NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27
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Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
TITOLO I Disposizioni finanziarie
ARTICOLO 1 (Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario)
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l’esercizio 2007 in termini di competenza e cassa nell’importo di 3.921.630.427,79 euro per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche; le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2007. 2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1 si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.
ARTICOLO 2 (Rifinanziamento di leggi regionali)
1. Relativamente all’anno finanziario 2007 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato quadro “A”.
ARTICOLO 3 (Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992”)
1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 36/1992 relativi, rispettivamente, all’iscrizione dei trasferimenti regionali nel bilancio degli enti locali, alla disciplina della documentazione ed autocertificazione delle pratiche del settore agricoltura ed alla attuazione del programma operativo per lo sviluppo delle zone rurali del Lazio.
ARTICOLO 4 (Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno)
1. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contenuti nel patto di stabilità interno per l’anno 2007, la direzione regionale bilancio e tributi, su conforme indicazione dell’assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico – finanziaria e partecipazione, è autorizzata ad effettuare entro la data del 30 giugno 2007 una verifica straordinaria degli impegni assunti nell’esercizio ed a procedere ad eventuali limitazioni dell’operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio nella misura ritenuta necessaria al rientro nei parametri del patto di stabilità medesimo. 2. L’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione relaziona, entro i successivi trenta giorni, sui risultati e sulle azioni derivanti dalla verifica di cui al comma 1, alla commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione economico- finanziaria e partecipazione.
ARTICOLO 5 (Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata)
1. Alle deliberazioni di impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata è allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.
ARTICOLO 6 (Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997”e successive modifiche)
1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2007 le disposizioni contenute nell’articolo 71 della l.r. 11/1997, relativo alle attività finanziate agli enti locali.
TITOLO II Disposizioni per il risanamento
ARTICOLO 7 (Codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa)
1. La Regione intraprende azioni e iniziative per contrastare i fenomeni di corruzione, evitare sprechi, favorire un uso austero delle risorse. 2. In particolare il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 marzo 2007: a) approva un codice etico per l’azione amministrativa regionale; b) adotta procedure standardizzate finalizzate alla tracciabilità dei flussi di spesa della Regione; c) prevede modalità di monitoraggio e controllo delle attività finanziate con fondi pubblici regionali, statali e comunitari anche attraverso l’inserimento di clausole valutative nei provvedimenti legislativi di carattere regionale. 3. Il codice etico di cui al comma 2, lettera a) deve essere recepito da tutti gli enti dipendenti dalla Regione.
CAPO I Disposizioni per il risanamento e per il miglioramento della qualità del sistema sanitario regionale
ARTICOLO 8 (Attuazione del patto nazionale sulla salute)
1. In sintonia con le regole stabilite nel patto nazionale per la salute, la Regione consegue entro il 2009 l’equilibrio del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale, al netto delle entrate derivanti dalle maggiorazioni dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione si impegna a: a) sottoscrivere l’accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche relativo alla ricognizione da parte della Regione delle cause d’inefficienza; b) realizzare una spesa per il fondo sanitario regionale per il 2009 corrispondente ai ricavi e stimata in 9 miliardi e 795 milioni di euro, e comunque entro i limiti definiti dalla quota di fondo sanitario nazionale più le entrate proprie delle aziende unità sanitarie locali; c) utilizzare la quota del fondo transitorio per gli anni 2007 – 2009 per il conseguimento dell’equilibrio finanziario a partire dall’anno 2007; d) mantenere, nel periodo 2007 – 2009, ai livelli massimi l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, fatti salvi, per quest’ultima, i regimi speciali e le esenzioni previsti dalla legislazione vigente, al fine di coprire eventuali disavanzi e prevedendone la riduzione a partire dal 2010, rispetto ai livelli massimi stabiliti per il 2007; e) concorrere alla copertura a carattere pluriennale con entrata destinata pari a 250 milioni di euro indicata nel bilancio regionale nell’ambito delle entrate del Titolo I; f) definire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2007, i budget annuali del sistema di tutti gli erogatori di servizi accreditati anche secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45 (Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), al fine del raggiungimento degli obiettivi di bilancio previsti dal presente articolo, procedendo anche alla verifica trimestrale degli stessi, tenendo conto delle capacità delle singole strutture di erogare prestazioni sanitarie, nel rispetto di specifici criteri di qualità, sulla base di esigenze territoriali e di criteri di efficacia, efficienza ed economicità; g) provvedere entro il 31 agosto 2007, come previsto dal patto nazionale per la salute, agli accreditamenti definitivi. I criteri e modalità degli accreditamenti definitivi sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità; h) garantire piena attuazione in materia di appropriatezza prescrittiva dei farmaci, ivi compreso quanto stabilito dall’articolo 27 dell’accordo collettivo nazionale (A.C.N.) del 23 marzo 2005 relativo al rapporto di lavoro dei medici di medicina generale. La Giunta regionale individua per i medici di medicina generale i profili di qualità dell’assistenza che tengano conto dei parametri derivanti dai sistemi informativi attualmente in essere. Le politiche di incentivazione dei suddetti medici si basano sull’analisi degli indicatori di qualità determinati dall’elaborazione dei dati disponibili; i) adottare disposizioni finalizzate alla riduzione delle unità operative complesse, da parte dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, del 20 per cento e comunque non inferiore al 10 per cento ed un’adeguata riduzione delle consulenze, da realizzare con l’approvazione dei nuovi atti aziendali. 3. Entro il 31 dicembre 2009 sono completate le procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari, atipici e derivanti da esternalizzazioni di servizi, in base a quanto previsto dall’articolo 139 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo al personale precario del servizio sanitario regionale, e dai successivi accordi con le organizzazioni sindacali. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate ulteriori esternalizzazioni di servizi sanitari in difformità da quanto previsto dal comma 3. Eventuali deroghe a tale divieto sono concesse dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità.
ARTICOLO 9 (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria”)
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 16/2001 è inserito il seguente: “Art. 4 bis (Istituzione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari pubblici e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) l. Il direttore generale, nell’ambito dell’atto aziendale, prevede la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari pubblici e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, da individuarsi all’interno della struttura aziendale ovvero da reperire tra i dirigenti della Regione. 2. Gli atti e le comunicazioni contabili delle aziende sanitarie e degli enti di cui al comma 1 sono accompagnate da apposita dichiarazione scritta del dirigente preposto al fine di attestarne la veridicità. 3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie e degli enti di cui al comma 1, predispone adeguate procedure attuative delle disposizioni regionali amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere contabile e finanziario. 4. Al dirigente preposto sono conferiti dal direttore generale adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo. 5. Il direttore generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie e degli enti di cui al comma 1 attestano con propria relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3, nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 6. La responsabilità del direttore generale connessa agli adempimenti contabili, economici e finanziari si estende anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie e degli enti di cui al comma 1, in relazione ai compiti loro spettanti, salvo azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la propria amministrazione. 7. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 4 del presente articolo non consente l’erogazione ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere di qualsiasi eventuale trattamento economico aggiuntivo. 8. In sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2007, la Giunta regionale presenta una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo al Comitato regionale di controllo contabile.
ARTICOLO 10 (Nuovo patto di solidarietà per la salute)
1. La Giunta regionale adotta, entro e non oltre il 31 marzo 2007, la proposta del nuovo piano sanitario regionale denominato “Nuovo patto di solidarietà per la salute” e lo inoltra al Consiglio regionale per la sua definitiva approvazione. 2. Il documento di cui al comma 1 prevede in particolare: a) la rimodulazione del sistema di remunerazione con una riduzione della spesa per le strutture private accreditate pari a 143 milioni di euro; b) la riforma del sistema sanitario regionale, finalizzata alla razionalizzazione del sistema di gestione ed alla riduzione dei costi nonché di verifica del numero e della definizione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali; c) l’adozione di modalità di acquisto centralizzato, sul modello CONSIP, di orientamenti uniformi nella gestione del personale, nell’ambito di accordi quadro regionali, di un sistema centralizzato di controllo della spesa; d) la definizione di modalità di gestione partecipata e di meccanismi di confronto, dialogo e concertazione con gli enti locali, le associazione di categoria e le associazione dei pazienti sulla nuova programmazione sanitaria, al fine di renderla il più possibile partecipata nonché l’adozione del “bilancio sociale”.
ARTICOLO 11 (Disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario)
1. In considerazione del valore complessivo degli aggregati economici e finanziari delle aziende sanitarie regionali, così come definiti al 31 dicembre 2005 dall’analisi conoscitiva predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento del tesoro, alla data del 18 dicembre 2006, tenuto conto del divieto costituzionale all’indebitamento se non per spese di investimento, che ha precluso la possibilità di acquisire finanziamenti a copertura dei disavanzi sanitari a decorrere dall’anno 2001, nonché del pronunciamento Eurostat del 4 settembre 2006 che ha riclassificato quale debito gli accordi già stipulati con i fornitori delle aziende del servizio sanitario regionale volti a regolare il pagamento dei debiti commerciali in un arco temporale non di breve termine, fermo restando l’obbligo per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari pubblici nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, di procedere entro il 30 giugno 2007 all’accertamento dell’eventuale insussistenza di debiti non transatti e di eventuali crediti inesigibili riferiti al periodo ricompresso fino al 31 dicembre 2005, le cui risultanze sono raccolte in una relazione sottoscritta dai direttori della direzione bilancio e direzione sanità e trasmessa agli assessori regionali competenti ed al Consiglio regionale, la Regione intende garantire che il pagamento delle rate dei debiti oggetto di transazioni già realizzate abbia la medesima cadenza temporale delle entrate proprie in libera disponibilità poste a copertura dei disavanzi pregressi. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le più idonee iniziative volte ad assicurare la corrispondenza in termini di cassa dei flussi di risorse derivanti dalle entrate di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e), con le scadenze delle rate di pagamento dei debiti fino al 31 dicembre 2005 oggetto di transazioni con i fornitori del servizio sanitario regionale e/o loro cessionari, già incluse nel debito pubblico nazionale a seguito del pronunciamento Eurostat del 4 settembre 2006. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a verificare, nell’ambito degli indirizzi di cui all’articolo 8, in via prioritaria, la possibilità di attivare una linea di credito con la cassa depositi e prestiti sostitutiva del debito già esistente, da utilizzare per il pagamento delle rate alle diverse scadenze e da rimborsare attraverso le entrate previste dal presente articolo, riferite all’articolo 8, comma 1, lettera e). 3. Per i debiti verso i fornitori di beni e servizi relativi alle forniture degli anni 2006 e seguenti, le aziende del servizio sanitario regionale sono autorizzate, in accordo con la Regione, a definire con i fornitori eventuali accordi anche a carattere rotativo che prevedano dilazioni di pagamento in coerenza con gli orientamenti delle competenti autorità. 4. La commissione speciale di cui all’articolo 1, comma 70 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006) è presieduta da un consigliere regionale espressione delle minoranze.
ARTICOLO 12 (Abbattimento delle liste di attesa nella sanità pubblica regionale)
1 Nell’ambito delle politiche regionali per l’abbattimento delle liste e dei tempi d’attesa, in base agli impegni previsti nel piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il 2006 – 2008 di cui all’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, nell’erogazione dei servizi sanitari richiesti dai cittadini, la Regione intende aumentare la capacità di erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie, sia di diagnosi per immagini ad alta tecnologia, quali tomografia assiale computerizzata (TAC), ecografia, ecolordoppler, mammografia, sia per particolari patologie in cui la rapidità dell’accertamento è di fondamentale importanza, con particolare riferimento alle prestazioni erogabili dalle strutture pubbliche ed equiparate al pubblico, con l’obiettivo di abbattere ulteriormente, entro il 31 dicembre 2007, i tempi delle liste di attesa attraverso il pieno utilizzo delle attrezzature e delle risorse disponibili nelle strutture sanitarie pubbliche ed equiparate al pubblico. 2. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui al comma 1, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le strutture equiparate al pubblico devono presentare alla Regione, entro il 28 febbraio 2007, progetti specifici con l’obiettivo di garantire le ulteriori prestazioni per specialità di cui al comma 1, che presentino maggiori criticità, ampliando l’orario di apertura al pubblico ed aumentando l’utilizzo delle attrezzature e del personale disponibile nonché adeguando gli assetti organizzativi per conseguire maggiore produttività dei processi erogativi. 3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate, oltre alle risorse destinate, risorse aggiuntive ai budget concordati nell’ambito del fondo sanitario regionale. Il pagamento delle somme impegnate per una quota del 40 per cento, resta subordinato alla verifica del conseguimento dell’effettivo incremento dell’efficienza produttiva concordata, per un importo di 3 milioni di euro. 4. I progetti di cui al comma 2 sono approvati dalla Giunta regionale, ivi compresi i tempi di realizzazione e verifica. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sanità, presenta un piano complessivo di incremento del tasso di produttività e del livello di efficienza delle dotazioni diagnostiche e strumentali nelle strutture pubbliche. 6. I commi 2 e 3 dell’articolo 148 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al progetto sperimentale per l’abbattimento delle liste di attesa, sono abrogati.
ARTICOLO 13 (Sistema di pagamento dei beni e servizi del servizio sanitario regionale)
1. Al fine di favorire certezza e puntualità nei pagamenti ed agevolare il processo di certificazione, a partire dal 1° gennaio 2007 il sistema di verifica e controllo dei pagamenti del servizio sanitario regionale è gestito in modo unificato e centralizzato a cura dell’assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione in collaborazione con l’assessorato regionale competente in materia di sanità. 2. La Regione realizza il sistema informativo necessario per la gestione del sistema di cui al comma 1. Entro l’anno 2007 sono altresì uniformati i sistemi informativi e di contabilità analitica di tutti gli enti del servizio sanitario regionale. 3. Le informazioni desumibili dal sistema informativo dei pagamenti sono messe a disposizione, fatta salva la tutela della riservatezza, della cabina di regia istituita ai sensi dell’articolo 131 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006) e successive modifiche, per lo svolgimento delle attività di sua competenza.
ARTICOLO 14 (Promozione dell’acquisto di beni e servizi non sanitari ecosostenibili)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento delle finalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute, e al rispetto degli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del Protocollo di Kyoto, ogni azienda unità sanitaria locale e ogni azienda ospedaliera promuove, nel rispetto dei limiti di spesa previsti, l’acquisto di beni e servizi non sanitari rispondenti a standard di qualità ambientale come definiti dalla normativa comunitaria, l’utilizzo di prodotti agroalimentari biologici, l’utilizzo di materiali e tecnologie finalizzate al risparmio e all’efficienza energetica nonchè l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 2. Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi relativi al soddisfacimento dei fabbisogni energetici, ogni azienda unità sanitaria locale ed ogni azienda ospedaliera consegue l’obiettivo minimo di un risparmio dei consumi pari al 20 per cento nel triennio 2007 - 2009 rispetto ai consumi accertati nell’anno 2006. 3. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute a presentare ogni anno, insieme ai rispettivi bilanci, una relazione sull’acquisto di beni e servizi non sanitari ecosostenibili, in cui indicano gli obiettivi ed i risultati raggiunti.
