NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33
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Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga seguente legge
ARTICOLO 1 (Razionalizzazione delle procedure di acquisto e interventi per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale - Modifiche alle ll.rr. 14/1997 e 30/2006)
1. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3-bis dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “ 3-bis. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui al titolo VI del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 (Regolamento di contabilità della Giunta regionale), la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), stabilisce con deliberazione: a) modalità, anche con riferimento alla programmazione, oggetti e limiti di importo per l’acquisizione di beni e servizi in economia; b) oggetti e limiti di importo per le spese di competenza dei funzionari delegati; c) direttive per l’applicazione di quanto previsto alle lettere a) e b), da parte dei soggetti del sistema regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ – Collegato 2007).”; b) il comma 7 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “ 7. Le procedure di acquisto sono esperite anche attraverso l’utilizzo di sistemi e strumenti telematici, come previsti dalla normativa nazionale, ovvero mediante il ricorso a infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte, nonché avvalendosi di modalità centralizzate di acquisto, ivi compresa la centrale regionale acquisti istituita ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e dell’articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘legge finanziaria 2007’) nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della cocorrenza, di semplificazione, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché di parità di trattamento dei partecipanti.”; c) i commi 3, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies dell’articolo 3 sono abrogati. 2. Dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 3 della l.r. 14/1997, come modificata dalla presente legge, è abrogato l’articolo 32 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 (Regolamento di contabilità della Giunta regionale). 3. In attuazione dei commi 449 e 455 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘legge finanziaria 2007’), le funzioni di centrale di committenza di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) a favore dei soggetti indicati nell’articolo 1, comma 455 della legge 296/2006, sono svolte da Lombardia Informatica S.p.A., che opera come Centrale regionale acquisti. 4. La Centrale regionale acquisti, sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ – Collegato 2007), provvede, in particolare a: a) stipulare convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘Legge finanziaria 2000’), in cui le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al comma 3; b) aggiudicare appalti di beni e servizi destinati ad uno o più soggetti di cui al comma 3; c) concludere accordi quadro ai sensi dell’articolo 59 del d.lgs. 163/2006 e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 163/2006 destinati ai soggetti di cui al comma 3. 5. La Giunta per ogni esercizio finanziario, presenta una relazione alla commissione consiliare competente per la materia di programmazione e bilancio. 6. La Centrale regionale acquisti si avvale della piattaforma regionale per l’E-procurement denominata Sistema di intermediazione telematica (Sintel), di cui all’Accordo di Programma Quadro “Società dell’informazione”, sottoscritto in data 4 aprile 2005, per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire, in tutto o in parte, con sistemi telematici, curandone altresì lo sviluppo e promuovendone l’utilizzo da parte dei soggetti di cui al comma 3. 7. Alla l.r. 30/2006 è apportata la seguente modifica: a) dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 è aggiunta la seguente: “c bis) la Giunta regionale per la salvaguardia dei diritti e degli interessi della Regione, anche in relazione ai rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni dell’Unione europea, adotta misure di coordinamento, di collaborazione e di affiancamento, nei confronti dei soggetti indicati nell’elenco di cui al comma 1 per: 1) prevenire o limitare le controversie, nonché assicurare la gestione efficace delle stesse; 2) uniformare azioni e comportamenti per l’applicazione delle norme e dei provvedimenti comunitari.”. 8. Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa interna, di cui all’art. 117, quarto comma della Costituzione, e tenuto conto delle peculiarità dell’ordinamento regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la Regione e gli enti del sistema regionale di cui alle lettere a) “Enti dipendenti” e c) “Altri enti pubblici” dell’allegato A alla l.r. 30/2006, possono ricorrere alle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalla vigente legislazione unicamente per comprovate esigenze connesse alla specificità organizzativa, funzionale e professionale nonché alle caratteristiche di ogni singolo ente, ovvero per far fronte alle necessità legate alla realizzazione di attività progettuali a termine, e comunque nel limite del 15 per cento del personale in organico al 31 dicembre 2007. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell’agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l’editoria e l’immagine) e all’articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (Istituzione della delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell’Unione Europea a Bruxelles).
