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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 27 maggio 2008, n. 5
Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione agevola e sostiene la competitività del sistema produttivo laziale e promuove politiche a favore dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) basate sul principio della responsabilità sociale, anche attraverso la conclusione di accordi commerciali internazionali, nel rispetto dei diritti umani, della tutela della salute, della conservazione delle risorse ambientali, della salvaguardia dei diritti dei lavoratori e dei minori.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la presente legge, in conformità alla normativa comunitaria vigente ed ai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, ai sensi dell’articolo 88 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), promuove forme di aggregazione tra le PMI laziali e disciplina gli interventi a sostegno dell’internazionalizzazione delle stesse in forma singola o aggregata e della valorizzazione della qualità delle produzioni e del lavoro.

ARTICOLO 2
(Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di internazionalizzazione delle PMI e previa attivazione delle forme di consultazione di cui all’articolo 7, adotta il programma degli interventi di sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI definendo le aree target, i paesi prioritari, i settori focus ed individuando:
a) interventi indiretti di internazionalizzazione del sistema produttivo laziale, consistenti in iniziative regionali da attuare anche in accordo con altri enti ed organismi operanti a livello regionale e statale;
b) interventi diretti di sostegno, consistenti nella concessione, nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 9, di contributi alle PMI, in forma aggregata e a loro associazioni o consorzi, per consentire la più ampia partecipazione possibile e massimizzare l’intervento regionale.
2. Il programma degli interventi, in particolare, individua:
a) gli interventi da realizzare, specificando eventuali priorità tra gli stessi;
b) i Paesi esteri obiettivo della promozione della qualità dell’export laziale;
c) le indicazioni per l’elaborazione e l’attuazione dei singoli progetti di intervento;
d) le eventuali iniziative in difesa delle produzioni regionali all’estero, con particolare riguardo a contraffazioni e violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale, nei limiti delle competenze regionali;
e) le relative coperture finanziarie.

ARTICOLO 3
(Interventi indiretti)

1. Gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), consistono,
in particolare, in progetti per:
a) la realizzazione di attività di promozione del sistema economico produttivo laziale all’estero, di valorizzazione internazionale delle produzioni, del lavoro e del territorio regionale, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma, intese operative e convenzioni per l’attuazione di iniziative in collaborazione con enti e organismi regionali, statali e internazionali;
b) lo sviluppo di progetti volti a diffondere e migliorare la cultura d’impresa, a valorizzare la qualità della struttura e del sistema produttivo, nonché la qualità delle produzioni e del lavoro;
c) l’elaborazione di analisi di mercato, database, studi e ricerche settoriali per la diffusione della cultura economica e il consolidamento della presenza sui mercati internazionali;
d) l’organizzazione di tavoli, seminari, convegni, dibattiti, iniziative di formazione per gli operatori del settore relativamente agli aspetti specialistici sulle tematiche connesse ai mercati internazionali ed alla cooperazione internazionale;
e) la partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali;
f) l’organizzazione di missioni istituzionali e tecniche per rafforzare le relazioni internazionali a supporto delle imprese laziali;
g) la creazione di una rete internazionale che aiuti le imprese laziali nei mercati esteri definiti prioritari, sostenendo strutture già esistenti o attivate temporaneamente dalla Regione e finalizzate a favorire l’export regionale;
h) la diffusione delle informazioni sulle politiche commerciali, produttive, finanziarie nonché sugli strumenti messi a disposizione a livello regionale, statale e comunitario anche attraverso la promozione di stabili rapporti con le strutture dell’Unione europea e di altri organismi
internazionali;
i) la realizzazione ed il cofinanziamento di progetti di sistema che coinvolgono altri soggetti pubblici o privati;
l) ogni intervento di sistema compatibile con le finalità della presente legge.

ARTICOLO 4
(Interventi diretti)

1. Gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), consistono in contributi finalizzati, in particolare, al sostegno delle seguenti attività:
a) cooperazione industriale, commerciale e di export per imprese singole o aggregate in mercati esteri ritenuti prioritari per la ricerca di collaborazioni industriali, commerciali e di esportazioni di prodotti e servizi regionali;
b) partecipazioni collettive a manifestazioni fieristiche o a rilevanti eventi commerciali all’estero;
c) progettazione e realizzazione di interventi promozionali volti alla valorizzazione di filiere, distretti produttivi e gruppi di imprese;
d) promozione, comunicazione e marketing per la realizzazione all’estero di showroom, centri espositivi, centri servizi per la commercializzazione di prodotti regionali e per l’esportazione di servizi;
e) servizi di consulenza legale, finanziaria e commerciale per
aggregazioni di imprese, analisi di mercato, studi e ricerche settoriali per il consolidamento della presenza sui mercati internazionali;
f) progetti finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo, da parte delle risorse professionali interne, delle professionalità idonee a favorire la promozione della qualità dell’export laziale;
g) attività volte a migliorare, anche ai fini dell’esportazione, la qualità della struttura e del sistema produttivi ed acquisire certificazioni attinenti:
1) alla qualità e alla tipicità dei prodotti;
2) ai sistemi ambientali.
2. I contributi di cui al presente articolo sono concessi sulla base di appositi bandi emanati dalla direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle PMI. I bandi definiscono le risorse disponibili, i soggetti beneficiari, i termini e le modalità di presentazione delle
domande, le spese ammissibili e l’ammontare del contributo concedibile, nonché i criteri di valutazione delle domande, privilegiando, in particolare, le iniziative che presentino un elevato grado di significatività per il miglioramento della cultura d’impresa, per lo sviluppo delle
competenze e per la valorizzazione delle professionalità interne.

