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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge regionale 27 maggio 2008, n. 9
Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La presente legge è diretta a regolamentare, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, le attività di accertamento e controllo degli impianti termici al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.

ARTICOLO 2
(Esercizio e manutenzione degli impianti termici)

1. Il responsabile della manutenzione e dell’esercizio dell’impianto termico di cui all’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 192/2005 mantiene in esercizio l’impianto e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione obbligatorie ai sensi della normativa vigente.
2. Le operazioni di controllo e di manutenzione dell’impianto termico sono svolte ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato L, numeri 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. 192/2005. In mancanza della documentazione necessaria per il rispetto delle tempistiche definite dai numeri citati, le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte in occasione dei controlli di efficienza energetica di cui al comma 3.
3. I controlli di efficienza energetica degli impianti termici sono svolti ai sensi delle
disposizioni di cui all’allegato L, numeri 5, 6 e 7, del d.lgs. 192/2005.

ARTICOLO 3
(Sistema di autocertificazione)

1. E’ istituito un sistema di autocertificazione, mediante acquisizione gratuita di un bollino verde, obbligatorio per tutti gli impianti termici.
2. Il bollino verde è apposto dal manutentore di fiducia di cui all’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 192/2005 sul rapporto di controllo tecnico, almeno con la seguente periodicità:
a) ogni due anni per gli impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 chilowatt;
b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 chilowatt.
3. Copia del rapporto di controllo tecnico, provvista di bollino verde, è inviata dal manutentore, in formato cartaceo o elettronico, alla Provincia o al Comune secondo le rispettive competenze con le scadenze temporali di cui al comma 2.
4. I criteri per uniformare la disciplina del bollino verde sono disciplinati con atto della Giunta regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4
(Autorità competenti)

1. I Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province, per la restante parte del territorio, effettuano le ispezioni di cui all’articolo 5, anche avvalendosi di organismi pubblici o privati in possesso dei requisiti di cui all’allegato I del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza.

ARTICOLO 5
(Ispezioni degli impianti termici)

1. Sugli impianti con bollino verde sono effettuate ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico. Per gli impianti con bollino verde l’ispezione è gratuita.
2. Nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale con l’atto di cui all’articolo 3,
comma 4, sono svolte ispezioni sugli impianti termici privi del bollino verde al fine di verificare l’osservanza delle norme relative all’esercizio e alla manutenzione. Per gli impianti senza bollino verde, l’ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile della manutenzione e dell’esercizio.
3. Le Autorità competenti effettuano annualmente le ispezioni per almeno il 5 per cento degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

ARTICOLO 6
(Realizzazione di un sistema informativo degli impianti termici)

1. In armonia con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005, le Province, d’intesa con la Regione, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, costituiscono un sistema informativo relativo agli impianti termici.
2. Le modalità per l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione del sistema informativo di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

ARTICOLO 7
(Contributi ai Comuni e alle Province)

1. Con l’atto di cui all’articolo 3, comma 4, sono individuati i criteri per l’assegnazione alle Province ed ai Comuni dei contributi per l’esecuzione delle ispezioni previste dall’articolo 5, comma 1.

ARTICOLO 8
(Sanzioni)

1. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dalla normativa statale, il responsabile della manutenzione e dell’esercizio dell’impianto termico il quale, ai fini delle operazioni di controllo e di efficienza energetica, non osserva le modalità previste dall’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro, graduata in relazione alla potenza dell’impianto, e provvede altresì ai sensi dell’articolo 3 entro trenta giorni dalla data di accertamento dell’infrazione.
2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate, secondo le rispettive competenze, dalle Province e dai Comuni i quali applicano la conseguente sanzione ed introitano i relativi proventi.

ARTICOLO 9
(Clausola valutativa)

1. Trascorso un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione della medesima, che contenga risposte documentate con particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti:
a) numero e tipologia degli impianti termici autocertificati ai sensi dell’articolo 3;
b) numero delle ispezioni eseguite dalle Autorità competenti ai sensi dell’articolo 5 e relativi costi;
c) numero e tipologia delle sanzioni accertate ed ammontare del gettito relativo, distinto per Autorità competenti;
d) valutazione dell’impatto della legislazione sugli utenti finali in termini di oneri posti a loro carico e servizi resi;
e) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge e possibili soluzioni.
2. Le successive relazioni avranno cadenza biennale.

ARTICOLO 10
(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del d.lgs. 192/2005.

ARTICOLO 11
(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di euro 50.000,00.
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 2.08.01, partita 3, del bilancio di previsione per l’anno 2008.
4. Le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell’UPB 3.12.01 “Politica delle risorse energetiche - corrente” a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA) per l’anno 2008.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell’UPB 2.08.01 sono ridotti di euro 50.000,00.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Data ad Ancona, addì 27 maggio 2008.


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