Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. All’art. 3, comma 4, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 15, sono aggiunte le seguenti parole: «, fatte salve le procedure di verifica ambientale di cui al punto 1, lettera e), dell’allegato IV alla parte II del D.lgs n. 152/2006».
2. L’articolo 4, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 15, è sostituito dal seguente:
«1. Per l’esercizio delle attività di ittiturismo è richiesta l’attestazione di frequenza con esito positivo a corsi formativi di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stages, organizzati e curati dalla Regione in collaborazione con le associazioni delle imprese ittiche più rappresentative in ambito regionale».
3. All’articolo 6, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 15, la lettera c) è abrogata.
4. All’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 15, il comma 5 è abrogato.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 28 dicembre 2009 - Loiero