NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria
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Legge regionale 27 marzo 2008, n. 6
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Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010.
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Stato di previsione dell’entrata)
1. Lo stato di previsione dell’entrata della Regione Umbria per l’anno finanziario 2008 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in euro 6.226.428.787,71 in termini di competenza e in euro 6.821.932.914,34 in termini di cassa. 2. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l’anno finanziario 2008 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, l’articolazione in Unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2008 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (Tabella A).
ARTICOLO 2 (Stato di previsione della spesa)
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l’anno finanziario 2008 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in euro 6.226.428.787,71 in termini di competenza e in euro 6.821.932.914,34 in termini di cassa. 2. È autorizzato l’impegno della spesa per l’anno finanziario 2008 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1. 3. È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l’anno finanziario 2008 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1. 4. Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale n. 13/2000 l’articolazione in funzioni obiettivo e Unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2008 è determinata così come previsto dallo stato di previsione della spesa (Tabella B).
ARTICOLO 3 (Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2008 annesso alla presente legge.
ARTICOLO 4 (Destinazione dell’avanzo finanziario presunto iscritto alla Unità previsionale di base 0.01.002 dell’entrata)
1. L’avanzo finanziario presunto di euro 1.034.039.119,42 iscritto alla Unità previsionale di base 0.01.002 dello stato di previsione dell’entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l’esercizio 2007, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge. 2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2008 in base alleoperazioni di chiusura dell’esercizio precedente.
ARTICOLO 5 (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2008)
1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2008 ammontano a euro 1.468.019.327,00 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 6 (Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l’anno 2008, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle Unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell’entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati “Regione Umbria” presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato. 2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell’articolo 46, comma 3 della legge regionale n. 13/2000, ad effettuare variazioni compensative fra le Unità previsionali di base individuate nell’Elenco n. 3) allegato alla presente legge.
ARTICOLO 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42, comma 2 della legge regionale n. 13/2000, quelle indicate nell’Elenco n. 1) allegato alla presente legge. 2. Sono in ogni caso integrabili tutte le Unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell’articolo 82, comma 3 della legge regionale n. 13/2000.
ARTICOLO 8 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. In osservanza dell’articolo 43 della legge regionale n. 13/2000 è approvatol’Elenco n. 2) allegato alla presente legge.
ARTICOLO 9 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all’articolo 44 della legge regionale n. 13/2000 è stabilito per l’anno 2008 in euro 475.315.579,36 e iscritto nella Unità previsionale di base 16.1.002.
ARTICOLO 10 (Autorizzazione al ricorso all’indebitamento)
1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell’esercizio 2008, ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale n. 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all’importo complessivo di euro 56.000.500,00 per una durata massima di anni quaranta ed entro il limite di spesa di euro 650.000,00 per l’anno 2008 e di euro 4.770.000,00 per gli anni successivi. 2. Al conseguente onere relativo agli anni 2008 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2008/2010 allegato (Appendice n. 1). 3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge. 4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2007, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l’articolo 10, comma 4 della legge regionale 30 marzo 2007, n. 9, come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 31 è rinnovata l’autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell’articolo 63 della legge regionale n. 13/2000 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all’importo complessivo di euro 107.391.709,43 per una durata massima di anni quaranta ed entro il limite di spesa di euro 6.500.000,00 per l’anno 2008 e di euro 9.000.000,00 per gli anni successivi. 5. Al conseguente onere relativo agli anni 2008 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2008/2010 allegato (Appendice n. 1). 6. Per gli effetti di cui all’articolo 10, comma 1 della legge n. 281/1970, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 4 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente legge. 7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni quaranta. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 281/1970 e dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni, ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative, ivi compresa, per le operazioni con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito, anche mediante l’utilizzo di strumenti derivati, per la restituzione a scadenza del capitale oggetto del prestito obbligazionario. 8. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell’operazione di copertura dei rischi. 9. In relazione alla garanzia di cui al comma 8, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell’operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell’operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione. 10. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all’ottenimento ed all’aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. 11. L’onere per l’attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti Unità previsionali di base del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2008/2010. 12. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono subordinati alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario2006.