ARTICOLO 2 (Disposizioni in materia fiscale – Modifica alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica: a) dopo l’articolo 78 è inserito il seguente: “Art .78 bis (Riscossione diretta) 1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione e in conformità di quanto previsto dall’articolo 24 del d.lgs. 446/1997, le somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, espletate secondo le modalità di gestione dell’imposta previste all’articolo 80, sono riscosse direttamente dalla Regione. 2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi erariali. 3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate o nell’ambito della Convenzione prevista dall’articolo 80, comma 1, lettera b).
ARTICOLO 3 (Disposizioni in materia di programmazione negoziata – Modifiche alla l.r. 2/2003)
1. Alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell’articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e trasmette apposito elenco concernente gli studi propedeutici allo sviluppo e all’attuazione degli strumenti di programmazione negoziata finanziati ai sensi dell’articolo 6 bis”. b) alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 6 sono aggiunte, in fine, le parole: “e la data di conclusione prevista;”; c) dopo il comma 11 dell’articolo 6 è inserito il seguente: “ 11 bis. Quando il programma di attuazione degli interventi e delle opere è concluso, il Collegio di vigilanza approva una relazione finale, predisposta dalla segreteria tecnica, che dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate e dichiara concluso l’accordo.”; d) il comma 13 dell’articolo 6 è abrogato; e) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:“Art. 6 bis (Sostegno agli strumenti di programmazione negoziata) 1. La Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici allo sviluppo e all’attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, di cui alla presente legge. 2. Per l’attuazione di strumenti di programmazione negoziata da essa sottoscritti, la Regione può contribuire al sostegno degli interventi previsti, anche attraverso spese in conto capitale.”;
ARTICOLO 4 (Semplificazione della procedura del Fondo Progetti Infrastrutturali – Modifica della l.r. 31/1996)
1. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34) è apportata la seguente modifica: a) al comma 3-ter dell’articolo 3 dopo le parole “di ammissibilità e” sono aggiunte le seguenti: “il dirigente della struttura competente per gli adempimenti della presente legge”.
ARTICOLO 5 (Servizi fitosanitari)
1. Alla legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell’articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ – collegato 2007), l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) assicura lo svolgimento delle attività gestionali e del servizio sul territorio. Con apposita convenzione, in particolare: a) sono specificate le attività e i servizi il cui svolgimento è affidato ad ERSAF e determinata la data di decorrenza; b) sono definiti gli obblighi reciproci e le modalità di controllo e coordinamento, da parte delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, delle attività e dei servizi esercitati da ERSAF; c) sono individuate le modalità di trasferimento del personale che, alla data del 30 aprile 2007 svolgeva prevalentemente i compiti inerenti le attività e i servizi di cui alla lettera a), trasferite ad ERSAF.”; b) dopo il comma 3 dell’articolo 1 è inserito il seguente: “ 3-bis. Le competenze gestionali di cui al comma 2 continuano ad essere svolte dalle strutture regionali cui competono le funzioni del servizio fitosanitario regionale qualora si determinino situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con le attività di produzione vegetale e vivaismo svolte da ERSAF.”; c) dopo il comma 6-bis dell’articolo 9 è inserito il seguente: “ 6-ter. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della convenzione di cui all’articolo 1, comma 2 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con quelle di cui al comma 2 laddove dispone per lo svolgimento delle funzioni da parte di ERSAF.”. 2. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (Istituzione dell’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste – ERSAF) è apportata la seguente modifica: a) al comma 2 dell’articolo 3 le parole “e all’attività del servizio fitosanitario regionale” sono sostituite dalle parole “e lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni del servizio fitosanitario regionale”. 3. Al personale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2004, come modificata dalla presente legge, è garantito il trattamento economico percepito alla data di trsferimento fino all’effettivo completamento delle procedure di armonizzazione degli istituti giuridici ed economici fra la Giunta regionale e gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 compresi nell’allegato A della legge regionale 30 del 2006.
