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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 28 aprile 2008, n. 10
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008
 
L' Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

ARTICOLO 1
(Disposizioni sul trattamento di trasferta del personale)

1. Le vigenti disposizioni che prevedono indennità di trasferta, sia all’interno che all’esterno del territorio nazionale, non sono applicabili al personale dirigente e non dirigente.
2. Le spese di viaggio per servizio effettuate con mezzo aereo sono rimborsate al personale regionale, dirigente e non dirigente, nel limite del costo della classe economica.

ARTICOLO 2
(Modificazioni all’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))

1. All’articolo 6, comma 1, della l.r. 14/2007 le parole “per dodici mensilità” sono sostituite dalle parole “comprensiva del rateo di tredicesima mensilità”.

ARTICOLO 3
(Modifiche al comma 1 bis dell’articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli uffici regionali))

1. Al comma 1 bis dell’articolo 18 della legge regionale 26/1994 le parole “entro il limite del 5 per cento dei dirigenti” sono sostituite con le parole “fino al 30 per cento dei dirigenti a dipendenti dell’amministrazione regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per l’ammissione ai concorsi pubblici per la dirigenza nonché”.
2. All’ultimo capoverso del comma dopo le parole “contratto collettivo nazionale di lavoro” sono inserite le parole “della dirigenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e retribuito integralmente utilizzando le risorse previste dello stesso”.
3. Dopo l’ultimo capoverso del comma è inserito il seguente periodo: “Il conferimento di un incarico ad un dipendente regionale determina d’ufficio il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico stesso; il servizio prestato in forza del relativo contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza nonché dell’anzianità di servizio.”.

ARTICOLO 4
(Norma di interpretazione autentica)

1. L’articolo 2, comma 3, lettera b), della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) si interpreta nel senso che la retribuzione di posizione e di risultato previste dalla contrattazione collettiva vigente per l’area della dirigenza per la posizione dirigenziale corrispondente all’incarico attribuito, sono corrisposte utilizzando il relativo fondo costituito per il personale dirigente ai sensi della contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale dirigenziale del Comparto Regioni-Autonomie locali.

ARTICOLO 5
(Inquadramento personale regionale)

1. A decorrere dalla data di attribuzione sono confermati nella posizione economica e giuridica posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti regionali che abbiano partecipato ad una procedura selettiva o ad un concorso risultando vincitori ed abbiano svolto le mansioni della relativa qualifica e categoria che, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, abbiano perduto la titolarità del posto nella qualifica e categoria.

ARTICOLO 6
(Disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile e di lavoro autonomo)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), si applicano alle strutture della Regione Liguria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale con contratti di lavoro dipendente stipulati ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) per un periodo di almeno cinque anni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché i contratti relativi agli uffici di diretta collaborazione degli organi ed organismi politico-istituzionali di cui all’articolo 5 della l.r. 38/1990 ed agli uffici stampa di cui all’articolo 2 della legge regionale 11 marzo 2004, n. 3 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria) e di cui all’articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria). Nei casi di cui al presente comma non è possibile dare luogo a forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 7 del d.lgs. 165/2001, come modificato dalla l. 244/2007, si applicano alle strutture della Regione Liguria.
5. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 gli organismi di controllo interno, i nuclei di valutazione, gli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della l. 144/1999, nonché gli uffici di diretta collaborazione degli organi ed organismi politico-istituzionali di cui all’articolo 5 della l.r. 38/1990.
6. Resta ferma, nelle materie di cui al presente articolo, la competenza regolamentare interna esclusiva del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

ARTICOLO 7
(Disposizioni in materia di pubblico impiego)

1. Ai fini della corresponsione della retribuzione individuale di anzianità prevista dall’articolo 6 della l.r. 14/2007, l’anno di anzianità di cui al medesimo articolo è soddisfatto anche per il personale assunto al 2 gennaio 2006.
2. L’articolo 2 della l.r. 14/2007 si applica anche, per quanto compatibile, al personale non dirigente dipendente dalla Regione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. All’articolo 5 bis, comma 1 bis, della l.r. 38/1990, le parole “i relativi periodi di attività prestati non sono validi ai fini previdenziali e della progressione di carriera” sono sostituite dalle parole “per i dipendenti regionali i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini previdenziali e della progressione di carriera”.

