Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifica dell’art. 1 comma 3 della L.R. 15 del 2008
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali) è sostituito dal seguente:
“3. La partecipazione della Regione alla società Bologna Fiere S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di euro 12.000.000,00.”
ARTICOLO 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari
ad € 1.000.000,00, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante i
fondi a tale scopo specifico accantonati, nell’ambito del Fondo speciale di cui all’U.P.B. 1.7.2.3.29151 e al capitolo 86620 del bilancio di previsione per l’esercizio 2009, così come modificato dall’apposito provvedimento di variazione dello stesso.
2. Per l’attazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall’articolo 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 novembre 2009 VASCO ERRANI