ARTICOLO 15 (Centralizzazione dei rimborsi)
1. Al fine di garantire puntualità e certezza dei pagamenti, la Regione provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle somme previste dal sistema sanitario regionale in favore di malati e/o loro familiari e portatori di handicap, anche attraverso stipula di apposita convenzione con enti previdenziali.
ARTICOLO 16 (Valorizzazione del patrimonio della “GEPRA comunione delle ASL del Lazio”)
1. Al fine di contribuire all’azzeramento del disavanzo sanitario, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, è autorizzata ad attivare le procedure finalizzate alla valorizzazione del patrimonio GEPRA, attivando adeguate procedure per salvaguardare le situazioni di disagio sociale. 2. Ai comuni e alle province che utilizzano, in tutto o in parte, immobili rientranti nel patrimonio in comunione delle aziende unità sanitarie locali ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzioni delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche, che intendono acquistare gli immobili stessi, la Regione concede un contributo pari al 50 per cento del valore dell’immobile, sulla base della stima effettuata dall’agenzia del territorio. Gli enti acquirenti non possono alienare gli immobili per almeno dieci anni e si impegnano a tutelare le eventuali attuali utilizzazioni sociali e culturali di particolare rilevanza. In caso di alienazione, la Regione può esercitare il diritto di prelazione, al valore di stima ridotto del contributo ricevuto dalla Regione stessa rivalutato al tasso di legge vigente nei diversi periodi a decorrere dalla data di acquisto. 3. Gli enti di cui al comma 2 inoltrano, entro il 30 settembre 2007, all’assessorato regionale competente in materia bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, la richiesta di contributo ed alla GEPRA la richiesta di acquisto. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, delibera la concessione dei contributi ed autorizza la GEPRA all’alienazione dei beni. Il contributo è attribuito all’ente acquirente ed erogato, all’atto dell’acquisto, direttamente alla GEPRA per conto dell’ente. 4. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2007 mediante istituzione di apposito capitolo nell’ambito dell’UPB C22 denominato “Contributi ai comuni ed alle province per l’acquisto di immobili della Comunione delle aziende unità sanitarie locali”.
ARTICOLO 17 (Applicazione del sistema tariffario)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il concordamento dei bilanci preventivi delle aziende ospedaliere pubbliche, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, dei policlinici universitari pubblici è basato sull’applicazione del sistema tariffario alle previsioni del volume di prestazioni erogate. finanziamento” finalizzato al sostegno dei maggiori oneri delle strutture di cui al comma 1, calcolato in quota percentuale sull’importo di cui al comma 1, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità ed appropriatezza. 3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2007, previo parere delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e bilancio, definisce gli indicatori ed i parametri di riferimento per il calcolo e la ripartizione tra le strutture delle risorse del Fondo integrativo nonché l’entità del Fondo integrativo stesso.
ARTICOLO 18 (Pubblicità degli atti del servizio sanitario regionale)
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sono tenuti a trasmettere al portale della Regione tutti gli atti esecutivi adottati nell’esercizio delle proprie funzioni, classificati per oggetto, per l’acquisizione di personale a tempo determinato ed indeterminato, tutte le deliberazioni per le convenzioni sanitarie e non, tutte le deliberazioni e determinazioni delle gare d’appalto per l’acquisizione di beni e servizi, tutti i provvedimenti di aggiudicazione delle gare d’appalto per l’acquisizione di beni e servizi e tutti i provvedimenti che instaurano rapporti in regime di convenzione. 2. Tutti gli atti trasmessi sono inseriti, in maniera ordinata, sul portale della Regione, entro e non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento degli stessi.
ARTICOLO 19 (Attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche e attività di ricerca)
1. La Regione concorre con proprie risorse alla realizzazione di un programma straordinario triennale di ammodernamento tecnologico del patrimonio delle aziende sanitarie e di sviluppo delle attività di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. 2. Gli investimenti possono riguardare: a) l’acquisto di attrezzature ad alta tecnologia, di apparecchiature elettromedicali, di attrezzature informatiche e del relativo software; b) l’esecuzione di lavori edili ed impiantistici necessari alla installazione delle attrezzature; c) la manutenzione programmata delle attrezzature, definita all’atto dell’acquisto. 3. Le attività di ricerca riguardano prioritariamente le attività chimico-farmaceutiche con particolare riferimento alle tipologie di farmaci oggetto di acquisto diretto da parte degli enti del servizio sanitario regionale e le attività oncologiche possono essere realizzate anche attraverso forme di partnership con centri di ricerca, università e imprese del Lazio. 4. Sulla base di un budget indicativo inviato dalla Regione, le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici presentano alla Regione entro il 30 ottobre dell’anno precedente il programma di investimenti di cui al presente articolo, indicando le priorità ed i tempi previsti per la realizzazione. Per l’anno 2007 le aziende sanitarie presentano il programma entro il 30 aprile 2007. 5. Per l’annualità 2007, il finanziamento regionale è destinato anche agli interventi già realizzati dalle aziende nell’anno 2006. 6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, approva con deliberazione, entro il 30 giugno, per l’anno 2007 e, a decorrere dall’anno 2008, entro il 31 marzo di ciascun anno, il programma annuale di investimenti per ciascuna azienda sanitaria e per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Il programma prevede criteri di ripartizione delle risorse che tengono conto di un’equa distribuzione delle stesse su base territoriale e della capacità realizzativa delle stesse aziende. 7. Il finanziamento regionale può riguardare anche interventi da realizzare attraverso il ricorso alla locazione finanziaria. In tal caso le erogazioni avvengono secondo la prevista articolazione temporale. 8. Le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici provvedono alla realizzazione degli interventi anche sulla base di criteri e modalità uniformi individuati dalla Regione. 9. Per il triennio 2007 - 2009 le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici non possono effettuare, a valere sulle risorse proprie, acquisti o contratti di locazione finanziaria per le tipologie di investimento di cui al presente articolo, se non in casi eccezionali e preventivamente autorizzati dalla Regione. 10. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nell’ambito dell’UPB H22, apposito capitolo denominato “Programma straordinario di ammodernamento tecnologico del patrimonio delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici” con lo stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2007, 25 milioni di euro per l’anno 2008 e 25 milioni di euro per l’anno 2009. Per i canoni di locazione finanziaria l’impegno di spesa è assunto per intero nel primo anno ed erogato secondo la rispettiva cadenza temporale. Lo stanziamento di cui al presente comma può configurarsi, ove ne ricorrano le condizioni, quale anticipazione regionale delle risorse comunitarie 2007 - 2013 di cui al programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e/o delle risorse del Fondo delle aree sottosviluppate (FAS) di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e successive modifiche concernente interventi nelle aree depresse ed in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e al regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999.
ARTICOLO 20 (Verifica dei livelli di qualità ed idoneità delle prestazioni)
1. La Regione persegue la promozione della qualità ed idoneità delle prestazioni come obiettivo prioritario della politica sanitaria regionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, sentite le rappresentanze delle categorie professionali, delle aziende sanitarie ed ospedaliere e delle altre strutture di offerta, coerentemente alle indicazioni formulate in materia dal Ministero della Salute, di concerto con le altre regioni, procede all’elaborazione di un sistema di indicatori per la misurazione dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni rese dal sistema degli erogatori dei servizi accreditati. 3. Il sistema di indicatori di cui al comma 2 è utilizzato come strumento di verifica della qualità ed idoneità del servizio.
ARTICOLO 21 (Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale)
1. Le dotazioni organiche delle aziende sanitarie pubbliche, dei policlinici universitari pubblici nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici sono rideterminate, in raccordo con l’assessorato regionale competente in materia di sanità entro il 30 giugno 2007, sulla base del volume delle prestazioni previste ed in conformità alle linee guida adottate in materia dalla Giunta regionale. 2. A seguito della rideterminazione di cui al comma 1, nel caso di eccedenze di personale, trovano applicazione le procedure di mobilità interaziendale ivi compresa la mobilità con gli altri enti pubblici dipendenti e con la Regione. 3. Fino alla data di cui al comma 1 è fatto divieto di assumere personale, salvo eventuali deroghe adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sanità nonché quanto previsto dall’articolo 8, comma 3.
ARTICOLO 22 (Attività di farmacovigilanza)
1. La Regione sostiene le attività di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle reazioni avverse ai farmaci, nonché campagne di educazione sanitaria rivolte alla popolazione. 2. La Regione anticipa la somma di 2 milioni 311 mila 144,63 euro da recuperare sull’assegnazione da parte del Ministero della salute, in corso di perfezionamento, delle risorse finanziarie attribuite ad ogni regione e provincia autonoma sulla base di un apposito piano di riparto, secondo quanto stabilito dall’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 relativo a iniziative di farmacovigilanza e informazione degli operatori circa gli effetti dei medicinali). 3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito, nell’ambito dell’UPB H13, uno specifico capitolo di bilancio denominato “Anticipazione da parte della Regione delle risorse statali di cui alla legge 449/1997 in materia di attività di farmacovigilanza”.
ARTICOLO 23 (Interventi finalizzati alla deospedalizzazione delle persone affette da patologie oncoematologiche)
1. La Regione, allo scopo di promuovere la deospedalizzazione e il ricorso alla modalità del day hospital da parte delle persone affette da patologie oncoematologiche, in particolare di quelle di minore età, e di garantire altresì il mantenimento delle relazioni affettive con le relative famiglie, sostiene lo sviluppo delle forme di associazionismo e volontariato familiare aventi tali specifiche finalità, prevedendo contributi per la gestione e il funzionamento di apposite strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, collocate in prossimità degli ospedali. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di politiche sociali e previa intesa con l’assessore regionale competente in materia di sanità, definisce i requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto a quelli previsti dall’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali), differenziati per tipologia d’utenza, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla medesima legge regionale. 3. Per le finalità di cui al presente articolo, nell’ambito dell’UPB H13 è destinata una somma pari a 200 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
ARTICOLO 24 (Anticipazione delle risorse finanziarie provenienti dal fondo annuale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie)
1. La Regione promuove e organizza le attività di sorveglianza e di promozione della salute nonché di elaborazione di progetti per il superamento delle emergenze di salute pubblica. 2. La Regione anticipa la somma di 542 mila 543 euro da recuperare sulla assegnazione da parte dello Stato, in corso di perfezionamento, delle risorse finanziarie provenienti dal fondo annuale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie. 3. A tal fine è istituito, nell’ambito dell’UPB H13, un specifico capitolo denominato: “Anticipazione da parte della Regione delle risorse statali di cui al fondo annuale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie”. 4. La Giunta regionale, con successivo provvedimento da adottare entro il 30 marzo 2007, definisce le modalità di utilizzazione della somma di cui al comma 2.
CAPO II Disposizioni per il contenimento della spesa
ARTICOLO 25 (Limiti agli impegni di spesa)
1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, la facoltà di impegnare per il 2007 spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi e alle competenze accessorie del personale, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti sub-regionali, alle spese per l’attuazione di programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, alle spese inderogabili concernenti interventi sul trasporto pubblico compresi nell’UPB D41, alle spese inderogabili di carattere socio-assistenziale afferenti l’UPB H41, alle annualità relative ai limiti d’impegno, alle rate di ammortamento dei mutui ed alle spese finalizzate da apposita norma legislativa. 2. Con decreto del Presidente della Regione si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma l, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio. 3. Per le restanti spese, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 75 per cento dello stanziamento annuo. 4. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 3, su motivata proposta dell’assessore regionale competente per materia, di concerto con l’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.
ARTICOLO 26 (Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio regionale)
1. Al fine di razionalizzare e valorizzare il patrimonio regionale esistente e migliorare la funzionalità delle strutture istituzionali, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro il 31 marzo 2007 un piano di riorganizzazione del patrimonio adibito a sede istituzionale. 2. Il piano di cui al comma 1 deve contenere uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di valorizzare l’Ospedale Forlanini di Roma come sede delle strutture istituzionali e del Consiglio regionale del Lazio. 3. Sono stanziati a favore dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini 20 milioni di euro per opere di ristrutturazione finalizzate al trasferimento presso l’Ospedale San Camillo delle strutture sanitarie operanti nell’Ospedale Forlanini. 4. Sono stanziati a favore del Comune di Roma 20 milioni di euro per le opere di mobilità e infrastrutturali finalizzate al miglioramento dell’accessibilità dell’area interessata. 5. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, di concerto con il Consiglio regionale, una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto interessato contestualmente all’acquisto e alla valorizzazione della sede di via della Pisana e di altre sedi istituzionali, assumendosi l’onere dei lavori di ristrutturazione della struttura che attualmente ospita l’Ospedale Forlanini. 6. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante gli stanziamenti di cui all’UPB H22. 7. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante istituzione, nell’ambito dell’UPB H22, di apposito capitolo denominato “Finanziamento all’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini per opere di ristrutturazione” con lo stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 15 milioni di euro per l’anno 2008.
ARTICOLO 27 (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”)
1. La lettera e),del comma 1 dell’articolo 4, della l.r. 4/2003 è soppressa. 2. Alla l.r. 4/2003, articolo 4, comma 2, dopo le parole “assistenza domiciliare” aggiungere le seguenti: “, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche”.
ARTICOLO 28 (Termine per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie)
1. Al fine di rendere effettivo il sistema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private entro il termine del 31 agosto 2007, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’adempimento di cui all’articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali).
ARTICOLO 29 (Norme per la partecipazione dei cittadini)
1. In ogni azienda sanitaria è istituita la Consulta sanitaria ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419). 2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla sanità e sentita la commissione consiliare sanità, entro novanta giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente legge, emana le modalità di costituzione e di funzionamento della consulta di cui al comma 1.
ARTICOLO 30 (Modifica del comma 73 dell’articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 relativo alla composizione della commissione speciale per la raccolta di analisi e predisposizione di proposte per la riforma del sistema sanitario regionale. Disposizione relativa all’insediamento della commissione.)
1. Il comma 73 dell’articolo 1 della l.r. 10/2006 è così modificato: “La commissione di cui al comma 70 è costituita da sette membri eletti dal Consiglio regionale. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a quattro nominativi. La commissione, nella prima seduta utile, elegge al suo interno un Presidente espressione delle minoranze.” 2. La commissione istituita dall’articolo 1, comma 70, della l. r. 10/2006, come modificata dal presente articolo, è insediata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 31 (Trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie)
1. Nel perseguimento delle finalità complessive di razionalizzazione, efficacia ed economicità del sistema degli enti pubblici non economici regionali, nonché al fine del raggiungimento di una significativa riduzione dei costi, alla data del 31 dicembre 2007 sono trasformati in agenzie regionali ed assumono la configurazione prevista dall’articolo 54 dello Statuto, salvo diversa disposizione legislativa, i seguenti enti: a) agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (Arsial); b) enti di gestione delle aree naturali protette regionali; c) agenzia regionale per i parchi (ARP); d) agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA); e) agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS); f) agenzia regionale per lo sport (Agensport); g) istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”; h) ente regionale per la comunicazione “Istituto Montecelio”; i) agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio(Laziodisu); l) agenzia Lazio lavoro; m) istituto regionale per le ville tuscolane (IRVIT); n) Laziosanità-Agenzia di sanità pubblica (ASP); o) agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio; p) agenzia regionale per la mobilità (AREMOL); q) Consorzio polifunzionale Pegaso. 2. La Giunta regionale adotta le proposte di legge relative a quanto previsto dal comma 1 entro il 31 marzo 2007. 3. Gli organi degli enti di cui al comma 1 decadono alla data della trasformazione in agenzie. 4. Il patrimonio degli enti di cui al comma 1 è trasferito alla Regione ed affidato in gestione alle istituite agenzie. 5. Nelle more del riordino degli enti di cui al comma 1, la facoltà di impegnare sui capitoli concernenti i trasferimenti regionali agli enti stessi è consentita nel limite del 90 per cento e comunque la possibilità di impegno di spesa degli enti a valere sul proprio bilancio 2007 non può essere superiore al 90 per cento delle spese previste. 6. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste al comma 5, su motivata proposta dell’assessore regionale competente per materia di concerto con l’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, sentito il parere della commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.