ARTICOLO 8
(Assunzione vincitori concorsi pubblici)

1. Allo scopo di assicurare il concorso agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, i vincitori dei concorsi pubblici possono essere assunti, nel periodo compreso tra la data di approvazione delle graduatorie ed il termine di scadenza di validità delle graduatorie stesse, anche separatamente e con qualunque decorrenza anche diversificata.
2. Il presente articolo si applica ai concorsi pubblici le cui graduatorie non sono state ancora approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 9
(Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione)

1. Fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo, della l. 244/2007, la Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale 2008, 2009 e 2010, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che, nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia espletato attività lavorativa presso la Regione per almeno dodici mesi, anche non continuativi.
2. Nelle more delle procedure di stabilizzazione la Regione continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1 nonché di quello già destinatario degli altri processi di stabilizzazione indicati nell’articolo 8 della l.r. 1/2006 e nell’articolo 4 della l.r. 14/2007.

ARTICOLO 10
(Vice dirigenza)

1. Nell’ambito del processo complessivo di riorganizzazione dell’Ente e comunque nell’anno 2008, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria e la Giunta regionale, con provvedimento assunto d’intesa, previa concertazione con le Rappresentanze Sindacali, istituiscono l’area della Vice dirigenza, tenuto anche conto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono definite in particolare le modalità di conferimento, le attribuzioni della Vice dirigenza nonché la tipologia di atti che i dirigenti possono delegare.
3. Alla Vice dirigenza può accedere il personale di categoria D dipendente della Regione Liguria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per accedere alla dirigenza.
4. Alla Vice dirigenza, in attesa di uno specifico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si applicano i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto “Regioni-Autonomie Locali”.

ARTICOLO 11
(Norme per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione)

1. Gli enti strumentali della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono predisporre, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale 2008, 2009 e 2010, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale già utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con altre forme di lavoro flessibile, ivi compresa la somministrazione e che, alla stessa data, abbia già espletato attività lavorativa presso i medesimi per almeno dodici mesi, anche non continuativi, nel triennio precedente, nonché del personale già utilizzato in regime convenzionale per un periodo stabile e continuativo di almeno cinque anni.
2. Nelle more delle procedure di stabilizzazione gli enti strumentali della Regione continuano ad avvalersi del personale di cui al comma 1.
3. Gli enti strumentali della Regione aventi natura di ente pubblico economico possono procedere all’assunzione di personale che svolge attività lavorativa presso i medesimi in virtù delle convenzioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nelle more delle procedure di cui al comma 3, le convenzioni stipulate ai sensi del citato articolo 10 del d.lgs. 468/1997 proseguono fino al 31 dicembre 2008.

ARTICOLO 12
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2007)

1. L’articolo 5, comma 1, della l.r. 14/2007 è così sostituito:
“1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), le Aziende sanitarie e gli enti equiparati provvedono nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010 e con le modalità previste dal comma 3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale:
a) assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che versi in una delle seguenti condizioni:
1) presti servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti stipulati prima del 28 settembre 2007;
2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge;
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa azienda o lo stesso ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma 5;
c) assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero assunto ai sensi dell’articolo 3, comma 96, della l. 244/ 2007.".
2. L’articolo 5, comma 6, della l.r. 14/2007 è così sostituito:
“6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti dei posti vacanti di cui le Aziende sanitarie e gli enti equiparati ritengano necessaria la copertura entro il 31 dicembre 2010.”.

TITOLO II
DISPOSIZIONI DIVERSE

ARTICOLO 13
(Disposizioni inerenti i documenti contabili ed i relativi controlli di enti regionali)

1. L’Istituto Regionale per la Floricoltura, il Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense, l’Agenzia Liguria Lavoro, il Centro Regionale per la Ricerca e l’Innovazione e le Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia delle Province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale a partire dall’anno successivo all’approvazione da parte della Giunta regionale degli schemi di cui al comma 2.
2. Gli enti di cui al comma 1 predispongono lo schema di bilancio economico-patrimoniale e lo trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre 2008 ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale.
3. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale entro quaranta giorni dal loro ricevimento si esprime; trascorso tale termine, in caso di silenzio, gli atti si intendono annullati.
4. Il termine di cui al comma 3 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
5. Nelle more dell’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, per gli enti di cui al comma 1, rimane in vigore il sistema di contabilità finanziaria e sono sottoposti alla verifica della Giunta regionale i seguenti documenti: il bilancio di previsione, l’assestamento ed il conto consuntivo. I termini di cui ai commi 3 e 4 sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche all’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica, all’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari ed all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure.

