Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Manutenzione e sviluppo del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti il sistema informativo regionale (SIR) volte allo sviluppo regionale della società dell’informazione secondo le finalità indicate nell’articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) e nell’ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale:
manutenzione e sviluppo, è disposta un’ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.800.000,00, per l’esercizio 2006, a valere sul Capitolo 03905.
ARTICOLO 2
Sviluppo del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale,
sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (l.r. 19 aprile 1975, n. 24)” Esercizio 2006: Euro 250.000,00; b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, l.r. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, l.r. 24 maggio 2004, n. 11)” Esercizio 2006: Euro 3.000.000,00;
c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano telematico regionale (art. 17, l.r. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e l.r. 24 maggio 2004, n. 11)” Esercizio 2006: Euro 16.000.000,00.
ARTICOLO 3
Contributo annuale al “Nuovo Circondario Imolese”
1. Per contribuire alle spese di mantenimento, funzionamento e sviluppo dell’ente “Nuovo Circondario Imolese”, istituito ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università), è autorizzata la concessione di un contributo annuale.
2. La determinazione del contributo è effettuata annualmente dalla legge regionale di bilancio ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) a cui la Regione fa fronte mediante la dotazione del capitolo 03212 afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 – Riordino territoriale.
3. La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.
ARTICOLO 4
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (l.r. 19 aprile 1975, n. 24)”, afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale:
geologia e pedologia Esercizio 2006: Euro 100.000,00 b) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (l.r. 19 aprile 1975, n. 24)” – CNI, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 – Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia (Nuova istituzione) Esercizio 2006: Euro 50.000,00.
ARTICOLO 5
Interventi nel settore dell’artigianato
1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalità indicate nella legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell’impresa artigiana), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.3.8270 – Sviluppo e qualificazione dell’impresa artigiana – è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 22258 "Contributi a Enti locali territoriali per l’allestimento e il potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e la realizzazione di infrastrutture di reti nonchè di centri integrati di servizio (art. 5, comma 1, lett. c bis), l.r. 16 maggio 1994, n. 20) – CNI Esercizio 2006: Euro 8.000.000,00.
ARTICOLO 6
Valorizzazione delle attività ittiche
1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), è disposta, per l’esercizio 2006, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 24400 nell’ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8610 – Valorizzazione attività ittiche.
ARTICOLO 7
Porti regionali e comunali
1. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell’Emilia-Romagna sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali:
a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), l.r. 9 marzo 1983, n. 11)” Esercizio 2006: Euro 350.000,00; b) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), l.r. 9 marzo 1983, n. 11)” Esercizio 2006: Euro 60.000,00; c) Cap. 41570 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), l.r. 9 marzo 1983, n. 11)” Esercizio 2006: Euro 200.000,00.
ARTICOLO 8
Contributi all’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)
1. Per l’espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell’Azienda regionale per la navigazione interna – ARNI), è disposta a favore dell’ARNI, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 – Porti fluviali, come segue: Esercizio 2006: Euro 490.000,00.
ARTICOLO 9
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell’ambito del sotto indicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana:
a) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), l.r. 2 ottobre 1998, n. 30)” Esercizio 2006: Euro 3.000.000,00.
ARTICOLO 10
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sui sotto indicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali:
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, l.r. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall’art. 2, l.r. 4 maggio 2001, n. 12)” Esercizio 2006: Euro 3.500.000,00; b) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. A) e B), l.r. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)” Esercizio 2006: +Euro 2.400.000,00.
ARTICOLO 11
Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948,
n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l’ulteriore autorizzazione di spesa, per l’esercizio finanziario 2006, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature materiali per pronto intervento di Euro 2.900.000,00.
ARTICOLO 12
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 279 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)) la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nel corso dell’esercizio 2006, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2004, per un importo massimo di Euro 90.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 ed afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
ARTICOLO 13
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l’importo complessivo di Euro 897.997,72, costituendo per l’esercizio 2005 economia di spesa; a tale titolo vengono utilizzate nell’ambito delle medesime finalità indicate all’articolo 23, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008). Il suddetto importo viene reiscritto con riferimento all’esercizio 2006 come segue:
a) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi statali” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 – Fondo sanitario – Risorse statali Euro: 98.401,75; b) Cap. 51721 "Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). Mezzi regionali” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate Euro: 799.595,97.