ARTICOLO 6 (Disposizioni relative al demanio idrico nella Provincia di Sondrio)
1. In sede di prima attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio in data 27 luglio 2007, gli effetti dell’Accordo quadro di sviluppo territoriale stipulato fra i medesimi soggetti relativamente al trasferimento dalla Regione alla Provincia di Sondrio dei proventi del demanio idrico, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1138 del 23 novembre 2005, sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della legislazione organica di attuazione del federalismo fiscale, di cui all’articolo 119 della Costituzione. Tali proventi, con l’attuazione del federalismo fiscale, saranno trasferiti alla Provincia di Sondrio in forma aggiuntiva sulla base di apposito accordo tra la Regione e la Provincia medesima. I proventi del demanio idrico riscossi nella provincia di Sondrio sono annualmente riversati dalla Regione alla Provincia di Sondrio entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. L’utilizzo dei proventi riversati non può essere finalizzato per spese correnti in misura superiore al 30 per cento dell’ammontare delle risorse riversate.
ARTICOLO 7 (Disposizioni per l’infomobilità e per l’incremento dell’efficienza del sistema sanzionatorio nel settore del trasporto pubblico regionale e locale – Modifiche alla l.r. 22/1998)
1. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il n. 12) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente: “12 bis) l’innovazione tecnologica quale strumento funzionale al governo della mobilità, ad un uso efficiente e sicuro delle reti, all’integrazione modale e tariffaria, all’erogazione di servizi informativi ai cittadini;”; b) dopo la lettera k bis) del comma 1 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente: “k ter) approva il Piano Regionale dell’Infomobilità, quale documento strategico di programmazione e indirizzo avente per oggetto azioni coordinate e coerenti finalizzate allo sviluppo e alla sostenibilità dei processi innovativi applicati ai sistemi di mobilità pubblica e privata (ITS - Intelligent Transport Systems).”; c) il comma 1 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente: “ 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonchè ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L’inosservanza di tali obblighi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 30 ad un massimo di 100 volte il biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della violazione entro cinque anni, la sanzione è raddoppiata.”; d) dopo il comma 1 dell’articolo 16 è inserito il seguente: “ 1 bis. Salva l’eventuale responsabilità penale, i beneficiari delle agevolazioni regionali previste all’articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), sono puniti con la sanzione pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. Il beneficiario cui viene applicata la sanzione è tenuto a restituire alla Regione il titolo agevolato entro dieci giorni dall’irrogazione della sanzione. In caso di mancata restituzione, è irrogata un’ulteriore sanzione pecuniaria nella stessa misura di quella già applicata.”; e) il comma 2 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente: “ 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla presente legge sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed accertate e contestate dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato. L’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 689/1981 è emessa dal direttore dell’azienda di trasporto all’uopo nominato. Per le ferrovie di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), competente all’emissione dell’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) è il direttore dell’azienda all’uopo nominato.”; f) al comma 3 dell’articolo 16, dopo le parole “trasporto pubblico” sono inserite le seguenti “regionale e”.
ARTICOLO 8 (Progetti per la sicurezza urbana – Modifica della l.r. 4/2003)
1. Alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana) è apportata la seguente modifica: a) alla lettera k) del comma 2 dell’articolo 26 dopo le parole “potenziamento dell’attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole” sono aggiunte, in fine, le seguenti “nonché dell’agglomerato urbano e delle abitazioni isolate, anche nella forma di sistemi di allarmi collocati sulla persona con segnale trasmesso verso le centrali operative delle forze dell’ordine;”; b) dopo l’articolo 30 è inserito il seguente: “Art. 30 bis (Interventi mirati sul territorio) 1. In attuazione del principio di sussidarietà e in deroga a quanto previsto dagli articoli da 25 a 30, la Giunta regionale può avvalersi altresì degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).”.