ARTICOLO 14
(Modificazioni all’articolo 9 della l.r. 1/2006)

1. All’articolo 9, comma 5, della l.r. 1/2006 le parole “31 dicembre 2008” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2009”.

ARTICOLO 15
(Differimento di applicazione di norme)

1. Sino all’approvazione degli specifici regolamenti attuativi della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) continuano a trovare applicazione le sanzioni amministrative contenute nella legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), nella legge regionale 6 giugno 1989, n. 14 (Norme per l’attuazione dei prezzi concordati per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche) e nella legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) ed è conseguentemente sospesa l’applicazione degli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 della l.r. 2/2008.

ARTICOLO 16
(Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale))

1. Dopo la lettera e) del comma 6, dell’articolo 18 della l.r. 21/2007 è aggiunta la seguente lettera:
“e bis) quando i beni immobili vengano alienati ad enti appartenenti al settore regionale allargato o ad enti strumentali della Regione, i quali utilizzino i beni per il perseguimento di proprie finalità istituzionali anche mediante alienazione o permuta; in questo caso viene data comunicazione al Consiglio.”.

ARTICOLO 17
(Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) e successive modificazioni)

1. All’articolo 6, comma 2, della l.r. 42/2001 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) ai restanti beneficiari, di cui all’articolo 7, nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis).”.
2. All’articolo 8 della l.r. 42/2001, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le spese di funzionamento vengono regolate con atto del Consiglio direttivo. La Regione partecipa alle spese di funzionamento con un contributo massimo per triennio, secondo i limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006.

ARTICOLO 18
(Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 5 (Procedure per l’adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità montane))

1. All’articolo 1, comma 1, della l.r. 5/2005 le parole “2002 –2005” sono soppresse.
2. All’articolo 2, comma 1, della l.r. n. 5/2005, dopo le parole “a partire dall’esercizio finanziario 2004”, sono aggiunte le seguenti: “fino all’entrata in vigore della disciplina di riordino delle Comunità montane”.

ARTICOLO 19
(Abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 (Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi))

1. L’articolo 20 della l.r. 6/1997 è abrogato.

ARTICOLO 20
(Modifica all’articolo 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 20 (Norme per favorire l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale))

1. All’articolo 4, comma 1, della l.r. 20/2004 le parole “dodici mesi” sono sostituite dalle parole “ventiquattro mesi”.

ARTICOLO 21
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario regionale)

1. La Regione, al fine di potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, può procedere, in deroga a quanto previsto dall’articolo 7 della l.r. 14/2007, ad acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi, per l’espletamento delle procedure di acquisto ad evidenza pubblica, dei soggetti gestori del servizio; a tal fine, la Regione stipula con i soggetti medesimi apposita convenzione che preveda l’acquisizione della proprietà del materiale rotabile direttamente in capo alla Regione stessa.
2. Il materiale rotabile di cui al comma 1 può essere assegnato in concessione al gestore del servizio ferroviario regionale, per un periodo non superiore alla durata del contratto di servizio stipulato col gestore medesimo, con provvedimento del Direttore generale competente in materia di demanio e patrimonio, su proposta del Direttore generale competente in materia di trasporti.
3. La concessione di cui al comma 2 può avvenire senza corrispettivo di canone ed ogni onere, diretto o indiretto, per la gestione e la conservazione del materiale medesimo, è a carico del concessionario. Le disposizioni contenute nella concessione integrano il contratto di servizio stipulato dalla Regione con il soggetto gestore.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 21/2007.

ARTICOLO 22
(Interventi per l’operatività della Ferrovia Genova Casella S.r.l.)

1. Al fine di garantire l’operatività della Ferrovia Genova Casella S.r.l. la Giunta regionale è autorizzata a compiere gli adempimenti necessari per la ricostituzione e l’aumento del capitale sociale con la sottoscrizione di quote fino ad un valore di euro 100.000,00 anche utilizzando le risorse all’uopo destinate nell’ambito del Fondo Investimenti Regionali, nonché ad approvare le modifiche statutarie.

