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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 28 febbraio 2005, n.18
«Tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Finalità)


1. La Regione Umbria, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 32 e 41 della Costituzione italiana, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, al fine di tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro, promuove azioni ed iniziative volte a prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro, di seguito denominate mobbing.


ARTICOLO 2
(Compiti della Regione)


1. Per le finalità di cui all'articolo l la Regione promuove, in collaborazione con le parti sociali interessate, con l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all’articolo 7 e con le strutture socio-sanitarie locali, azioni di prevenzione, formazione, informazione, ricerca ed assistenza medico-legale e psicologica.


ARTICOLO 3
(Azioni di formazione)


l. La Regione promuove corsi di formazione professionale sul fenomenomobbing, rivolti, in particolare, ai seguenti soggetti:
a) operatori dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro(SPSAL) e dei Centri di salute mentale;
b) operatori dell'Ispettorato del lavoro;
c) operatori degli Istituti di previdenza;
d) operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
eratori degli sportelli anti-mobbing di cui all'articolo 6 della presente
legge;
f) responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato.


ARTICOLO 4
(Azioni di informazione e ricerca)


l. La Regione promuove:
a) l'elaborazione e diffusione di studi e ricerche sul mobbing, anche attraverso l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all’articolo 7 e l'Agenzia umbra ricerche (AUR);
b) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione;
c) l’attivazione di corsi post-laurea nelle materie oggetto della presente legge.



ARTICOLO 5
(Azioni di assistenza medico-legale e psicologica)


l. La Regione concede incentivi alla realizzazione di supporti e terapie psicologiche di sostegno e riabilitazione per il lavoratore vittima del mobbing ed i suoi familiari, secondo criteri e modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 6
(Sportelli anti-mobbing)


l. La Regione promuove l'istituzione presso gli uffici comunali di cittadinanza di appositi sportelli anti-mobbing con il compito di:
a) fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
b) orientare il lavoratore presso gli uffici della ASL competente;
c) segnalare, con il consenso del lavoratore, i casi di presunto mobbing al Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro territorialmente competente.


ARTICOLO 7
(Osservatorio regionale sul mobbing)


1. È istituito l'Osservatorio regionale sul mobbing con sede presso l'assessorato competente in materia di lavoro.
2. L’Osservatorio è composto da:
a) l'assessore regionale alle politiche attive del lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
b) un membro designato dal Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
c) il dirigente regionale del Servizio di prevenzione, o suo delegato;
d) un rappresentante designato dalla direzione regionale del lavoro;
e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione tripartita;
f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella Commissione tripartita;
g) la consigliera regionale di parità;
h) un sociologo e uno psicologo individuati dalla direzione regionale della sanità, a cura del direttore della stessa;
i) un avvocato esperto di diritto del lavoro, da individuare nell'ambito dell'Ufficio legale della Regione.
3. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura dell'assessorato competente in materia di lavoro.
4. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e interventi di cui alla presente legge;
b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli enti pubblici, delle associazioni ed enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge, in particolare si raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing o organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro;
c) realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing, anche avvalendosi degli enti strumentali della Regione;
d) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in raccordo con i soggetti destinatari della presente legge;
e) promuove i protocolli d'intesa e le collaborazioni con gli organismi di vigilanza al fine di contrastare il fenomeno del mobbing anche nell'ambito dello svolgimento delle loro attività istituzionali.


ARTICOLO 8
(Attività di controllo)


l. Il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla base delle segnalazioni ricevute o nell'ambito della sua attività istituzionale, effettua apposite ispezioni nel luogo di lavoro per accertare l'esistenza di azioni di mobbing e l'eventuale stato di malattia del lavoratore.
2. Presso ogni SPSAL è istituito un collegio medico con il compito di confermare lo stato di malattia del lavoratore e di accertare la connessione tra stato di malattia ed azioni di mobbing.
3. Il collegio è composto da:
a) un medico specialista in medicina del lavoro del SPSAL;
b) un medico specialista in medicina legale;
c) uno psicologo o uno psichiatra.


ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)


1. Per il finanziamento degli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di 5.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 11.1.001 denominata “Agenzia Umbria lavoro e Centri per l’impiego” del bilancio regionale di previsione (cap. 2923 n.i.).


2. Per il finanziamento della gestione e dell’attività dell’Osservatorio regionale sul mobbing di cui all’articolo 7 è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di 5.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 11.1.001 denominata “Agenzia Umbria lavoro e Centri per l’impiego” del bilancio regionale di previsione (cap. 2924 n.i.).
3. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2005 denominata “fondi speciali per spese correnti” in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge finanziaria regionale 2005.
4. Per gli anni 2006 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità,
è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


Nota all’art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 32 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana:
«Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.».


Nota all’art. 7, comma 2, lett. b):
- Si riporta il testo dell’art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante “Attuazione della direttiva 89/391/CE, della direttiva 89/654/CE, della direttiva 89/655/CE, della direttiva 89/656/CE, della direttiva 90/269/CE, della direttiva 90/270/CE, della direttiva 90/394/CE, della direttiva 90/679/CE, della direttiva 93/88/CE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 12 novembre 1994, n. 265):
«Art. 27.
Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui
al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.».


Nota all’art. 9, comma 4:
- Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:
«Art. 27.
Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis;
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 28 febbraio 2005
LORENZETTI



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