Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
Proroga degli affidamenti
1. Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 18, comma 3 bis del D.Lgs. n. 422/1997, tutti gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono mantenuti fino al 31dicembre 2006 in capo alle imprese esercenti.
2. I servizi di trasporto d’interesse regionale eserciti dagli attuali concessionari che soddisfino le condizioni previste dal successivo articolo 2 sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2008.
3. Dall’1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2008, data di conclusione del periodo transitorio, tutti i servizi di trasporto d’interesse regionale nuovi o non prorogati sono affidati tramite procedure urgenti di gara ad evidenza pubblica a cura della Regione, sentite le Province, ovvero dei Comuni per i servizi urbani.
ARTICOLO 2
Condizioni e obiettivi
1. La ulteriore proroga dell’affidamento al 31 dicembre 2008 è subordinata al soddisfacimento entro il 2006 di una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20% dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili o a cooperative e consorzi purché non partecipate da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie nella regione di servizi di trasporto pubblico locale ovvero alla costituzione di una società consortile, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale nella regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale. Il nuovo soggetto deve risultare affidatario di una maggiore quantità di servizi di trasporto pubblico locale secondo un piano industriale unitario, da sottoporre all’approvazione regionale, fondato sui seguenti parametri di congruità e obiettivi di razionalizzazione:
1. raggiungimento della maggiore integrazione possibile tra le diverse modalità di trasporto, conseguendo più elevati risultati di efficacia e di efficienza corrispondenti alle esigenze della collettività;
2. eliminazione della frammentazione aziendale con riduzione del numero dei vettori e costituzione di soggetti a maggiore capacità produttiva secondo un programma di esercizio che preveda una produzione di almeno 2.000.000 bus*km annui. L’obiettivo del limite di produzione minima non si applica per i programmi di esercizio prevalentemente di tipologia urbana;
3. salvaguardia dei livelli occupazionali rinvenienti dai servizi preesistenti e garanzia sull’applicazione della contrattazione collettiva nazionale degli autoferrotranvieri di primo e secondo livello ove esistenti e sul riconoscimento dello stato giuridico normativo di cui al R.D. n. 148 dell’8 gennaio 1931 e del codice civile;
4. eliminazione dalla rete delle sovrapposizioni, parallelismi tra i diversi vettori, ovvero tra i diversi servizi eserciti dalle singole imprese e diminuzione nel piano industriale unitario della produzione chilometrica complessiva annuale extraurbana rispetto alla somma di quelle autorizzate nell’anno 2006 in esercizio singolo dalle aziende raggruppate;
5. eliminazione dei servizi extraurbani a bassissimo contenuto di traffico, che non siano funzionali all’efficacia e all’efficienza del sistema regionale, prevedendo nell’ipotesi di domanda a basso contenuto di traffico con caratteristiche di servizio minimo forme di trasporto flessibili o innovative;
6. ottenimento di economie di gestione e di sistema tramite la riorganizzazione industriale e la razionalizzazione dei servizi.
ARTICOLO 3
Contratto di servizio
1. I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 2 devono presentare domanda di prosecuzione dei servizi entro il 31 dicembre 2006;a tal fine non opera la previsione normativa contenuta nell’articolo 23 della legge regionale 14 aprile 1986, n. 15. La Regione, sentitele Province, i Comuni delle città capoluogo e le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale, conclude il procedimento sull’istanza prodotta entro il 28 febbraio 2007.
2. I soggetti di cui all’articolo 2, lett. b), devono presentare la domanda di prosecuzione dei servizi corredata dal piano industriale.
3. La Regione affida i servizi con contratto di servizio biennale fino al 31 dicembre 2008 secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale, sentite le Province, i comuni delle città capoluogo le associazioni delle aziende di trasporto e le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale.
4. Il corrispettivo chilometrico è determinato, nell’imponibile in € 1,90 per i servizi urbani di fascia prima, in € 2,05 per quelli di fascia seconda e in € 2,54 per i servizi urbani di fascia quarta. Per i servizi extraurbani il corrispettivo chilometrico è determinato nell’imponibile in € 1,53 per i servizi di prima e seconda fascia, in € 1,63 per quelli di terza fascia, in € 1,79 per quelli di quarta fascia, in € 1,85 per quelli di quinta fascia e in € 2,13 per quelli di sesta fascia. Per l’individuazione della fascia di appartenenza si deve fare riferimento all’ultimo piano di riparto redatto nell’anno 2006 ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 18/2001. I programmi di esercizio delle aziende che svolgono prevalentemente i servizi tra Cosenza e l’Università della Calabria e tra Cosenza e Quattromiglia di Rende continuano ad essere qualificati unitariamente nell’ambito della fascia sesta. Nelle more di stipula del contratto di servizio per l’anno 2007 i servizi provvisoriamente prestati dalle aziende sono retribuiti secondo il valore chilometrico consolidato dall’azienda che li esercita nell’ultimo piano di riparto redatto nell’anno 2006 ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 18/2001.
5. Le economie prodotte in sede di razionalizzazione dei servizi per come indicato nell’articolo 2 costituiscono risorse per il potenziamento dei servizi esistenti e per il finanziamento di nuovi servizi da affidare mediante gara ad evidenza pubblica.