ARTICOLO 23
(Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione))

1. All’articolo 12, comma 1, della l.r. 15/2006 le parole "del 50 per cento" sono sostituite dalla parole "del 70 per cento".
2. All’articolo 12 della l.r. 15/2006, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Il Piano regionale di cui all’articolo 57 può prevedere, in analogia a quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia di estinzione di crediti e di rimborsi di modesta entità, importi minimi di contributo liquidabili. Il contributo erogabile non può comunque essere inferiore a euro 20,00.".
3. All’articolo 41, comma 4, della l.r. 15/2006 le lettere d bis) e d ter) sono soppresse.
4. La disposizione di cui al comma 3 produce i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU).
5. All’articolo 4 della l.r. 15/2006, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
"1 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere estese anche agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche italiane e straniere riconosciute o iscritte nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 30 ottobre 1986, n. 738 (Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale), mediante apposita convenzione stipulata tra la Giunta regionale e le istituzioni scolastiche interessate.".

ARTICOLO 24
(Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))

1. All’articolo 9, comma 2, della l.r. 33/2006, le parole “al Programma annuale di attuazione, secondo quanto disposto dall’articolo 11, comma 1” sono sostituite con le parole “al Piano triennale regionale di valorizzazione culturale di cui all’articolo 10, su ogni altro atto che la Giunta regionale intenda sottoporgli, ”.
2. All’articolo 9, comma 3, della l.r. 33/2006 le parole “da cinque esperti” sono sostituite dalle parole “da tre esperti”.
3. Il comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 33/2006 è abrogato.
4. All’articolo 11, comma 1, della l.r. 33/2006 le parole “sentito il Comitato tecnico scientifico regionale” sono soppresse.
5. Il comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 33/2006 è abrogato.

ARTICOLO 25
(Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell’educazione permanente degli adulti))

1. All’articolo 6, comma 3, lettera b), della l.r. 22/2001 le parole "da un rappresentante per ciascuna Provincia;" sono sostituite dalle parole "da un rappresentante dell’UPI regionale;".
2. All’articolo 6, comma 3, lettera c), della l.r. 22/2001, le parole "tre esperti" sono sostituite dalle parole "due esperti".
3. Il comma 5 dell’articolo 6 e il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 22/2001 sono abrogati.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo del Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero.
5. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 22/2001 è soppressa.
6. Sono fatte salve le domande di contributo relative all’attività delle bande corali e musicali già presentate per l’anno 2008 alla Regione e alle Province, ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 22/2001.

ARTICOLO 26
(Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie))

1. Il comma 6 dell’articolo 5 e la lettera d), comma 1, dell’articolo 42 della l.r. 6/2002 sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo del Comitato regionale per lo sport.

ARTICOLO 27
(Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro))

1. Nel testo della l.r. 52/1993 le parole "Programma triennale dei servizi per l’impiego, delle politiche formative e del lavoro" sono sostituite dalle parole "Programma triennale delle politiche formative e del lavoro".

ARTICOLO 28
(Proroga della disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante)

1. Per l’anno 2008, in attesa dell’emanazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è prorogata la disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante prevista dall’articolo 15 della l.r. 1/2006.

ARTICOLO 29
(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. All’articolo 26, comma 2, della l.r. 28/2006 le parole “entro il 31 dicembre 2007” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2008".

ARTICOLO 30
(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1979 n. 41 (Norme provvisorie per l’elezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale))

1. Dopo il comma 10, dell’articolo 5 della l.r.41/1979 è inserito il seguente comma:
“10 bis. I componenti del Consiglio dei delegati partecipano all’organo a titolo gratuito.”.
2. Dopo il comma 5, dell’articolo 9 della l.r. 41/1979 sono inseriti i seguenti commi:
“5 bis. I componenti della Deputazione amministrativa partecipano all’organo a titolo gratuito, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente per i quali lo Statuto può prevedere una indennità di funzione.
“5 ter. Fra i membri della Deputazione amministrativa può essere eletto un solo componente facente parte dei membri di diritto del Consiglio dei delegati.”.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Consorzi di bonifica e d’irrigazione adeguano ove necessario il proprio Statuto.
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 31
(Disposizioni in materia di definanziamento)

1. Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali senza vincolo di destinazione, per i quali gli impegni regionali siano stati assunti in data antecedente al 31 dicembre 2002 e per i quali non sia stata effettuata la consegna dei lavori, viene disposta la decadenza del finanziamento secondo i seguenti criteri:
a) definanziamento automatico immediato degli interventi di importo pari o superiore a euro 100.000,00 in assenza dell’inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici dell’ente beneficiario alla data del 31 dicembre 2007;
b) definanziamento automatico immediato degli interventi di importo inferiore a euro100.000,00 in caso di difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o in assenza dello studio di fattibilità alla data del 31 dicembre 2007.
2. Ai soggetti beneficiari di finanziamenti per i progetti di cui al comma 1 che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, attestino mediante apposita dichiarazione il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) o b) del comma 1, è concesso un termine di dodici mesi, non ulteriormente prorogabile, per la consegna lavori; detto termine decorre dalla comunicazione dell’esito positivo della verifica effettuata sulle dichiarazioni prodotte ed alla scadenza del medesimo si provvede al definanziamento automatico dell’intervento qualora non sia stata effettuata la consegna lavori.
3. I soggetti beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio regionale che abbiano fruito della facoltà di sospensione del termine di consegna lavori ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) e dell’articolo 22, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2007)), sono tenuti a comunicare alla Regione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, lo stato di avanzamento delle procedure di esproprio e la tempistica relativa all’acquisizione della disponibilità del bene immobile; l’omessa o tardiva comunicazione comporta la decadenza della predetta facoltà di sospensione del termine.
4. Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali con vincolo di destinazione, per i quali siano stati assunti gli impegni entro il 31 dicembre 2004 e per i quali non sia stata effettuata la consegna dei lavori da parte dei soggetti beneficiari, è avviata apposita procedura di verifica al fine di accertare l’effettiva realizzabilità dell’intervento.
5. La procedura di verifica di cui al comma 4 viene successivamente avviata anche per gli interventi finanziati con risorse vincolate con impegni a carico del bilancio regionale assunti nel 2005 e nel 2006.
6. Per tutti i progetti finanziati con impegni di spesa regionale assunti fino al 31 dicembre 2004, per i quali i lavori risultino consegnati, ma di cui i soggetti beneficiari non abbiano ancora trasmesso la rendicontazione, è fatto obbligo agli stessi di trasmettere alla Regione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:
a) lo stato di avanzamento lavori e la tempistica prevista per la conclusione degli stessi, relativamente agli interventi in corso;
b) la rendicontazione finale, in ottemperanza alle norme vigenti in materia, relativamente agli interventi conclusi.
7. L’obbligo per i soggetti beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio regionale di cui al comma 6 deve essere ottemperato entro il 1 marzo 2009 per gli interventi finanziati con impegno di spesa a carico del bilancio regionale assunto nel 2005 ed entro il 1 marzo 2010 per quelli il cui impegno sia stato assunto nel 2006. A partire dal 1 gennaio 2010 l’obbligo di cui al comma 6 deve essere ottemperato entro il 1 marzo di ogni anno per tutti gli interventi i cui termini di definanziamento previsti dalla legge scadono nell’anno precedente.
8. Dall’anno 2008 i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbono procedere alla consegna dei lavori entro ventiquattro mesi dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali.
9. Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 8 comporta il definanziamento automatico dei progetti interessati.
10. Le risorse derivanti da decadenza del finanziamento e da rinunce sono reiscritte, relativamente ai fondi vincolati, nel bilancio regionale ai sensi degli articoli 44 e 45 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), e, nel rispetto della normativa statale, vengono utilizzate per il finanziamento di nuovi interventi nell’ambito delle procedure di programmazione settoriali poste in essere dalla Regione Liguria, con priorità per i progetti per i quali sia accertata l’immediata cantierabilità.
11. Dall’anno 2008, per poter accedere a finanziamenti a carico del bilancio regionale, è fatto obbligo ai beneficiari di produrre una documentazione tecnico-amministrativa che comprovi l’avvenuta approvazione di un progetto preliminare, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
12. In deroga alla normativa vigente, la Giunta regionale può procedere ad una ridefinizione delle modalità e delle percentuali di erogazione dei finanziamenti; in ogni caso, l’erogazione di un eventuale acconto prima della consegna lavori non può essere superiore al 20 per cento dell’importo dell’opera ed è finalizzata alla redazione dei livelli di progettazione funzionali all’appalto dei lavori, alle spese tecniche connesse e agli oneri relativi all’acquisizione delle aree e degli immobili nonché ad eventuali indennizzi.
13. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora la mancata consegna dei lavori derivi dall’esistenza di procedimenti giudiziari in corso.