ARTICOLO 5
(Attuazione degli interventi)

1. Gli interventi indiretti di cui all’articolo 3 sono attuati dalla direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle PMI, avvalendosi di Sviluppo Lazio S.p.a., di cui all’articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999) e successive modifiche, secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 2 e sulla base di uno specifico programma di attività annualmente redatto dalla stessa società.
2. Sviluppo Lazio S.p.a. redige annualmente una relazione sugli interventi realizzati e la trasmette alla direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle PMI ed al Comitato permanente per l’internazionalizzazione di cui all’articolo 7.
3. I contributi per gli interventi diretti di cui all’articolo 4 sono concessi dalla direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle PMI, a seguito dell’attività istruttoria delle relative domande svolta da Sviluppo Lazio S.p.a., che riceve le domande stesse, formula l’elenco di quelle ritenute non ammissibili, specificandone i motivi, redige la graduatoria delle domande ammissibili e le inoltra alla suddetta direzione per i successivi adempimenti.
All’erogazione dei contributi provvede Sviluppo Lazio S.p.a. nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

ARTICOLO 6
(Sportello regionale per l’internazionalizzazione delle imprese)

1. Sviluppo Lazio S.p.a. provvede, tramite lo sportello regionale per l’internazionalizzazione, per conto della Regione:
a) alla diffusione nel territorio regionale delle informazioni relative ad attività e servizi funzionali al processo di internazionalizzazione delle imprese;
b) al coordinamento della rete informativa degli sportelli, attivabili a livello provinciale d’intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) ad agevolare l’accesso degli operatori economici ai servizi promozionali, assicurativi e finanziari ed agli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali disponibili, mediante una maggiore diffusione sul territorio degli stessi ed ogni opportuna forma di assistenza;
d) a fornire un supporto per lo sviluppo di progetti di promozione all’export e di internazionalizzazione, con particolare riguardo alle PMI, assicurando il coordinamento tra programmazione nazionale e regionale.

ARTICOLO 7
(Forme di consultazione)

1. Al fine di favorire la massima partecipazione degli enti e degli organismi operanti nel settore all’elaborazione delle strategie regionali e della programmazione degli interventi, la Regione promuove idonee forme di consultazione e confronto sul tema dell’internazionalizzazione delle imprese, sia a carattere permanente sia a carattere temporaneo.
2. E’ istituito il comitato permanente per l’internazionalizzazione, di seguito denominato comitato, quale supporto al coordinamento, alla promozione e al monitoraggio degli interventi per l’internazionalizzazione.
3. Il comitato esprime pareri e formula proposte sia per la predisposizione della programmazione di nuove forme di intervento regionale sia per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto sul sistema produttivo regionale degli interventi realizzati.
4. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni, ed è composto da:
a) l’Assessore competente in materia di internazionalizzazione delle PMI,o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un componente della commissione consiliare competente in materia, dalla stessa designato, con funzioni di vice Presidente;
c) un rappresentante dell’Unione delle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura regionale;
d) un rappresentante per ciascuna associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;
e) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali.
5. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un funzionario della direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle PMI.
6. Possono essere invitati a partecipare un rappresentante di Sviluppo Lazio S.p.a. e, in relazione a specifici argomenti, anche altri soggetti di volta in volta interessati.
7. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.
8. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento del comitato.
9. Sono previsti, quali forme di consultazione a carattere temporaneo, i tavoli tematici, attraverso i quali la Regione acquisisce informazioni utili per la ricognizione dei fabbisogni reali delle imprese e per la predisposizione di una programmazione degli interventi integrata e coordinata con le attività degli altri enti ed organismi operanti nel settore.
10. Ai tavoli tematici partecipano i rappresentanti degli enti pubblici, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle associazioni di categoria e di organismi pubblici e privati interessati, convocati a seconda dei temi di volta in volta oggetto di consultazione.

ARTICOLO 8
(Disposizioni finanziarie)

l. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3 si fa fronte mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B25, di un apposito capitolo di spesa denominato “Spese per attività di promozione dell’internazionalizzazione del sistema economico del Lazio”, con lo stanziamento di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 alla cui copertura si provvede, in termini di competenza, mediante riduzione del capitolo T27501, lettera l), di cui all’Elenco n. 4 allegato al bilancio regionale 2008 e, in termini di cassa per l’anno 2008, mediante riduzione di 1 milione di euro del capitolo T25502.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4 si fa fronte mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B25, di un apposito capitolo di spesa denominato “Concessione di contributi alle imprese aggregate, alle associazioni e ai consorzi per attività di internazionalizzazione”, in cui confluiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse allocate sui capitoli B25504 e B25501 del bilancio regionale 2008.

ARTICOLO 9
(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato – Clausola di sospensione)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142, del 14 maggio 1998.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 27 maggio 2008
Marrazzo


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