Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
i Finalità
1. La Regione Basilicata istituisce il bilancio sociale nella Regione e negli enti ed aziende dipendenti e ne promuove la adozione negli enti territoriali e locali come importante strumento di conoscenza e
di comunicazione che, assicurando un elevato livello di trasparenza
dell’azione amministrativa, favorisce la costruzione di un dialogo
permanente tra istituzioni e cittadini.
ARTICOLO 2
Definizione del bilancio sociale
1. Il bilancio sociale, ai sensi della presente legge, esprime il senso dell’azione dell’amministrazione, descrivendo i principali
processi decisionali ed operativi e le ricadute sulla comunità.
2. Il bilancio sociale è redatto con cadenza annuale per consentire il confronto ciclico degli obiettivi programmati con i risultati raggiunti, favorendo la definizione di nuovi obiettivi e impegni dell’amministrazione.
3. Il bilancio sociale è redatto in modo da essere integrato con
il sistema di programmazione e controllo e con l’intero sistema
informativo contabile.
ARTICOLO 3
Oggetto e contenuto del bilancio sociale
1. Il bilancio sociale ha per oggetto le diverse tipologie di intervento
poste in essere dall’amministrazione, tenendo conto di ciò che è
stato direttamente attuato e dell’attività concorrente di soggetti
pubblici e privati alla realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione.
2. Nel bilancio sociale l’amministrazione espone indirizzi da perseguire e priorità di intervento, rendendo conto delle risorse
impiegate, del proprio operato nelle diverse aree di intervento e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dichiarati.
3. Il bilancio sociale deve anche contenere i seguenti documenti:
a) presentazione con cui l’amministrazione chiarisce finalità e contenuti del documento, definendo gli ambiti di rendicontazione ed individuando i destinatari finali;
b) nota metodologica con cui si descrive il processo di rendicontazione seguito dall’amministrazione nella costruzione del documento, fornendo informazioni sull’evoluzione e sugli obiettivi di miglioramento del processo di rendicontazione, anche attraverso l’acquisizione di giudizi da parte dei destinatari del documento.
ARTICOLO 4
Destinatari del bilancio sociale
1. Il bilancio sociale è rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati, direttamente o indirettamente interlocutori dell’amministrazione o comunque interessati alla sua azione.
ARTICOLO 5
Istituzione del bilancio sociale nella Regione Basilicata e negli enti ed aziende dipendenti
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, con la presente legge, è istituito il bilancio sociale regionale come strumento della programmazione regionale in aggiunta ai documenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 giugno 1997, n. 30 e ai documenti di cui all’articolo 4 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34.
2. E’ istituito negli enti ed aziende dipendenti della Regione
Basilicata il bilancio sociale, in aggiunta ai documenti già previsti.
ARTICOLO 6
Linee guida
1. La Giunta Regionale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, emana linee guida per l’adozione del bilancio
sociale da parte della Regione, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione.
2. Le linee guida regionali possono prevedere una prima applicazione del bilancio sociale circoscritta ad uno o più ambiti dell’attività dell’amministrazione, con una successiva estensione a tutti gli altri.
ARTICOLO 7
Promozione e formazione
1. La Regione Basilicata promuove l’adozione di bilanci sociali
da parte degli enti pubblici territoriali.
2. A tal fine i Piani di formazione regionali prevedono apposite
azioni finalizzate alla formazione di personale interno alle
amministrazioni per lo studio e la redazione del bilancio sociale.
3. Le Province, i Comuni e le Comunità Montane e locali, nonché
gli enti ed aziende dipendenti, possono richiedere alla Regione
contributi finanziari per la redazione dei bilanci sociali.
4. I contributi vengono erogati sulla base di programmi presentati annualmente secondo finalità e con le modalità indicate in apposito bando regionale.
ARTICOLO 8
Relazione annuale
1. La Giunta Regionale ogni anno presenta al Consiglio Regionale
una relazione sullo stato di attuazione della legge e sugli effetti
che la stessa ha prodotto.
ARTICOLO 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2009 in euro 10.000,00 (diecimila/00),
si provvede mediante prelevamento dalla UPB n. 0741.04 del Bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio 2009.
2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle
rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.
ARTICOLO 10
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 28 aprile 2009
DE FILIPPO