ARTICOLO 32
(Norme in materia di partecipazioni pubbliche)

1. Ai fini di contenimento della spesa pubblica e in conformità ai principi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, l’organo di gestione delle società partecipate in cui la Regione detenga, direttamente o indirettamente, la totalità della partecipazione non può essere costituito da più di tre componenti.
2. Nelle società a partecipazione mista della Regione, di Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, il numero massimo di componenti designati dagli Enti locali, compresi i componenti designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque.
3. La Regione pubblica sul proprio sito informatico l’elenco delle società partecipate, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, gli incarichi di amministratore e l’ammontare dei relativi compensi con aggiornamento semestrale dei dati.
4. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali a quanto previsto dal presente articolo entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 33
(Partecipazione alla Fondazione SLALA)

1. La Regione, al fine dello svolgimento di attività di studio e promozione del sistema logistico integrato del nord ovest d’Italia, partecipa, anche tramite la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FILSE s.p.a., alla Fondazione SLALA, costituita mediante la trasformazione della società SLALA s.r.l. utilizzando le risorse già impiegate per la partecipazione al capitale della società.
2. La legge regionale 8 maggio 1985, n. 40 (Interventi regionali per favorire l’integrazione e lo sviluppo dei sistemi infrastrutturali di trasporto) è abrogata.

ARTICOLO 34
(Riorganizzazione Sviluppo Genova S.p.A.)

1. Al fine della partecipazione totalmente pubblica al capitale sociale della Sviluppo Genova S.p.A. e a parziale modifica degli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 10 settembre 1996, n. 39 (Partecipazione della Regione alla Società per Azioni per le aree del Ponente genovese) la Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 e dall’articolo 9, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3 (Norme per la riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.. Partecipazione della Regione all’aumento del capitale), è autorizzata a compiere gli adempimenti conseguenti attraverso l’acquisizione, da parte di FI.L.S.E. S.p.A., per conto di Regione, di una ulteriore quota di partecipazione, nonché a trasferire a FI.L.S.E. S.p.A. le azioni già detenute dalla Regione in Sviluppo Genova S.p.A..
2. La Giunta regionale, in osservanza delle disposizioni regionali in materia di controllo analogo, è autorizzata ad approvare specifici indirizzi e direttive programmatiche cui la FI.L.S.E. S.p.A. si dovrà attenere nella gestione della società, nonché la relativa convenzione da sottoscriversi con FI.L.S.E. S.p.A..
3. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della FI.L.S.E. S.p.A. fino a euro 715.000,00 in caso di aumento di capitale della stessa, utilizzando le risorse residue destinate all’acquisizione di partecipazioni societarie nell’ambito del Fondo Investimenti Regionali.

ARTICOLO 35
(Partecipazioni alla Società Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente I.P.L.A. S.p.A.)

1. La Regione, tramite la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A., partecipa alla Società Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente I.P.L.A. S.p.A., acquisendo azioni fino al 15 per cento del capitale sociale, anche utilizzando le risorse all’uopo destinate nell’ambito del Fondo Investimenti Regionali.

ARTICOLO 36
(Modifica alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (Partecipazione della Regione Liguria ad una società di progettazione informatica))

1. All’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 17/1985 la parola “2458” è sostituita dalla parola “2449”.
2. All’articolo 2, comma 2, della l.r. 17/1985, le parole “dal Presidente della Giunta regionale o altro membro della Giunta nonché” sono soppresse.
3. All’articolo 2, comma 3, della l.r. 17/1985, le parole “tra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri o comunque tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa” sono sostituite dalle parole “secondo le vigenti disposizioni in materia”.
4. L’articolo 3 della l.r. 17/1985 è abrogato.

ARTICOLO 37
(Modifica alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società Finanziaria ligure per lo sviluppo economico – FILSE S.p.A.))

1. All’articolo 10, comma 1, della l.r. 48/1973 la parola “2458” è sostituita dalla parola “2449”.
2. All’articolo 10 della l.r. 48/1973, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione nomina la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della società nei limiti della partecipazione al capitale sociale. La Regione può nominare un numero di amministratori inferiore alla propria partecipazione al capitale, comunque non inferiore a quattro, per consentire una rappresentanza degli altri enti pubblici territoriali soci.”.

