relativi enti funzionali) e quindici da concorsi riservati per titoli ed
esami disciplinati da questo comma. Sono ammessi ai concorsi riservati i soggetti, in possesso dei requisiti di accesso per la qualifica a concorso previsti dalla normativa vigente, che al termine di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso non abbiano in corso rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e che abbiano positivamente maturato presso la Provincia o i suoi enti strumentali, con rapporto di lavoro a tempo determinato, almeno tre anni di servizio alla data di entrata in vigore di questa legge. La Giunta provinciale, previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, emana secondo le disposizioni vigenti i bandi per consentire l’espletamento delle procedure concorsuali e stabilisce i titoli valutabili.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assunzioni presso gli enti strumentali previsti dall’articolo 33, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale n. 3 del 2006, ivi compresa l’azienda sanitaria provinciale per i servizi sanitari, nei limiti quantitativi,
nell’individuazione dei profili professionali, nei tempi e con le modalità previsti dalla Giunta provinciale, previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.
5. Alle spese di cui al comma 3 si provvede a carico degli stanziamenti autorizzati in bilancio per il personale provinciale.


Capo VIII
Disposizioni in materia di attività culturali e istruzione


ARTICOLO 64
Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)


1. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale
sulle attività culturali, le parole: "e di attrezzature" sono sostituite dalle seguenti: ", di attrezzature, beni mobili, software compreso, strumenti, materiale di scena, costumi e altri accessori".
2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale
sulle attività culturali è sostituita dalla seguente:
"h) i revisori dei conti, disciplinati in base all’articolo 32, comma 6,
lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006;".
3. All’articolo 28 della legge provinciale sulle attività culturali sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 10 del comma 2 è sostituito dal seguente:
"10) gli articoli 3 e 37 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Gli organi di ciascuno dei musei della Provincia, individuati
dall’articolo 24, in carica alla data di entrata in vigore di questo comma continuano ad operare e decadono il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del rispettivo regolamento previsto dall’articolo 25."
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 65
Promozione della memoria di Chiara Lubich e partecipazione della Provincia ad una fondazione per il sostegno dell’Istituto universitario Sophia (IUS)


1. Al fine di onorare la memoria e far conoscere alle giovani generazioni l’opera della concittadina Chiara Lubich, la Provincia partecipa alla realizzazione di iniziative di carattere culturale e di ricerca, formative e sociali, volte in modo particolare a favorire l’incontro, il confronto e il dialogo, anche interreligioso, sul piano nazionale ed internazionale.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta
provinciale è autorizzata a partecipare alla costituzione, quale socio
fondatore, di una fondazione avente lo scopo principale di sostenere la crescita e lo sviluppo dell’Istituto universitario Sophia (UIS) e, in
particolare, di sostenerne le attività di studio e ricerca e di contribuire al suo finanziamento o al finanziamento di progetti culturali e didattici
realizzati dall’istituto medesimo.
3. Per i fini del comma 2 la Provincia può conferire al fondo di
dotazione della fondazione una quota di partecipazione fino all’importo di 300.000 euro.
4. Nell’ambito delle funzioni esercitate in qualità di socio fondatore,
la Giunta provinciale individua le modalità degli interventi per favorire la progettazione e la realizzazione di iniziative che vedano la collaborazione
tra lo IUS e le istituzioni, gli enti locali, le scuole, le fondazioni ed i
centri di ricerca trentini, sostenendo in modo particolare la partecipazione di giovani trentini alle attività promosse dallo IUS al di fuori del Trentino ed incentivando la realizzazione di corsi, convegni ed incontri promossi dallo IUS in Trentino. Per le finalità previste da questo comma è autorizzata la spesa massima di euro 100.000.
5. Fermo restando che lo schema di statuto della fondazione è
preventivamente approvato dalla Giunta provinciale, il Presidente è
autorizzato a sottoscrivere l’atto costitutivo, ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione medesima. Il Presidente della Provincia sottoscrive l’atto costitutivo della Fondazione IUS, previa approvazione della Giunta provinciale, ed assume gli accordi ed ogni atto necessario per l’attuazione delle attività previste da quest’articolo.
6. Per i fini di cui ai commi 1 e 4, con l’allegata Tabella A, è
autorizzata la spesa di 400.000 euro sull’unità previsionale di base 90.10.290 per l’anno 2009.