6. Al fine di supportare il dipartimento Infrastrutture e Trasporti nelle attività previste dalla presente legge la Giunta regionale costituisce un nucleo tecnico-scientifico di indirizzo sul trasporto pubblico locale con onere a carico delle economie di cui al comma precedente.
ARTICOLO 4
Criteri di miglioramento
1. Durante il periodo transitorio, gli affidatari dei servizi provvedono inoltre:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell’informazione resa all’utenza tramite la pubblicazione integrale degli orari approvati dal dipartimento in tutti i Comuni interessati agli itinerari e dell’accessibilità ai servizi in termini di frequenza,velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;
b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale, tramite l’impiego prioritario degli autobus dotati dei sistemi di antinquinamento acquistati con il contributo regionale;
c) alla razionalizzazione dell’offerta dei servizi di trasporto, attraverso l’integrazione dei servizi su gomma con quelli del sistema ferroviario regionale di Trenitalia SpA e di Ferrovie della Calabria Srl, individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto;
d) alla razionalizzazione, laddove possibile, dell’offerta dei servizi di trasporto mediante la realizzazione di reti unitarie, sia dal punto di vista vettoriale che tariffario, che comprendano i servizi urbani e quei servizi extraurbani, che interessano specificatamente i territori circostanti le città capoluogo, nell’ottica di realizzazione di un efficace sistema di TPL nelle grandi aree urbane, utile al decongestionamento del traffico e alla conseguente diminuzione dell’inquinamento.
2. Al fine di meglio assecondare i processi di cui al punto b) e d) la Giunta Regionale:
a) può autorizzare, entro il termine di cui all’art. 3, comma 1 fissato per la conclusione del procedimento il potenziamento dei servizi urbani, attuabile anche mediante il prolungamento di linee esistenti a territori urbanizzati circostanti le città capoluogo,facenti parte di comuni strettamente legati alle città stesse per interessi di natura scolastica, lavorativi, socio-sanitari, commerciali e culturali;
b) individua criteri di premialità nei confronti di quei soggetti che avranno attuato quanto previsto nel punto d), anche alfine di agevolare il rinnovo e il potenziamento del parco autobus, se realizzato mediante l’acquisizione di veicoli a basso impatto ambientale e ad alimentazione non convenzionale.
ARTICOLO 5
Affidamenti tramite evidenza pubblica
1. Fino al 31 dicembre 2008 la Regione affida mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica eventuali servizi speciali ed autolinee extra-urbane di nuova istituzione.
2. Dopo il 31 dicembre 2008 tutti i servizi vengono affidati a cura degli Enti Locali esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui all’art. 16 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23.
ARTICOLO 6
Termini
1. La Giunta regionale determina entro il 30 giugno 2007 il livello essenziale dei servizi minimi e il Programma Triennale del Trasporto Pubblico Locale.
2. Le Province approvano entro il 31 ottobre 2007 i Piani di bacino di cui all’art. 11 della L.R. n. 23/99 e i Programmi triennali di cui all’art. 4,
comma 1, lettera d), medesima L.R. 23/99, in attuazione del Programma Triennale del Trasporto Pubblico locale, qualora le Province non vi provvedano nel termine stabilito, la Giunta regionale provvede attivando i poteri sostitutivi entro il 31 dicembre 2007.
ARTICOLO 7
Riforma tariffaria
1. La Giunta regionale provvede entro il 31 gennaio 2007alla riforma tariffaria del trasporto pubblico d’interesse regionale.
2. Allo scopo di adeguare gli interventi agevolativi della libera circolazione solo alle necessità delle fasce sociali più deboli, la libera circolazione prevista dalla Legge regionale 14 aprile 2004, n. 14 è confermata ai cittadini residenti ultrasettantenni, facenti parte di un nucleo familiare percettore di un reddito ISEE non superiore a 15.000 Euro.
3. Le imprese esercenti i servizi sono autorizzate a introdurre sistemi accertativi che verifichino la sussistenza del diritto.
4. La Regione si impegna ad effettuare controlli, su un significativo campione degli elenchi trasmessi dalle aziende, adottando sui contravventori le sanzioni previste dalla legge e dandone pubblica notizia tramite il B.U.R.C..5. E’ confermata la compensazione per le agevolazioni previste dal comma 2, anche in vigenza del contratto di servizio, nelle forme previste dalla Legge regionale n. 14/2004.
ARTICOLO 8
Trenitalia SpA e Ferrovie della Calabria Srl
1. Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 18 del decreto legislativo19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 11, comma 3, della legge 01 agosto 2002, n. 166, l’affidamento a Trenitalia S.p.A. ed a Ferrovie della Calabria S.r.l. dei servizi previsti dagli Accordi di programma di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è prorogato fino al 31 dicembre 2008, tramite contratto di servizio, secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale.
2. Ai sensi del comma 5 - quinquies dell’art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche e integrazioni ai servizi di trasporto d’interesse regionale di cui al precedente comma si applicano gli indirizzi di cui all’articolo 4 della presente legge.
3. La disposizione di cui al comma 1 non esclude, per i servizi su gomma eserciti da Ferrovie della Calabria Srl, l’obbligo di soddisfare le condizioni stabilite dagli articoli 2 e 3.
ARTICOLO 9
Abrogazioni
1. E’ abrogato il comma 5-ter dell’articolo 27 della L.R. n. 23/99.
ARTICOLO 10
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 28 dicembre 2006 - Loiero