ARTICOLO 38
(Esercizio del controllo analogo)

1. La Giunta regionale approva specifici indirizzi e direttive programmatiche cui la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico – FILSE S.p.A. si attiene nella gestione delle società a capitale interamente pubblico dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del Codice civile, nonché delle società a capitale interamente pubblico dalla stessa partecipate, operanti in specifici settori di interesse regionale.
2. Al fine di garantire, sulle società di cui al comma 1, l’esercizio da parte della Regione, tramite FILSE S.p.A., di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi la Giunta regionale approva uno schema di convenzione da stipularsi con FILSE S.p.A. in riferimento ad ogni società.
3. Nelle società di cui al comma 1, a partecipazione pubblica plurima, il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è esercitato dalla Regione, anche in forma associata, previe intese tra i soci, fatte salve specifiche norme di settore.
4. La Regione può affidare incarichi direttamente, tramite convenzione anche di durata pluriennale, alle società di cui al comma 1, soggette a controllo analogo da parte di Regione, ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Gli enti, le aziende, le agenzie regionali e le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione possono affidare, tramite specifiche convenzioni, prestazioni finalizzate alla produzione di beni e servizi alle società di cui al comma 1.

ARTICOLO 39
(Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione))

1. All’articolo 5, comma 1, della l.r. 2/2007 le parole
da “L’articolazione operativa” a “di cui all’articolo 6” sono sostituite dalle seguenti: “L’articolazione operativa del Programma triennale è demandata ad appositi atti della Giunta regionale.”
2. L’articolo 6 della l. r. 2/2007 è abrogato.
3. All’articolo 21, comma 3, lettera a) della l.r. 2/2007, le parole “e per la definizione del Piano operativo annuale, di cui all’articolo 6” sono soppresse.4. All’articolo 26, comma 1, lettera a), della l.r. 2/2007, le parole “nel Piano annuale d’attività” sono sostituite dalle seguenti: “negli atti operativi della Giunta regionale di attuazione del Programma triennale di cui all’articolo 5”.
5. All’articolo 36, comma 1, della l.r. n. 2/2007 le parole “di cui al regolamento CE 69/2001 e successive integrazioni e modificazioni” sono sostituite dalle parole “di cui al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006”.

ARTICOLO 40
(Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della societàdell’informazione in Liguria))

1. All’articolo 3, comma 3, della l.r. 42/2006 dopo la lettera i) è inserita la seguente:
“i bis) Centro regionale per la ricerca e l’innovazione.”
2. All’articolo 8, comma 2, lettera b), numero 3, della l.r. 42/2006, dopo le parole “Agenzia In Liguria” sono inserite le seguenti: “, Centro regionale per la ricerca e l’innovazione.”.

ARTICOLO 41
(Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione))

1. Negli articoli 3, 5, 8, 17 e 20 della l.r. 28/1994 le parole “Collegio dei Revisori dei Conti” sono sostituite dalle parole “revisore dei conti”.
2. La rubrica del Titolo III della l.r. 28/1994 è sostituita dalla seguente: “Revisore dei conti”.
3. Gli articoli 11, 12, 13 e 15 della l.r. 28/1994 sono sostituiti dai seguenti:
“Articolo 11 (Composizione)
1. Per ciascun ente strumentale è previsto un revisore dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1, fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza dell’incarico di revisore dei diversi enti strumentali, la Giunta regionale emana un avviso pubblico.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 del Codice Civile.
4. Sono fatte salve le disposizioni statali sui revisori dei conti degli Enti Parco.
Articolo 12 (Funzionamento)
1. L’incarico di revisore dei conti ha durata triennale.
2. Il revisore dei conti può essere revocato per giusta causa e può rinunziare all’incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata all’organo esecutivo dell’ente strumentale, nonché alla Giunta.
Articolo 13 (Compiti)
1. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’ente strumentale valutandone la conformità dell’azione e dei risultati alle norme che disciplinano l’attività dell’ente, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.
2. In particolare:
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l’andamento finanziario e patrimoniale dell’ente;
b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull’assestamento e sulle variazioni allo stesso;
c) redige la relazione al conto consuntivo;
d) vigila, anche attraverso l’esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell’amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.
3. Il revisore dei conti comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell’attività di vigilanza previste dalle lettere a) e d) del comma 2 all’organo esecutivo dell’ente strumentale e alla Giunta regionale.
4. Il revisore dei conti per l’esercizio delle funzioni indicate ai commi precedenti può procedere in ogni momento ad attività di ispezione e ha libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell’ente strumentale.”.
Articolo 15 (Compenso per il revisore dei conti)
1. Il compenso spettante per l’attività svolta dal revisore dei conti è determinato in relazione all’ammontare delle entrate e delle uscite finanziarie risultante dal bilancio di previsione dell’ente.
2. A tal fine sono individuate tre fasce comprendenti gli enti strumentali con un ammontare delle entrate previste dal bilancio rispettivamente oltre i 25 milioni di euro, da 10 a 25 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro.
3. In relazione all’appartenenza dell’ente strumentale alle fasce di cui al comma 2, ai revisori dei conti effettivi spetta un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente pari a euro 6.200, 5.200 e 4.200.
L’indennità lorda è maggiorata dell’IVA e dei contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti.
4. I compensi di cui al comma 3 sono maggiorati del 20 per cento per i revisori dei conti degli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette).
5. Per i rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni e integrazioni.”.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico di revisori dei conti dei diversi enti regionali.