ARTICOLO 32 (Interventi straordinari di contenimento della spesa)
1. Gli interventi straordinari di contenimento della spesa di cui al presente articolo si intendono di durata temporanea sino al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio della Regione e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. 2. Le spese di funzionamento dei comitati e degli osservatori regionali e degli altri organismi consultivi a qualsiasi titolo, comprese quelle relative ai gettoni di presenza e ai rimborsi spese, sono ridotte del 50 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le indennità di funzione di cui all’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali) sono ridotte del 10 per cento. 4. Le missioni all’estero effettuate nel 2007 nell’ambito delle attività istituzionali svolte dai membri della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli organi degli enti regionali non sono rimborsate ad esclusione di quelle effettuate nell’ambito dei rapporti con l’Unione europea. Il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio regionale possono concedere, con proprio decreto, specifiche deroghe alle presenti disposizioni. 5. Fino alla data di approvazione da parte della Giunta regionale e del Consiglio regionale di propri provvedimenti con cui si definiscono programmi organici, non possono essere affidati incarichi, diretti o in convenzione, di studio e di ricerca a vario titolo. 6. Il numero dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici economici regionali è ridotto a tre, a partire dal rinnovo dei rispettivi organi. 7. Le indennità dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici economici e non economici sono ridotte del 10 per cento. 8. Lo stanziamento per la copertura dell’indennità di risultato dei dirigenti regionali è ridotto del 10 per cento. 9. La Giunta regionale assume le opportune iniziative affinché entro il 30 giugno 2007, salvo diversa disposizione di legge, vengano dismesse tutte le partecipazioni della Regione, dirette e indirette, in società che non siano state istituite con legge regionale ovvero destinatarie di fondi speciali istituiti con legge regionale. Le società istituite con legge regionale o destinatarie di fondi speciali istituiti con legge regionale sono oggetto di una proposta di legge di riordino che la Giunta presenta entro il 31 marzo 2007. 10. La Giunta regionale assume le opportune iniziative affinché sia conseguita la riduzione del 10 per cento delle indennità e/o emolumenti spettanti ai Presidenti, ai componenti dei consigli di amministrazione e agli amministratori delegati delle società della Regione o a cui la Regione partecipa direttamente o indirettamente in quota maggioritaria. 11. Il regolamento dei lavori del Consiglio regionale prevede un numero di commissioni complessivo non superiore a dodici.
ARTICOLO 33 (Reclutamento del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti)
1. Al fine di assicurare il concorso della Regione e degli enti da essa dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti dipendenti dalla Regione limitatamente ai profili professionali coincidenti con quelli regionali sono tenuti, prima di ricorrere a procedure concorsuali, con esclusione delle progressioni verticali previste dai contratti collettivi di lavoro, a reclutare il proprio personale mediante l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Giunta regionale pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione n. 36, supplementi ordinari n. 4, 5 e 6, del 30 dicembre 2003.
CAPO III Disposizioni relative alla decisione di bilancio
ARTICOLO 34 (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche)
1. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente: “3. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l’entrata e per la spesa, nel rispetto dei criteri e dei parametri fissati nel DPEFR, in unità previsionali di base determinate, per ciascun assessorato, in relazione ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, nell’ambito delle funzioni di competenza della Regione. Le contabilità speciali, sia nell’entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.”. 2. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 25/2001 è aggiunto in fine il seguente periodo: “A ciascun capitolo della entrata è associato il corrispondente codice di classificazione economica SEC 95 risolvendo, attraverso la creazione di nuovi capitoli o la ulteriore suddivisione in articoli, eventuali sovrapposizioni.” 3. All’articolo 20 della l.r. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nel bilancio annuale le spese sono distinte per assessorato, funzioni-obiettivo e, con esclusione delle contabilità speciali, per unità previsionali di base, secondo lo schema adottato per lo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale.”; b) il comma 2 è abrogato; c) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: “A ciascun capitolo della spesa è associato il corrispondente codice di classificazione economica e funzionale SEC 95 risolvendo, attraverso la creazione di nuovi capitoli o la ulteriore suddivisione in articoli, eventuali sovrapposizioni.”; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Lo stato di previsione della spesa contiene un riepilogo per assessorati, funzioni obiettivo e unità previsionali di base.” 4. All’articolo 21 della l.r. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta i totali delle entrate per titoli e categorie e delle spese per assessorati e funzioni obiettivo. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate derivanti da assegnazioni dell’Unione europea e dello Stato con le spese aventi le destinazioni di cui alle predette assegnazioni.”; b) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente: “d) un prospetto riepilogativo generale ed un prospetto articolato per assessorato, in cui è rappresentata la classificazione economica e funzionale della spesa SEC 95, utilizzata per la classificazione del bilancio statale, articolata rispettivamente al terzo ed al secondo livello; i prospetti di cui alla presente lettera sono posti a corredo anche dell’assestamento del bilancio e del rendiconto generale.”. 5. All’articolo 28 della l.r. 25/2001, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente: “b bis) variazioni compensative tra i capitoli relativi alle spese correnti delle aziende sanitarie locali ed agli interventi finanziari per il sistema sanitario regionale.”; b) al comma 3 dopo le parole “Unione Europea” sono inserite le seguenti: “ivi comprese quelle derivanti da riparti disposti dal CIPE delle quote spettanti alla Regione del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente”. 6. All’articolo 37 della l.r. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Le spese inerenti il contenzioso legale sono impegnate e liquidate nell’anno in cui vengono a maturazione.”; b) al comma 8 dopo le parole: “a carico del bilancio annuale” sono inserite le seguenti: “, ivi comprese le deliberazioni della Giunta regionale concernenti il riparto e l’assegnazione di fondi,”. 7. All’articolo 57 della l.r. 25/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I bilanci annuali degli enti, corredati dal parere dei rispettivi collegi dei revisori, devono pervenire alle direzioni regionali competenti per materia, nonché alla Direzione bilancio e tributi, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui i bilanci stessi si riferiscono. La direzione competente per materia esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione e lo trasmette alla Direzione bilancio e tributi ai fini dell’inserimento nel bilancio annuale della Regione e dell’approvazione con apposito articolo della legge di bilancio di cui costituiscono allegato, acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile.”; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. In caso di mancata o tardiva presentazione del bilancio annuale da parte degli enti, gli enti stessi possono procedere agli impegni di spesa solo ed esclusivamente a valere sui capitoli riguardanti le spese per il personale ovvero altre spese obbligatorie ed indifferibili; i trasferimenti di risorse da parte della Regione sono commisurati, mensilmente, all’ammontare di tali spese, sino a quando non intervenga l’approvazione del bilancio annuale da parte del Consiglio regionale con la legge di assestamento o di variazione al bilancio annuale della Regione.”. 8. L’articolo 58 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente: “Art. 58(Assestamento e variazioni dei bilanci annuali) 1. L’assestamento del bilancio annuale, adottato dai competenti organi degli enti, è inviato entro il 31 maggio alla direzione regionale competente per materia, che lo trasmette, con proprio parere, alla Direzione regionale bilancio e tributi, ai fini del suo inserimento nella legge di assestamento del bilancio regionale per l’approvazione con apposito articolo, acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile. 2. Le variazioni di bilancio degli enti aventi natura compensativa e riguardanti due o più unità previsionali di base sono trasmesse, previo parere della Direzione regionale competente per materia, alla Direzione regionale bilancio e tributi, che, acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile, le sottopone alla Giunta regionale con apposita deliberazione.”. 9. L’articolo 60 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente: “Art. 60(Rendiconti annuali generali) 1. I rendiconti generali annuali degli enti, redatti in conformità a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione ed adottati dai competenti organi, devono pervenire alle direzioni regionali competenti per materia, nonché alla Direzione regionale bilancio e tributi, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono, accompagnati da una relazione illustrativa dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, anche in termini finanziari. 2. La direzione regionale competente per materia esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione e lo trasmette alla Direzione regionale bilancio e tributi, che inserisce in un allegato al rendiconto generale della Regione i quadri riepilogativi delle entrate e delle spese dei singoli enti, secondo uno schema – tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale. Copia dei rendiconti è inviata al Comitato regionale di controllo contabile per l’espressione del parere, che viene inserito nella legge di approvazione del rendiconto.”. 10. Le modifiche alla l.r. 25/2001 di cui ai commi 1, 2, 3, 4 nonché al comma 6, lettera a), sono applicate, in via sperimentale, a partire dall’assestamento per l’anno 2007 e dal rendiconto per l’anno 2006 e, in via definitiva, con il bilancio di previsione per il 2008 previa verifica della fase sperimentale in sede di commissione consiliare competente.
ARTICOLO 35 (Disposizioni concernenti la gestione contabile e patrimoniale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre1996, n. 45 “Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 45/1996 è aggiunto il seguente: “2 bis. In sede di elaborazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR) di cui all’articolo 9 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, la Giunta regionale definisce la stima del fabbisogno finanziario del servizio sanitario regionale.”. 2. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 45/1996 è sostituito dal seguente: “1. Il bilancio economico di previsione annuale è trasmesso alla Giunta regionale entro i tre mesi precedenti l’inizio dell’esercizio, ed è formulato sulla base dell’accordo tra Regione e azienda relativamente alle risorse regionali da attribuire in rapporto agli obiettivi aziendali, conformemente a quanto indicato nel DPEFR .”. 3. Al comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 45/1996 le parole: “45 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”. 4. Dopo il comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 45/1996 sono inseriti i seguenti: “4 bis. Entro il 30 ottobre la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e bilancio, approva il bilancio economico di previsione annuale consolidato del servizio sanitario regionale indicando, in particolare, lo stanziamento complessivo delle risorse regionali attribuito alle aziende ed agli enti nonché le relative modalità di copertura nell’ambito del bilancio di previsione della Regione. 4 ter. Entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’esercizio finanziario, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e bilancio, approva il bilancio di esercizio consolidato del servizio sanitario regionale. 4 quater. Il bilancio di esercizio consolidato del servizio sanitario regionale è redatto, secondo le modalità e le procedure definite con apposito atto dalla Giunta regionale, sulla base dei bilanci di esercizio deliberati dalle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere nonché da ogni altro ente compreso nel servizio sanitario regionale. 4 quinquies. Il bilancio di esercizio consolidato di cui al comma 4 ter è corredato: a) da una relazione sulle motivazioni dell’eventuale scostamento dai bilanci preventivi e dell’eventuale risultato di esercizio negativo; b) da una proposta concernente le modalità di copertura della eventuale perdita.”.
TITOLO III Disposizioni finalizzate al conseguimento di una maggiore equità
CAPO I Interventi per il rafforzamento delle risorse umane, dell’occupabilità e della coesione sociale
ARTICOLO 36 (Programmazione dei fondi comunitari e dei fondi per le aree sottosviluppate 2007 – 2013)
1. Le risorse comunitarie di cofinanziamento nazionale e regionale destinate al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE) e al Fondo aree sottosviluppate (FAS) ammontano a 2 miliardi 151 milioni di euro per il periodo 2007 – 2013. 2. Le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale di cui al comma 1 per un importo complessivo pari a 1 miliardo 459 milioni di euro, sono ripartite al 50 per cento tra FSE e FESR. 3. I programmi operativi del FESR e del FSE sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
ARTICOLO 37 (Utilizzazione dei fondi comunitari FSE 2007 – 2013)
1. Le risorse comunitarie relative alla programmazione del Fondo sociale europeo (FSE) 2007 – 2013 definita dal programma operativo adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di scuola, diritto allo studio e formazione professionale di concerto con gli assessori competenti per assi di intervento e misure e sentite le parti sociali, ed approvato dal Consiglio regionale, sono utilizzate, nell’ambito delle priorità tematiche - risorse umane, occupabilità e coesione sociale - previste dall’Unione europea, privilegiando la concentrazione delle risorse e l’integrazione delle politiche per l’attuazione di interventi di grande impatto strategico per lo sviluppo regionale.
ARTICOLO 38 (Utilizzazione dei fondi comunitari FESR e dei Fondi FAS 2007 – 2013)
1. Le risorse comunitarie relative alla programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007 – 2013, definita dal programma operativo adottato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione e approvato dal Consiglio regionale, sono utilizzate, nell’ambito delle priorità tematiche previste dall’Unione europea - innovazione, ambiente, accessibilità - privilegiando la concentrazione delle risorse e l’integrazione delle politiche per l’attuazione di interventi di grande impatto strategico per lo sviluppo regionale. 2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, integra il programma operativo di cui al comma 1 con un programma complessivo di utilizzo delle risorse Fondo aree sottosviluppate 2007 – 2013 di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, concernente interventi a favore delle aree depresse. Il programma è approvato dal Consiglio regionale.
ARTICOLO 39 (Obiettivi delle politiche sociali regionali)
1. La Regione, attraverso politiche di rafforzamento del welfare, persegue l’obiettivo primario della universalità dei diritti economici, culturali e sociali. Le politiche sociali regionali si ispirano a principi di universalità, equità e efficacia. 2. A tal fine, nonostante l’incremento delle risorse nazionali per le politiche sociali nel 2006 rispetto al 2005, la Regione conferma per il 2007 le risorse destinate ai servizi erogati nel 2006 e attua le seguenti iniziative aggiuntive: a) realizzazione di una rete di servizi di prevenzione in materia di abusi all’infanzia e di sostegno all’attività di protezione e di reinserimento di minori vittime di abuso e violenza; b) completamento della realizzazione, su tutto il territorio regionale, di una rete di centri antiviolenza per donne maltrattate; c) sostegno alla realizzazione e gestione degli asili nido nella regione; d) sostegno alle politiche per l’adozione; e) superamento dello strumento “Carta Senior” con la realizzazione del “Piano d’azione di lotta alla povertà e di contrasto all’esclusione sociale” per uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro nel 2007, 5 milioni di euro nel 2008 e 5 milioni di euro nel 2009, attraverso uno specifico accantonamento nell’elenco 4; f) promozione di azioni e misure rivolte a immigrati donne e minori ridotti in schiavitù sessuale – tratta degli esseri umani – al fine di favorirne l’accoglienza, percorsi di rientro assistiti, percorsi formativi e di integrazione sociale, affrancamento dal circuito criminale e dall’illegalità; g) fruizione gratuita dei servizi di trasporto pubblico locale, individuati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a misure di sostegno al reddito, da parte dei soggetti che percepiscono gli assegni sociali di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) o le pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e successive modifiche, nonché le maggiorazioni sociali di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni); h) miglioramento della qualità dei servizi e riduzione delle tariffe delle residenze sanitarie assistenziali al fine in particolare di tutelare le fasce di reddito più basse. 3. In materia di risorse umane, si prevedono i seguenti interventi: a) realizzazione del sistema integrato per l’educazione permanente degli adulti; b) istituzione di un comitato inter-assessorile finalizzato alla integrazione scolastica e formativa dei disabili; c) attivazione di qualificate iniziative di formazione continua per l’aggiornamento, la riconversione, lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, a partire dai settori produttivi investiti dai processi di innovazione e di cambiamento.
