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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 28 aprile 2009 n. 10
Istituzione del marchio per la tutela del Mobile in Stile prodotto in Umbria e riconoscimento delle aree di eccellenza produttiva.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Finalità)


1. La presente legge tutela e promuove la produzione del mobile in stile prodotto in Umbria, in quanto patrimonio della cultura, della tradizione artigiana e del lavoro della Regione.


ARTICOLO 2
(Istituzione del marchio)


1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito il marchio “Mobile in Stile prodotto in Umbria”.
2. La Giunta regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge presenta la richiesta di registrazione del marchio collettivo di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273).


ARTICOLO 3
(Aree di eccellenza del mobile in stile)


1. Sono individuate quali aree di eccellenza nella produzione del mobile in stile prodotto in Umbria quelle conosciute come tali per la loro tradizione indiscussa nel settore del mobile in stile e per la concentrazione di produttori di mobile in stile. A tali aree viene riservata la possibilità di evidenziare territorialmente con segnaletica ed altri supporti la forte presenza di produttori del mobile in stile richiamandone anche la storia e la qualità di produzione. Al marchio “Mobile in Stile prodotto in Umbria”,
concesso in uso ai sensi dell’articolo 4, potrà essere aggiunta la dizione “Area di Eccellenza” seguita dal nome del Comune o del territorio interessato.
2. Sono riconosciuti come aree di eccellenza i seguenti Comuni: Città di Castello, San Giustino, Umbertide, Gubbio, Gualdo Tadino, Todi.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato di tutela di cui all’articolo 6:
a) sono individuate, sulla base delle richieste pervenute e nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 10, aree di eccellenza ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 2;
b) sono definite le caratteristiche della segnaletica e degli altri supporti di cui al comma 1.


ARTICOLO 4
(Uso del marchio)


1. La Giunta regionale concede l’uso del marchio “Mobile in Stile prodotto in Umbria” ai soggetti ed imprese che producono nel territorio regionale mobili in stile costruiti seguendo le lavorazioni d’arte tradizionali con impiego di legno massello e con le caratteristiche disciplinate dal regolamento d’uso di cui all’articolo 8.


ARTICOLO 5
(Elenco dei produttori concessionari dell’uso del marchio)


1. I soggetti concessionari del marchio di cui all’articolo 2 sono iscritti in apposito elenco istituito presso la Giunta regionale.


ARTICOLO 6
(Comitato di tutela)


1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di tutela del marchio “Mobile in Stile prodotto in Umbria”.
2. Il Comitato è composto da sette esperti designati:
a) due dai Comuni delle aree di eccellenza;
b) uno congiuntamente dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia e Terni;
c) uno congiuntamente dalle Associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) uno in rappresentanza di Consorzi di Artigiani del Mobile della Regione Umbria;
e) uno in rappresentanza dell’Università di Perugia;
f) uno dalla Regione Umbria.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. La costituzione del Comitato può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.
4. La Giunta regionale individua la sede del Comitato.
5. Ai componenti il Comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.


ARTICOLO 7
(Compiti del Comitato di tutela)


1. Al Comitato competono i seguenti compiti:
a) predisporre il progetto di regolamento d’uso di cui all’articolo 8;
b) esprimere pareri sulle domande di concessione d’uso del marchio e sugli atti di cui al comma 3 dell’articolo 3;
c) vigilare sull’osservanza del regolamento d’uso di cui all’articolo 8 e proporre le sanzioni conseguenti alla violazione dello stesso;
d) esercitare gli altri compiti attuativi della presente legge, eventualmente attribuiti dalla Giunta regionale.
2. I pareri di cui alla lettera b), del comma 1 sono vincolanti.


ARTICOLO 8
(Regolamento d’uso)


1. La Giunta regionale approva il regolamento d’uso previsto dall’articolo 11, comma 2 del d.lgs. 30/2005 sulla base del progetto di regolamento predisposto dal Comitato di tutela.
2. Il regolamento d’uso definisce tra l’altro:
a) le caratteristiche fondamentali del mobile in stile prodotto in Umbria, con particolare riferimento agli stili e alle lavorazioni;
b) la previsione dell’obbligo, per i soggetti concessionari dell’uso del marchio, di esporre e vendere, nei luoghi di produzione, esclusivamente i mobili in stile tutelati e, comunque, di evitare nella esposizione e vendita la promiscuità con prodotti privi del marchio.


ARTICOLO 9
(Sanzioni e revoca)


1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento d’uso di cui all’articolo 8 comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 10.000,00 o, nei casi più gravi, come definiti dal regolamento stesso, la revoca della licenza d’uso del marchio.


ARTICOLO 10
(Procedure)


1. La Giunta regionale entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge:
a) delibera le modalità di presentazione delle domande di concessione dell’uso del marchio;
b) adotta norme regolamentari per l’individuazione dei criteri e la disciplina delle modalità di riconoscimento delle aree di eccellenza di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a).


ARTICOLO 11
(Norma transitoria)


1. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale verifica su tutto il territorio regionale la presenza delle caratteristiche e condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, ai fini dell’individuazione di aree di eccellenza non ricomprese nei Comuni di cui al comma 2 del medesimo articolo.


ARTICOLO 12
(Norma finanziaria)


1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2 è autorizzata per l’anno 2009 la spesa di euro 20.000,00 da iscrivere nella unità previsionale di base 08.1.010 denominata “Iniziative per la promozione e sostegno dell’artigianato” (cap. 5552 n.i.).
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2009 denominata “Fondi speciali per spese correnti” in corrispondenza del punto 2, lettera A), della tabella A) della legge regionale 5 marzo 2009, n. 3.
3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 9 sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.002 del bilancio di previsione 2009, parte entrata, denominata “Proventi per trasgressioni” (cap. 500).
4. Al finanziamento degli oneri di cui all’articolo 6, comma 5 si fa fronte con lo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio di previsione 2009 denominata “Amministrazione del personale” (cap. 560).
5. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 28 aprile 2009
LORENZETTI



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