ARTICOLO 42
(Revisore unico dei conti)

1. La Giunta regionale è autorizzata a modificare gli statuti degli enti ove partecipa, al fine della riduzione ad una unità del numero dei revisori dei conti.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico di revisore dei conti dei diversi enti regionali.

ARTICOLO 43
(Modifica all’articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” e successive modificazioni)

1. Il comma 5 dell’articolo 101 della l.r. 18/1999 e sue successive
modificazioni è così sostituito:
“5. I canoni sono introitati dalla Regione e dalle Province secondo le rispettive competenze e destinati almeno per l’80 per cento al finanziamento degli interventi prioritari di manutenzione ordinaria relativi alla difesa del suolo nonché alla tutela delle risorse idriche in attuazione dei programmi triennali.”.

ARTICOLO 44
(Regime transitorio per l’esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale)

1. Nelle more della operatività dei distretti idrografici, di cui al Titolo II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in conformità all’articolo 117, comma 3 della Costituzione, la Regione assicura, ai fini della tutela del territorio e delle collettività interessate, la continuità nell’esercizio delle funzioni già svolte dalle autorità di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), nel rispetto dei provvedimenti, anche legislativi, già assunti in base alla normativa previgente.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, l’Autorità di bacino di rilievo regionale, di cui all’articolo 96 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e l’Autorità di bacino di rilievo interregionale del Fiume Magra, istituita, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183), con Protocollo d’intesa con la Regione Toscana approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 4 febbraio 1997 n. 10, proseguono nello svolgimento delle funzioni già esercitate. Per l’Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra tale continuità è definita d’intesa con la Regione Toscana.

ARTICOLO 45
(Modifiche all’articolo 97 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. Al comma 15 dell’articolo 97 della l.r. 18/1999 sono apportate le seguenti modifiche: dopo la parola “Provincia” è aggiunto il seguente alinea: "L’efficacia delle modifiche od integrazioni è subordinata all’espressione, da parte della Sezione competente del CTR per il territorio, nel termine di sessanta giorni, di un parere in merito alla conformità con gli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti dell’Autorità di bacino, secondo indirizzi e modalità stabilite dal Comitato Istituzionale. Il Comitato Istituzionale può, altresì, stabilire criteri ed indirizzi procedurali nel caso di modifiche o integrazioni che interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati.”; dopo la parola “Ufficiale” sono aggiunte le seguenti parole: “e comunicato alla Sezione competente del CTR per il territorio secondo le indicazioni del Comitato Istituzionale”.
2. Dopo il comma 15 dell’articolo 97 della l.r. 18/1999 è inserito il seguente comma:
“15 bis. Gli atti relativi a modifiche, integrazioni ed aggiornamenti sono nulli nel caso di non conformità ad indirizzi, criteri e disposizioni vigenti dell’Autorità di bacino.”.

ARTICOLO 46
(Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica)

1. Fino all’emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale).
2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Non sono assoggettati all’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel d.lgs. 152/2006 i piani e i programmi e le loro varianti, individuati nell’articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis del citato d.lgs. 152/2006, che:
a) siano stati adottati prima del 31 luglio 2007;
b) siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all’approvazione da parte della Regione e/o della Provincia, a seconda dei casi di competenza a norma della vigente legislazione in materia.
4. Relativamente ai progetti preliminari di PUC adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti sostanziali ai piani territoriali sovracomunali e/o agli strumenti urbanistici comunali adottate nel suddetto periodo, sia con la procedura ordinaria, sia nel contesto di procedimenti concertativi e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte della Regione e/o della Provincia, a seconda dei casi di competenza a norma della vigente legislazione in materia, la Regione effettua la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 12 del d.lgs. 152/2006, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui al comma 1.

ARTICOLO 47
(Copertura spese)

1. La copertura per le spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2008.

ARTICOLO 48
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 28 aprile 2008
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)


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