2. Lo stanziamento disposto dal comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 è aumentato di Euro 2.000.000,00 e viene utilizzato nell’ambito dei compiti indicati al suddetto comma e con riferimento alle seguenti lettere:
a) per la quota di Euro 1.615.000,00;
b) per la quota di Euro 385.000,00.
ARTICOLO 14
Investimento per i servizi educativi per l’infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l’acquisto, il riattamento, l’impianto e l’arredamento delle strutture dei servizi educativi per l’infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell’ambito della U.P.B. 1.6.1.1.22510 – Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l’infanzia:
Esercizio 2006: Euro 2.500.000,00.
ARTICOLO 15
Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l’esercizio 2006, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 2.500.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.
ARTICOLO 16
Contributi finalizzati alla messa in liquidazione della Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER Srl)
1. Per la copertura degli oneri connessi alle operazioni di liquidazione dell’Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER Srl) previste dall’articolo 30 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008) è disposta, per l’esercizio 2006, un’ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 70814 “Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell’Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER Srl)” afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Attività culturali.
Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni per un importo di Euro 220.000,00.
ARTICOLO 17
Partecipazione all’aumento del patrimonio dell’Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)), la Regione è autorizzata a partecipare all’aumento del patrimonio dell’ATER deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci.
2. A tal fine è disposta, per l’esercizio 2006, la seguente autorizzazione di spesa nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 – Investimenti per lo sviluppo di attività culturali:
a) Cap. 70619 "Conferimento di quote “una tantum” per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell’Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3, l.r. 18 aprile 1992, n. 20)” – CNI Euro: 330.000,00.
ARTICOLO 18
Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l’insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l’anno 2000”, per le celebrazioni del I Centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l’esercizio 2006, un’autorizzazione di spesa di Euro 1.280.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 1.900.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.
ARTICOLO 19
Politiche regionali a favore dei giovani
1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è stabilito quanto segue:
a) l’autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani, per l’esercizio 2006, di cui all’articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione delbilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008) è revocata;
b) è disposta, per l’esercizio 2006, una autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71576 (CNI) appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.
ARTICOLO 20
Trasferimento all’esercizio 2006 delle autorizzazioni di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall’articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l’esercizio 2006, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l’esercizio 2005. Le autorizzazioni di spesa relative al 2005 ammontano complessivamente a Euro 346.463.104,77.