ARTICOLO 40 (Misure a sostegno del terzo settore)
1. La Regione, in armonia con i principi di cui all’articolo 1, comma 4, ed all’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche promuove interventi per il sostegno e la qualificazione dell’attività del terzo settore all’interno del territorio regionale. 2. Ai fini del presente articolo, costituiscono il terzo settore gli organismi non lucrativi di utilità sociale riconosciuti ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive modifiche. 3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nell’ambito dell’UPB C11 un apposito capitolo denominato “Fondo per il sostegno al terzo settore”, con uno stanziamento di 500 mila euro per l’esercizio finanziario 2007 destinato a: a) garantire l’accesso al credito agli organismi di cui al comma 2 che gestiscono servizi in convenzione con gli enti locali; b) contribuire alla formazione professionale ed alla stabilizzazione dei lavoratori all’interno degli organismi di cui al comma 2. 4. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 3, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
ARTICOLO 41 (Misure a sostegno dei giovani)
1. La Regione, al fine di promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, garantendo pari diritti e opportunità nell’accesso all’istruzione, al lavoro e alla mobilità, nonché alla fruizione della cultura, dello sport e dello spettacolo, con particolare riguardo al territorio regionale, stabilisce: a) l’istituzione in ciascun ambito provinciale, presso istituti scolastici anche dismessi o altri immobili di proprietà pubblica già destinati ad attività socio-educative-culturali, di appositi centri di iniziativa giovanile e studentesca che, al fine di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e promuovere una maggiore integrazione fra mondo della scuola, dell’università e del lavoro assicurino: 1) supporto logistico ed operativo alle consulte studentesche provinciali, alle comunità giovanili di cui all’articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999) e successive modifiche nonché alle consulte o forum provinciali dei giovani e alle associazioni iscritte nel registro regionale; 2) punti informagiovani sulle opportunità previste a livello locale, regionale e nazionale in materia di percorsi formativi, inserimento lavorativo, autoimprenditorialità e microimpresa; 3) iniziative di informazione specifica nei luoghi di socialità dei giovani, anche attraverso l’utilizzo delle strutture competenti delle aziende unità sanitarie locali del Lazio, al fine di giungere ad una effettiva riduzione del danno determinato dall’uso di droghe; 4) attività di tutoraggio e sostegno scolastico, anche autogestite dagli studenti o dalle loro associazioni; 5) attività di orientamento universitario e iniziative sperimentali mirate all’inserimento lavorativo; 6) iniziative mirate alla promozione del volontariato; 7) partecipazione ai programmi comunitari riservati agli studenti; 8) costituzione di un sistema regionale di anagrafe degli studenti integrato tra i sistemi dell’istruzione e della formazione, a sostegno di una adeguata programmazione dell’offerta formativa sul territorio per promuovere il raggiungimento del successo formativo e per prevenire e combattere la dispersione scolastica; b) l’attivazione in via sperimentale di una carta giovani, destinata alle persone da quattordici a venticinque anni residenti o domiciliati nel territorio regionale, che preveda: 1) l’uso gratuito dei mezzi pubblici regionali nell’area extraurbana nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo; 2) l’accesso a tariffe ridotte nei musei di interesse regionale e locale, nonché alle iniziative e manifestazioni culturali, musicali e sportive promosse o finanziate dalla Regione direttamente o mediante il trasferimento di fondi regionali agli enti locali; 3) convenzioni con alberghi e ostelli della gioventù per favorire la permanenza nei luoghi ove i giovani intendono recarsi durante il fine settimana; 4) altre agevolazioni finalizzate a sostenere il processo di crescita, formazione e inserimento lavorativo dei giovani, con particolare riguardo agli scambi internazionali, l’accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari, l’apprendimento di una seconda lingua. 2. Le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono poste a carico dei capitoli di bilancio di rispettiva competenza.
ARTICOLO 42 (Interventi concernenti l’occupabilità)
1. Nell’ambito della realizzazione di un piano delle politiche attive e preventive del lavoro, così come previsto dal programma operativo del FSE OB. 2, Asse 2, la Regione adotta iniziative di contrasto al lavoro precario e per l’emersione del lavoro nero e irregolare. 2. A tal fine, nelle more dell’assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 in corso di definizione, è istituito un capitolo nell’UPB C22 denominato “Anticipazione delle risorse dei fondi strutturali destinata al cofinanziamento degli interventi per l’occupabilità” con uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 3. Al recupero delle risorse comunitarie per un importo complessivo di 60 milioni di euro si provvede all’atto della formale assegnazione di tali risorse.
CAPO II Strumenti per favorire l’equità
ARTICOLO 43 (Bilancio e politiche di genere)
1. La Regione promuove l’attuazione del bilancio di genere come strumento di valutazione e programmazione per fare emergere le politiche pubbliche di genere ed evidenziarne l’impatto nei diversi settori, al fine di favorire le pari opportunità tra uomini e donne. 2. L’adozione di una valutazione di genere, da perseguire attraverso la riorganizzazione delle procedure di bilancio, intende promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle donne, il monitoraggio delle politiche pubbliche da una prospettiva di genere, un utilizzo più efficiente ed efficace delle risorse. 3. Per l’anno 2007, sono previsti i seguenti interventi: a) ricognizione dei bandi regionali sotto il profilo di genere; b) modificazione della composizione delle commissioni e degli organismi collegiali della Regione e degli enti dipendenti, garantendo l’attuazione della norma antidiscriminatoria che prevede che un genere non possa essere rappresentato al di sotto del 40 per cento; 4. Gli interventi di cui al comma 3 sono coordinati dall’ufficio di genere istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.
ARTICOLO 44 (Bilancio sociale)
1. La Regione si propone di costruire entro il 2007 uno schema di bilancio sociale, come forma di rendiconto utile, per consentire ai cittadini la verifica della coerenza tra gli obiettivi e le modalità attuate per realizzarli. 2. Lo schema contiene i criteri di individuazione e di selezione delle iniziative da finanziare e prevede un insieme di rendiconti e di relazioni che illustrino con efficacia la missione, i programmi di sviluppo dell’attività sociale della Regione, nonché gli obiettivi relazionali perseguiti. 3. Lo schema di bilancio sociale di cui al comma 2 è realizzato dall’assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione con il supporto dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a. ed è sottoposto al processo di partecipazione unitamente ai documenti di cui all’articolo 3 bis della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.
ARTICOLO 45 (Integrazione fondo microcredito)
1. Per perseguire le finalità di contrasto dell’esclusione e dell’emarginazione sociale, il fondo per il microcredito, in attuazione dell’articolo 1, comma 27, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 relativo al fondo per il microcredito è integrato con 3 milioni di euro per l’annualità 2007, derivanti dalla emissione obbligazionaria della Regione del 19 aprile 2006.
ARTICOLO 46 (Contributi ai comuni per l’emergenza abitativa)
1. Al fine di far fronte all’attuale situazione di “emergenza casa” presente sul territorio della Regione, nell’ambito dell’UPB E62 è istituito un apposito capitolo denominato “Contributi per l’emergenza abitativa a favore di comuni del Lazio ad alta tensione abitativa con popolazione inferiore a 150.000 abitanti” con lo stanziamento per l’anno 2007 di 40 milioni di euro. 2. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, individua gli interventi da realizzare e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti.
ARTICOLO 47 (Ulteriori interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche)
1. Fermi restando i requisiti di cui all’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 10 (Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche), la Regione concede un contributo a fondo perduto di 10 mila euro in favore dei soggetti partecipanti all’avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2004, n. 1045 (Legge regionale n. 10/2004. Definizione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi straordinari a favore dei soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche) che sono stati ricompresi negli elenchi 3 e 5 allegati alla deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2006, n. 284 (Legge regionale n. 10/2004. Definizione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi straordinari a favore dei soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche. Graduatoria definitiva di ammissibilità al contributo) e che sono, nel seguente ordine di priorità: a) soci di cooperative partecipanti al bando denominato “20.000 abitazioni in affitto”; b) soci di cooperative che hanno fruito di contributi pubblici non regionali; c) soci di cooperative che non hanno usufruito di alcun contributo pubblico. 2. In relazione a quanto previsto al comma 1, coloro che non hanno partecipato all’avviso pubblico di cui al medesimo comma possono presentare domanda entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il socio può indicare alla Regione una persona del proprio nucleo familiare fino al secondo grado di parentela, a cui concedere in alternativa il contributo regionale, che sia in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, quale assegnatario dell’alloggio. 4. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate per le finalità della presente legge, secondo l’ordine indicato ai commi precedenti e in subordine con priorità ai richiedenti con il reddito complessivo familiare più basso. 5. Sono in ogni caso escluse le domande di soci di cooperative edilizie le cui condizioni di difficoltà economiche, previste dall’articolo 1 della l.r. 10/2004, si sono verificate successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210). 6. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti dell’UPB C22 del bilancio regionale a valere sulla programmazione fondi di edilizia residenziale pubblica agevolata.
CAPO III Edilizia residenziale pubblica
ARTICOLO 48 (Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa)
1. Nelle more di una riforma organica della materia, la Regione, in considerazione dell’esigenza di ripianare il deficit di gestione delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) e rilanciare l’intervento pubblico nel settore della casa, disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ed i relativi piani. 2. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come individuati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42 (Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio, costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) e successive modifiche e comunque a qualsiasi titolo compresi nel patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER, sono ceduti sulla base delle seguenti disposizioni. 3. Gli enti proprietari formulano piani di cessione degli alloggi in misura non superiore al 15 per cento su base annua e comunque contenuti nella misura massima del 30 per cento del patrimonio. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, i piani ed emana direttive per l’attuazione delle presenti disposizioni. 4. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell’atto di compravendita: a) gli assegnatari, o su richiesta dell’assegnatario, i componenti il nucleo familiare dell’assegnatario; b) i figli non conviventi dell’assegnatario o di altro componente il nucleo familiare, su richiesta dell’assegnatario, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. E’ fatto salvo il diritto di abitazione dell’assegnatario e dei familiari conviventi anche nei casi di vendita della nuda proprietà; c) coloro che hanno richiesto la regolarizzazione della propria posizione ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, 15 marzo 1990, n. 30 (Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33), 4 aprile 2000, n. 18 (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativi in via provvisoria e/o temporanea) e dell’articolo 98 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di cui alla l.r. 18/2000 per i quali il relativo procedimento, ancora in corso, sia di esito certo. 5. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore compreso tra 100 e 150 alle rendite catastali aggiornate ai sensi dell’articolo 80 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all’adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati all’ente gestore di alloggi di edilizia pubblica, con particolare riferimento agli immobili ubicati in zone di pregio. 6. Al prezzo di cessione come determinato ai sensi del comma 5 si applica la riduzione dell’1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino al limite massimo del 20 per cento, incrementato di un ulteriore 5 per cento per coloro che, acquistando l’alloggio condotto con regolare assegnazione, risultino in regola con i pagamenti richiesti ad esclusione di coloro che hanno aderito alla transazione di cui alla l.r. 4/2006 per l’estinzione delle morosità legate ai canoni di locazione. Agli stabili individuati come di pregio ai sensi della normativa vigente ed inseriti nei piani di cessione, il limite massimo è ridotto al 10 per cento. 7. Con riferimento all’articolo 1, comma 10 bis, della l. 560/1993, come aggiunto dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il prezzo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria documentati dall’ente gestore, effettuati dal 30 aprile 1999 in edifici inseriti nei piani di cessione già approvati e, per i nuovi piani, dalla data di approvazione di questi ultimi. 8. I termini previsti al comma 20 della l. 560/1993 per l’alienazione degli alloggi acquistati sono ridotti a cinque nei seguenti casi: a) invalidità superiore al 66 per cento dell’acquirente o di un componente del nucleo familiare tale da non consentire la fruizione dell’alloggio, documentata con certificazione rilasciata dalla azienda unità sanitaria locale o da altra struttura pubblica competente; b) successione mortis causa; c) età superiore ad anni 65. 9. Gli inquilini assegnatari, in caso di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di proprietà delle ATER e dei comuni, possono esercitare il diritto di acquisto entro sei mesi dalla data di comunicazione formale da parte dell’ente proprietario. 10. Per gli alloggi compresi nelle zone omogenee A, come definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, del Ministro per i lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, si applicano le seguenti disposizioni: a) gli alloggi liberi o non regolarmente occupati sono alienati su libero mercato con procedura ad evidenza pubblica; b) gli alloggi regolarmente occupati sono alienati all’assegnatario al prezzo previsto dalla normativa vigente; c) nei casi di cui alla lettera b), qualora l’assegnatario non intenda acquistare, l’alloggio è alienato su libero mercato con procedura ad evidenza pubblica e nei confronti dell’assegnatario residente è disposta la mobilità, ai sensi del Capo II del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2, verso altro alloggio non compreso nelle zone omogenee A di cui al d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968; d) qualora non si ritenga di procedere alla mobilità come previsto alla lettera c), l’alloggio è alienato su libero mercato con procedura con evidenza pubblica e l’assegnatario è ammesso a permanervi dietro versamento di una indennità una tantum pari a venti volte l’ultimo canone di locazione mensile per l’attribuzione del diritto di usufrutto.
ARTICOLO 49 (Gestione e reimpiego dei proventi)
1. I proventi derivanti dall’alienazione delle unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica rimangono nelle disponibilità degli enti proprietari comuni e Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) e sono da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, in opere di urbanizzazione socialmente rilevanti e interventi di edilizia agevolata o autofinanziata con l’obbligo dell’assegnazione con patto di futura vendita di almeno il 25 per cento degli alloggi, nonché nei limiti del 15 per cento dei proventi stessi per la gestione di contratti di servizio e spese correnti necessarie ad affrontare l’emergenza abitativa. 2. I proventi derivanti dall’alienazione degli alloggi delle unità immobiliari delle ATER, ai fini del risanamento di cui all’articolo 17, comma 5 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica), sono impiegati secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005). 3. Nella fase di approvazione dei piani di cessione formulati dalle singole ATER, la Regione può determinare la percentuale dei proventi da destinare al risanamento economico finanziario delle ATER medesime.4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Giunta regionale i programmi di destinazione ed utilizzazione dei proventi derivanti dalle alienazioni. 5. La Regione, nelle more dell’approvazione di un’organica disciplina in materia di bioedilizia e architettura sostenibile: a) promuove da parte delle ATER l’installazione di impianti fotovoltaici sui lastrici solari e l’adozione di misure di efficienza energetica degli edifici residenziali al fine di incentivare interventi di sostenibilità ambientale nell’edilizia residenziale pubblica e favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I proventi derivanti dalla vendita al gestore nazionale dell’energia prodotta sono destinati alla manutenzione straordinaria e al recupero del patrimonio edilizio esistente; b) promuove, nell’ambito delle proprie linee di finanziamento, studi di fattibilità tecnico-amministrativa, anche in convenzione con le università, gli ordini professionali, le agenzie pubbliche per il risparmio energetico, gli enti pubblici di ricerca, al fine di incentivare le ATER a predisporre programmi di intervento sul patrimonio edilizio esistente per la produzione di energia da fonti rinnovabili; c) incentiva la formazione e l’aggiornamento dei tecnici degli ATER per l’attività di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di interventi nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie impiantistiche volte al risparmio e all’efficienza energetica.