ARTICOLO 11 (Ristrutturazione indebitamento)
1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati, (compresi l’estinzione anticipata, e/o la rinegoziazione, e/o rimodulazione, e/o sostituzione) i mutui o i prestiti contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento. L’indebitamento così ristrutturato non potrà eccedere la durata di anni quaranta. 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare per le operazioni con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari, anche mediante l’utilizzo di strumenti derivati previsti dalla prassi, con assorbimento degli oneri di ristrutturazione connessi. 3. Alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 8, 9 e 10 dell’articolo 10. 4. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2008/2010 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l’estinzione anticipata.
ARTICOLO 12 (Gestione attiva del portafoglio di debiti)
1. La ristrutturazione del debito esistente, attraverso l’uso di strumenti derivati, può essere effettuata tramite le operazioni previste dalla prassi dei mercati finanziari, anche in relazione all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del D.M. 1° dicembre 2003, n. 389, del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno. L’utilizzo di tali strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi. 2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell’articolo 10.
ARTICOLO 13 (Cessione dei crediti)
1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all’esecuzione. 2. All’onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2008/2010.
ARTICOLO 14 (Spese per la edizione di cataloghi scientifici)
1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 15.500,00 iscritto in corrispondenza dell’Unità previsionale di base 10.1.007 – cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella Unità previsionale di base 2.03.001 – cap. 2674.
ARTICOLO 15 (Spese per lo sportello del consumatore)
1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento iscritto in corrispondenza della Unità previsionale di base 08.1.013 – cap. 5695 dello stato di previsione della spesa per euro 11.000,00 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella Unità previsionale di base 2.03.001 – cap. 2673.
ARTICOLO 16 (Spese per la carta tecnica regionale)
1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 103.300,00 della Unità previsionale di base 05.1.008 – cap. 5804 della parte spesa del bilancio 2008 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella Unità previsionale di base 2.03.001 – cap. 2670.
ARTICOLO 17 (LR 17 maggio 1994, n. 14, articolo 9 – Istituzione capitolo di spesa – Osservatorio degli habitat naturali)
1. Ai sensi dell’articolo 9, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è istituito, nella Unità previsionale di base 07.1.013 della parte spesa del bilancio regionale, il cap. 4196 con la seguente denominazione “Spese per l’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche. LR 17/5/1994, n. 14, art. 9”.
ARTICOLO 18 (Modifica denominazione Unità previsionale di base e capitoli di spesa)
1. Alla denominazione della Unità previsionale di base della parte spesa del bilancio regionale n. 05.1.017, sostituire la parola “delegate” con la parola “conferite”. 2. Alla denominazione della Unità previsionale di base della parte spesa del bilancio regionale n. 11.1.001, prima della parola “Agenzia” aggiungere la parola “Ex”. 3. La denominazione della Unità previsionale di base della parte spesa del bilancio regionale n. 03.1.004, assume la seguente nuova denominazione “Attività in materia di costruzioni in zone sismiche”. 4. La denominazione della Unità previsionale di base della parte spesa del bilancio regionale n. 05.1.005, assume la seguente nuova denominazione “Realizzazione e informatizzazione di cartografia geologica e geotematica”. 5. La denominazione della Unità previsionale di base della parte spesa del bilancio regionale n. 05.2.026, assume la seguente nuova denominazione “Interventi in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile”. 6. La denominazione della Unità previsionale di base della parte spesa del bilancio regionale n. 06.2.003, assume la seguente nuova denominazione “Interventi sulle infrastrutture ferroviarie”.
ARTICOLO 19 (Piano di sviluppo rurale 2007/2013 – Anticipazione fondi all’Agea)
1. È autorizzata, per l’anno 2008, a titolo di anticipazione all’Agea su fondi del Regolamento Cee 1698/2005, per il finanziamento delle misure del PSR 2007/2013 dove la Regione Umbria è beneficiario finale, la spesa di euro 2.000.000,00 (Unità previsionale di base 07.2.014 - cap. 8200).
