Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. Con la presente legge viene disciplinata, nel rispetto dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130, la cremazione dei defunti e dei loro resti al fine di tutelare la dignità di ogni persona insieme alla sua libertà di scelta e dalle convinzioni religiose e culturali.
ARTICOLO 2
Autorizzazione
1. L’autorizzazione alla cremazione sul territorio regionale è concessa nel rispetto delle modalità individuate dalla normativa statale vigente.
2. Tale autorizzazione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri. Se diverso, l’autorizzazione è comunicata al Comune di ultima residenza del defunto.
3. In ogni Comune è predisposto un apposito registro in cui vengono
annotate le volontà alla cremazione e all’affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri con gli estremi della relativa autorizzazione.
ARTICOLO 3
Affidamento delle ceneri
1. Soggetto affidatario delle ceneri può essere, nel rispetto della
volontà e della scelta del defunto, qualunque persona, ente o associazione secondo le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge n.130/2001.
2. Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare all’affidamento delle ceneri mediante dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di più soggetti affidatari, la rinuncia di uno di essi non implica anche la rinuncia degli altri.
3. Se l’affidatario rinuncia e se non viene effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate negli appositi spazi cimiteriali di cui al comma 6 dell’articolo 80 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. La consegna dell’urna cineraria all’avente diritto è effettuata previa sottoscrizione di un documento contenente la dichiarazione del soggetto affidatario circa la destinazione finale dell’urna o delle ceneri. Tale documento è conservato presso l’impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto dell’urna.
ARTICOLO 4
Conservazione
1. L’urna, affidata all’avente diritto, è sigillata e conservata in modo
da permettere l’identificazione del defunto e del Comune di sua ultima residenza.
2. L’urna sigillata può essere:
a) tumulata;
b) inumata se costituita da materiale biodegradabile;
c) conservata negli spazi cimiteriali di cui al comma 3 dell’articolo 80 del D.P.R. 285/1990;
d) consegnata al soggetto affidatario di cui all’articolo 3.
3. L’affidatario ha l’obbligo di custodire l’urna cineraria con misure e
modalità tali da consentirne una destinazione stabile e, comunque, da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.
ARTICOLO 5
Dispersione delle ceneri
1. La dispersione delle ceneri è effettuata dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della Legge n. 130/2001.
2. In mancanza di tali soggetti provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.
3. La dispersine delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà
del defunto unicamente nei seguenti luoghi:
a) in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri individuate dai Comuni;
b) in aree naturali appositamente individuate, nell’ambito di quelle di propria pertinenza, dai Comuni, dalle Province e dalla Regione;
c) in aree private.
4. La dispersione nelle aree naturali è consentita a distanza non
inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d’acqua è consentita solo nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi della lettera c), comma 1, articolo 3 della Legge n. 130/2001;
5. E’ vietata la dispersione nei centri abitati, come definiti dalla
normativa vigente.
6. La dispersione in aree private è effettuata, con il consenso dei
proprietari, all’aperto e comunque non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
7. La dispersione può avvenire, sempre nel rispetto della volontà del
defunto, anche in Comune diverso da quello del decesso.
ARTICOLO 6
Regolamenti comunali
1. I Comuni, entro otto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare i propri regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni della presente legge.
2. La violazione dei citati regolamenti comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
ARTICOLO 7
Piano regionale di coordinamento e costruzione dei crematori
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale predispone un piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, singoli o associati, sulla base della distribuzione della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta della cremazione. Il piano è approvato dal Consiglio Regionale.
2. Tale piano regionale prevede la realizzazione di almeno un impianto sul territorio regionale.
3. Nella realizzazione dei crematori, ai Comuni, singoli o associati, è
data facoltà di ricorrere allo strumento della finanza di progetto.
ARTICOLO 8
Interventi regionali per la realizzazione dei crematori
1. La Regione, nell’ambito dei programmi di propria competenza,
finalizzati al sostegno ai Comuni per la erogazione di servizi ai cittadini, per il miglioramento della qualità della vita delle comunità e per il potenziamento delle infrastrutture urbane, può prevedere, nei limiti delle risorse disponibili per ciascun programma, incentivi per la realizzazione dei crematori, nel rispetto di quanto stabilito nel piano regionale di coordinamento di cui all’articolo 7.
ARTICOLO 9
Senso comunitario della morte
1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell’urna cineraria all’affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto o degli altri soggetti individuati dalla normativa, è posta nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. Tutti gli oneri sono posti a carico dei richiedenti.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.
3. E’ prevista la possibilità per i Comuni, anche in forma associata, di promuovere la realizzazione di strutture dove tenere le cerimonie per il commiato.
4. Tali strutture per il commiato, realizzate in conformità alla
normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti comunali da soggetti pubblici o privati, sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza alcuna discriminazione in ordine all’accesso, anche al di fuori del Comune di decesso o residenza.
ARTICOLO 10
Informazione ai cittadini
1. La Regione e i Comuni favoriscono e promuovono l’informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.
2. Informazioni specifiche sono dedicate alla cremazione, all’affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.
ARTICOLO 11
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 28 aprile 2009
DE FILIPPO