ARTICOLO 50 (Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. Nelle more della definizione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per la fissazione dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i canoni applicati in base alla normativa regionale vigente sono maggiorati del 20 per cento, ad esclusione delle fasce sociali A e B. 2. Gli alloggi per cui siano corrisposti canoni di importo inferiore al costo di gestione e manutenzione dell’alloggio, nella misura fissata dalla Giunta regionale su proposta degli enti gestori, sono oggetto di contratto di servizio tra la Regione e l’ente gestore. 3. Agli assegnatari che abbiano superato per due anni consecutivi il limite di reddito per la permanenza nell’alloggio è applicato un canone calcolato in base ai criteri dell’articolo 4 della l. 431/1998, ridotto dal 20 al 10 per cento in proporzione al reddito percepito.
ARTICOLO 51 (Fondo di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”)
1. Le somme provenienti dalla cessione degli alloggi e delle unità non residenziali autorizzate dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, ai sensi della l. 560/1993 e successive modifiche, contabilizzate dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), sono da versarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di esercizio su uno speciale conto corrente denominato “Fondo legge 24 dicembre 1993, n. 560” presso l’istituto bancario che svolge il servizio di cassa e sono utilizzate dalle ATER tramite specifici provvedimenti autorizzativi regionali. Le ATER sono, inoltre, autorizzate a trasferire sul suindicato speciale conto corrente tutti i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale ai sensi della l. 560/1993, attualmente giacenti presso la tesoreria provinciale dello Stato.
ARTICOLO 52 (Disposizioni transitorie. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)
1. Sono fatti salvi i contratti di compravendita stipulati anche in difformità delle disposizioni contenute nell’articolo 48, alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Sono, altresì, considerati conclusi ai fini del comma 1 i contratti di compravendita qualora l’ente proprietario o gestore venga effettivamente a conoscenza dell’accettazione, da parte dell’assegnatario, della proposta e del relativo prezzo di cessione dell’alloggio, incrementato della variazione ISTAT rispetto al prezzo di offerta. 3. Le disposizioni contenute nell’articolo 48 non si applicano ai contratti di compravendita non conclusi per cause non imputabili agli aventi diritto, in riferimento ai piani di vendita già approvati. In tali casi, il prezzo degli alloggi è calcolato secondo la normativa dell’anno di approvazione del piano di vendita, fatta salva la rendita catastale determinata ai sensi della normativa statale vigente all’atto della stipula del contratto di compravendita, maggiorato dell’indice ISTAT, fino al momento della conclusione della compravendita. 4. Alla l.r. 30/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 10 le parole: “a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “a livello locale”; b) al comma 6 bis dell’articolo 17, come aggiunto dall’articolo 76, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, le parole: “non superiore a sessanta” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a centoventi”.
ARTICOLO 53 (Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)
1. In deroga all’articolo 11, comma 1, lettera f) ed all’articolo 15 della l.r. 12/1999, nei confronti di coloro che alla data del 20 novembre 2006 occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica il comune dispone, in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione, la regolarizzazione dell’alloggio. 2. L’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 1 è subordinata: a) al protrarsi dell’occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento dell’assegnazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite certificazione anagrafica, verbale di accertamento della Polizia municipale o autodenuncia dell’occupante in data anteriore al 20 novembre 2006; b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 12/1999. Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa fissato alla data di presentazione della domanda; c) alla circostanza che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell’alloggio. 3. Per il periodo dell’occupazione dell’alloggio è dovuta l’indennità di occupazione, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, e le spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda, anche in forma dilazionata, in un numero massimo di 120 rate mensili, con un anticipo pari al 5 per cento della somma dovuta. 4. La regolarizzazione deve essere richiesta presentando domanda di assegnazione e regolarizzazione al comune redatta su apposito modello predisposto dalla Regione, in distribuzione presso i comuni e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER). 5. Nei casi di comprovata compravendita dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo all’acquisto dell’immobile e alla regolarizzazione della posizione amministrativa. 6. All’articolo 15 della l.r. 12/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: “da lire 25 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “ da 45 mila euro” e le parole: “a lire 30 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “a 65 mila euro"; b) il comma 4 è abrogato.
ARTICOLO 54 (Finanziamento dell’edilizia sovvenzionata delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica - ATER)
1. Al fine di sostenere il completamento e la costruzione di edilizia sovvenzionata delle ATER del Lazio, la Regione stanzia nell’ambito dell’UPB E62 mediante l’istituzione di un apposito capitolo un finanziamento di complessivi 100 milioni di euro per il triennio 2007 – 2009 di cui 40 milioni di euro nel 2007, 40 milioni di euro nel 2008 e 20 milioni di euro nel 2009.
TITOLO IV Disposizioni per lo sviluppo
ARTICOLO 55 (Istituzione di un capitolo per l’attuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana)
1. E’ istituito nell’ambito dell’UPB D44 un capitolo denominato “Anticipazione regionale delle risorse FAS e delle risorse comunitarie destinate all‘accordo programma quadro (APQ) rete ferroviaria regionale” per l’attuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana di cui al protocollo d’intesa siglato in data 14 febbraio 2006 dal Presidente della Regione con i Presidenti delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, dal Sindaco del Comune di Roma e da Ferrovie dello Stato Spa e Rete Ferroviaria Italiana Spa. 2. Lo stanziamento di una quota pari a 7 milioni di euro suddivisi per ogni annualità nel settennio 2007-2013, è destinato quale contributo della Regione al cofinanziamento regionale per la realizzazione degli obiettivi di cui all‘accordo programma quadro (APQ) rete ferroviaria regionale”. 3. A recupero delle risorse FAS e comunitarie per un importo complessivo di 49 milioni di euro si provvede all’atto della formale assegnazione di tali risorse.
ARTICOLO 56 (Interventi per i Campionati mondiali di nuoto)
1. La Regione promuove la realizzazione e la ristrutturazione, nell’ambito dei territori delle province coprendone nella misura più ampia possibile il territorio con esclusione della città di Roma, di impianti sportivi natatori comunali da utilizzare per lo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto del 2009. A tal fine, nell’ambito del capitolo G32501 sono destinati i seguenti stanziamenti: a) 2 milioni di euro per l’anno 2007; b) 4 milioni di euro per l’anno 2008; c) 4 milioni di euro per l’anno 2009. 2. Le modalità ed i criteri per la realizzazione degli interventi e per l’assegnazione dei fondi di cui al comma 1 alle amministrazioni comunali sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, previo accordo con la commissione generale di indirizzo di cui al comma 3 dell’ordinanza n. 3489 del 29 dicembre 2005. 3. Nell’ambito delle disponibilità del capitolo G31502, la somma di 2 milioni 500 mila euro è assegnata, per l’anno 2007, al Comitato organizzatore dei mondiali di nuoto per l’attività di promozione dell’evento nel territorio regionale e per la promozione della regione negli eventi sportivi internazionali di Melbourne (Mondiali di nuoto) e Valencia (America’s Cup). 4. Nell’ambito del medesimo capitolo G31502, le somme di 2 milioni 500 mila euro e 5 milioni di euro sono assegnate, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, al Comitato organizzatore dei mondiali di nuoto per la preparazione e realizzazione di eventi culturali e sportivi, compresa l’ospitalità delle squadre partecipanti nei comuni della Regione identificati e localizzati in accordo con il Comitato organizzatore.
ARTICOLO 57 (Criteri per l’accesso delle imprese ai finanziamenti)
1. La Regione subordina l’accesso delle imprese a qualsiasi risorsa comunitaria, nazionale e regionale alla dimostrazione, all’atto della richiesta, dell’integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore e alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La Regione, con apposito provvedimento, individua un sistema premiante per le imprese che privilegino i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o attivino percorsi di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato o di tipo precario.
ARTICOLO 58 (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”)
1. L’articolo 5 della l.r. 58/1993, come modificato dalla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7 concernente modifiche alle disposizioni in materia di trasporto pubblico non di linea, è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Servizio di noleggio con conducente) 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Il prelevamento dell’utente o l’inizio del servizio avvengono all’interno del territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.”.
ARTICOLO 59 (Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, la Regione promuove interventi straordinari minori per la viabilità, il recupero dei centri storici, degli edifici di pregio e di culto, l’acquisto, la realizzazione e manutenzione di centri socio-culturali, sportivi e di edilizia scolastica nonché le opere di recupero ambientale e l’acquisto e la gestione di strumenti tecnici finalizzati all’informazione e comunicazione di pubblica utilità, di cui alla tabella A parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo C12520. 2. I soggetti beneficiari dei contributi previsti nella tabella A di cui al presente articolo, devono presentare agli uffici regionali competenti, entro il 30 giugno 2007, pena la decadenza del contributo, la documentazione necessaria per l’identificazione dettagliata del progetto così come richiesto dalla normativa vigente ed in particolare dalla disposizione di cui all’articolo 93, comma 3, della l.r. 6/1999.
ARTICOLO 60 (Centri storici del Lazio)
1. Nell’ambito dell’UPB E62 è istituito un nuovo capitolo denominato “Contributi per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio”, con uno stanziamento di 35 milioni di euro nel 2007, 40 milioni di euro nel 2008 e 41 milioni di euro nel 2009.
ARTICOLO 61 (Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 concernente “Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie” e successive modifiche)
1. Al primo comma dell’articolo 20 della l.r. 35/1977, dopo le parole: “singole zone.” sono aggiunte le seguenti: “Con la medesima deliberazione i comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti possono ulteriormente aumentare, in misura non superiore al 20 per cento, i suddetti costi base di urbanizzazione in relazione all’incidenza degli oneri concernenti le infrastrutture per la mobilità e per la sosta.”.
ARTICOLO 62 (Responsabilità sociale delle imprese)
1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi di sviluppo, crescita e competitività, riconosce, al contempo, la difesa dei diritti umani, economici e sociali attraverso la responsabilità sociale del sistema produttivo. 2. In esecuzione di quanto previsto al comma 1 la Regione promuove interventi di: a) tracciabilità sociale, intesa come la possibilità di verificare l’osservanza dei diritti nelle fasi di produzione e distribuzione di un prodotto o di un servizio, anche come obiettivo da perseguire per la valorizzazione, l’innovazione e la competitività ed il consolidamento occupazionale del sistema economico regionale; b) attuazione e diffusione delle pratiche e della cultura di responsabilità sociale nelle organizzazioni, nelle imprese e nei consumatori; c) iniziative di informazione, comunicazione, promozione e partecipazione che assicurano la diffusione tra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni degli strumenti che favoriscono una maggiore conoscenza e sensibilità rispetto alle tematiche relative alla responsabilità sociale. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, anche avvalendosi del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro e di propri enti dipendenti dalla Regione, può attivare bandi, concorsi di idee, accordi e protocolli d’intesa e promuovere percorsi di formazione rivolti a consumatori, imprenditori, lavoratori, amministratori pubblici e consulenti, seminari, convegni, produzione di campagne pubblicitarie e altre iniziative volte a promuovere la cultura e gli strumenti della responsabilità sociale. 4. La Regione, nella promozione degli interventi regionali per la competitività, l’innovazione e lo sviluppo: a) favorisce le imprese che adottano volontariamente gli standard internazionali, europei o nazionali, relativi all’introduzione e allo sviluppo di sistemi di rendicontazione e di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, nonché di certificazione di prodotto o di servizio che assicurino la trasparenza e la credibilità delle pratiche in materia di responsabilità sociale; b) prevede, nell’ambito delle politiche e delle azioni a sostegno dei servizi reali alle piccole e medie imprese, misure di agevolazione che spingano le imprese all’adozione di sistemi di gestione integrati certificabili della qualità, ambiente e responsabilità sociale. 5. Sono destinatarie degli interventi di cui al comma 2 le piccole e medie imprese di tutti i settori economici operanti sia singolarmente che attraverso consorzi e società consortili ed associazioni di imprese, in particolare quelle localizzate in distretti industriali, filiere e sistemi produttivi locali. 6. Ai fini del presente articolo, sono piccole e medie imprese quelle rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. 7. Non possono essere destinatari degli interventi di cui al presente articolo le imprese in difficoltà, secondo quanto definito dalla vigente normativa comunitaria in merito agli aiuti di stato. 8. La Giunta regionale con apposito provvedimento definisce gli indirizzi e destina le risorse, sulla base delle disponibilità di bilancio, per: a) gli interventi volti a realizzare le azioni di cui al comma 4, lettera a); b) gli interventi a sostegno dell’adozione di sistemi di gestione certificati di cui al comma 4, lettera b). 9. Per favorire la diffusione, il coordinamento e le azioni previste nel presente articolo è istituita la consulta regionale per la responsabilità sociale delle imprese. 10. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di piccola e media impresa e sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento della consulta di cui al comma 9, nelle more dell’approvazione di un organico provvedimento legislativo.
