Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) sono aggiunte le seguenti lettere:
"f) promuove l’educazione e la formazione dei cacciatori in materia agro faunistico ambientale;
g) favorisce l’attuazione di interventi atti a contrastare fenomeni di bracconaggio.".
ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1994 la parola "Comitati" è sostituita dalla parola "Consigli".
ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1994, il riferimento "L.R. 11/98" è sostituito dal riferimento "legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.".
ARTICOLO 4
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente comma:
"3 bis. La Regione può concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri stabiliti nel piano finanziario di cui al comma 1, per la realizzazione di attività rientranti nella lettera c) del comma 3.".
ARTICOLO 5
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 8 del 1994 aggiungere la seguente frase: "nonché dalla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa)".
ARTICOLO 6
Modifiche all’articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:
"1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale, sentito il parere delle Province, che devono esprimersi entro trenta giorni, determina annualmente l’indice di densità venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile.".
ARTICOLO 7
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 8 del 1994 le parole "ai programmi zonali agro-ambientali ed ai programmi forestali previsti rispettivamente al Reg. CEE 2078/92 e al Reg. CEE 2080/92" sono sostituite dalle parole "ai programmi di attuazione dello Sviluppo rurale ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005".
ARTICOLO 8
Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 8 del 1994 la parola "Comitati" è sostituita dalla parola "Consigli".
ARTICOLO 9
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35,36,37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.";
b) dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:
"6quater. Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i danni provocati dal Piccione di città (Columba livia forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico.".
ARTICOLO 10
Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 8 sono sostituite dalle seguenti:
"a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all’articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all’articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;".
ARTICOLO 11
Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1994 dopo le parole "associazioni di protezione ambientale," sono aggiunte le parole "o delle organizzazioni professionali agricole".
ARTICOLO 12
Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994 dopo le parole "germi patogeni." sono aggiunte le parole "Il sindaco può disporre ulteriori e motivati controlli sanitari avvalendosi del supporto tecnico dell’Azienda unità sanitaria locale di riferimento.".
ARTICOLO 13
Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale n. 8 del 1994 la parola "Comitato" è sostituita dalla parola "Consiglio".
ARTICOLO 14
Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole "art. 10" inserire "sentiti i comuni interessati";
b) al comma 4 dopo le parole "fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale" aggiungere le parole "e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria";
c) al comma 7 la parola "Comitato" è sostituita dalla parola "Consiglio";
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"8. In caso di modifiche della perimetrazione dell’ATC, la Provincia nomina entro trenta giorni il Consiglio direttivo con le procedure definite nell’articolo 32, che provvede ad assumere tutti gli atti necessari a recepire le modifiche intervenute.".
ARTICOLO 15
Sostituzione dell’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 1994
1. L’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:"Art. 31Ambiti territoriali di caccia
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell’interesse pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.".
ARTICOLO 16
Sostituzione dell’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994
1. L’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:"Art. 32
Organi dell’ATC
1. Sono organi dell’ATC:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) l’Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell’ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349/1986 residenti nei comuni inclusi nell’ATC;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Consiglio direttivo dell’ATC è composto:
a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;
b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;
c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente interessata.
3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Provincia, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentiti i Comuni interessati, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.
4. I rappresentanti delle Associazioni devono essere iscritti alle stesse. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole devono risiedere o essere conduttori di fondi agricoli in un comune compreso nell’ATC. I rappresentanti delle associazioni venatorie devono essere iscritti all’ATC. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui è compreso l’ATC. I rappresentanti della Provincia devono essere in possesso di specifiche competenze.
5. All’Assemblea spettano i compiti di controllo e programmazione, ed in particolare:
a) adozione del bilancio di previsione annuale;
b) approvazione conto consuntivo;
c) approvazione dello Statuto e relative modifiche;
d) approvazione dei regolamenti per l’organizzazione delle funzioni di cui all’articolo 33.
6. L’Assemblea dell’ATC può provvedere all’elezione di un’Assemblea di delegati, in rappresentanza della base assembleare e proporzionata alla sua composizione, nei limiti previsti dallo Statuto. Lo Statuto, nel disciplinare le modalità di elezione, terrà conto della necessità di garantire a ciascuna componente assembleare di cui al comma 1, lettera c) la rappresentanza nell’Assemblea dei delegati. In tale ipotesi all’Assemblea dei delegati sono demandati tutti i compiti dell’Assemblea.".
ARTICOLO 17
Inserimento dell’articolo 32 bis nella legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo l’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente articolo:"Art. 32bis
Statuto dell’ATC
1. Lo Statuto dell’ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione:
a) il numero dei componenti il Consiglio direttivo, nel rispetto delle percentuali previste dall’articolo 32, comma 2;
b) le modalità per la designazione dei rappresentanti le associazioni;
c) le modalità di elezione dell’Assemblea dei delegati, se prevista, in applicazione dell’articolo 32, comma 6, e la definizione del numero dei delegati;
d) le modalità ed i requisiti per la nomina del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
e) la durata in carica non superiore ai cinque anni del Consiglio direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
f) le modalità di funzionamento degli organi degli ATC e le relative competenze;
g) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché gli obblighi, i criteri e le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell’ATC;
h) le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che
incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;i) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti il
Consiglio direttivo.
2. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle direttive previste al comma 1, l’Assemblea dell’ATC provvede all’adeguamento dello Statuto. L’organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Provincia del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall’approvazione delle richiamate direttive.
3. Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente.
4. Lo Statuto, entro 30 giorni dall’approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Provincia di riferimento, che può richiedere modifiche o integrazioni nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, se la Provincia non ne pronuncia con provvedimento motivato l’annullamento, lo Statuto diviene esecutivo.
5. Compete altresì alla Provincia il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall’Assemblea.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo Statuto dell’ATC si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili.".
ARTICOLO 18
Inserimento dell’articolo 32 ter nella legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo l’articolo 32bis della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente articolo:
"Art. 32terControllo sostitutivo
1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all’articolo 35, comma 1, la Provincia diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro 60 giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Provincia provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l’impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell’ATC, il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento dell’organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.".
ARTICOLO 19
Sostituzione dell’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994
1. L’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 33Compiti dell’ATC
1. Gli ATC redigono programmi annuali di attività avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare:
a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
b) l’incremento delle popolazioni animali selvatiche;
c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole;
d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle Province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Provincia, che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.
3. I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui all’articolo 14, comma 11, della legge statale, e provvedono all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.
4. I Consigli direttivi deliberano in ordine all’accesso all’ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi dell’articolo 35, comma 1.
5. I Consigli direttivi provvedono all’erogazione dei contributi per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.
6. Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.
7. La Regione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fissa la misura minima e massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Consiglio direttivo stabilisce l’entità del contributo annuo alla gestione dell’ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, al fine di garantire le risorse necessarie a realizzare le attività previste al comma 5. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello Statuto, sul conto corrente intestato al Consiglio direttivo dell’ATC. L’ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.
8. Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali.
9. Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti l’Assemblea, alle attività di protezione civile, iscrivendosi alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell’elenco regionale del volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’agenzia regionale di protezione civile).
10 I Consigli direttivi dell’ATC favoriscono e promuovono la formazione culturale in campo faunistico-venatorio degli iscritti.
11. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Consiglio direttivo dell’ATC annualmente può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:
a) le modalità di esercizio della caccia;
b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
d) i periodi e gli orari di caccia;
e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.
12. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui all’articolo 50, comma 2.".
ARTICOLO 20
Inserimento dell’articolo 33bis nella legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo l’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente articolo:
"Art. 33bisConferenza degli ATC
1. Al fine di armonizzare l’attività di gestione faunistico-venatoria degli ATC sul territorio regionale, è istituita la Conferenza degli ATC.
2. La Conferenza è convocata dalla Regione con cadenza almeno annuale ed è costituita dai Presidenti degli ATC o loro delegati.
3. La Conferenza è la sede di confronto sull’attività gestionale degli ATC, di verifica sulle modalità di applicazione della legge e delle direttive, con funzioni di proposta su iniziative formative e informative di livello regionale.
4. La partecipazione alla Conferenza è senza oneri per la Regione.".
ARTICOLO 21
Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 35 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola "Comitato" è sostituita dalla parola "Consiglio";
b) al comma 2, alle parole "con apposito provvedimento" fanno seguito le parole ", avvalendosi a tal fine del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni.";
c) al comma 3, alle parole "Il cacciatore" fanno seguito le parole "residente in Emilia-Romagna";
d) al comma 3, il riferimento "1998-2000" è sostituito dal riferimento "1998-1999";
e) al comma 4, la parola "Comitato" è sostituita dalla parola "Consiglio".
ARTICOLO 22
Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola “Comitato” è sostituita dalla parola “Consiglio”;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3, la parola "Comitato" è sostituita dalla parola "Consiglio".
ARTICOLO 23
Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 37 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "scambi infraregionali ed interregionali," sono sostituite dalle parole "scambi interregionali, nel rispetto del principio di reciprocità,";
b) al comma 3, la parola "Comitato" è sostituita dalla parola "Consiglio".
ARTICOLO 24
Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 1994, le parole "dell’annata venatoria" sono sostituite dalle parole "dell’esercizio dell’attività venatoria annuale, e comunque non oltre il 31 marzo,".
ARTICOLO 25
Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 4 dell’articolo 43 della legge regionale n. 8 del 1994 le parole "deve essere corredata dal nulla osta dell’ente competente. Trascorsi sessanta giorni senza risposta il nulla osta si intende accordato." sono sostituite dalle parole "è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.".
ARTICOLO 26
Modifiche all’articolo 45 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale n. 8 del 1994 sono inseriti i seguenti commi:
"1bis. L’autorizzazione è subordinata all’assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nella zona o campo per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani.
1ter. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell’area della zona o campo per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l’assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o conduttori, la Provincia può disporre l’inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari dissenzienti.