Progr. Capitolo U.P.B. Importo 1 ) 2698 1.2.3.3.4420 + Euro 14.882,48 2 ) 2701 1.2.3.3.4420 - Euro 106.000,00 3 ) 2708 1.2.3.3.4420 + Euro 1.509,96 4 ) 3840 1.2.1.3.1510 + Euro 279.909,89 5 ) 3850 1.2.3.3.4440 + Euro 79.590,13 6 ) 3905 1.2.1.3.1500 + Euro 241.543,02 7 ) 3909 1.2.1.3.1510 + Euro 6.720,00 8 ) 3910 1.2.1.3.1510 + Euro 2.268.154,34 9 ) 3925 1.2.1.3.1520 + Euro 213.938,59 10 ) 3937 1.2.1.3.1510 + Euro 3.664.026,84 11 ) 4276 1.2.1.3.1600 - Euro 29.376,00 12 ) 16332 1.3.1.3.6300 - Euro 216.090,52 13 ) 16400 1.3.1.3.6300 + Euro 734.138,40 14 ) 21078 1.3.2.3.8000 - Euro 2.000.000,00 15 ) 23417 1.3.2.3.8350 - Euro 648.205,23 16 ) 23419 1.3.2.3.8350 - Euro 177.871,89 17 ) 23502 1.3.2.3.8220 + Euro 50.000,00 18 ) 25525 1.3.3.3.10010 + Euro 2.656.338,56 19 ) 25528 1.3.3.3.10010 + Euro 2.224.187,59 20 ) 27718 1.3.4.3.11600 - Euro 516.456,90 21 ) 27727 1.3.4.3.11610 - Euro 2.062,77 22 ) 30640 1.4.1.3.12630 + Euro 1.418.813,95 23 ) 30644 1.4.1.3.12630 - Euro 38.023,54 24 ) 30646 1.4.1.3.12630 + Euro 605.000,00 25 ) 30880 1.4.1.3.12620 + Euro 25.000,00 26 ) 30885 1.4.1.3.12620 + Euro 742.173,36 27 ) 31110 1.4.1.3.12650 + Euro 4.193.036,12 28 ) 32020 1.4.1.3.12670 - Euro 1.183.516,06 29 ) 35305 1.4.2.3.14000 - Euro 154.000,00 30 ) 37150 1.4.2.3.14150 + Euro 198.856,44 31 ) 37250 1.4.2.3.14170 + Euro 50.000,00 32 ) 37332 1.4.2.3.14220 - Euro 216.200,00 33 ) 37374 1.4.2.3.14220 - Euro 32.387,94 34 ) 37378 1.4.2.3.14223 + Euro 25.420,00 35 ) 37385 1.4.2.3.14223 + Euro 2.198.275,06 36 ) 38030 1.4.2.3.14300 - Euro 185.924,48 37 ) 39050 1.4.2.3.14500 - Euro 156.568,53 38 ) 39220 1.4.2.3.14500 + Euro 25.893,26 39 ) 39360 1.4.2.3.14555 + Euro 1.144.890,14 40 ) 41250 1.4.3.3.15800 - Euro 18.699,00 41 ) 41360 1.4.3.3.15800 - Euro 49.479,61 42 ) 41570 1.4.3.3.15800 - Euro 48.688,11 43 ) 41995 1.4.3.3.15820 - Euro 465.776,00 44 ) 43027 1.4.3.3.16000 + Euro 270.500,00 45 ) 43221 1.4.3.3.16010 - Euro 20.496,88 46 ) 43270 1.4.3.3.16010 + Euro 3.268.528,22 47 ) 45184 1.4.3.3.16200 - Euro 4.913.268,28 48 ) 46125 1.4.3.3.16600 - Euro 250.000,00 49 ) 47105 1.4.4.3.17400 + Euro 305.681,35 50 ) 47111 1.4.4.3.17400 - Euro 300.000,00 51 ) 47114 1.4.4.3.17400 - Euro 2.268.935,67 52 ) 48050 1.4.4.3.17450 + Euro 608.658,78 53 ) 48245 1.4.4.3.17530 + Euro 3.634,46 54 ) 65707 1.5.1.3.19050 - Euro 3.223.723,96 55 ) 65712 1.5.2.3.21080 - Euro 219.523,10 56 ) 65714 1.5.1.3.19050 - Euro 391.474,33 57 ) 65717 1.5.1.3.19050 - Euro 1.459.740,22 58 ) 65770 1.5.1.3.19070 - Euro 10.225.851,17 59 ) 68321 1.5.2.3.21060 + Euro 124.935,05 60 ) 70545 1.6.5.3.27500 + Euro 50.262,37 61 ) 70718 1.6.5.3.27520 - Euro 5.262.019,62 62 ) 70720 1.6.5.3.27500 + Euro 400.000,00 63 ) 71572 1.6.5.3.27540 + Euro 2.769.550,00 64 ) 73060 1.6.2.3.23500 + Euro 129.172,85 65 ) 73140 1.6.3.3.24510 - Euro 600.000,00 66 ) 78569 1.4.2.3.14380 - Euro 451.202,69 67 ) 78705 1.6.6.3.28500 - Euro 209.506,71
ARTICOLO 21
Modifica all’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) è inserito il seguente:
“1 bis. Ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i finanziamenti regionali possono essere assegnati anche a titolo di contributo, fino ad un massimo dell’80% della spesa relativa agli interventi comunali di riqualificazione degli spazi pubblici, rientranti fra quelli elencati nel comma 4 lettera d) del presente articolo, sulla base di un progetto preliminare delle opere redatto e approvato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).”.
ARTICOLO 22
Modifiche ed integrazioni al Capo VI del Titolo VI della legge regionale n. 3 del 1999
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è sostituita dalla seguente:
“c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche attraverso l’emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico. Nell’ambito delle funzioni generali di coordinamento la Regione provvede altresì all’individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative o connesse ad interventi ricadenti nella rete viaria diinteresse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all’articolo 167, commi 5 bis e 5 ter;”.
