NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 34
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Politiche regionali di sviluppo dei soggetti non profit operanti in ambito sanitario
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga seguente legge
ARTICOLO 1 (Soggetti beneficiari)
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 è autorizzata l’erogazione di contributi a favore dei soggetti privati che, alla data del 31 marzo 2007, operano da statuto senza fini di lucro, non sono controllati da società con fini di lucro e svolgono attività di ricovero e cura in regime di accreditamento a contratto, con oneri a carico del servizio sanitario regionale, in strutture ospedaliere ubicate in Lombardia.
ARTICOLO 2 (Azioni di sostegno)
1. I contributi di cui all’articolo 1 sono utilizzati per la realizzazione di progetti finalizzati a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici in coerenza con gli indirizzi del piano socio sanitario regionale e non possono superare il quindici per cento delle risorse riconosciute ai soggetti di cui all’articolo 1 dal servizio sanitario regionale per assistiti lombardi per l’anno di riferimento. In ogni caso l’entità del contributo non deve eccedere i costi ammissibili correlati agli oneri del servizio pubblico. 2. Se il soggetto non profit controlla società con fini di lucro, il contributo è calcolato sulle risorse di cui al comma 1, al netto del fatturato annuo delle società controllate verso il soggetto non profit controllante. 3. L’ammontare dei contributi è fissato in ragione della qualità, complessità e onerosità dei progetti presentati, tenuto conto delle azioni programmate di continuità assistenziale tra ospedale e territorio. 4. La Giunta regionale sentite le commissioni consiliari competenti definisce i parametri di carattere economico-finanziario e clinico-organizzativo oltre che la corrispondenza agli obiettivi programmatici socio-sanitari regionali in base ai quali la direzione generale competente procede alla valutazione e all’approvazione dei progetti, garantendone il monitoraggio costante dei costi con un’attenta analisi da effettuarsi nella fase iniziale di selezione, durante il loro iter realizzativo ed alla loro conclusione. 5. Sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 3, la direzione generale competente procede alla selezione dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento e all’individuazione dell’ammontare dei contributi di cui all’articolo 1 da assegnare a ciascun soggetto proponente. 6. La Giunta regionale informa la commissione consiliare competente dell’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti.
ARTICOLO 3 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità, di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa per l’anno 2007 pari a euro 56 milioni nell’ambito delle risorse previste al fondo sanitario regionale di cui all’UPB 5.1.0.2.256 “Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza”. 2. Per gli anni successivi la Giunta regionale, con informativa alle commissioni consiliari competenti, determina il relativo finanziamento annuale in sede di definizione degli indirizzi di gestione del servizio socio sanitario regionale, in relazione agli stanziamenti annuali del relativo bilancio di previsione.
ARTICOLO 4 (Clausola di salvaguardia)
1. L’esecuzione dei provvedimenti attuativi previsti dall’articolo 2, comma 4, concernenti misure qualificabili come aiuti di Stato, è subordinata all’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione europea ovvero al rispetto delle condizioni del servizio di interesse economico generale (SIEG).
Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 28 dicembre 2007 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/508 del 20 dicembre 2007)
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