ARTICOLO 20 (Apertura di credito a favore dei funzionari delegati)
1. Per l’anno 2008 sono autorizzate, a norma dell’articolo 76, comma 2 della legge regionale n. 13/2000, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le Unità previsionali di base di spesa indicate nella Tabella P) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 21 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)
1. In relazione al disposto dell’articolo 65 della legge regionale n. 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare – nel corso dell’anno 2008 – ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l’importo di euro 17,00. 2. Nei casi di cui al comma 1 il competente ufficio regionale è esonerato dall’emissione dell’avviso di notifica, ove previsto.
ARTICOLO 22 (Approvazione del bilancio pluriennale 2008/2010)
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008/2010 secondo le risultanze contenute nell’Appendice n. 1 della presente legge.
ARTICOLO 23 (Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 della legge regionale n. 13/2000 sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione: a) Agenzia territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Perugia di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Appendice n. 2); b) Agenzia territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Terni di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Appendice n. 3); c) Azienda regionale di promozione turistica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Appendice n. 4); d) Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea di cui alle legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 36 (Appendice n. 5); e) Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni (Appendice n. 6); f) Agenzia Umbria Ricerche di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 e successive modificazioni (Appendice n. 7); g) Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Appendice n. 8); h) Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADiSU) di cui alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Appendice n. 9); i) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARUSIA) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni (Appendice n. 10); j) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV) di cui alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 11); k) Agenzia per la promozione e l’educazione alla salute, la documentazione, l’informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (SEDES) di cui alla legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 e successive modificazioni (Appendice n. 12).
Formula Finale: La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Data a Perugia, 27 marzo 2008 LORENZETTI
Nota all’art. 1, comma 3: La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in E.S. al B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10) e 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32). Il testo dell’art. 41 è il seguente: «Art. 41.(Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli) 1. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con la legge di approvazione del bilancio della egione, con la quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell’anno precedente. 2. La disaggregazione di ciascuna unità previsionale di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione è effettuata dalla Giunta regionale. Non possono essere incluse nel medesimo capitolo: a) spese attinenti a più centri di responsabilità amministrativa; b) spese correnti, spese in conto capitale e spese relative al rimborso di mutui e prestiti; c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato; d) spese finanziate con assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata iscritte nello stato di previsione dell’entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.». Nota all’art. 2, comma 4: Per il testo dell’art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 si veda la nota all’art. 1, comma 3. Nota all’art. 6, comma 2: Il testo dell’art. 46, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all’art. 1, comma 3), è il seguente: «Art. 46.(Variazioni di bilancio) Omissis. 3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio, e non oltre il 30 novembre, variazioni ai capitoli del bilancio che non comportino variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso, la Giunta regionale può essere, altresì, autorizzata ad effettuare variazioni compensative fra i capitoli di più unità previsionali di base strutturalmente collegati, nell’ambito di un medesimo programma o progetto. Omissis.». Note all’art. 7: Il testo dell’art. 42, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all’art. 1, comma 3), è il seguente: «Art. 42.(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine) Omissis. 2. Da tale fondo, sono prelevate, con deliberazione della Giunta regionale, le somme necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base che si rivelino insufficienti, alla condizione che riguardino spese aventi carattere obbligatorio o connesse con l’accertamento e la riscossione delle entrate. Omissis.». Il testo dell’art. 82, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all’art. 1, comma 3), è il seguente: «Art. 82. (Residui passivi. Nozione) Omissis. 3. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale. Trascorso tale termine non si fa più luogo alla conservazione delle predette somme nel conto dei residui, il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La legge regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti. Omissis.». Nota all’art. 8: Il testo dell’art. 43 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all’art. 1, comma 3), è il seguente: «Art. 43.(Fondo di riserva per le spese impreviste)1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste. 2. Da tale fondo, con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate e iscritte, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base della spesa, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all’atto dell’approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo. Tali spese non devono comunque impegnare i bilanci futuri con carattere di continuità. 