NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 28 aprile 2009 n. 12
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Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
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L' Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: Articolo 1 (Personale dedicato alla ricerca) 1. Il personale dedicato alla ricerca in attività presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale è assimilabile a quello dedicato all’assistenza sanitaria, sulla base di tabelle di equiparazione stabilite con deliberazione della Giunta regionale. ARTICOLO 2 (Ulteriori modifiche all’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)) 1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 14/2007, già sostituito dal comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati provvedono nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2009, 2010 e 2011 e con le modalità previste dal comma 3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale: a) assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che versi in una delle seguenti condizioni: 1) presti servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti stipulati prima del 31dicembre 2008; 2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data del 31 dicembre 2008; b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2008, presso la stessa azienda o lo stesso Ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma 5, con salvaguardia delle procedure già definite ai sensi del predetto comma; c) assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) purché ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme per l’accesso al pubblico impiego.”. ARTICOLO 3 (Procedure selettive per il personale dedicato alla ricerca) 1. Gli IRCCS di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e successive modificazioni e integrazioni, al fine del perseguimento delle loro attività di ricerca, possono procedere ad assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in organico, compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie e nell’ambito di un apposito piano predisposto dall’Ente, approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero della Salute. 2. Il reclutamento avviene mediante pubblica selezione sulla base dei vigenti regolamenti. 3. Per il triennio 2009 – 2011, il servizio prestato dal personale degli IRCCS impiegato per l’attuazione dei programmi di ricerca o in possesso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa è equiparato, esclusivamente ai fini della valutazione dei titoli, a quello prestato a tempo determinato o di ruolo, sulla base dei rispettivi profili professionali. 4. Le precedenti disposizioni si applicano anche al personale che svolge attività di ricerca presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. In tali casi, il piano di assunzione è approvato esclusivamente dalla Giunta regionale. ARTICOLO 4 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 28 aprile 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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