Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull’intero territorio regionale, allo scopo di garantire interventi tempestivi ed efficaci, promuove la diffusione e l’utilizzo di Defibrillatori semiautomatici esterni (di seguito denominati ‘DAE’) in maniera coordinata su tutto il territorio regionale.
ARTICOLO 2
Finalità
1. La Regione favorisce la diffusione dei DAE e la formazione dei soggetti che li utilizzano.
2. Sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, le Aziende sanitarie territorialmente competenti predispongono progetti di defibrillazione precoce. Tali progetti individuano le sedi e le strutture nelle quali sono collocati i DAE, tenuto conto prioritariamente di esigenze motivate da flussi significativi di popolazione e dalla distanza dalle sedi del sistema di emergenza territoriale.
ARTICOLO 3
Formazione
1. La Giunta regionale provvede a definire, in forma poliennale, misure di sostegno finanziario alla realizzazione di programmi di formazione dei soggetti interessati dai progetti di cui al comma 2 dell’articolo 2 della presente legge.
ARTICOLO 4
Monitoraggio
1. La Giunta regionale disciplina altresì le modalità di monitoraggio dei progetti di cui al comma 2 dell’articolo 2 in merito ai principi, alla realizzazione degli obiettivi ed ai principi della presente legge.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 luglio 2007
VASCO ERRANI