3. Allo stato di previsione della spesa è allegato un elenco, da approvarsi con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma 2. 4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale della Regione è allegato un elenco delle deliberazioni di cui al comma 2, con indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.». Nota all’art. 9: Il testo dell’art. 44 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all’art. 1, comma 3), è il seguente: «Art. 44.(Fondo di iserva per le autorizzazioni di cassa)1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un "Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, entro il limite massimo di un dodicesimo dell’ammontare complessivo dei pagamenti previsti nell’esercizio. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono trasferite dal fondo ed iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità previsionali di spesa del bilancio le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle relative dotazioni. 3. Le deliberazioni di cui al comma 2, non sono soggette a controllo e sono comunicate al Consiglio regionale entro cinque giorni dalla data di adozione.». Note all’art. 10, commi 1, 3, 4, 6 e 7: Il testo dell’art. 63 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all’art. 1, comma 3), è il seguente: «Art. 63.(Mutui e prestiti) 1. Entro i limiti e per le finalità fissati dalla legge, la contrazione di mutui e prestiti da parte della Regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari, è autorizzata dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in riferimento al bilancio pluriennale. L’autorizzazione stessa cessa con il termine dell’esercizio cui il bilancio si riferisce. 2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto relativo dell’esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio si riferiscono i nuovi mutui. 3. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in apposite unità previsionali di base distintamente per la quota destinata al pagamento degli interessi e per la quota destinata al rimborso del capitale. 4. La contrazione dei mutui o l’assunzione dei prestiti è deliberata - in relazione alle effettive esigenze di cassa - dalla Giunta regionale, la quale determina il tasso effettivo e la durata, nonché l’ammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni accessorie. 5. Entro 15 giorni dalla definizione del mutuo, la Giunta regionale è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con tutti i termini e condizioni pattuite. 6. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell’esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi. 7. Le somme iscritte nello stato di previsione dell’entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.». La legge 16 maggio 1970, n. 281, recante “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario” (pubblicata nella G.U. 22 maggio 1970, n. 127), è stata modificata ed integrata con: legge 23 dicembre 1970, n. 1084 (in G.U. 8 gennaio 1971, n. 5), legge 19 maggio 1976, n. 335 (in G.U. 1 giugno 1976, n. 146), legge 14 giugno 1990, n. 158 (in G.U. 22 giugno 1990, n. 144), decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310 (in G.U. 2 novembre 1990, n. 256) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n 403 (in G.U. 29 dicembre 1990, n. 302), legge 15 marzo 1997, n. 59 (in S.O. alla G.U. 17 marzo 1997, n. 63) e decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (in G.U. 1 aprile 2000, n. 77). Si riporta il testo dell’art. 10: «Art. 10.Mutui, obbligazioni e anticipazioni. Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell’articolo 118, secondo comma, della Costituzione. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell’esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 25 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell’ambito del bilancio pluriennale della regione stessa. La legge regionale che autorizza l’accensione dei prestiti di cui al primo comma deve specificare l’incidenza dell’operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l’effettuazione dell’operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti. Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l’ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono contratte. Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell’Amministrazione dello Stato.». Il testo dell’art. 10, comma 4, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 9, recante “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009” (pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14), è il seguente: «Art. 10 Autorizzazione al ricorso all’indebitamento. Omissis. 4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2006, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l’articolo 11, comma 2, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3, come modificato dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 30 novembre 2006, n. 14, è rinnovata l’autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell’articolo 63 della legge regionale n. 13/2000 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all’importo complessivo di euro 165.541.120,17 per una durata massima di quaranta anni ed entro il limite di spesa di euro 10.650.000,00 per l’anno 2007 e di euro 13.050.000,00 per gli anni successivi. Omissis.». Il testo dell’art. 5 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 31, recante “Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità - Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2006 - Modificazioni ed integrazioni della L.R. 29 marzo 2007,n. 7 e della L.R. 30 marzo 2007, n. 9” (pubblicata nel S.S. al B.U.R. 29 novembre 2007, n. 52), è il seguente: «Art. 5 Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2007, n. 9. 1. Ai commi 1, 4 e 7, dell’articolo 10 della L.R. n. 9/2007, la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "quaranta". 2. L’articolo 11 della L.R. n. 9/2007 è sostituito dal seguente: "Art. 11 Ristrutturazione indebitamento. 