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituita dalla seguente:
“a) i criteri di riparto dei finanziamenti da destinare agli interventi di cui all’articolo 167, comma 2, lettera a);”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999 è aggiunto il seguente:
“3 bis. La Giunta regionale approva il riparto delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria a favore delle Province, per interventi sulla rete delle strade di interesse regionale, sulla base delle esigenze indicate dalle Province stesse.”.
4. Il comma 3 dell’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
“3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera a) sono assegnate ed erogate alle Province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.”.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 167 della legge regionale n, 3 del 1999, sono aggiunti i seguenti:
“5 bis. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.
5 ter. Le risorse di cui al comma 5 bis sono trasferite agli Enti sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma 5 bis, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999, è aggiunto il seguente:
“4 bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità provinciale inserita nei programmi speciali d’area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d’area).”.
ARTICOLO 23
Modifica all’articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2006
1. La lettera j) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) è sostituita dalla seguente:
“j) due rappresentanti designati congiuntamente, previa intesa, dalle Università degli Studi aventi sede legale nella regione;”.
ARTICOLO 24
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 30 del 1998
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è aggiunta la seguente lettera:
“b bis) contributi a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente:
“3 bis. La Regione provvede a trasferire le somme di cui al comma 2, lettera b bis) alle Aziende che esercitano trasporto ferroviario ovvero alle Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale competenti per territorio, a seconda della prevalenza di servizi svolti.”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunto il seguente:
“4 ter. Per il trasporto autofilotranviario della sola area metropolitana bolognese, le scadenze degli affidamenti in atto previste dal comma 4, indipendentemente dalla avvenuta pubblicazione di un bando, sono prorogate alle date indicate dalla normativa nazionale, purchè si siano verificate le condizioni dalla medesima previste. Ai fini di cui all’articolo 18, comma 3 ter, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4 della L. 15 marzo 1997, n. 59) si richiede che il nuovo soggetto societario risultante dalla fusione ovvero la società consortile che sia stata costituita operino con riferimento a servizi il cui volume, in termini di vetture-chilometro, sia superiore di almeno un decimo rispetto al volume dei servizi già esercitati da quello dei soggetti interessati che sia affidatario del maggior volume di servizi, in termini di vetture- chilometro, all’interno del bacino di traffico o dei bacini di traffico interessati. Laddove quest’ultimo soggetto sia altresì il soggetto affidatario del maggiore volume di servizi, in termini di vetture-chilometro, all’interno del bacino di traffico o dei bacini di traffico interessati, la proroga può essere riconosciuta altresì, ove gli Enti locali competenti o la loro agenzia per la mobilità locale lo ritengano opportuno per ragioni inerenti la progettazione e organizzazione integrata dei servizi di trasporto pubblico locale, sulla base del principio di parità di trattamento, a favore degli altri soggetti affidatari di servizi di trasporto autofilotranviario all’interno del medesimo bacino o dei
medesimi bacini di traffico.”.
4. L’articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è abrogato.
ARTICOLO 25
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 5 del 2006
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 1 giugno 2006, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 "Ordinamento della professione di maestro di sci" e disposizioni in materia ambientale) è aggiunto il periodo seguente:
"Restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro
avvio.".
ARTICOLO 26
Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001
1. All’articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. La copertura dei posti vacanti di cui alla lettera a) del comma 1 può avvenire anche mediante la modalità prevista dalla lettera b) dell’articolo 14 della presente legge.”
2. All’articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. A partire dall’1 gennaio 2004, in caso di passaggio, alla categoria superiore per effetto di pubblico concorso indetto dalla Regione da parte di personale già dipendente della stessa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è attribuito, al medesimo, un assegno personale riassorbibile per progressioni economiche, pari all’eventuale differenza fra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento e il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo.”.
ARTICOLO 27
Modifica all’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 – legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) dopo le parole: “aventi sede ed operanti nel territorio regionale” sono aggiunte le seguenti: “da almeno sei mesi”.
ARTICOLO 28
Modifica all’articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2005
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione) le parole: “sia superiore a Euro 2.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “sia superiore a Euro 500,00” e le parole: “e ognuna di importo minimo pari a Euro 500,00” sono sostituite dalle seguenti: “e ognuna di importo minimo pari a Euro 125,00”.
