Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifica all’art. 5 - L.R. n. 18/2004
1. Al secondo periodo del comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 le parole “tali domande” sono sostituite dalle parole “Le domande presentate successivamente al 7 luglio 2004”.
ARTICOLO 2
Modifica di norme
1. L’art. 13 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 già sostituito dall’art. 8 della L.R. n. 18 del 12.11.2004, è ulteriormente sostituito:
“Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi):
1. I procedimenti relativi alle domande di rilascio di titolo edilizio in sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti al Capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47 ed all’art. 39 della L.23 dicembre 1994, n. 724 dovranno essere definiti dai Comuni entro il 31 dicembre 2007, dando priorità alle richieste di sanatoria sulle quali gravano procedimenti penali in corso.
2. Per i procedimenti non definiti entro il termine del 31.12.2007, la Regione provvede a nominare i commissari ad acta, con le relative spese a carico delle Amministrazioni Comunali, i quali sono tenute a concluderli entro un anno dall’affidamento dell’incarico”.
ARTICOLO 3
Pubblicazione e dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 28 dicembre 2005
DE FILIPPO