ARTICOLO 63 (Ambiente e prevenzione dei rischi e cultura)
1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 37 e 38 relativi all’approvazione da parte del Consiglio regionale dei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo per le aree sottosviluppate (FAS) per le materie ambiente e prevenzione dei rischi e cultura, la Regione garantisce le condizioni di sostenibilità ambientale preservando e valorizzando le risorse naturali, culturali e paesaggistiche per aumentare la competitività regionale. 2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove: a) la riduzione delle emissioni in atmosfera dei gas serra e dei gas lesivi tra il 2008 e il 2013; b) la crescita del sistema produttivo orientata allo sviluppo sostenibile; c) la conservazione della biodiversità arrestando la relativa perdita entro il 2010; d) la protezione del territorio dai rischi idrogeologici e dai fenomeni erosivi delle coste; e) la limitazione dei fattori di rischio ambientale; f) la conservazione integrata del paesaggio quale manifestazione visibile dello sviluppo eco compatibile e quale fattore identitario delle comunità locali; g) lo sviluppo di una migliore integrazione fra imprenditoria turistica e culturale; h) la valorizzazione del sistema dei rifiuti. 3. Al fine di attuare l’obiettivo di cui al comma 2, lettera d) la Regione realizza un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine del Lazio, con interventi non compresi tra quelli di competenza degli ambiti territoriali ottimali (ATO), attraverso l’istituzione di un “Fondo speciale per il risanamento idrogeologico”. 4. Al fine di attuare l’obiettivo di cui al comma 2, lettera h) la Regione realizza un programma straordinario di interventi sui temi della raccolta differenziata, della riduzione dei consumi e dell’utilizzo dei materiali di recupero. In particolare, al fine di favorire politiche per la riduzione e il recupero dei rifiuti, la Regione, nel rispetto della normativa di settore e di quella sugli aiuti di Stato, promuove la realizzazione di distretti specializzati nel recupero, riparazione e riutilizzo delle merci, nella realizzazione di prodotti a partire esclusivamente da materie derivanti dal ciclo del riciclaggio, nonché provvede all’ erogazione di contributi ai comuni finalizzati alla realizzazione di impianti di trasformazione del rifiuto organico in materiale riutilizzabile anche come fertilizzante. 5. Al fine di attuare l’obiettivo di cui al comma 2, lettera g) la Regione realizza un programma straordinario di interventi prioritari in materia di sviluppo delle strutture culturali con particolare riferimento ai teatri comunali ed alle sedi espositive, da localizzare nelle aree territoriali carenti anche recuperando il patrimonio di archeologia industriale. 6. Il Fondo di cui al comma 3 è alimentato con uno stanziamento complessivo di 350 milioni di euro nel settennio 2007-2013. La Regione, nelle more della definizione degli accordi con il Ministero dell’ambiente e della assegnazione delle risorse FAS di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 in materia di interventi nelle aree depresse, per il periodo suddetto istituisce nell’ambito dell’UPB D32 un capitolo denominato “Anticipazione regionale delle risorse nazionali e FAS di cui alla l. 208/1998 destinati al piano per il risanamento idrogeologico” con lo stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2013 e un capitolo denominato “Cofinanziamento regionale del piano straordinario di risanamento idrogeologico” con lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2013. Al recupero delle risorse nazionali per un complessivo importo di 140 milioni di euro e delle risorse FAS per un complessivo importo di 140 milioni di euro di cui all’anticipazione suddetta si provvede all’atto della definizione delle rispettive assegnazioni. 7. Il programma di cui al comma 4 da attuare nel periodo 2007-2013 è finanziato con uno stanziamento complessivo di 175 milioni di euro. A tal fine, nelle more dell’assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 di cui al programma operativo del Fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla legge 208/1998 e in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ed al regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, è istituito un capitolo nell’UPB E32 denominato “Anticipazione delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR destinate al Programma dei rifiuti” con uno stanziamento annuale di 25 milioni di euro per ciascuna annualità 2007/2013. Al recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 175 milioni di euro si provvede all’atto della formale assegnazione di tali risorse. 8. Il programma di cui al comma 5 è finanziato con uno stanziamento complessivo di 42 milioni di euro. A tal fine, nelle more dell’assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 di cui al programma operativo del Fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla l. 208/1998 e in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1083/2006 e al regolamento (CE) 1080/2006, nell’ambito dell’UPB G24 è istituito un capitolo con la denominazione “Anticipazione delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR destinate alla valorizzazione delle risorse culturali per lo sviluppo” con uno stanziamento annuale di 6 milioni di euro per ciascuna annualità. Al recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 42 milioni di euro si provvede all’atto dell’assegnazione formale di dette risorse.
ARTICOLO 64 (Innovazione ed economia della conoscenza)
1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 37 e 38 concernenti l’approvazione da parte del Consiglio regionale dei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo per le aree sottosviluppate (FAS) per le materie innovazione ed economia della conoscenza, la Regione promuove il rafforzamento della competitività del sistema produttivo attraverso la promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. 2. La competitività del sistema produttivo è attuata con strumenti agevolativi selettivi per favorire l’innovazione e promuovere i processi di crescita e la valorizzazione delle esperienze dei distretti tecnologici e dei poli di eccellenza produttiva, caratterizzate da contenuti innovativi e potenzialità sul versante dell’esportazione. 3. L’innovazione e il trasferimento tecnologico sono attuati attraverso il rafforzamento e la messa in rete delle capacità regionali in materia di ricerca e sviluppo. 4. Le azioni per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo sono: a) accrescere e migliorare gli investimenti in nella ricerca e nello sviluppo; b) promuovere una società dell’informazione inclusiva; c) facilitare l’innovazione e il trasferimento tecnologico; d) migliorare i vantaggi competitivi della base produttiva regionale; e) promuovere l’impresa innovativa; f) promuovere l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. 5. Ai fini di cui al presente articolo, nelle more dell’assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 di cui al programma operativo del FESR e delle risorse FAS di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 in materia di interventi nelle aree depresse e in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1080/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e al regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, è istituito, nell’ambito dell’UPB C22 il capitolo denominato “Fondo per lo sviluppo economico e la competitività”, con uno stanziamento annuale di 40 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2013. Al conseguente recupero delle risorse comunitarie e del FAS per un complessivo importo di 280 milioni di euro si provvede all’atto formale di assegnazione delle risorse. 6. Le politiche per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo regionale, in attuazione dei commi l, 2 e 3, sono attivate in coerenza con gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione economico finanziaria regionale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato e, in particolare, perseguono gli obiettivi di: a) sviluppo e diffusione di tecnologie con forte impatto sull’intero sistema produttivo; b) sviluppo e consolidamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle piccole e medie imprese, favorendone la crescita dimensionale e l’innovazione anche attraverso la promozione di forme associative nonché dei distretti rurali agroalimentari; c) crescita e qualificazione dell’occupazione. 7. Le politiche per lo sviluppo economico e la competitività sono attuate mediante programmi settoriali riferiti a specifiche aree tecnologico-produttive, tra cui il programma straordinario di ammodernamento tecnologico e sviluppo della ricerca nel settore sanitario di cui all’articolo 19, denominati programmi per lo sviluppo economico e la competitività, che si caratterizzano per: a) il sostegno di progetti di innovazione industriale di imprese o loro aggregazioni, finalizzati al perseguimento di precisi obiettivi di avanzamento tecnologico e sviluppo di aree produttive; b) la ricaduta industriale in termini di nuovi processi, prodotti o servizi; c) l’integrazione degli strumenti di aiuto alle imprese, le azioni di contesto collegate e le misure di regolamentazione e semplificazione amministrativa; d) il coinvolgimento, in forma singola o associata, di grandi imprese, piccole e medie imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati anche attraverso lo sviluppo del partenariato pubblico-privato, in conformità agli orientamenti comunitari in materia; e) l’attenzione ai processi di creazione e sviluppo di imprese giovanili nelle aree tecnologiche e produttive individuate come prioritarie; f) il rilancio dei siti industriali interessati da crisi di settori produttivi; g) la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese e il sostegno alla cooperazione nei settori innovativi; h) l’attrazione di investimenti produttivi di origine esterna; i) la potenzialità di contribuire allo sviluppo agroenergetico; l) la promozione dei progetti integrati di filiera e territoriali nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale; m) la diffusione della banda larga negli ambiti territoriali meno sviluppati della Regione.
ARTICOLO 65 (Accessibilità)
1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 37 e 38 concernenti l’approvazione da parte del Consiglio regionale dei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo per le aree sottosviluppate (FAS) per la materia accessibilità, la Regione promuove una mobilità integrata e sostenibile ed una società della conoscenza inclusiva per una maggiore efficienza del sistema Lazio. 2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Regione promuove: a) lo sviluppo di una mobilità sostenibile integrata; b) il miglioramento del grado di apertura, della governance e della produttività del settore pubblico; c) l’ottimizzazione dell’accessibilità al territorio e al suo patrimonio; d) la promozione dell’eccellenza regionale e la valorizzazione dei fattori di sviluppo. 3. Al fine di realizzare quanto previsto al comma 2, lettera a), è attuato il seguente piano di opere pubbliche che, nella fase di progettazione, prevede processi di informazione e consultazione degli enti locali, delle forze sociali e dei cittadini tutti gli accorgimenti utili per minimizzare eventuali impatti ambientali: a) interventi prioritari in tema di mobilità sostenibile e accessibilità per il miglioramento delle connessioni tra la capitale e le altre aree del Lazio, tra cui la realizzazione del nuovo sistema di bigliettazione elettronico (SBE) del Lazio, di cui al documento strategico preliminare della Regione; b) realizzazione della trasversale nord Orte - Civitavecchia, per la quale, al concorso del relativo finanziamento, è stanziato sul bilancio regionale il complessivo importo 100 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009; c) opere relative all’adeguamento della Salaria, tratto Passo Corese - Rieti per il cui concorso nel bilancio regionale 2007 è stanziato il complessivo importo di 60 milioni di euro; d) realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell’autostrada A24 , realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24 , al cui concorso nel bilancio regionale 2007 è stanziato l’importo di 40 milioni di euro. 4. Nelle more dell’assegnazione delle risorse FAS di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 in materia di interventi nelle aree depresse sono istituiti nell’ambito dell’UPB D12 i seguenti capitoli di spesa: a) “Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alla realizzazione della trasversale nord Orte-Civitavecchia” con lo stanziamento di 38 milioni di euro per l’anno 2007, 16 milioni di euro per l’anno 2008 e 16 milioni di euro per l’anno 2009; b) “Concorso regionale alla realizzazione della trasversale nord Orte - Civitavecchia” con lo stanziamento di 16 milioni di euro per l’anno 2007, 7 milioni di euro per l’anno 2008 e 7 milioni di euro per l’anno 2009; c) ”Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alle opere di adeguamento della Via Salaria, tratto Passo Corese - Rieti” con lo stanziamento di 9 milioni di euro per l’anno 2007, 19 milioni di euro per l’anno 2008 e 14 milioni di euro per l’anno 2009; d) “Concorso regionale alle opere di adeguamento della Via Salaria, tratto Passo Corese-Rieti” con lo stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2007, 6 milioni di euro per l’anno 2008 e 7 milioni di euro per l’anno 2009; e) “Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alla realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell’autostrada A24 - Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24” con lo stanziamento di 7 milioni di euro per l’anno 2007, 14 milioni di euro per l’anno 2008 e 7 milioni di euro per l’anno 2009; f) “Concorso regionale alla realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell’autostrada A24 - Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24” con lo stanziamento di 3 milioni di euro per l’anno 2007, 6 milioni di euro per l’anno 2008 e 3 milioni di euro per l’anno 2009. g) “Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alla realizzazione di un piano di fattibilità per la realizzazione in Project Financing della S.R. Pedemontana di Formia (LT) di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006 n. 98 da integrare con il collegamento stradale Mercato Ortofrutticolo di Fondi (M.O.F.) – Porto di Gaeta (LT)” con lo stanziamento di 3 milioni 500 mila euro per l’anno 2007; h) “Concorso regionale alla realizzazione di un piano di fattibilità per la realizzazione in Project Financing della S.R. Pedemontana di Formia (LT) di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006 n. 98 da integrare con il collegamento stradale Mercato Ortofrutticolo di Fondi M.O.F. - Porto di Gaeta (LT)” con lo stanziamento di 1 milione 500 mila euro per l’anno 2007. 5. Al recupero delle risorse FAS di cui al comma 4 si provvede all’atto della formale assegnazione delle risorse medesime. 6. Nelle more dell’assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 e delle risorse FAS di cui alla l. 208/1998 e in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e al regolamento (CE) n. 1080/2006,del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, è istituito nell’ambito dell’UPB D44 un capitolo denominato “Anticipazione regionale delle risorse FAS e delle risorse comunitarie destinate all’accordo di programma quadro regionale in materia di mobilità sostenibile e accessibilità” con uno stanziamento annuale di 40 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2013 e un capitolo denominato “Cofinanziamento regionale dell’ accordo di programma quadro regionale in materia di mobilità sostenibile e accessibilità con uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2007-2013. Al conseguente recupero delle risorse comunitarie e del FAS per un complessivo importo di 280 milioni di euro si provvede all’atto della formale assegnazione delle risorse. 7. Al fine di realizzare quanto previsto comma 2 lettera b) e di contribuire alla competitività del sistema produttivo, la Regione nell’ambito della “competizione territoriale”, alla luce della sua posizione geografica, intende realizzare un programma straordinario di logistica del ciclo produttivo, sostenendo un sistema integrato di infrastrutture ed operatori per servizi logistici, fisici ed immateriali. 8. Il programma straordinario di cui al comma 7 è destinato all’ottimizzazione della logistica delle diverse filiere regionali, comprese quelle agricole, all’integrazione ed al coordinamento territoriale, valutando il territorio come strumento integratore tra imprese, sistemi produttivi e società. 9. Lo stanziamento di risorse per la realizzazione del programma è pari ad un importo complessivo di 35 milioni di euro a valere nel settennio 2007/2013. A tal fine, nelle more dell’assegnazione dei fondi comunitari 2007/2013 di cui al programma operativo del FESR e delle risorse FAS di cui alla l. 208/1998 e in conformità alle disposizioni di cui al reg. (CE) 1083/2006 e al reg. (CE) 1080/2006, è istituito nell’ambito dell’UPB B22 un capitolo denominato “Anticipazione regionale delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR in materia di logistica del ciclo produttivo e dell’impresa” con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuna annualità 2007/2013. Al recupero delle risorse comunitarie e del FAS per un importo complessivo di 35 milioni di euro si provvede all’atto della formale assegnazione delle risorse medesime.
ARTICOLO 66 (Anticipazione della programmazione dei fondi comunitari)
1. La Regione, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse comunitarie, definisce, prima della redazione del programma operativo, previsto dagli articoli di cui al presente titolo, nell’ambito degli assi di riferimento previsti dall’Unione europea, programmi di intervento, allocando risorse dei fondi FAS e FESR e cofinanziamenti nazionali e regionali, per complessivi 1512 milioni di euro, di cui 280 milioni di euro per l’asse innovazione ed economia della conoscenza, 567 milioni di euro per l’asse ambiente e prevenzione dei rischi e 565 milioni di euro per l’asse accessibilità. 2. Nei programmi operativi riguardanti l’utilizzo del FESR e del FAS può essere variata la distribuzione delle risorse tra gli assi nel limite del 10 per cento.
ARTICOLO 67 (Fondo rotativo per le PMI)
1. Al fine di unificare in un unico strumento operativo il complesso degli interventi regionali di sostegno all’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, è istituito il “Fondo rotativo per le PMI”, la cui gestione, nelle more della riorganizzazione delle società regionali, è affidata, sulla base di apposita convenzione, all’Agenzia regionale per gli interventi e lo sviluppo del Lazio Spa, di seguito denominata Agenzia Sviluppo Lazio Spa. 2. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia. La convenzione stabilisce, tra l’altro, l’entità delle commissioni di gestione del fondo rotativo per le PMI. 3. Per l’erogazione dei finanziamenti, l’Agenzia Sviluppo Lazio Spa stipula convenzioni con banche o intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, individuati secondo procedure di evidenza pubblica. 4. In coerenza con le finalità di cui al comma 1, l’Agenzia Sviluppo Lazio Spa predispone uno sportello unico per la presentazione delle istanze di finanziamento, al fine di rendere il sistema degli incentivi regionali univoco e di rapido accesso e svolge, inoltre, il ruolo di promozione e di coordinamento per l’attuazione degli interventi. 5. Il fondo rotativo per le PMI può articolarsi in fondi settoriali da attivarsi attraverso specifiche disposizioni normative che ne stabiliscono le specifiche finalità, le risorse da attivare e le rispettive coperture.
