NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 10
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Promozione delle attività culturali di orientamento musicale di tipo bandistico e corale
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga seguente legge
Art. 1 (Oggetto della legge)
1. La Regione promuove le attività culturali di orientamento musicale di tipo bandistico strumentale e corale, allo scopo di diffondere il gusto della musica, di sviluppare tra i frequentanti personali attitudini alla conoscenza e all’esecuzione musicale, di promuovere attività didattiche e di musica d’assieme e di favorire il recupero della tradizione popolare lombarda.
Art. 2 (Attività di orientamento musicale)
1. Le attività di cui all’articolo 1 si distinguono in corsi di tipo corale e bandistico strumentale. 2. I corsi sono direttamente organizzati dai complessi bandistici e gruppi corali, che si possono avvalere anche della collaborazione di associazioni rappresentanti bande e cori. 3. Le associazioni bandistiche e corali devono essere legalmente costituite, non avere scopo di lucro ed avere sede nella regione Lombardia.
Art. 3 (Commissione per le attività di orientamento musicale)
1. E’ istituita la commissione regionale per le attività di orientamento musicale alla quale spetta di definire gli indirizzi programmatici annuali per settore musicale: bandistico e corale. 2. Tale commissione è composta: a) dall’assessore competente o un suo delegato che la presiede e la convoca; b) da due esponenti del settore bandistico e due del settore corale indicati da associazioni di settore maggiormente rappresentative a livello regionale. 3. I componenti della commissione sono nominati dalla Giunta regionale. I componenti della commissione rimangono in carica per la durata della legislatura e possono essere rinominati una sola volta. 4. Per lo studio degli indirizzi tecnici didattici, per settore bandistico e corale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario, la commissione regionale per le attività di orientamento musicale si avvale della collaborazione di una sottocommissione di esperti qualificati, in numero di un rappresentante per ciascuna associazione di settore presente sul territorio regionale.
Art. 4 (Adempimenti dei soggetti organizzatori)
1. Entro il 31 luglio di ogni anno antecedente l’anno di riferimento i complessi bandistici, i gruppi corali o le associazioni rappresentanti, che intendono organizzare i corsi di orientamento musicale con contributo regionale, fanno pervenire all’assessorato provinciale competente in materia la domanda nella quale risultino: a) l’esatta denominazione del soggetto organizzatore di cui all’articolo 2, comma 2, la sede sociale e il legale rappresentante; b) il corso di orientamento musicale che si intende organizzare direttamente, indicando: 1) il tipo: bandistico o corale; 2) il numero di ore settimanali di insegnamento previsto; 3) i nominativi dei docenti prescelti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6; 4) l’elenco nominativo degli allievi iscritti con l’indicazione dell’anno di nascita; per i corsi di orientamento musicale di tipo bandistico, specificare se di primo, secondo o terzo anno; 5) l’indirizzo della sede dei corsi e i locali dove si svolgono gli stessi. 2. La Regione, tramite le province interessate, predispone, in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative, una modulistica univoca per la presentazione delle domande. 3. Alla domanda, di cui al comma 1, devono essere allegati in copia l’atto costitutivo e lo statuto del complesso bandistico o del gruppo corale o dell’associazione rappresentante di settore. 4. Alle province compete l’istruttoria delle domande e l’erogazione dei contributi stanziati dalla Regione, nonché il controllo sulla regolarità dei corsi e la loro rispondenza alle finalità della presente legge.
Art. 5 (Funzione e durata dei corsi)
1. Al fine dell’ottenimento dei contributi di cui alla presente legge, i corsi di tipo bandistico e corale si devono articolare in cicli di tre anni. La base annua non può essere inferiore a sei mesi con un minimo di centosessanta ore di lezioni annue. 2. Per ottenere il contributo regionale, le classi del primo e del secondo anno devono avere un minimo di otto allievi e quelle del terzo anno devono avere un minimo di quattro allievi al di sotto dei quali non è concesso il contributo regionale. 3. Ai corsi di orientamento musicale possono essere iscritti aspiranti di età non inferiore agli otto anni.
Art. 6 (Nomina insegnanti)
1. La nomina degli insegnanti compete ai soggetti organizzatori di cui all’articolo 2, comma 2, i quali devono, di norma, nominare diplomati di conservatorio o in possesso di titoli equipollenti.
Art. 7 (Adempimenti della Regione)
1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale, sentita la commissione di cui all’ articolo 2 e previo parere della commissione consiliare competente, delibera il piano annuale dei corsi di orientamento musicale di tipo bandistico e corale e la distribuzione delle risorse stanziate, tenendo conto della specificità organizzativa, strutturale e della diversità dei complessi assegnatari tra bandistici e corali e sulla base dei fabbisogni certificati dalle province stesse. 2. Il contributo concesso è finalizzato al rimborso spese degli insegnanti, alla dotazione di strumenti musicali e ai sussidi didattici. 3. L’erogazione del contributo avviene per il cinquanta per cento entro il 31 dicembre dell’anno in corso e a seguito dell’invio, da effettuarsi entro il 15 novembre, da parte del gruppo, complesso ovvero associazione rappresentante, della documentazione comprovante l’avvenuta istituzione del corso; la restante quota del cinquanta per cento è liquidata alla presentazione del rendiconto consuntivo che deve avvenire entro il 15 luglio.
Art. 8 (Prove finali, attestati, commissioni esaminatrici)
1. Al termine del primo e secondo anno del ciclo, gli allievi devono sostenere una verifica di profitto. Al termine del terzo anno gli allievi sono ammessi alla prova finale volta al conseguimento dell’attestato di idoneità. 2. Tali prove si svolgono in conformità agli ordinamenti didattici definiti dalle associazioni rappresentanti bande e cori di cui all’articolo 2, comma 2. 3. La commissioni esaminatrice, nominata dal soggetto di cui all’articolo 2, comma 2 al termine del triennio, è composta da: a) un esperto con funzione di presidente; b) il presidente dell’associazione di appartenenza o un suo delegato; c) due docenti del corso.
Art. 9 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attività della commissione regionale per le attività di orientamento musicale di cui all’articolo 3 si provvede, per l’esercizio finanziario 2005 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 5.0.2.0.1.184 “Spese postali, telefoniche e altre spese generali”; 2. Per le spese per le attività di formazione previste dalla presente legge, ivi comprese le spese per le funzioni delle commissioni esaminatrici di cui all’articolo 8, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 120.000,00. 3. All’onere finanziario di euro 120.000,00 per l’anno 2005 di cui al comma 2, si provvede con le somme stanziate all’UPB 2.4.1.1.2.54 “Programmazione, sostegno e promozione di attività culturali e dello spettacolo per la valorizzazione delle vocazioni territoriali e delle identità locali” del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007.
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