ARTICOLO 9 (Modifiche alla l.r. 21/1996)
1. Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale) è apportata la seguente modifica: a) l’articolo 27 è sostituito dal seguente: “Art. 27 (Segreterie e staff gruppi consiliari) 1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all’articolo 14 dello Statuto della regione si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie e staff assistenza ai consiglieri. 2. Le risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione di personale per le segreterie di ciascun gruppo consiliare e per gli staff di ciascun consigliere sono determinate dall’Ufficio di Presidenza con riferimento ai limiti e alle disponibilità di bilancio concernenti le spese dei gruppi consiliari. 3. Per la prima determinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2 si tiene conto dello stanziamento definito per l’anno 2007. 4. Ai fini della determinazione del budget dei singoli gruppi lo stanziamento viene suddiviso in una quota per la segreteria del gruppo – quota A – ed una quota per gli staff di assistenza ai consiglieri – quota B . Per la quantificazione della quota A si fa riferimento alla tabella che segue: Gruppi DIR D3 D1 C B3 da 1 cons. 1 1 0 0 0 da 2 a 3 cons. 1 2 0 0 0 da 4 a 7 cons. 1 0 0 0 3 da 8 a 16 cons. 1 1 0 1 3 da 17 e oltre 2 2 2 0 1 mentre la quota B - assegnata ai gruppi - viene determinata nell’equivalente di una qualifica D1 moltiplicata per il numero dei consiglieri assegnati al gruppo. 5. Il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca ad altro gruppo trasferisce unicamente la quota B procapite, come determinata ai sensi del comma 4. 6. Allo stanziamento di cui al comma 4 come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria e staff, esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali che sono a carico del bilancio regionale. 7. Il personale addetto alle segreterie dei gruppi e degli staff di assistenza ai consiglieri può essere individuato tra i dipendenti regionali oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 9. Quando l’incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell’applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla regione si considera dipendente del medesimo ente. 8. Fermo restando il limite di spesa derivante dall’applicazione dei commi 2 e 4, può essere acquisito personale esterno all’amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale o di consulenza professionale; il trattamento economico viene stabilito in relazione alla prestazione richiesta. 9. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il presidente del gruppo indica al Presidente del Consiglio regionale il personale da acquisire. Ciascun consigliere indica al presidente del gruppo il personale da acquisire per il proprio staff.10. Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui ai commi 2 e 4, possono essere assegnate dai gruppi consiliari, in parte o tutte, al fine di acquistare direttamente sul mercato i servizi connessi alle attività di informazione e comunicazione di cui all’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" e L.R. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all’assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari"), mediante proporzionale riduzione del relativo finanziamento e corrispondente aumento degli stanziamenti a valere sulla medesima l.r. 17/1992. 11. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 8 e 9 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l’amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall’Ufficio di Presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del presidente del gruppo o del consigliere che hanno proposto la stipulazione del contratto e cessa in ogni caso alla scadenza della legislatura regionale. Deve essere inoltre previsto nel contratto che il personale interessato non abbia procedimenti penali pendenti e di non essere stato destituito da impieghi pubblici. 12. Il personale delle segreterie dei gruppi e degli staff dei consiglieri non concorre alla determinazione dell’organico complessivo del personale del consiglio regionale. 13. I contratti di cui al comma 8 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l’amministrazione regionale. I periodi di servizio prestati possono essere riconosciuti come punteggio attribuibile nell’ambito di selezioni pubbliche regionali. 