ARTICOLO 68 (Fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive)
1. La Regione, in conformità con i principi fondamentali statali nelle materie di legislazione concorrente e con la disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di stato alle imprese, promuove azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale, da attivare secondo modalità di intervento che si articolano in strumenti agevolativi diffusi e progetti mirati. 2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente, sentite le commissioni consiliari permanenti competenti per materia, stabilisce periodicamente con deliberazione gli obiettivi prioritari degli interventi, i criteri generali cui attengono le azioni dello sviluppo, nonché la relativa ripartizione delle risorse secondo metodologie volte ad ottimizzare l’efficacia complessiva, la rapidità e la semplicità di attuazione. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari permanenti competenti per materia, stabilisce, inoltre, le tipologie di intervento e i criteri di selettività mediante apposito regolamento attuativo. 3. Per il finanziamento delle azioni di cui comma 1 è istituito il fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive. 4. Lo stanziamento per il fondo rotativo di cui al comma 3 è di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assessore regionale competente in materia di attività produttive, presenta una relazione alle commissioni consiliari permanenti competenti per materia, al fine di verificare lo stato di attuazione delle azioni finanziate.6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel bilancio di previsione, nell’ambito dell’UPB B22, di apposito capitolo denominato “Fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive”.
ARTICOLO 69 (Ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale)
1. La Regione promuove un programma straordinario di costruzione e di manutenzione straordinaria dell’intero patrimonio scolastico del Lazio, con particolare riferimento agli edifici scolastici di competenza dei comuni e delle province. 2. Il programma straordinario si articola in un programma triennale 2007-2009, con uno stanziamento complessivo di 200 milioni di euro per il triennio, di cui il 70 per cento per gli interventi dei comuni a valere sul capitolo F16501 (l.r. 12/1981 e l.r. 13/1981) e il 30 per cento per gli interventi delle province a valere sul capitolo F16503 (l.r. 6/1999, art. 52). 3. La Giunta regionale è autorizzata ad inserire il programma straordinario all’interno del programma di emissione di obbligazioni etiche di cui all’articolo 1, comma 20, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10.4. La Regione, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria e costruzione di nuovi edifici scolastici previsti dalla legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12 (Norme in materia di edilizia scolastica) e successive modifiche nonché dall’articolo 52 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo all’istituzione di un fondo straordinario per l’edilizia scolastica, promuove la diffusione di interventi di messa in sicurezza, risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili. 5. Nell’ambito degli stanziamenti previsti sul capitolo F16501 e sul capitolo F16503 sono prioritariamente finanziati i progetti presentati da comuni e province aventi le caratteristiche di cui al comma 4.
TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE
ARTICOLO 70 (Obbligo formativo e percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale)
1. Nelle more della definizione della normativa statale sull’obbligo di istruzione ed in conformità con quanto previsto dalla legge finanziaria statale 2007 che all’articolo 1 comma 624 dispone la prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e la conferma dei finanziamenti statali destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei suddetti percorsi, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia, per assicurare la prosecuzione dei predetti percorsi triennali, provvede con uno stanziamento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 pari a 33.717.579,76 euro, di cui 20 milioni di euro derivanti da anticipazione a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo e confluenti in apposito capitolo istituito nell’ambito dell’UPB F 21 denominato “Anticipazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo destinate al cofinanziamento dei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale” da ripartirsi tra le province secondo le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 20 giugno 2006, n. 347 (Sistema formativo regionale. Obbligo formativo e percorsi di istruzione e formazione professionale. Triennio 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009).
ARTICOLO 71 (Iniziative volte a favorire la memoria storica sulla tragedia dell’olocausto)
1. La Regione si impegna a favorire le iniziative intraprese dagli enti locali e dalle istituzioni scolastiche relative alla valorizzazione della memoria storica sulla tragedia dell’olocausto. La Presidenza della Giunta regionale presenta annualmente un piano di interventi comprendenti, tra l’altro, il finanziamento di visite di studenti di campi di sterminio. Le modalità di applicazione della presente norma vengono regolamentate dalla Giunta regionale sentite le commissioni competenti. 2. Per le finalità previste dal presente articolo nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2007 è istituito, nell’ambito dell’UPB G11, un apposito capitolo di spesa denominato “Iniziative volte a favorire la memori storica sulla tragedia dell’olocausto” con uno stanziamento di 150 mila euro.
ARTICOLO 72 (Interventi per la messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli colpiti da fenomeni di subsidenza)
1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli colpite dai fenomeni di subsidenza ed in attuazione dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006 è stanziato il complessivo importo di 20 milioni di euro di cui 15 milioni di euro gravanti sull’esercizio 2007 e 5 milioni di euro sull’esercizio 2008. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione nel bilancio regionale, nell’ambito dell’UPB E46, di un apposito capitolo di spesa denominato “Concorso della Regione alla realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Tivoli e di Guidonia Montecelio colpite dai fenomeni di subsidenza”.
ARTICOLO 73 (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione)
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3. 2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE concernenti gli aiuti di Stato. 3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del, Trattato che istituisce la Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo all’applicazione dell’ articolo 93 del Trattato CE concernente gli aiuti di Stato. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.
ARTICOLO 74 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 28 dicembre 2006 Marrazzo
ALLEGATO 1 QUADRO “A” – GENERALE Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con Legge di Bilancio 2007 (in migliaia di Euro) LR Disposizione legislativa regionale CAP. 2007 45/74 Cooperazione agricola B11505 776 46/74- 69/79-62/88-67/88-39/95-12/00 Promozione e commercializzazione prodotti agricoli B15513 5.000 61/74- 18/88-82/88-32/98 Difesa patrimonio faunistico e floristico E23504 200 21/75 Autorità portuale Civitavecchia D21502 4.600 28/75-69/79 Ricerca, indagini, prove di performance, progenie e elettrocitarie B15504 42 15/76 Maternità e paternità responsabile H41505 500 55/76-38/99 Contributi per formazione strumenti urbanistici comunali e piani territoriali provinciali E72505 1.500 8/77 - 65/79- 4/84 Soppressione consorzi di bonifica montana R41503 120 44/77- 1/01 Difesa costa laziale E42507 2.000 46/77-29/97 Parchi E21501 36.000 E22502 250 E22503 4.850 27/78 Studi e sperimentazione malattie delle piante E23501 26 32/7832/96 Art. 10 - Iniziative culturali G11507 7.500 60/78 Insediamenti produttivi B22501 2.000 B21401 2.000 63/78 Bollettino agricolo e informazione B15515 740 72/78-33/85-38/99-24/98 Pianificazione territoriale E72501 1.000 E72502 4.000 10/79 Credito di conduzione - cooperazione B13503 1.300 B13504 700 28/80 Abusivismo edilizio E74505 500 30/80 Spese ispezioni farmacie H11502 150 59/80- 67/90 Asili nido H41514 12.290 72/80- 46/97 Manutenzione strade provinciali D11501 1.237 Viabilità di particolare importanza D12505 7.500 Costruzione e ristrutturazione strade provinciali e comunali D12520 6.500 90/80 Attuazione interventi acque minerali e termali B21505 97 93/80 Protezione civile E47501 1.500 12 e 13/81- 33/85- 2/04 Edilizia scolastica F16401 1.000 F16501 50.000 30/81 Inquinamento acque D32501 129 Polo Anagni D33501 100 21/82- 37/83 Processo di integrazione politica europea R41505 150 56/82- 1/87- 28/96 Collegamenti Isole Pontine D42502 2.142 24/83- 58/90 Associazioni per disabili H41508 200 4/84- 50/94 Bonifica agraria E43501 83 E43502 1.200 E43504 3.000 E44501 250 E44502 2.163 E44503 3.000 E44504 4.250 E44505 5.000 23/84 Art. 14 – Cartografia - Centro interregionale E71503 100 55/84 Interventi regionali per calamità (pronto intervento) E46506 6.500 72/84 Porti D22502 2.000 17/85- 18/85 Informazione sulle politiche comunitarie R33502 85 R33504 100 R33505 60 37/85 Protezione civile E47503 1.800 E47504 100 E47505 500 82/85 Art. 10 – Corsi di formazione per nomadi F21502 20 17/86- 16/96- 40/99 Art. 3 – PRS Programmazione Regionale C12501 600 Art. 24 – PRS Patti territoriali Art. 5 – Programmazione integrata 17/86- 7/94 Art. 18 – PRS Programmazione Regionale C12502 6.786 22/86- 10/01 Studi e ricerche R21502 600 9/87- 7/89 Cooperative integrateArt. 3, lett. b), c) H41511 705 H42505 1.700 22/87 Infrastrutture viarie D12503 45.000 37/87 Piano trasporti D42501 1.500 56/87 Servizi sviluppo agricolo B16503 1.000 59/87 Contributi alle Università F17502 85 7/88 Consorzi negli insediamenti produttivi B22502 1.100 22/88 Osservatorio Campocatino G13505 50 27/88 C.N.S.A. E33506 50 43/88 Enti amministratori beni demaniali B18505 200 Artt. 8 e 9 R42506 200 58/88 Art. 17 – Interventi promozionali R31501 3.700 66/88 Parco Regionale Appia Antica E22504 516 14/89 Grotte di Pastena e Collepardo G24505 200 47/89 Pietre ornamentali B22504 80 59/89 Deviazione traffico pesante Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella D41503 500 74/89 Barriere architettoniche E56502 4.000 13/90- 12/97 Piste ciclabili D12103 1.000 Art. 36, comma 1 17/90 Immigrati extracomunitari H43501 637 Contributi associazioni H43502 85 Lavoratori immigrati extracomunitari H43503 500 35/90 BIC Lazio C22503 2.500 C21506 5.335 48/90 Reti idriche e fognanti D34502 6.500 58/90 Associazioni sociali regionale H41510 510 60/90 Opere idrauliche E42501 1.500 71/90 Valle dei Calanchi – Sviluppo e occupazione E34501 500 Provincia di Viterbo – Sviluppo e occupazione G24513 100 87/90- 16/95 Patrimonio ittico (Province) B11516 97 14/91 Art. 14 – Contributi per manifestazioni fieristiche e valorizzazione artigianato B25505 500 Art. 16 – Contributi per manifestazioni fieristiche e valorizzazione artigianato B25501 100 B25504 900 Art. 20 – Attività fieristica – piccola e media industria laziale B25503 300 Promozione prodotti industriali di eccellenza B25510 48 14/91-7/92 Incentivazione artigianato B25502 920 Comparti produttivi e settori merceologici B25506 1.420 21/91 Art. 32 - Barriere architettoniche E56501 1.000 31/91 Sistema informativo beni culturali e ambientali G24524 150 34/91 Resistenza G11504 150 68/91 Emigrazione H43504 425 H43505 42 H43506 1.020 74/91 Ambiente e territorio E33507 359 Art. 6 E33508 2.500 23/92- 14/78 Formazione F21503 13.717 F21504 1.200 F21506 1.500 F21509 1.700 Art. 25 F21515 2.000 29/92 Diritto studio F11501 15.000 F11502 3.090 36/92 Art. 30 – Teatro di Roma G13504 2.000 43/92 IRVIT – Art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) G24501 300 IRVIT – Art. 2, comma 1, lett. d), e) G23504 250 44/92 Norme per tutela dell’utente e consumatore R31509 500 21/93 Art. 27 – Agenzia regionale Parchi E21503 950 29/93 Associazioni volontariato H41507 1.000 41/93 Residenze sanitarie assistenziali H41522 12.900 46/93-12/97 Consorzi garanzia fidi B22505 1.000 B24501 425 53/93 Università terza età F17503 425 64/93 Centri antiviolenza H41520 2.000 1/94 Bibliografia letteratura G11505 100 11/94 Urbanizzazioni PdZ E62501 1.000 16/94 Art. 5 - Edilizia sanitaria (quota Regione) H22103 150.000 21 e 22/94- Cobalb (Lago Bolsena) D33502 500 65/94 Istituto Montecelio F17501 900 2/95 ARSIAL B16501 5.000 B16502 1.275 17/95 Norme sull’esercizio venatorio B11502 500 Associazioni venatorie B11504 212 21/95 Occupazione Provincia di Latina F32504 500 31/95 Bande musicali G11506 500 43/95 Assistente familiare H41523 206 44/95 Centro Regionale Arti e Tradizioni - Atina G13506 30 48/95 Associazione del sangue H13504 800 6/96 Risorse idriche D34501 100 20/96 Art. 3 - Consulenze specialistiche fitopatologia E23502 82 24/96-12/00 Art. 13, comma 1 e 2 - Cooperative sociali F31507 1.455 Art. 13, comma 2 - Enti locali F31508 85 29/96 Incentivazione imprenditorialità e occupazione C21502 1.251 C22504 1.000 Art. 15 – Apertura dei cantieri scuola e lavoro F32505 2.000 38/96 Piano socio-assistenziale regionale H41504 58.821 39/96 Studi dell’autorità dei bacini regionali E42504 380 11/97 Art. 17 - Utilizzo risorse e diffusione tra le PMI B21506 16 12/97 Art. 34 - Spese per progettazione studi e ricerche E51501 80 Art. 39 - FF.SS. TAV D44502 5.000 Art. 52 - Porto Civitavecchia D21501 1.164 12/97- 15/02 Art. 44, comma 2 – Istituti di Credito SportivoArt. 