Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Gli articoli 6 e 7 (quest’ultimo sostituito dall’articolo 27, comma 1 della legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010) della legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2010, sono così sostituiti:
«L’entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. recante la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica, è differita al giorno 1 gennaio 2011».
2. Nelle more dell’entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti ed in particolare la legge regionale 27 aprile 1998, n. 7, l’articolo 30 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 ed il Regolamento 12 novembre 1994, n. 1.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 28 maggio 2010 - Scopelliti