Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. All’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 17 agosto 2009, n. 28, dopo la parola «anche attraverso» va eliminato il termine «l’individuazione» e dopo le parole «di nuovi profili professionali» va inserita la seguente espressione: «individuati dalla normativa nazionale».
2. All’articolo 21, comma 2, lettera c), della legge regionale 17 agosto 2009, n. 28, dopo le parole «profili professionali» va aggiunta la dicitura: «individuati dalla normativa nazionale».
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 28 dicembre 2009 - Loiero