ARTICOLO 66
Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali
per titoli del personale docente per gli anni 2009-2013
1. In deroga all’articolo 92, comma 2, lettera b), della legge
provinciale sulla scuola le graduatorie provinciali per titoli formate per il quadriennio 2009-2013 sono aggiornate dopo il primo anno di validità.
Contestualmente gli aspiranti docenti in possesso dei requisiti possono chiedere di essere inseriti nella terza fascia e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti e ai titoli posseduti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 2 bis, della legge provinciale sulla scuola.


ARTICOLO 67
Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell’infanzia della provincia autonoma di Trento), e abrogazione di disposizioni connesse


1. Il comma 2 bis dell’articolo 48 della legge provinciale sulle scuole
dell’infanzia è sostituito dal seguente:
"2 bis. Per l’anno scolastico 2008-2009 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è quantificato in misura pari a euro 5.124.418,47. A partire dall’anno scolastico 2009­2010 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato dal corrispondente finanziamento dell’anno scolastico precedente rivalutato, per una quota definita dal piano annuale in misura non superiore al 65 per cento, sulla base del tasso medio di
incremento del costo del personale insegnante e non insegnante operante nella scuola dell’infanzia provinciale, e per la restante quota in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il finanziamento è ripartito tra le scuole dell’infanzia equiparate in base al numero di sezioni attivate ad inizio anno scolastico dal piano annuale previsto dall’articolo 54 ed è ridotto nella misura del 5 per cento per quelle scuole che richiedono di usufruire per il proprio personale insegnante dei corsi di aggiornamento di cui all’articolo 7."
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 48 della legge provinciale sulle
scuole dell’infanzia è inserito il seguente:
"2 ter. Per gli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010 il finanziamento delle spese necessarie per la formazione del personale in materia di sicurezza sul posto di lavoro e per l’utilizzo di operatori qualificati per la sperimentazione dell’insegnamento delle lingue straniere previsto
dall’articolo 3 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento
delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo. Modifiche delle leggi
provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), è corrisposto nella misura massima di 620.000 euro."
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 60 (Disposizioni per il finanziamento delle scuole
dell’infanzia equiparate) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
b) articolo 69 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
c) articolo 71 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.


ARTICOLO 68
Modificazione dell’articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4(Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 bis della legge provinciale sulla
solidarietà internazionale è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Provincia, inoltre, può mettere a disposizione dell’associazione indicata nel comma 1, per l’espletamento delle sue finalità, proprio personale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, mantenendo il relativo onere, in tutto o in parte, a proprio carico. Allo stesso modo può mettere a disposizione dell’associazione i beni mobili, immobili e le attrezzature necessari al suo buon funzionamento."


Capo IX
Disposizioni in materia di sanità e ricerca


ARTICOLO 69
Modificazioni dell’articolo 16 della legge 1 aprile 1993, n. 10
(Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)


1. In attesa della riforma organica della legge sul servizio sanitario
provinciale, all’articolo 16 di quest’ultima legge sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"1. Il direttore generale è nominato dalla Giunta provinciale, secondo procedure da essa stabilite, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:";
b) al comma 5 le parole: "In caso di vacanza dell’ufficio o" sono
soppresse;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5 bis. In caso di vacanza dell’ufficio, anche per la cessazione anticipata
dell’incarico del direttore generale a seguito di dimissioni volontarie o di
revoca, la Giunta provinciale, fino alla nomina del nuovo direttore generale e
comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nomina il direttore
generale reggente tra i responsabili di una delle direzioni previste
dall’articolo 23, comma 1, lettere b), c), d) e lettera h), numeri 1), 2) e 3). Al direttore generale reggente si applica quest’articolo, in quanto compatibile."
2. Le modificazioni dell’articolo 16 della legge sul servizio sanitario
provinciale di cui al comma 1 si applicano anche in caso di vacanza
dell’ufficio di direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi
sanitari intervenuta prima dell’entrata in vigore di questa legge; il termine massimo di ventiquattro mesi di durata dell’incarico di direttore generale reggente decorre dalla nomina effettuata secondo quanto disposto dal comma 5 bis dell’articolo 16 della legge sul servizio sanitario provinciale. Le procedure per la nomina del direttore generale dell’azienda avviate prima dell’entrata in vigore di questa legge sono estinte.


