Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. Al fine di far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali la Regione Abruzzo assegna apposite risorse alle Università degli Studi di Chieti e di L’Aquila - Facoltà di Medicina e Chirurgia - al fine di finanziare dodici borse di studio aggiuntive, sei per ciascun Ateneo, rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato da attivare a decorrere dall’anno accademico 2005-2006, di cui si assume l’onere finanziario per l’intero corso degli studi. Sono fatte salve le borse di studio già istituite e finanziate con la L.R. 42/2005 per tutta la durata dei relativi corsi di studio.
2. L’ammissione dei medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, avviene fermo restando il rispetto della graduatoria risultante dal concorso per l’ammissione alla scuola.
3. Il numero massimo degli ammessi alla specializzazione non può in ogni caso superare la potenzialità formativa della scuola.
ARTICOLO 2
Individuazione corsi di specializzazione
1. Le borse di studio aggiuntive afferiscono alle discipline che saranno individuate dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta della Direzione Sanità d’intesa con i Rettori delle Università di Chieti e di L’Aquila.
2. L’importo della borsa di studio è pari a quello indicato nell’art. 39 del D.Lgs. 368/1999.
3. Due borse di studio, fra quelle individuate ai sensi del comma 1, sono riservate a studenti stranieri con cittadinanza di uno dei Paesi del Mediterraneo o dell’area Mediorientale.
ARTICOLO 3
Erogazione del finanziamento
1. La Direzione Sanità della Giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente art. 2, alle Università beneficiarie, per ciascun anno accademico, con le seguenti modalità:
a) per le borse di studio relative al primo anno dei corsi di specializzazione, l’importo deve essere erogato in unica soluzione entro il 30 maggio 2006;
b) per quelle relative agli anni successivi al primo, l’importo deve essere erogato anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno, data antecedente all’inizio degli anni accademici di riferimento.
2. La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non venga utilizzata per il previsto finanziamento delle borse di studio a favore dell’avente titolo, deve essere restituita alla Regione Abruzzo, che ne sospende l’ulteriore erogazione, anche nel caso di rinuncia, dell’avente titolo medesimo, alla prosecuzione, in qualsiasi momento, della frequenza del corso di specializzazione.
ARTICOLO 4
Svolgimento del corso
1. I corsi di cui al precedente art. 2 si svolgono presso le strutture che concorrono a costituire la rete formativa della Scuola di Specializzazione, così come individuate nel protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Abruzzo e l’Università degli Studi di Chieti e di L’Aquila, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell’attivazione dei corsi i Rettori delle Università di Chieti e L’Aquila accertano e certificano il possesso dei requisiti di idoneità di cui al decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 17.12.1997.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria
1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per l’anno 2006 in € 330.000,00 si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:
- Cap. 32401 U.P.B. 03.01.001 denominato: Interessi attivi sul conto di tesoreria e su altri depositi fruttiferi
- in aumento per € 330.000,00;
- Cap. 11631 U.P.B. 02.01.016 denominato: Interventi a favore della ricerca scientifica
- in aumento per € 330.000,00.
2. Al fine di garantire la continuità dei corsi di studio per l’intera durata di un ciclo di formazione, quinquennale o sessennale a seconda del tipo di specializzazione, per gli esercizi successivi la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante le annuali leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
ARTICOLO 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 28 marzo 2006