1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1 la Giunta Regionale istituisce, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Osservatorio regionale degli incidenti domestici
con il compito di rilevare i danni subiti anche sotto la soglia di invalidità del 27% prevista dall’INAIL, per l’indennizzo del danno.
2. I dati relativi agli incidenti domestici forniti dall’INAIL, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali e i Medici di Base, e
i dati rivenienti dalla Banche dati informatizzati presenti in Regione, elaborati ed analizzati per variabili quali età, sesso, giorno della settimana, ora, luogo dell’abitazione in cui l’incidente è avvenuto, parte del corpo interessata, tipo di trauma determinato dall’incidente, tipo di soccorso prestato, stimeranno:
a) la tipologia di persone che subiscono incidenti in ambiente domestico;
b) la tipologia degli incidenti domestici per ciascuna classe di persone;
c) le condizioni predisponenti il verificarsi di incidenti;
d) i traumi causati, gli interventi e gli esiti.
3. All’0sservatorio regionale degli incidenti domestici sono attribuite le seguenti ulteriori funzioni:
a) acquisire informazioni circa la conoscenza dei rischi d’incidente
domestico;
b) definire, mediante idonee forme di collaborazione con l’INAIL, il
periodico scambio di dati e informazioni relativi all’assicurazione
contro gli incidenti domestici;
c) offrire consulenza ed assistenza in materia di prevenzione degli
incidenti domestici;
d) concorrere alla realizzazione di campagne informative, interventi
di educazione alla salute nonché di formazione ed aggiornamento del personale impegnato a vario titolo nelle attività oggetto della
presente legge.
ARTICOLO 5
Struttura e funzionamento dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio Regionale degli Incidenti Domestici è costituito da
un’unità tecnica di monitoraggio, attivata presso il Dipartimento
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla
Comunità, e da un Comitato di sorveglianza composto:
a) dall’Assessore alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità o suo delegato, con funzioni di
Presidente;
b) dal Dirigente dell’Ufficio regionale competente in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
c) dal Direttore Regionale dell’INAIL o suo delegato;
d) da 3 membri segnalati dalle Associazioni delle categorie più esposte a rischio di incidente domestico.
2. Ai lavori del Comitato di sorveglianza possono essere invitati dirigenti e funzionari regionali e rappresentanti di enti ed organismi interessati alle materie di cui al precedente art. 4.
3. L’Osservatorio, su convocazione del Presidente, si insedia entro e
non oltre 30 giorni dalla sua istituzione e si dota di apposito regolamento, approvato dalla Giunta Regionale, che ne disciplina il
funzionamento.
4. L’unità tecnica di monitoraggio è costituita da personale in servizio presso il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità ed assicura le funzioni di segreteria ed il supporto necessario al funzionamento dell’Osservatorio.
5. L’Osservatorio ha sede presso il Dipartimento Salute, Sicurezza e
Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità.
6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza non spetta alcun
compenso.
ARTICOLO 6
Destinatari
1. Tutti i cittadini possono partecipare alle iniziative di cui all’art. 1 -comma 1, della presente legge in forma individuale o associata.
2. Le iniziative di cui all’art. 1, comma 1, sono promosse dalle Aziende Sanitarie Locali.
3. Le imprese concorrono alle finalità di cui all’art. 1 - comma 1, attraverso:
a) campagne di sensibilizzazione e di informazione sull’uso corretto
e sicuro degli oggetti destinati agli ambienti domestici;
b) studi, ricerche, sperimentazioni e progettazione di prodotti che
migliorino le condizioni di salute ed il grado di sicurezza negli
ambiti domestici.
ARTICOLO 7
Tipologia di interventi
1. Rientrano negli interventi di cui all’art. 1- comma 1:
a) i percorsi formativi destinati ai soggetti che svolgono lavoro in
ambito domestico, così come definiti dall’art. 6, comma 2, lettera a)
della legge n. 493/1999, nonché i percorsi formativi destinati ai
lavoratori ed alle lavoratrici che svolgono lavoro in ambito domestico, non a titolo gratuito, organizzati dall’Osservatorio Regionale degli incidenti domestici, Aziende Sanitarie Locali, INAIL
o da altri soggetti o strutture accreditate;
b) i progetti redatti dalle Aziende Sanitarie Locali, dall’INAIL e dall’ISPELS, relativi a percorsi formativi ed informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali, sulla progettazione e realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici;
c) le campagne informative di prevenzione e educazione alla salute
promosse dalle stesse Aziende Sanitarie Locali, dall’INAIL, dall’ISPELS e dagli enti locali;
d) i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio per migliorare la sicurezza e la qualità della vita in ambito domestico, con particolare riferimento alle categorie più esposte
quali donne, anziani, bambini e disabili;
e) le iniziative, promosse dalle scuole di ogni ordine e grado e dalle università, in modo autonomo o in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali, per realizzare percorsi di educazione alla salute contro gli incidenti domestici;
f) le azioni di formazione per la prevenzione proposte dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in
ambito domestico, dalle associazioni di consumatori e dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni femminili e familiari,
anche in concorso con le Aziende Sanitarie Locali, l’INAIL, l’ISPELS
e gli Enti locali;
g) la ricerca, la sperimentazione e la progettazione di dispositivi e
prodotti di largo consumo per la casa, di particolare valore innovativo per la sicurezza domestica;
h) le iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambiti domestici proposte da associazioni e categorie imprenditoriali.
ARTICOLO 8
Erogazione dei contributi
1. La Giunta Regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, adotta apposita deliberazione contenente i criteri, le modalità di selezione
e di erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi
di cui all’art. 7, con specifico riferimento alle modalità di attuazione individuate per i piani integrati di salute.
2. Possono usufruire dei contributi regionali di cui al comma 1 tutti
i soggetti di cui all’art. 7, comma 1, inoltrando apposita richiesta
alle Aziende Sanitarie Locali.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta Regionale informa il
Consiglio regionale sull’utilizzo dei contributi di cui al comma 1 e
sul monitoraggio degli incidenti domestici verificatisi sul territorio regionale.
ARTICOLO 9
Concorso finanziario di altri soggetti privati
1. Le imprese ed altri soggetti privati possono concorrere alle finalità di cui all’art. 1, comma 1, mediante iniziative di promozione che prevedano un concorso finanziario.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono avere il patrocinio della
Regione Basilicata.
3. La Giunta Regionale, attraverso l’Osservatorio regionale degli incidenti domestici di cui all’art. 4, valuta la coerenza con la presente legge delle iniziative di cui al comma 1.
4. Le somme derivanti dalle iniziative di cui al comma 1 sono destinate ad incrementare il capitolo di cui al successivo art. 10,
comma 2.
ARTICOLO 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2009 in euro 50.000,00, si provvede mediante
prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto nel Bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio 2009 alla U.P.B. n. 1211.01,
capitolo 37000 “Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio – Fondi regionali liberi – Spesa corrente operativa” ed istituzione nello stesso bilancio di apposita U.P.B., con dotazione finanziaria di pari importo, denominata “Sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici”.
2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.
ARTICOLO 11
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 28 aprile 2009
DE FILIPPO