1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati (compresi l’estinzione anticipata, e/o la rinegoziazione, e/o rimodulazione, e/o sostituzione), i mutui o i prestiti contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento. L’indebitamento così ristrutturato non potrà eccedere la durata di quaranta anni. 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare per le operazioni con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari, anche mediante l’utilizzo di strumenti derivati previsti dalla prassi, con assorbimento degli oneri di ristrutturazione connessi. 3. Alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 10. 4. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2007/2009 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l’estinzione anticipata.". 3. L’articolo 12 della L.R. n. 9/2007 è sostituito dal seguente: "Art. 12 Gestione attiva del portafoglio di debiti. 1. La ristrutturazione del debito esistente, attraverso l’uso di strumenti derivati, può essere effettuata tramite le operazioni previste dalla prassi dei mercati finanziari, anche in relazione all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del D.M. 1° dicembre 2003, n. 389 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno. L’utilizzo di tali strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi. 2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell’articolo 10.".». La legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, è pubblicata nel S.O. alla G.U 30 dicembre 1994, n. 304. Si riporta il testo dell’art. 35, come modificato dal decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444 (in G.U. 28 ottobre 1995, n. 253) convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539 (in G.U. 27 dicembre 1995, n. 300), dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 1995, n. 302) e dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2001, n. 301): «Art. 35. Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali. 1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall’articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l’autorizzazione all’emissione dei prestiti obbligazionari. L’autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale carico dell’ente emittente. 2. L’emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni: a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell’esercizio in cui è prevista l’emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all’ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all’ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti. 4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un’unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell’unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall’emissione del prestito è trasferito al nuovo ente. 5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali. 6. [Abrogato]. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d’Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d’imposta per i soggetti tassati in base all’IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all’entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi. [Soppresso]. 7. La delibera dell’ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l’investimento da realizzare, l’importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L’ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l’attività. L’ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all’articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell’ente emittente deve provvedere al versamento presso l’ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L’ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti. 8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilancio delle delegazioni di pagamento di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall’iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali. 9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al D.M. 25 luglio 1985 del Ministro del tesoro. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d’Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall’ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio. 10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l’ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.». Note all’art. 12, comma 1: Si riporta il testo dell’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 29 dicembre 2001, n. 301): «Art. 41. Finanza degli enti territoriali. 1. Al fine di contenere il costo dell’indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell’economia e delle finanze coordina l’accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell’invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all’ammortamento del debito e all’utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell’emissione o dell’accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l’ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell’eventuale retrocessione del gettito dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. 3. Sono abrogati l’articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l’articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 5 luglio 1996, n. 420 del Ministro del tesoro. 4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell’articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».? Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno 1 dicembre 2003, n. 389, recante “Regolamento concernente l’accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della L. 28 dicembre 2001, n. 448”, è pubblicato nella G.U. 4 febbraio 2004, n. 28. Nota all’art. 13, comma 1: La legge 30 aprile 1999, n. 130, recante “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti” (pubblicata nella G.U. 14 maggio 1999, n. 111), è stata modificata ed integrata con decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62) convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111) e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2005, n. 302). Nota all’art. 17: Il testo dell’art. 9 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 maggio 1994, n. 22), è il seguente: «Art. 9 Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche. 1. Al fine di garantire il monitoraggio della consistenza e della dinamica delle popolazioni di fauna selvatica e la determinazione degli indici di presenza delle specie, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nell’ambito dell’area funzionale di competenza, l’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.». Nota all’art. 19: Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, recante “Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”, è pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L. 277 ed è entrato in vigore il 22 ottobre 2005.Nota all’art. 20: Il testo dell’art. 76, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all’art. 1, comma 3), è il seguente: «Art. 76.