14. Nella determinazione dell’importo massimo degli stanziamenti di pertinenza del gruppo misto si tiene conto delle diverse formazione politiche che lo compongono. Qualora le formazioni politiche siano rappresentate da un solo consigliere la determinazione di cui al comma 4 fa riferimento ad una qualifica dirigenziale e ad una categoria D1 per il presidente del gruppo e ad una categoria D3 e ad una categoria D1 per ciascun consigliere, escluso il presidente; qualora la formazione politica sia composta da due consiglieri è aggiunta una categoria C ed una categoria B3 . 15. Per il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca al gruppo misto, la determinazione dell’importo massimo, di cui al comma 4, fa riferimento ad una qualifica D1.”; b) dopo l’articolo 27-bis è inserito il seguente:“Art. 27-ter (Norma transitoria) 1. Allo scopo di favorire i comportamenti che riducono la frammentazione e razionalizzano le attività degli attuali gruppi consiliari si consente nel corso della VIII legislatura regionale, in deroga all’articolo 27 della presente legge, che qualora più gruppi confluiscano in un medesimo gruppo al nuovo gruppo da essi costituito sono attribuite la somma delle risorse precedentemente assegnate nel 2007 ai sensi delle leggi regionali 21/1996 e 34/1972 ai gruppi di provenienza ridotte del 10 per cento. 2. Qualora consiglieri che hanno usufruito delle procedure di cui al comma 1 nel corso della legislatura diano vita a nuovi gruppi, le risorse sono attribuite ai nuovi gruppi ripartendo le risorse costituite ai sensi del comma 1 divise per il numero dei consiglieri e moltiplicate per i rispettivi componenti dei gruppi. 3. Nell’VIII legislatura per il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca al gruppo misto, la determinazione dell’importo massimo, di cui al comma 4, dell’articolo 27 della presente legge, fa riferimento ad una qualifica D3”.
ARTICOLO 10 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica - Modifiche alla l.r. 27/2007)
1. Alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 27 (Criteri generali per la determinazione dei canoni per l’edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) è apportata la seguente modificazione: a) alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 3 dopo le parole “corrispondono il canone minimo, come definito nell’allegato B;” sono soppresse le seguenti “la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente”; b) al comma 9 dell’articolo 3 sostituire le parole “trasmissione dei dati alla Regione” con le parole “trasmissione dei dati alla Giunta regionale che li comunica al Consiglio regionale”; c) al comma 6 dell’articolo 9 le parole “si rinunci alla causa entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti “si rinunci alla causa entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta di vendita”.
ARTICOLO 11 (Modifica alla l.r. 1/2000)
1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”) è apportata la seguente modifica: a) prima del primo periodo del comma 51 bis dell’articolo 3 sono inserite le parole “Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 41 bis e 41 ter del presente articolo” e dopo le parole “nel rispetto esclusivo dei requisiti per l’accesso” sono aggiunte le seguenti “dando priorità a chi è residente o esercita attività lavorativa prevalente nel comune in cui l’intervento è realizzato,”.
ARTICOLO 12 (Misure finanziarie per il perseguimento dell’efficienza energetica nel settore delle costruzioni – Modifiche alla l.r. 26/1995)
1. Alla legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica) è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 1-bis dell’articolo 2 è inserito il seguente: “ 1-ter. I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate.”. 2. E’ istituito un fondo finalizzato al perseguimento dell’efficienza energetica nel settore delle costruzioni edilizie. Possono accedere al fondo le imprese di costruzione che attuino interventi edilizi nel rispetto dei valori di eccellenza di cui al comma 1-ter dell’articolo 2 della l.r. 26/1995, introdotto dal comma 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità attuative del fondo.
ARTICOLO 13 (Disposizioni in materia di economia forestale – Modifica della l.r. 27/2004)
1. Alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale) è apportata la seguente modifica: a) dopo la lettera d) del comma 5 dell’articolo 4 è aggiunta la seguente: “e) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comporti incremento di volumetria e siano censiti dall’Agenzia del territorio.”.
ARTICOLO 14 (Entrata in vigore)
1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 28 dicembre 2007 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/479 del 18 dicembre 2007)
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