Legge regionale 28 dicembre 2004, n.35
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«Ambiti territoriali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e ulteriori modificazioni della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 — Ordinamento del Sistema sanitario regionale.»
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
iARTICOLO 1
(Ambiti territoriali delle Aziende Unità sanitarie locali) l. Il territorio del comune di Gualdo Tadino passa dall’ambito territoriale della Azienda Unità sanitaria locale (Usl) n. 3 all’ambito territoriale dell’Azienda Usl n. 1.2. La rideterminazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1 opera dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 2 (Norme di prima applicazione)
1. I direttori generali della Azienda Usl n. 1 e della Azienda Usl n. 3 a seguito della rideterminazione di cui all’articolo 1: a) redigono congiuntamente, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un documento attestante la situazione amministrativo-contabile e patrimoniale attinente al territorio di competenza del comune di Gualdo Tadino, la dotazione organica dei servizi ospedalieri e territoriali localizzati nel medesimo territorio comunale alla data del 31 dicembre 2003 e definiscono, inoltre, con le organizzazioni sindacali di categoria le modalità di assegnazione del personale all’Azienda Usl n. 1. Detto documento è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale che adotta i conseguenti provvedimenti. In particolare per quanto attiene il trasferimento del patrimonio immobiliare, il provvedimento regionale costituisce titolo per la sua trascrizione, che dovrà avvenire con l’esclusione di ogni onere relativo, imposte e tasse, ai sensi dell’art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; b) provvedono ad integrare e modificare i documenti programmatori e di organizzazione adottati relativi alle rispettive aziende, adeguandoli alle disposizioni dell’articolo 1; c) regolano convenzionalmente l’erogazione di servizi o prestazioni da parte dell’Azienda Usl n. 3, afferenti il territorio del comune di Gualdo Tadino, al fine di garantire la continuità e la qualità dei servizi della Azienda Usl n. 3 e dell’Azienda Usl n. 1. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le quote di finanziamento del fondo sanitario regionale riferite alla popolazione del comune di Gualdo Tadino sono trasferite dall’Azienda Usl n. 3 all’Azienda Usl n. 1.
ARTICOLO 3 (Modificazione dell’allegato della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3)
1. L’allegato della legge regionale n. 3/1998 è sostituito dal seguente: “AllegatoAmbiti territoriali delle Unità sanitarie locali Unità sanitaria locale n. 1: Comuni di: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide. Unità sanitaria locale n. 2: Comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica. Unità sanitaria locale n. 3: Comuni di: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina. Unità sanitaria locale n. 4: Comuni di: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell’Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni.”.
Nota al titolo della legge: - La legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, recante “Ordinamento del sistema sanitario regionale”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 1998, n. 7.
Nota all’art. 2, comma 1, lett. a): - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305) è stato modificato ed integrato con decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (in G.U. 15 dicembre 1993, n. 293), decreto legge 30 maggio 1994, n. 325 (in G.U. 1° giugno 1994, n. 126), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 467 (in G.U. 28 luglio 1994, n. 175), decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 (in G.U. 29 agosto 1994, n. 201), convertito in legge con l'art. 1, comma 1 della legge 17 ottobre 1994, n. 590 (in G.U. 26 ottobre 1994, n. 251), legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 1995, n. 302), decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (in S.O. alla G.U. 23 dicembre 1997, n. 298), legge 30 novembre 1998, n. 419 (in G.U. 7 dicembre 1998, n. 286), decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 1999, n. 165), decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (in S.O. alla G.U. 12 gennaio 2000, n. 8), decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168 (in G.U. 22 giugno 2000, n. 144), decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 (in S.O. alla G.U. 12 settembre 2000, n. 213), legge 6 marzo 2001, n. 52 (in G.U. 15 marzo 2001, n. 62), decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (in G.U. 19 settembre 2001, n. 218), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 (in G.U. 17 novembre 2001, n. 268), legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2002, n. 305) e dal decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (in G.U. 31 marzo 2004, n. 76), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 maggio 2004, n. 138 (in G.U. 29 maggio 2004, n. 125). Si riporta il testo dell’art. 5: «Art. 5. Patrimonio e contabilità. 1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità. 2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile. 3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse. 4. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. 5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai princìpi di cui al codice civile, così come integrato e modificato con D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo: a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo; c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità; f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti. 6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e la contabilità finanziaria è soppressa.».
Nota all’art. 3, (Testo così modificato come da AVVISO DI RETTIFICA del 30.12.2004) rubrica: - Per la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, si vedano le note al titolo della legge.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Data a Perugia, addì 28 dicembre 2004 IL VICE PRESIDENTE LIVIANTONI
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