(Aperture di credito) Omissis. 2. Per le spese di funzionamento degli uffici, per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti, nonché per le altre indicate annualmente nella legge di bilancio, le aperture di credito sono autorizzate, con atto motivato della Giunta regionale entro il limite massimo fissato con la predetta legge di approvazione del bilancio. Omissis.». Nota all’art. 21, comma 1: Il testo dell’art. 65 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all’art. 1, comma 3), è il seguente: «Art. 65.(Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità) 1. La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura tributaria e non, comprese le pene pecuniarie, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all’ammontare della medesima, entro il limite massimo di modesta entità fissato annualmente dalla stessa legge. 2. L’annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante deliberazione della Giunta regionale, senza onere alcuno per i debitori.». Note all’art. 23: Il testo dell’art. 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all’art. 1, comma 3), è il seguente: «Art. 52.(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)1. I bilanci di previsione degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, sono trasmessi annualmente per l’approvazione, alla Giunta regionale entro il l° settembre. Essi sono allegati al bilancio di previsione della Regione a norma di Statuto e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Nei bilanci degli enti predetti, redatti in termini di competenza e di cassa, le spese sono classificate e ripartite secondo le direttive della Giunta regionale, in modo da consentire la compilazione di un bilancio consolidato regionale. 3. Le spese degli enti, aziende, organismi ed istituti di cui al comma 1, che concorrono alla zione dei progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio, sono altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a margine delle corrispondenti unità previsionali di base. 4. I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale, comunicati al Consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 85, 86 e 87. 5. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione dell’anno cui si riferiscono.». ? La legge regionale 19 giugno 2002, n. 11, recante “Istituzione delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (A.T.E.R.)”, è pubblicata nel B.U.R. 3 luglio 2002, n. 29. La legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, recante “Legislazione turistica regionale”, è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 29 dicembre 2006, n. 60. – La legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, recante “Ristrutturazione organica e funzionale dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea” (pubblicata nel B.U.R. 22 febbraio 1995, n. 9), è stata modificata ed integrata con legge regionale 27 dicembre 2001, n. 36 (in B.U.R. 16 gennaio 2002, n. 3). – Il “Centro per le pari opportunità tra donna e uomo” è stato istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 (pubblicata nel B.U.R. 23 novembre 1987, n. 86). Tale legge è stata poi modificata ed integrata dalla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 (pubblicata nel B.U.R. 10 gennaio 1990, n. 2l) che ha, tra l’altro, modificato anche la denominazione del “Centro” in «Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna». La legge regionale 27 marzo 2000, n. 30, recante “Istituzione dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata ‘Agenzia Umbria Ricerche’” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 7 aprile 2000, n. 21), è stata modificata con legge regionale 29 marzo 2007, n. 7 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14). – La legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1, recante “Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici”, è pubblicata nel B.U.R. 28 gennaio 2003, n. 4.– La legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, recante “Norme sul diritto allo studio universitario”, è pubblicata nel B.U.R. 5 aprile 2006, n. 16. La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell’Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e istituzione dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARUSIA)” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 2 novembre 1994, n. 50), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 22 aprile 1997, n. 15 (in B.U.R. 28 aprile 1997, n. 21) e 9 giugno 1998, n. 19 (in B.U.R. 17 giugno 1998, n. 19). La legge regionale 18 aprile 1990, n. 24, recante “Istituzione del Centro per la docuentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CE.D.R.A.V.)”, è pubblicata nel B.U.R. 2 maggio 1990, n. 19. – La legge regionale 9 agosto 1995, n. 33, recante “Istituzione dell’Agenzia per la promozione e l’educazione alla salute, la documentazione, l’informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES” (pubblicata nel B.U.R. 23 agosto 1995, n. 43), dapprima modificata con legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4 (in B.U.R. 15 febbraio 2006, n. 9), è stata abrogata con legge regionale 16 maggio 2007, n. 16 (in B.U.R. 23 maggio 2007, n. 22). L’art. 10 della l.r. 16/2007 ha in pari tempo soppresso l’Agenzia istituita dalla l.r. 33/1995. Nota alla dichiarazione d’urgenza: Il testo dell’art. 38, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente: «Art. 38.Pubblicazione e comunicazione 1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso. Omissis.».