30 – Istituti di Credito Sportivo G31501 150 32/97 Taxi B24503 1.200 42/97 Beni e servizi culturali G13502 1.000 G14501 425 G21505 1.500 G22503 500 G22504 170 7/98 Art. 4 - Artigiancredito B24504 500 Art. 5 - Artigiancredito B23511 400 Art. 8, comma 1, lett. a) e b) – Cooperative artigiane di garanzia B24511 415 Art. 12, comma 1, lett. a) - Aree attrezzate B24513 1.455 14/98 Art. 47 - Fondo Patti territoriali C22506 8.250 15/98 Art. 24 - Fondazione S. Cecilia G13508 500 Fondazione Teatro dell’Opera G13509 1.700 Art. 25 - Orchestra regionale del Lazio G13510 850 26/98 Risorse idriche D31502 100 27/98 Art. 17 - Rifiuti aree inquinate E32503 1.500 Art. 38 - Rifiuti solidi urbani E32501 500 Art. 39 - Discariche dismesse E32504 500 30/98 2/04 Trasporti D41504 7.800 D41509 290.029 Art. 30 D41520 4.381 Art. 30, comma 8 D41527 465 Art. 11 – Cotral D41513 190.089 35/98 Fontane artistiche G24517 100 36/98 Editoria B21503 83 38/98 Art. 10 e art. 18 - Agenzia Lazio Lavoro F31509 4.016 47/98 Sistema statistico regionale S27501 500 49/98 Associazioni altre regioni G11509 50 53/98 7/99 Sistema informativo difesa suolo E41501 127 A.R.D.I.S. E41502 6.482 Ingegneria naturalistica E41505 100 Prevenzione rischio idrogeologico E42510 11.000 Art. 36 – Anticipazioni E43401 148 Art. 65 - Manutenzione corsi d’acqua E42506 1.000 6/99- 40/99 Art. 25 - Fondo straordinario occupazione C12506 1.425 Art. 43 - Contributi ai Comuni per sportello unico imprese B21504 780 Art. 52 - Edilizia scolastica F16503 20.000 Art. 82 - Comunità giovanili R31510 500 Art. 94 - Fondo speciale ricerca e sperimentazione agricola B11507 1.650 7/99 Art. 40 - Associazione ITACA E51502 50 Art. 43 - Attività promozionali Ass.to Qualità vita H41512 150 Art. 45 - Centro Carrefour B15516 390 Art. 46 - Libri genealogici B11510 3.200 Art. 67 - Reinserimento popolazione detenuta H41524 425 Art. 75 - Carta tecnica regionale E72504 1.100 9/99 Comunità montane e Comunità Arcipelago Isole Ponziane R47501 1.000 Progetti speciali Comunità montane e Comunità Arcipelago Isole Ponziane R48501 2.000 11/99 Istituto zooprofilattico H11501 300 18/99 Assistenza invalidi H13517 500 19/99 Prestiti d’onore C22518 500 21/99 Fondo solidarietà cittadini illustri R31512 70 22/99 Associazionismo H41513 340 26/99 Contributo Comune di Guidonia Montecelio risanamento igienico-sanitario D34511 747 33/99 - 4/06 Art. 68 – Operatori del commercio Art. 111, comma 1, lett. f) B31513 485 40/99 Valorizzazione integrate aree intercomunali G24522 5.250 12/00 Art. 24 - Istituto San Pio V (L.R. 36/95) G23502 25 Art. 27 - Aeroporto di Frosinone C16505 115 Art. 36 - Piano emittenza radioTv E72503 500 Art. 42 - Cassino “Sistema quartiere” C12505 350 14/00 Art. 49 - Ottimizzazione reti trasporto locale D44506 42.000 Art. 73 - Fondo recupero centri storici E74502 6.369 19/00 Art. 18 - Osservatorio attività decentrate di cooperazione allo sviluppo R33501 27 Art. 21 - Solidarietà internazionale R33509 3.000 23/00 Inquinamento luminoso E34502 43 1/01 Sviluppo del litorale laziale C22511 600 10/01 Art. 11 - Progetti di valorizzazione turistico-ambientale Lago di Albano C12507 916 Art. 12 - Società per utilizzo LSU C21503 17.663 Art. 18 - Innovazione area romana C22509 6.000 Art. 19 - Nuova LR 23/86 per innovazione PMI C22507 13.000 Art. 23 - Turismo montano C12508 1.287 Art. 24 - Sviluppo frusinate C12509 532 Art. 24 - Fiera di Frosinone B26502 581 Art. 32 - Convenzioni con Università C11501 1.000 Art. 53 - Piano investimento formativo livello manageriale S15505 654 Art. 113 - Tariffe T.P.L. D41510 360 Art. 122 - Antiche cinte murarie G24514 300 Art. 174, comma 1 – Teatri stabili d’innovazione G13501 100 Art. 237 - Corsi specializzazione medicina H13506 1.763 Art. 248 - Comitati C.T.P. H13514 500 Art. 253 - Politica agricola comune B15508 635 13/01 Oratori R31513 2.000 15/01 - 5/05 Art. 2 comma 1, lett. a) – Sicurezza nell’ambito del territorio regionale R46501 1.100 15/01 Art. 2, comma 1, lett. b) e c) R45504 500 18/01 Risanamento acustico E33510 500 23/01 Lotta all’usura C22512 2.500 24/01 Alta Roma S.P.A. B26507 400 27/01 Città di Fondazione – Servizi culturali e museali G24531 250 29/01 Fondo regionale per i giovani R31514 2.550 31/01 Locali storici – Censimento G23509 30 32/01 Famiglia H41515 2.200 8/02 Art. 76 – Aiuti perdite causate da epizozie B12502 2.000 10/02 Art. 5, comma 2 – Sostegno famiglia per accesso opportunità educative F32514 804 12/02 Partecipazione azienda ASTRAL S.P.A. C16515 1.000 13/02 Imprese artigiane B24515 1.237 15/02 Artt. 11 e 24 – Agenzia dello sport G31512 2.040 Art. 31 – Impianti sportivi G32501 6.300 Artt. 32 - 38 e 39 G31513 350 Art. 33 – Promozione attività sportive G31503 500 Art. 37 – Iniziative promozionali sportive G31502 3.650 Art. 40 - Attività sportive handicap G31504 250 Adeguamento strutture sportive handicap G32503 100 18/02 Gioco infantile e ludoteche H41539 350 21/02 Stabilizzazione occupazionale lavoratori F31512 1.200 F32510 500 31/02 Fascicolo fabbricato E61505 100 38/02 Garante dell’infanzia e dell’adolescenza R11405 150 39/02 Risorse forestali E23515 824 E24504 4.250 Studi, indagini, sperimentazioni foreste E23508 56 Prevenzione incendi boschivi E23509 2.250 41/02 Artt. 3 e 8 - Trapianti H41540 1.000 Art. 7 – Donatori organi H11552 500 42/02 Sicurezza stradale D11502 340 46/02 Contributo alle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano (FR) C12540 1.580 2/03 Art. 16 - Linea Metropolitana “C” C12530 32.000 Art. 18 - Palazzo Nardini – Roma C12531 2.500 Art. 54 - Servizi culturali di aziende ed enti regionali G21512 10 Art. 62 - Prospetto informatico per l’orientamento educativo al lavoro F18506 50 Art. 81 - comma 1, lett. b) – Istituto Fisioterapico ospedaliero H11556 250 Art. 84 - comma 2, lett. a) - Interventi nel settore agricolo B11530 2.000 Art. 84 - comma 2, lett. b) - Interventi nel settore agricolo B12530 2.000 7/03 Fondo di solidarietà alle famiglie appartenenti alle strutture di protezione civile H41541 300 18/03 Teatro e cinema senza barriere G13515 200 19/03 Fondo per l’occupazione dei disabili F31525 800 20/03 Fondo per la promozione ed il sostegno della cooperazione B22516 1.000 25/03 Diritto agli studi universitari F13502 1.815 Art. 20 - Attività Lazioidisu F13505 18.500 Borse di studio e prestiti d’onore F13506 3.500 Strutture F14501 1.500 27/03 Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati F31527 270 F32516 700 30/03 Blue tongue B11532 500 31/03 Istituzione ufficio garante delle persone private della libertà personale R11508 250 32/03 Promozione dell’istituzione del consiglio comunale dei giovani R31516 135 33/03 Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci H11505 100 37/03 Istituzione agenzia regionale per i trapianti H11557 135 39/03 Interventi a favore delle attività del Consorzio “I castelli della Sapienza” F17508 50 Art. 4, comma 1, lett. g) F18509 85 42/03 Art. 3, comma 3 - Interventi a sostegno della famiglia F31528 85 2/04 Art. 11 - comma 2, lett. a) - Pensioni minime H41546 3.200 Art. 59 - Premio Francesco Babusci R31519 40 Art. 63 - Consorzio universitario di Velletri F17509 200 Art. 85 - Compagine sociale del mercato dei fiori di Roma B32508 500 Art. 86 - Riqualificazione mercati aree pubbliche B32510 2.000 2/04 -11/04 Art. 18 - Interventi a favore dei piccoli comuniArt. 62 R47506 1.100 2/04 -10/05 Art. 19 - Borse di studio in materia comunitariaArt. 17 R33516 250 3/04 Art. 35 - Fondo solidarietà nazionale contro le calamità naturali B17503 485 Art. 52 - Corsi in lingua madre per la sicurezza nei cantieri a lavoratori stranieri del settore edile F21518 200 6/04 Contributo a favore piccoli comuni per interventi socio-assistenziali H41526 800 11/04 Art. 30 - A.R.I.S.G.A.M. T19516 50 Art. 63 - Operatori Penitenziari R45512 700 Art. 70 - Pazienti post-comatosi H41551 425 11/04- 20/06 Art. 55 - Fondo per non autosufficienti H41550 16.000 12/04 Art. 11 - Monitoraggio territorio E74507 1.300 17/04 Cave e torbiere B22512 1.000 1/05 Polizia locale R45502 1.000 9/05 Art. 6, comma 1 e 2 – Programmi per quartieri urbani svantaggiati del Comune di Roma C12550 20.000 Art. 6, comma 3 - Programmi per quartieri urbani svantaggiati del Comune di Roma C12551 3.000 Art. 7 – Concorso finanziario per l’adeguamento alle norme antifumo B32512 1.000 Art. 13, comma 9 – Incentivi per l’impresa sociale H41555 2.550 Art. 20 – Fondo per il sostegno alle imprese del Lazio C22525 20.000 Art. 39 – Contributo alle province in materia di risorse idriche E43507 800 Art. 41, comma 1 – Fondo per la ricerca scientifica C12558 5.500 Art. 41, comma 2 – Accordo per la collaborazione nel campo delle neuroscienze C12557 1.550 Art. 43, comma 1 – Centro formazione sportiva Comune di Subiaco C12556 1.000 Art. 43, comma 2 – Attività sportive soggetti diversamente abili G31520 250 Art. 47 – Agenzie di viaggio colpite dalle conseguenze dello Tsunami T19551 50 Art. 51 - Autosufficienza sangue H11514 500 Art. 53 –Interventi strutturali per il potenziamento dei servizi per l’infanzia a sostegno delle famiglie R32501 2.000 Art. 56 – Interventi a sostegno minori vittime di maltrattamenti H41557 1.170 Art. 57 – Bambini rumeni sieropositivi R33520 200 Art. 66 – Contributo straordinario agli enti ecclesiastici riconosciuti dallo Stato per servizi in ambito universitario (parte corrente) F13510 85 Art. 66 – Contributo straordinario agli enti ecclesiastici riconosciuti dallo Stato per servizi in ambito universitario (parte capitale) F14504 400 Art. 77 – Fondo per i problemi della disabilità e dell’handicap H41558 40 10/05 Art. 9 – Corso di guida sicura R45516 540 Art. 26, comma 11 – Istituzione della Conferenza Regione-Ordine e Collegi professionali R21510 50 14/05 Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon E34517 250 E34518 50 16/05 Art. 7, lett. a) – Bilancio partecipato C11507 1.100 Art. 7, lett. b) – Altraeconomia C11508 500 Art. 9, comma 2 – Quadro cittadino di sostegno Comune di Roma C11509 500 Art. 12, comma 2 – AICCRE – Federazione Regionale Lazio R33521 80 Art. 13, comma 4 – Tutela dell’ambiente – SIRA E33557 195 Art. 14, comma 2 – Risparmio energetico e uso fonti rinnovabili E12506 150 Art. 15, comma 3 – Raccolta differenziata dei rifiuti E32510 10.000 Art. 16, comma 2 – Monitoraggio qualità dell’aria E34519 5.500 Art. 20 – Fiume Sacco E42513 250 Art. 27 – Salvaguardia prodotti tipici B31508 97 Art. 52, comma 5 – Auditorium Pio G11526 150 1/06 Distretti rurali e agroalimentari C12561 2.000 4/06 Art. 10 – Contributi di solidarietà R31521 80 Art. 30 – Piano straordinario settore avicolo B11535 100 Art. 31, comma 4 – Sviluppo agricolo Valle del Sacco B18507 3.000 Art. 36, comma 4 – Energie intelligenti e idrogeno E12510 15.000 Art. 36, comma 5 – Energie intelligenti E12511 5.000 Art. 42 – Impianto trattamento rifiuti Colfelice (FR) E32512 6.000 Art. 54 – Fondo di garanzia per categorie sociali C22527 1.200 Art. 55, comma 4 – Sviluppo socio-economico settore viabilità C12566 65.410 Art. 55, comma 4 – Sviluppo socio-economico settore mobilità C12567 70.051 Art. 55, comma 4 – Sviluppo socio-economico settore opere pubbliche C12568 12.730 Art. 55, comma 4 – Sviluppo socio-economico settore ambiente C12569 6.130 Art. 55, comma 5 - Investimenti minori per i Comuni del Lazio C12565 55.000 Art. 55, comma 7 – Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione ATER Lazio E62510 40.000 Art. 55, comma 8 – Risanamento ambientale e riqualificazione urbana quartieri Comune di Roma C12570 4.000 Art. 55, comma 9 – Riqualificazione area Matusa E72507 5.000 Art. 56 – comma 7 – Valorizzazione e promozione culturale Province del Lazio G22512 3.000 Art. 62, comma 5 – Settore audiovisivo tematiche IVA G11533 2.500 Art. 65 – Fondazione Architettura razionalista G11535 500 Art. 66, comma 5 – Vittime delle foibe G11536 50 Art. 67 – Associazione Finestra per il Medio Oriente R33526 250 Art. 75, comma 2 – Fondo di garanzia per la casa C22526 2.000 Art. 78 – Anagrafe nazionale edilizia scolastica F16509 150 Art. 79 – ATER Sportello informativo E62512 50 Art. 104 – Pari Opportunità F31529 500 Art. 113, comma 5 – Centri commerciali naturali B32515 1.500 Art. 114, comma 3 – Centro agroalimentare di Roma e Mercato ortofrutticolo di Fondi B32514 4.000 Art. 115, comma 3 – Centri di assistenza tecnica al commercio B31510 200 Art. 116, comma 4 – Commercio alimentare centri montani B31511 500 Art. 121 – ANPVI Onlus H41561 30 Art. 122 – Disabili fisici e sensoriali H41562 100 Art. 123 – Case famiglia disagiati psichici H42517 1.000 Art. 124 – Lotta alla droga H13535 4.270 H41560 3.000 Art. 131, comma 7 – Sistema informativo Aziende Sanitarie del Lazio R32505 2.000 Art. 148, comma 4 – Liste di attesa in ambito sanitario H11561 3.000 Art. 153 – Pronto Soccorso Ospedale Grassi di Ostia H13538 200 Art. 165, comma 5 – Istituzioni culturali riconosciute dallo Stato in ambito universitario F14505 800 Art. 167, comma 4 – Osservatorio sull’abbandono scolastico F11503 65 Art. 169, comma 3 – Premio Colasanti-Lopez F17510 12 Art. 170 – Sabina Universitas F13512 500 Art. 174 – IFTS Istruzione e Formazione Tecnico Superiore F21520 1.000 F22502 4.000 Art. 175, comma 3 – Fondo per il turismo B43505 6.650 B44515 5.000 Art. 182, comma 2 – Fondo per lo sviluppo, la ricerca e l’innovazione C12564 25.000 Art. 187, comma 3 – Studio del fenomeno migratorio H43507 100 5/06 Art. 12 – Scuola di formazione teatrale diretta da ragazzi disabili R31522 150 Art. 15, comma 19 – Tutela del consumatore R31525 2.177 Art. 15, comma 27 – Aziende private trasporto pubblico locale D41532 4.000 Art. 15, comma 30 – ATCL Associazione teatrale fra i Comuni del Lazio G11532 590 Art. 15, comma 31 – Campionati mondiali di volo a vela G32511 300 Art. 15, comma 32 – Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza R45520 100 Art. 15, comma 35 – Interventi di autorecupero Comuni E62508 350 8/06 Fondo per i comuni per calamità naturali E62514 50 9/06 Interventi per la formazione F21523 5.000 Incentivo alle imprese relativo al contratto di apprendistato F21524 5.000 10/06 Art. 1, comma 49 – Fondazione Mondo Digitale C16521 300 Art. 1, comma 52 – Centro Cinematografia Ouarzazate B21515 680 Art. 1, comma 59 – Fondazione Casa Regioni del Mediterraneo R31527 100 Art. 1, comma 60 – Giochi Europei Maccabi G31523 500 13/06 C.R.E.L. (Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro) R11512 60 14/06 Agriturismo e turismo rurale B11537 100 B12535 1.000 19/06 Valorizzazione della Via Francigena G24551 100
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