L’estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie della zona o campo medesimo.".
ARTICOLO 27
Modifiche all’articolo 49 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 49 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la parola “Comitati” è sostituita dalla parola “Consigli”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I Comuni di residenza, avvalendosi del sistema regionale di gestione informatizzata del rilascio dei tesserini regionali di caccia, assicurano che sul tesserino siano riportate la numerazione regionale e la data di rilascio, il numero della licenza di caccia, il cognome ed il nome del titolare, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, la forma di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, della legge statale, gli ATC prescelti ed il tipo di arma utilizzata.".
ARTICOLO 28
Modifiche all’articolo 50 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale n. 8 del 1994 la parola "Comitati" è sostituita dalla parola "Consigli".
ARTICOLO 29
Modifiche all’articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole "sono obbligatorie né la residenza né l’iscrizione all’ATC sul quale insiste l’appostamento." sono sostituite dalle parole "è obbligatoria la residenza.";
b) al comma 9, le parole "Al mancato adempimento la Regione provvede con specifiche prescrizioni contenute nel calendario venatorio regionale." sono soppresse.
ARTICOLO 30
Modifiche all’articolo 53 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 53 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al termine del comma 3 aggiungere le parole "Sono esclusi da tale obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in possesso del consenso scritto del proprietario o conduttore.".
b) al comma 5 le parole "protezione delle aziende faunistico-venatorie" sono sostituite dalle parole "protezione, delle aziende venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna".
ARTICOLO 31
Modifiche all’articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Il comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, in base al fabbisogno previsto e previo parere dell’INFS, definisce annualmente il numero degli impianti per la cattura degli uccelli ad uso di richiamo attivabili dalla Provincia.".
ARTICOLO 32
Modifiche all’articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole "secondo le" sono sostituite dalle parole "e avente caratteristiche conformi alle";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. I cacciatori che acquisiscono richiami vivi ne danno comunicazione scritta alla Provincia di residenza, la quale provvede a darne formale riscontro.".
ARTICOLO 33
Modifiche all’articolo 57 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 57 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il riferimento "L.R. 25 febbraio 1998, n. 5" è sostituito dal riferimento "legge regionale 7 aprile 2000, n. 27";
b) al comma 3, la parola "Comitato" è sostituita dalla parola "Consiglio".
ARTICOLO 34
Modifiche all’articolo 58 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Il comma 3 dell’articolo 58 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:
"3. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all’articolo 27 della legge statale.
Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, lettera a), del dlgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l’esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province ai sensi dell’articolo 59, comma 3bis, della presente legge. Le Province si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle Guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all’articolo 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 59, comma 3bis, della presente legge.".
ARTICOLO 35
Modifiche all’articolo 59 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 59 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola "Comitati" è sostituita dalla parola "Consigli";
b) al comma 3, le parole "con apposito regolamento, fissa criteri organizzativi omogenei sull’impiego" sono sostituite dalle parole "con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l’impiego".
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3bis. Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all’attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 27 della legge statale.".
ARTICOLO 36
Modifiche all’articolo 60 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale n. 8 del 1994 le parole "m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri" sono sostituite dalle parole "m. 150 in direzione di stabbi, stazzi ed altri ricoveri".
ARTICOLO 37
Modifiche all’articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All’articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera ii) del comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994 le parole "aziende faunistico-venatorie," sono sostituite dalle parole “aziende venatorie, centri privati per la produzione della fauna, zone addestramento cani,";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), f), i), n) prima parte, o), t), z), aa), bb), ii), nn), ss), tt), uu), eee), fff), ggg),oltre alla sanzione pecuniaria si applica la sospensione del tesserino venatorio da sei giorni di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.".
ARTICOLO 38
Modifiche all’articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell’articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994 è aggiunta la seguente lettera:
"h) addestramento dei falchi.".
ARTICOLO 39
Inserimento dell’articolo 62 bis nella legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo l’articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente articolo:
"Art. 62 bisProtezione dei dati personali
1. I dati relativi all’esercizio dell’attività venatoria richiesti per il rilascio del tesserino regionale di cui all’articolo 49, quelli per l’iscrizione o l’accesso agli ATC di cui agli articoli 35, 36 e 36 bis, quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e alle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 31, quelli annotati dal cacciatore sul tesserino ai sensi dell’articolo 39, nonché quelli relativi ai danni alle attività agricole, sono trattati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli ATC per le finalità istituzionali previste dalla presente legge, e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente.
2. La base dati dei sistemi informativi richiamati nei precedenti articoli è fondata sullo scambio di informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comuni e ATC, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.
3. I dati di cui al comma 1 possono essere oggetto di comunicazione e di interconnessione tramite i sistemi informativi di cui agli articoli precedenti tra Regione, Province, Comuni e ATC, con le modalità definite dalla Regione.".
ARTICOLO 40
Abrogazione di norme
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”) e il comma 5 dell’articolo 49 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 6 (Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”), sono abrogati.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 luglio 2007
VASCO ERRANI