ALLEGATO 1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO «TABELLA A - STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA» «TABELLA B - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA» «TABELLA C - Verifica della prescrizione di cui all’art. 36, comma 2, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13» «TABELLA D - Equilibrio del bilancio di cassa - art. 36, comma 4, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13» «TABELLA E - Destinazione del mutuo di euro 56.000.500,00 la cui assunzione è stata autorizzata con l’art. 10 della legge di bilancio» «TABELLA F - Situazione mutui e prestiti» «TABELLA G - Determinazione del limite massimo di indebitamento (art. 23, D.lgs. 28 marzo 2000, n. 76)» «TABELLA H - Destinazione del mutuo di euro 107.391.709,43 iscritto all’U.P.B. 5.01.001 dello stato di previsione dell’entrata ai sensi dell’art. 36, comma 3, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 e art. 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (convertito dalla l. 30 luglio 2004, n. 191) (Ripiano bilanci 2006-2007)» «TABELLA I - Destinazione dell’avanzo finanziario iscritto all’U.P.B. 0.01.002 dell’entrata ai sensi dell’art. 82, comma 6, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13» «TABELLA L - Entrate e spese tra loro correlate triennio 2008/2009/2010 (competenza) - art. 38, comma 5, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13» «TABELLA M - Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2008 secondo l’accordo Stato/Regioni (art. 83, L. 23 dicembre 2000, n. 388)» «TABELLA N - Raffronto delle entrate derivanti da assegnazioni statali per l’esercizio di funzioni delegate dallo Stato, con le spese aventi la destinazione di cui alle assegnazioni medesime (art. 38, comma 5, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13)» «TABELLA O - Previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione (art. 38, comma 5, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13)» «TABELLA P - Importo massimo in ragione annua delle aperture di credito da autorizzare da parte della Giunta regionale a favore dei funzionari delegati a norma dell’art. 76, comma 2, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13» «TABELLA Q – U.P.B. del bilancio regionale rilevanti ai fini I.V.A.» «TABELLA R - Riclassificazione della spesa per categorie secondo l’analisi economica (art. 38, comma 3, lett. a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13)» «TABELLA S - Riclassificazione della spesa per sezioni secondo l’analisi funzionale (art. 38, comma 3, lett. b), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13)» «TABELLA T - Collegamenti tra criteri di ripartizione (art. 38, comma 3, lett. c), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13)» «TABELLA U - Classificazione COFOG (art. 38, comma 4, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13)» «TABELLA V - Suddivisione delle U.P.B. per capitoli (art. 39 L.R. 28 febbraio 2000, n. 13)» «TABELLA Z - Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di Enti e/o di altri soggetti (art. 32, comma 3, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13)» «ELENCO N. 1 - Spese obbligatorie (art. 42, comma 4, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13)» «ELENCO N. 2 - Spese impreviste (art. 43, comma 3, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13)» «ELENCO N. 3 – U.P.B. collegate ai fini delle variazioni compensative (art. 46, comma 4, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13)» «APPENDICE N. 1 - BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2008-2010 Quadro generale riassuntivo Parte Entrata Parte Spesa Riepiloghi Parte Entrata Riepiloghi Parte Spesa» «APPENDICE N. 2 – AGENZIA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA (A.T.E.R.)(L.R. 19 giugno 2002, n. 11)Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)» «APPENDICE N. 3 - AGENZIA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TERNI (A.T.E.R.)(L.R. 19 giugno 2002, n. 11) Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)» «APPENDICE N. 4 - AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL’UMBRIA (A.P.T.)(L.R. 27 dicembre 2006, n. 18) Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)» «APPENDICE N. 5 – ISTITUTO PER LA STORIA DELL’UMBRIA CONTEMPORANEA (I.S.U.C.) (LL.RR. 14 febbraio 1995, n. 6 e 27 dicembre 2001, n. 36) Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)» «APPENDICE N. 6 – CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’ (C.P.O.) (LL.RR. 18 novembre 1987, n. 51 e 27 dicembre 1989, n. 45) Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)» «APPENDICE N. 7 – AGENZIA UMBRIA RICERCHE (L.R. 27 marzo 2000, n. 30) Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)» «APPENDICE N. 8 – CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI(L.R. 21 gennaio 2003, n. 1) Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)» «APPENDICE N. 9 – AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (A.DI.S.U.)(L.R. 28 marzo 2006, n. 6) Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)» «APPENDICE N. 10 – AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (A.R.U.S.I.A.)(L.R. 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni) Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)» «APPENDICE N. 11 – CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA RICERCA ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E NELLA DORSALE APPENNINICA UMBRA (CEDRAV)(L.R. 18 aprile 1990, n. 24) Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)» «APPENDICE N. 12 – AGENZIA PER LA PROMOZIONE E L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE, LA DOCUMENTAZIONE, ’INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE CULTURALE IN AMBITO SOCIO-SANITARIO (S.E.D.E.S.)(L.R. 9 agosto 1995, n. 33) Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Riepiloghi)» (Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)
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