ARTICOLO 29
Sviluppo del sistema aeroportuale regionale. Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società di gestione aeroportuale
1. La Regione al fine di sviluppare un sistema aeroportuale regionale e migliorare l’accessibilità del proprio territorio è autorizzata a partecipare, ai sensi dell’articolo 64, comma 3 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, a tutte le società che gestiscono aeroporti commerciali localizzati nel territorio regionale, e quindi, oltre a SAB “Aeroporto G. Marconi di Bologna”, di cui la Regione Emilia-Romagna è già azionista, anche alle seguenti ulteriori società:
a) alla Società per azioni AERADRIA “Aeroporto Federico Fellini” con sede in Rimini, costituita come società a responsabilità limitata con atto del notaio Sebastiano Ciacci di Rimini in data 14 settembre 1962, n. 45482/9367 di repertorio, n. società 3737; trasformata in società per azioni in data 07 giugno 1999;
b) alla Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” con sede in Forlì, costituita con atto del notaio Raffaele Gafà di Forlì in data 28 aprile 1961, n. 5377/2203 di repertorio, registrato a Forlì, n. società 3519;
c) alla Società per azioni SO.GE.A.P. “Aeroporto di Parma G. Verdi” con sede in Parma, già denominata “Aeroporto di Parma – Consorzio per la Gestione – S.p.a.”, costituita con atto del notaio Giuseppe Fornari di Parma in data 3 marzo 1983, n. 35789/12619 di repertorio, registrato a Parma; trasformata in società per azioni in data 27 novembre 1986.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere azioni delle seguenti società e nell’ambito degli importi sottoindicati:
a) Società per azioni AERADRIA “Aeroporto Federico Fellini” con sede in Rimini per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000,00;
b) Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” con sede in Forlì per un importo massimo complessivo di Euro 775.500,00;
c) Società per azioni So.GE.A.P. “Aeroporto di Parma G. Verdi” con sede in Parma per un importo massimo complessivo di Euro 224.500,00.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui al comma 2.
4. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli Statuti delle Società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 64 dello Statuto.
6. L’autorizzazione alla partecipazione alle società indicate al comma 2 è subordinata alla condizione che sia prevista, anche in appositi patti parasociali, la designazione di un rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione delle medesime società.
7. Per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle azioni delle società di gestione aeroportuale di cui al comma 2 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B.
1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali:
a) Cap. 45712 Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00;
b) Cap. 45714 Esercizio 2006: Euro 775.500,00;
c) Cap. 45716 Esercizio 2006: Euro 224.500,00.
ARTICOLO 30
Completamento di programmi speciali d’area
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica approvati nell’ambito dei programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d’area) e finanziati ai sensi delle leggi regionali 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque termali, qualificazione e sviluppo del termalismo), 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell’offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38) e 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell’offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi.
Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38)) per i quali non sia stato possibile il rispetto dei termini assegnati dagli atti di concessione ovvero assegnati ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) per l’ultimazione e la relativa rendicontazione dei lavori, ovvero, ove già terminati, per la sola rendicontazione, sono stabiliti i termini indicati nei commi 2 e 3 per la conclusione dei relativi procedimenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere ultimati entro il termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
3. La rendicontazione relativa agli interventi di cui al comma 1 non ancora conclusi all’entrata in vigore della presente legge, deve avvenire entro diciotto mesi dal termine stabilito dal comma 2 per la conclusione dei lavori, ovvero entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2 e 3. Qualora l’intervento sia realizzato per lotti funzionali non si dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti completati e funzionanti.
ARTICOLO 31
Norma in materia di assegni vitalizi di adeguamento alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)
1. Alla data del 1° gennaio 2006, l’importo degli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), indipendentemente dalla loro decorrenza, è determinato in percentuale sulla base dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali al 31 dicembre 2005.
2. La misura di tale importo aumenterà in corrispondenza alle variazioni in aumento dell’indennità mensile lorda dei consiglieri al 1° gennaio 2006, a decorrere dalla compensazione della diminuzione del 7,5%.
ARTICOLO 32
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2006-2008 – stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
ARTICOLO 33
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 luglio 2006 VASCO ERRANI