ARTICOLO 70
Modificazione dell’articolo 17 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6(Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Provincia può autorizzare gli enti che hanno acquisito la proprietà a titolo gratuito di un bene immobile ai sensi dell’articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), ad alienare a un soggetto senza fine di lucro l’immobile perché esso sia utilizzato come struttura funzionale alla programmazione sanitaria provinciale adibita a RSA, in deroga al vincolo previsto dall’articolo 38. In tal caso il vincolo di
inalienabilità è annotato nel libro fondiario e continua ad applicarsi
l’articolo 38, comma 5, della legge sui contratti e sui beni provinciali."


ARTICOLO 71
Modificazione dell’articolo 9 della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22(Disciplina dell’assistenza odontoiatrica in provincia di Trento)


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22, è aggiunto il seguente:
"4 bis. I provvedimenti previsti dall’articolo 6 possono stabilire anche condizioni, limiti, modalità e termini per il rimborso delle spese sostenute tra l’11 gennaio 2008 e il 30 settembre 2008, al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3."
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con le modalità individuate nella tabella B.


ARTICOLO 72
Abrogazione di disposizioni in materia sanitaria
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 76 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico);
b) articolo 17 della legge provinciale 29 ottobre 1983, n. 34 (Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e alcoolismo);
c) articolo 54 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 (Norme transitorie per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica);
d) articolo 14 (Disposizioni inerenti al primo funzionamento dell’azienda provinciale per i servizi sanitari) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;
e) articolo 22 (Fondi di incentivazione per il comparto della sanità e
disposizioni in materia di rimborso delle spese di viaggio agli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;
f) articolo 36 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
g) articolo 71 (Riapertura del termine previsto dall’articolo 56, comma 6, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.


ARTICOLO 73
Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull’Istituto agrario di San Michele all’Adige, e di altre disposizioni connesse)


1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale
sulla ricerca è sostituita dalla seguente:
"a) la stipulazione di accordi di programma con l’Università degli studi
di Trento, la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Edmund Mach e altri organismi di ricerca, come definiti dalla normativa comunitaria, secondo quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 21;".
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale sulla
ricerca è aggiunto il seguente periodo: "L’efficacia del programma è prorogata fino all’entrata in vigore del programma successivo."
3. L’articolo 27 della legge provinciale sulla ricerca è abrogato.
4. Il comma 4 dell’articolo 32 della legge provinciale sulla ricerca è
sostituito dal seguente:
"4. Gli articoli da 1 a 30 e da 33 a 36 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all’Adige), nonché il comma 13 dell’articolo 4 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, l’articolo 19 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, l’articolo 33 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, la lettera cc) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, il capo I della legge
provinciale 4 settembre 2000, n. 11, gli articoli 63 e 64 della legge
provinciale 22 marzo 2001, n. 3, e l’articolo 3 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, sono abrogati."
5. Il comma 2 si applica anche al programma pluriennale della ricerca per la XIII legislatura provinciale.


ARTICOLO 74
Clausola valutativa


1. La Giunta provinciale rende conto periodicamente al Consiglio
provinciale delle modalità di attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti in termini di contrasto della crisi economica in corso.
2. A tal fine la Giunta provinciale, trascorsi tre mesi dall’entrata in
vigore di questa legge e successivamente con periodicità semestrale, presenta al Consiglio provinciale una relazione nella quale fornisce informazioni, con particolare riferimento ai costi complessivi e alle modalità di attuazione, riguardo le misure adottate per il sostegno al reddito e all’occupazione delle fasce sociali in difficoltà, gli interventi per il sostegno delle imprese, le azioni strutturali per la produttività e la competitività del sistema
trentino, la manovra straordinaria sugli investimenti pubblici a sostegno della domanda interna.
3. Le relazioni successive alla prima contengono altresì le informazioni che saranno preventivamente individuate dalla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche con riguardo alle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati in risposta a tali criticità.


Capo X
Disposizioni finali


ARTICOLO 75
Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri
1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti


nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità previste nelle tabelle B e C.
3. Per l’anno 2009 i trasferimenti in materia di finanza locale sono
rideterminati dalla tabella D.


ARTICOLO 76
Entrata in vigore


1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 28 marzo 2009
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI


ALLEGATO 1
Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 (articolo 75)
(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)
LEGATO 2
bella B - Riferimento delle spese (articolo 75)
i allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)
ALLEGATO 3 Tabella C - Copertura degli oneri (articolo 75)
(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)
ALLEGATO 4
Tabella D - Finanza locale (articolo 75)
(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)
ALLEGATO 5
Tabella E - Sostituzione dell'allegato A della legge provinciale 16 giugno2006, n. 3 (articolo 57)
(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)



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