Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Istituzione e compiti
1. La Regione Basilicata, in considerazione dell’alta valenza naturalistica e ambientale dell’area del Vulture, ricca di un patrimonio ancora incontaminato, istituisce l’Osservatorio scientifico regionale per la salvaguardia del patrimonio ambientale del Vulture.
2. L’Osservatorio opera con il coordinamento del Dipartimento regionale all’Ambiente, Territorio, Politiche della sostenibilità e in stretto raccordo con le istituzioni territoriali e scientifiche.
3. Compiti dell’Osservatorio sono il monitoraggio costante delle biodiversità e degli habitat del Vulture e la proposizione agli organi regionali delle azioni di tutela in termini di valorizzazione del patrimonio ambientale, gestione delle aree protette e pianificazione territoriale.
4. L’Osservatorio, aggregati i dati scientifici a disposizione e operata una cernita basata sulla qualità delle fonti e la loro attendibilità, redige annualmente un documento sullo stato della biodiversità del Vulture che viene inviato alla Giunta e al Consiglio Regionale.
ARTICOLO 2
Sede e composizione
1. L’Osservatorio ha sede, previa intesa con l’ente proprietario, nel Museo di Storia naturale del Vulture, sito nell’Abbazia di San Michele a Monticchio, in Rionero in Vulture.
2. La Regione provvede a dotarlo dei necessari supporti tecnici e logistici.
3. L’Osservatorio è composto da:
a) Assessore all’Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) Rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Potenza;
c) Un rappresentante dei rispettivi Comuni di Atella, Rionero e Melfi;
d) Rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
e) Rappresentante dell’Università della Basilicata;
f) Tre esperti, di cui uno zoologo-entomologo, un botanico e un geologo-vulcanologo, scelti dal Consiglio Regionale.
4. I componenti sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale e decadono alla fine della legislatura regionale.
5. Funge da segretario un funzionario del Dipartimento regionale Ambiente e Territorio, Politiche della Sostenibilità.
6. La partecipazione all’Osservatorio dei soggetti sopra menzionati è completamente gratuita.
ARTICOLO 3
Funzionamento
1. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di funzionamento dell’Osservatorio.
ARTICOLO 4
Campagne di sensibilizzazione nelle scuole
1. Per far conoscere alle giovani generazioni la ricchezza del patrimonio ambientale del Vulture l’Osservatorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, predispone campagne di sensibilizzazione rivolte al mondo della scuola locale e regionale, organizzando apposite visite guidate all’interno dell’habitat naturalistico.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria
1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2009 in Euro 10.000,00, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 0510.07 del Bilancio Regionale 2009.
2. La Giunta Regionale è autorizzata ad istituire il relativo capitolo di bilancio nell’ambito della medesima UPB per le spese di cui al comma 1 e ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009.
3. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi al 2009 saranno determinati con le rispettive leggi di bilancio.
ARTICOLO 6
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 27 luglio 2009
DE FILIPPO